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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 10/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai magistrati
Dott. Carlo Sabatini - Presidente
Dott. Roberto Colonnello - Relatore – estensore
Dott.ssa Barbara Vicario - Giudice -
all'esito della camera di consiglio 7 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I. nel procedimento rubricato sub n. 25/2024 r.g. promosso da
nata a [...] in data [...], (C.F.: Parte_1
e residente in [...], Frazione C.F._1
Cascello n. 10, assistita dall'Avv. Gaetano Barbato,
** in data 30 luglio 2024 ha proposto ricorso per Parte_1
la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni.
1 Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale è competente ad esaminare il ricorso atteso che il debitore ricorrente è resistente nel circondario del medesimo Ufficio.
Sempre preliminarmente va rilevato che il ricorso può essere esaminato senza necessità di fissazione di udienza di comparizione, non prevedendola le norme che regolano il rito di tale procedimento.
Nel merito, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I., come richiesto in ricorso.
Invero, la ricorrente è un debitore non soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e in stato di sovraindebitamento, atteso che la società di persone d cui essa era socia è stata cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno (v. art. 33 C.C.I. che prevede la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore, individuale o collettivo, che sia cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno;
norma da leggere in combinato disposto con l'art. 2, lett. C) del C.C.I. il quale definisce lo stato di sovraindebitamento come quello in cui versa il consumatore oppure ogni “altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”; norma, questa, da leggere a sua volta in combinato disposto con l'art. 268 C.C.I. che prevede la possibilità di accedere alla liquidazione controllata in capo al “debitore in stato di sovraindebitamento”).
Inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
Ancora, la ricorrente versa effettivamente in stato di sovraindebitamento ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CCI essendo soggetto che, oltre a non essere assoggettabile alla liquidazione
2 giudiziale per le ragioni dette, è debitrice di somme per circa €
540.000,00 (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di del professionista in funzione di OCC e del futuro liquidatore), traenti la loro origine dalla situazione di difficoltà economica sorta in capo alla , i soci della Parte_2
quale erano la stessa ricorrente e il germano . Pt_2
Ancora, al ricorso è allegata relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Va poi analizzato il patrimonio che diventerebbe oggetto della liquidazione controllata. Nel ricorso l'istante “mette a disposizione” della procedura un immobile sito in Amatrice (RI) acquistato in forza di atto di compravendita trascritto in data 22 marzo 2012 (R.P. 1890,
R.G. 2682) Rep. 11264/5011 del 5 marzo 2012. Detto immobile è stato gravemente danneggiato dal recente terremoto del 2016 e demolito in data 19.11.2016. Tuttavia, con decreto Dirigenziale del
16 gennaio 2024 (vedi all. n. 55) l'Ufficio ricostruzione del CP_1
Lazio ha stanziato un contributo in favore del consorzio CP_2
C.F. , del quale fa parte anche il detto immobile.
[...] P.IVA_1
Ad oggi sono iniziati i lavori di ricostruzione, che termineranno presumibilmente tra tre anni. Dunque è stato possibile, per il consulente immobiliare consultato dal professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C., stimare il valore della futura unità immobiliare in
120.000,00 – 125.000,00.
Inoltre, il detto professionista ha riferito della pendenza di azioni revocatorie promosse nei confronti della debitrice. Ora, ai sensi dell'art. 274 C.C.I. il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del
3 giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. Quindi, una volta proseguite tali azioni, ove esse si definiscano positivamente, il patrimonio immobiliare liquidabile potrà accrescersi degli immobili oggetto delle azioni revocatorie.
La ricorrente non risulta proprietaria, invece, di beni mobili registrati.
Risulta intestataria dei seguenti conti corrente:
- conto corrente acceso presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
n. 10002659753 il cui saldo al 02.04.2024 è pari ad euro 106,45;
- conto n. 600001061185870 il cui saldo all'8 Controparte_3
luglio 2024 è pari ad euro – 63.221,55;
- conto Postepay S.p.A. n. 239642049646: carta prepagata con saldo disponibile al 31.12.2022 di euro 187,58.
La titolare, poi, di un Fondo pensionistico Telemaco, Pt_1
un fondo pensione negoziale, sin dal 2003. Su questo confluiscono sia i contributi del datore di lavoro e della lavoratrice, sia il TFR.
Peraltro, va precisato che il TFR della signora è stato già Pt_1
pignorato da un creditore nella misura di 1/5 e a questo assegnato con ordinanza di assegnazione del G.E. del 27 marzo 2024 resa nel corso del pignoramento presso terzi iscritto al n. 529/2023 Trib. Rieti
e dunque ad oggi la debitrice non può disporne.
Infine la ricorrente, quale dipendente della TIM spa, percepisce una retribuzione mensile lorda di € 2.739,45. Una quota di tale retribuzione può essere impiegata per la soddisfazione dei creditori nella procedura concorsuale.
Va in ogni caso precisato che il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna “proposta”, nella quale delimiti l'entità del proprio apporto in
4 una somma fissa come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro istituto): sarà il Giudice delegato successivamente, sulla base dell'attività di indagine e recuperatoria svolta dal liquidatore, ad indicare quanto effettivamente il ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia.
Va invero precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, di talchè ben potrà essere valutata dal liquidatore la vendita di ogni bene mobile o immobile (se del caso “recuperato” mediante l'esperimento di azione revocatoria), anche se non indicato dalla ricorrente come passibile di liquidazione.
Al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura della somma di danaro “offerta” (derivante dalla retribuzione), sarà altresì possibile ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni quanto ritenuto concretamente versabile dall'istante
(sull'ammissibilità di un ordine siffatto cfr. Trib. Verona 20.9.2022, posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore), una volta decisa la somma dal Giudice delegato, dopo gli approfondimenti del
Liquidatore che terranno conto di quanto di seguito evidenziato.
In particolare, quanto al calcolo delle spese che nella relazione del professionista risultano occorrenti per le esigenze di sostentamento, si ritiene che possa sottoporsi a liquidazione la parte di retribuzione
5 eccedente la somma di €1.150,00 che la ricorrente potrà trattenere in parte per le proprie esigenze primarie di vita (€ 900,00) e per altra parte per le esigenze della prole (€ 250,00, tenuto conto che l'ex coniuge della tenuto a versare, a sua volta, l'assegno Pt_1
di mantenimento di € 250,00).
Si reputa opportuna la nomina, quale liquidatore, del professionista che ha già svolto le funzioni di OCC.
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 279 CCI,
1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di nata a [...] in data [...], Parte_1
(C.F.: domiciliata presso l'avv. C.F._1
Gaetano Barbato;
2) nomina il dott. Roberto Colonnello Giudice Delegato per la procedura;
3) nomina Liquidatore l'avv. Fiammetta CICCHETTI;
4) ordina a di depositare, entro 3 giorni Parte_1
dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori aggiornato nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
5) ordina a la consegna o il rilascio dei beni Parte_1
facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;
6) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett.
b) C.C.I. che tenuto conto dei redditi Parte_1
6 percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo di € 1.150,00 mensili dalla retribuzione come attualmente percepita, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente cambiare le condizioni reddituali del debitore e/o della sua famiglia, di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
7) avverte il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII
l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;
8) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
9) avverte i creditori che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
7 10) avverte il debitore e i creditori che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;
11) avverte il debitore e i creditori che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143
CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
12) dispone che il liquidatore:
- entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma
4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti sui beni del debitore ai sensi dell'art. 272 CCII, tenuto conto anche di quanto avrà indicato il debitore nel termine superiormente assegnato allo stesso, notificando
8 -
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senza indugio agli stessi la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda a proporre le domande di insinuazione/rivendica/restituzione e a proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, essendo a ciò già autorizzato con il presente provvedimento;
predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCI;
eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare
9 -
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-
inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (art. 276 CCI), qui essendo già espressamente autorizzato a ciò; provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
10 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
13) avverte il liquidatore:
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo
11 diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
14) autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n.
122 e succ. mod.;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti col debitore, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti col debitore;
15) ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
16) DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.
Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il GIUDICE RELATORE EST.
Roberto COLONNELLO Il PRESIDENTE
Carlo SABATINI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai magistrati
Dott. Carlo Sabatini - Presidente
Dott. Roberto Colonnello - Relatore – estensore
Dott.ssa Barbara Vicario - Giudice -
all'esito della camera di consiglio 7 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I. nel procedimento rubricato sub n. 25/2024 r.g. promosso da
nata a [...] in data [...], (C.F.: Parte_1
e residente in [...], Frazione C.F._1
Cascello n. 10, assistita dall'Avv. Gaetano Barbato,
** in data 30 luglio 2024 ha proposto ricorso per Parte_1
la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni.
1 Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale è competente ad esaminare il ricorso atteso che il debitore ricorrente è resistente nel circondario del medesimo Ufficio.
Sempre preliminarmente va rilevato che il ricorso può essere esaminato senza necessità di fissazione di udienza di comparizione, non prevedendola le norme che regolano il rito di tale procedimento.
Nel merito, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I., come richiesto in ricorso.
Invero, la ricorrente è un debitore non soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e in stato di sovraindebitamento, atteso che la società di persone d cui essa era socia è stata cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno (v. art. 33 C.C.I. che prevede la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore, individuale o collettivo, che sia cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno;
norma da leggere in combinato disposto con l'art. 2, lett. C) del C.C.I. il quale definisce lo stato di sovraindebitamento come quello in cui versa il consumatore oppure ogni “altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”; norma, questa, da leggere a sua volta in combinato disposto con l'art. 268 C.C.I. che prevede la possibilità di accedere alla liquidazione controllata in capo al “debitore in stato di sovraindebitamento”).
Inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
Ancora, la ricorrente versa effettivamente in stato di sovraindebitamento ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CCI essendo soggetto che, oltre a non essere assoggettabile alla liquidazione
2 giudiziale per le ragioni dette, è debitrice di somme per circa €
540.000,00 (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di del professionista in funzione di OCC e del futuro liquidatore), traenti la loro origine dalla situazione di difficoltà economica sorta in capo alla , i soci della Parte_2
quale erano la stessa ricorrente e il germano . Pt_2
Ancora, al ricorso è allegata relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Va poi analizzato il patrimonio che diventerebbe oggetto della liquidazione controllata. Nel ricorso l'istante “mette a disposizione” della procedura un immobile sito in Amatrice (RI) acquistato in forza di atto di compravendita trascritto in data 22 marzo 2012 (R.P. 1890,
R.G. 2682) Rep. 11264/5011 del 5 marzo 2012. Detto immobile è stato gravemente danneggiato dal recente terremoto del 2016 e demolito in data 19.11.2016. Tuttavia, con decreto Dirigenziale del
16 gennaio 2024 (vedi all. n. 55) l'Ufficio ricostruzione del CP_1
Lazio ha stanziato un contributo in favore del consorzio CP_2
C.F. , del quale fa parte anche il detto immobile.
[...] P.IVA_1
Ad oggi sono iniziati i lavori di ricostruzione, che termineranno presumibilmente tra tre anni. Dunque è stato possibile, per il consulente immobiliare consultato dal professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C., stimare il valore della futura unità immobiliare in
120.000,00 – 125.000,00.
Inoltre, il detto professionista ha riferito della pendenza di azioni revocatorie promosse nei confronti della debitrice. Ora, ai sensi dell'art. 274 C.C.I. il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del
3 giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. Quindi, una volta proseguite tali azioni, ove esse si definiscano positivamente, il patrimonio immobiliare liquidabile potrà accrescersi degli immobili oggetto delle azioni revocatorie.
La ricorrente non risulta proprietaria, invece, di beni mobili registrati.
Risulta intestataria dei seguenti conti corrente:
- conto corrente acceso presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
n. 10002659753 il cui saldo al 02.04.2024 è pari ad euro 106,45;
- conto n. 600001061185870 il cui saldo all'8 Controparte_3
luglio 2024 è pari ad euro – 63.221,55;
- conto Postepay S.p.A. n. 239642049646: carta prepagata con saldo disponibile al 31.12.2022 di euro 187,58.
La titolare, poi, di un Fondo pensionistico Telemaco, Pt_1
un fondo pensione negoziale, sin dal 2003. Su questo confluiscono sia i contributi del datore di lavoro e della lavoratrice, sia il TFR.
Peraltro, va precisato che il TFR della signora è stato già Pt_1
pignorato da un creditore nella misura di 1/5 e a questo assegnato con ordinanza di assegnazione del G.E. del 27 marzo 2024 resa nel corso del pignoramento presso terzi iscritto al n. 529/2023 Trib. Rieti
e dunque ad oggi la debitrice non può disporne.
Infine la ricorrente, quale dipendente della TIM spa, percepisce una retribuzione mensile lorda di € 2.739,45. Una quota di tale retribuzione può essere impiegata per la soddisfazione dei creditori nella procedura concorsuale.
Va in ogni caso precisato che il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna “proposta”, nella quale delimiti l'entità del proprio apporto in
4 una somma fissa come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro istituto): sarà il Giudice delegato successivamente, sulla base dell'attività di indagine e recuperatoria svolta dal liquidatore, ad indicare quanto effettivamente il ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia.
Va invero precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, di talchè ben potrà essere valutata dal liquidatore la vendita di ogni bene mobile o immobile (se del caso “recuperato” mediante l'esperimento di azione revocatoria), anche se non indicato dalla ricorrente come passibile di liquidazione.
Al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura della somma di danaro “offerta” (derivante dalla retribuzione), sarà altresì possibile ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni quanto ritenuto concretamente versabile dall'istante
(sull'ammissibilità di un ordine siffatto cfr. Trib. Verona 20.9.2022, posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore), una volta decisa la somma dal Giudice delegato, dopo gli approfondimenti del
Liquidatore che terranno conto di quanto di seguito evidenziato.
In particolare, quanto al calcolo delle spese che nella relazione del professionista risultano occorrenti per le esigenze di sostentamento, si ritiene che possa sottoporsi a liquidazione la parte di retribuzione
5 eccedente la somma di €1.150,00 che la ricorrente potrà trattenere in parte per le proprie esigenze primarie di vita (€ 900,00) e per altra parte per le esigenze della prole (€ 250,00, tenuto conto che l'ex coniuge della tenuto a versare, a sua volta, l'assegno Pt_1
di mantenimento di € 250,00).
Si reputa opportuna la nomina, quale liquidatore, del professionista che ha già svolto le funzioni di OCC.
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 279 CCI,
1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di nata a [...] in data [...], Parte_1
(C.F.: domiciliata presso l'avv. C.F._1
Gaetano Barbato;
2) nomina il dott. Roberto Colonnello Giudice Delegato per la procedura;
3) nomina Liquidatore l'avv. Fiammetta CICCHETTI;
4) ordina a di depositare, entro 3 giorni Parte_1
dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori aggiornato nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
5) ordina a la consegna o il rilascio dei beni Parte_1
facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;
6) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett.
b) C.C.I. che tenuto conto dei redditi Parte_1
6 percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo di € 1.150,00 mensili dalla retribuzione come attualmente percepita, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente cambiare le condizioni reddituali del debitore e/o della sua famiglia, di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
7) avverte il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII
l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;
8) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
9) avverte i creditori che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
7 10) avverte il debitore e i creditori che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;
11) avverte il debitore e i creditori che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143
CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
12) dispone che il liquidatore:
- entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma
4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti sui beni del debitore ai sensi dell'art. 272 CCII, tenuto conto anche di quanto avrà indicato il debitore nel termine superiormente assegnato allo stesso, notificando
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senza indugio agli stessi la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda a proporre le domande di insinuazione/rivendica/restituzione e a proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, essendo a ciò già autorizzato con il presente provvedimento;
predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCI;
eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare
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inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (art. 276 CCI), qui essendo già espressamente autorizzato a ciò; provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
10 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
13) avverte il liquidatore:
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo
11 diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
14) autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n.
122 e succ. mod.;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti col debitore, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti col debitore;
15) ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
16) DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.
Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il GIUDICE RELATORE EST.
Roberto COLONNELLO Il PRESIDENTE
Carlo SABATINI
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