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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 25964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25964/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._8
CALANCHINI ROBERTA e , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 22 20064 GORGONZOLA presso il difensore avv. CALANCHINI ROBERTA
ATTORI contro
(C.F. ) Parte_4 C.F._9
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_2 Parte_5 Parte_6
, e Parte_2 Parte_7 Parte_8
hanno convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti
[...] Pt_4 Parte_2 conclusioni:
pagina 1 di 7 nel merito in via principale: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ed accertata l'indivisibilità del bene ex art. 720 c.c., disporre l'assegnazione della quota ideale dell'immobile, facente capo al Sig. Parte_2
, agli attori in parti uguali tra loro, con il conseguente addebito in capo a questi ultimi del
[...] Parte_4 pagamento del valore che verrà attribuito alla quota con apposita CTU, in favore del Sig. Parte_2 della;
Parte_4 Nel merito in via subordinata: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ed accertata l'indivisibilità del bene ex art. 720 c.c., disporre l'assegnazione della quota ideale dell'immobile, facente capo al Sig.
[...]
, al Sig. , in qualità di condividente titolare della quota maggioritaria Parte_4 Parte_1 dell'immobile, con il conseguente addebito in capo a quest'ultimo del pagamento del valore che verrà attribuito alla quota con apposita CTU, in favore del Sig. della . Parte_2 Parte_4
Non si è costituito . Parte_4
Il g.i. in sede di verifiche preliminari ha:
- rilevato la regolarità della notificazione della citazione in confronto di Parte_4
;
[...]
- indicato alle parti le questioni d'ufficio riguardanti la possibilità giuridica di pronunciare una sentenza dichiarativa- costitutiva (in termini distributivi) di scioglimento della comunione ereditaria e divisione sul box qualora manchino negli atti assertivi del giudizio:
• le menzioni urbanistiche previste dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 nonché dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001;
• la dichiarazione di conformità (o l'attestazione sostitutiva rilasciata da un tecnico abilitato) di cui all'art. 29, commi 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
− differito la prima udienza di comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 13 marzo 2024 ore 10.20 rispetto alla quale sarebbero decorsi i termini indicati dall'articolo 171-ter c.p.c..
In quella sede ha rilevato la necessità di dover svolgere un accertamento tecnico - estimativo teso alla stima del cespite nonché alla verifica dell'influenza o meno della differenza di altezza e dimensionale rilevata dal tecnico di parte rispetto alla planimetria catastale sulla rendita catastale, al fine di poter rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52. Ha nominato ausiliario del Tribunale l'Arch.
[...]
Per_1
Con ordinanza acclusa al verbale ha somministrato il seguente quesito:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il cespite sito in Gorgonzola (Mi) – Piazza DE De PE snc, oggi rinominata Via Marconi snc, individuato al NCEU di detto comune al foglio 9, particella
659, subalterno 172, e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., ,
1. descriva il box in oggetto indicando i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 tenendo conto della rilevanza o meno della discrepanza segnalata sulle altezze ai fini della rendita catastale;
4. determini in ogni caso il valore di mercato del box all'attualità esponendo i criteri della stima;
5. dica se sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà delle stirpi dei condividenti – p. 5 doc. 1 fasc. ATTORI (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
pagina 2 di 7
6. in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche”. L'accettazione dell'incarico ed il giuramento è avvenuto ai sensi degli artt. 127-ter e 193 c.p.c., l'ausiliario ha svolto le oo.pp. e ha depositato il proprio elaborato il 1° luglio 2024. All'esito dell'udienza di discussione, il g.i. ha preso atto dei risultati cui è approdato il C.T.U. e ha rinviato la causa all'udienza dell'8 gennaio 2025 ore
10.30 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c.. Il 31 dicembre 2024 la difesa attorea ha prodotto (motu proprio) l'attestazione di conformità catastale di cui all'art. 29 comma 1 bis della Legge 27.02.1985 n.52 esitata dalla variazione catastale cui ha proceduto il proprio tecnico di fiducia (docc. 1 e 2 fasc. ATTORI).
Precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, il g.i. ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
La domanda discioglimento della comunione ereditaria e divisione è fondata e va accolta.
La legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella - più generale - dettata dall'art. 1100 cod. civ. per la comunione c.d. "ordinaria", definita come quella situazione in cui
«la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione.
Ciò non vale, tuttavia, con riferimento alla comunione ereditaria, che è una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 e segg. cod. civ. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis.
La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass., II 10 gennaio
2011, n. 355; Cass., II, 30 gennaio 1995, n. 1085). La difesa attorea ha dimostrato il diritto di proprietà dell'immobile in capo alla de cuius oggetto di causa attraverso la produzione dell'atto di compravendita del 13 luglio 2004 (docc. 8 e 9). Dall'altro lato ha provato l'intervenuto decesso ed allegato la genealogia degli eredi che sono subentrati nello universum in ius defuncti
pagina 3 di 7 Da un punto di vista tecnico giuridico occorre svolgere una puntualizzazione circa le quote nelle quali sono subentrate le odierne parti, sulla base della prospettazione resa dalla difesa attorea e della genealogia allegata alla dichiarazione di successione (non sono stati prodotti gli atti dello stato civile). Gli stessi – tramite la propria patrona – affermano:” 2) le quote di proprietà di ciascun erede sono pari ad 1/12, ad eccezione del Sig. che detiene una quota pari a 4/12 del bene sopra Parte_1 indicato (doc.3)”. Si tratta di una constatazione errata in diritto e “figlia” della mera riproduzione delle risultanze delle visure catastali prodotte che, come, noto sono il portato della volturazione della dichiarazione di successione, agendo su di un piano fiscale e autoconfezionato dalla stessa parte che la presenta (in questo caso ). La visione del citato albero Parte_6 genealogico prodotto in quella sede, denuncia una diversa situazione successoria ovvero che le odierne parti sono succedute in rappresentazione di quelli che sarebbero stati gli astratti chiamati all'eredità di
, ma che ad ella sono premorti: ovvero i fratelli. Persona_2
Ne segue che le odierne parti hanno acquisto la qualità di erede della stessa per rappresentazione ovvero in luogo dei propri capostipiti. Va ricordato che per il combinato disposto degli artt. 469 e 726
c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti,
pagina 4 di 7 mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti (Cass. II, 8 gennaio 2020, n. 139). In diritto, pertanto, l'unica quota “esatta” allegata dalle parti in giudizio è quella di Parte_1 che è succeduto da solo in luogo di per un terzo ovvero 4/12. Parte_6
Le altre parti, di contro, sono succedute nella stessa quota (interna) in rappresentazione dei loro danti causa ovvero:
• , , Parte_4 Parte_5 [...]
e in luogo di Parte_6 Parte_7
per un terzo complessivo o 4/12; Parte_7
• EL , , Parte_2 Parte_2 Parte_2 [...]
e il convenuto in luogo Parte_3 Parte_4 di per un terzo complessivo o 4/12. Parte_9 E' evidente, pertanto, che la quota ereditaria in cui è succeduto l'odierno convenuto non è un dodicesimo dell'unico bene relitto nell'eredità ma in modo indiviso 4/12 assieme agli altri rami partecipanti alla stirpe Parte_9
Va fatto presente che il convenuto è rimasto contumace e, quindi, ha assunto un comportamento neutro dal quale non può inferirsi la sussistenza di quel consenso unanime necessario fra i comunisti al fine di sciogliere la comunione in modo integrale bypassando la stirpe a cui sono succeduti in rappresentazione. Tale aspetto influisce – come meglio infra – sulla individuazione dei soggetti che saranno tenuti al conguaglio in quando destinatari della subporzione di bene astrattamente spettante al convenuto, vista la richiesta di attribuzione congiunta dell'intero cespite.
In via preliminare di merito va dato atto della possibilità giuridica della divisione in quanto la difesa attorea nel corso del processo ha dimesso:
- le menzioni urbanistiche relative all'immobile ex art. dell'art. 46 comma primo del D.P.R. n. 380/2001: "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù". Da cui il principio di diritto:” Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che
è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). In atti è stata prodotta, addirittura, la concessione edilizia del 24 ottobre 2001 (doc. 10 fasc. con la quale la dante causa della de cuius ebbe a Pt_1 realizzare l'intero fabbricato ove si colloca il box;
- l'attestazione della conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52. Atto prodotto ad abuntnatiam atteso che in sede di oo.pp. l'ausiliario ebbe a pagina 5 di 7 rilevare che il difetto di conformità rilevato in sede di perizia stragiudiziale (lieve discrepanza di altezze) non inficiasse la rendita catastale così da importare una necessaria variazione.
Chiarito ciò nel merito non può che accogliersi la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull'unico cespite relitto visto il diritto potestativo riconosciuto in capo agli attori.
A questa declaratoria giuridica occorre giustapporre quella dell'apporzionamento divisorio. Il bene in parola risulta per tabulas (v. anche relazione peritale) insuscettibile di frazionamento in natura e come tale non comodamente divisibile visto anche solo il numero delle parti condividenti.
A questo stato di fatto si associa la richiesta di attribuzione congiunta del cespite propalata da tutti gli attori che rappresentano, ovviamente, la quasi totalità delle quote ideali di diritto dello stesso. Si tratta di un'istanza senz'altro ammissibile e fondata in quanto in caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione (ex multis Cass. II, Ord. 25 ottobre 2024, n. 27733).
Il Tribunale può attribuire il box sito in Gorgonzola (Mi) – Piazza DE De PE snc, oggi rinominata Via Marconi snc, individuato al NCEU di detto comune al foglio 9, particella 659, subalterno 172, pro indiviso (secondo le quote in rappresentazione), ad Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e .
[...] Parte_7 Parte_8
Si pone, pertanto, una questione di determinazione del conguaglio in denaro dovuto all'altro condividente non assegnatario ma anche di individuazione dei Parte_4 soggetti allo stesso tenuti. In altri termini, nel caso di scioglimento della comunione con attribuzione del bene ad unico condividente, la statuizione che imponga il pagamento di un conguaglio assume una funzione di perequazione del valore delle quote ereditarie assegnate e, dunque, si colloca, nell'assetto complessivo della decisione, come una previsione strettamente ed indissolubilmente connessa alla contestuale attribuzione dei diritti reali sui restanti beni dell'asse ereditario, della quale costituisce la necessaria e contestuale conseguenza (Cass. III, 30 gennaio 2019, n. 2537).
Appare necessario individuare il valore di stima del cespite all'attualità al fine di liquidare il conguaglio dovuto in relazione alla quotina ideale spettante al convenuto. In questo caso ci si può rifare ai criteri elaborati dall'ausiliario del Tribunale nella propria relazione (pp. 7-9) e al risultato finale che ne è esitato ovvero € 17.800,00 (tenendo conto del costo presuntivo della pratica di regolarizzazione poi eseguita).
Sulla base di tale montante è possibile liquidare la somma pari ad 1/12 astrattamente spettante al convenuto ovvero € 1.483,33. Come anticipato, tuttavia, tale somma non può essere posta a carico di tutti gli odierni attori e coeredi attesa la natura delle quote ereditarie qui spese. La quota ideale di cui partecipava il convenuto è quella indivisa con gli altri coeredi (in rappresentazione di Parte_9 Pt_8
, e Parte_2 Parte_2 Parte_3
. Lo scioglimento della comunione ereditaria e l'apporzionamento ha “favorito” le loro
[...] rispettive quotine in quanto gli altri attori e coeredi non hanno conseguito in via ideale alcun pagina 6 di 7 incremento della stessa. Si tratta di un fenomeno interno di sub scioglimento ed attribuzione che ha riguardato i rapporti tra i rappresentati del rappresentato Parte_9 In definitiva la somma di € 1.483,33 deve essere posta a carico di Parte_8
, e e non
[...] Parte_2 Parte_3 delle altre parti.
Le spese defensionali di lite rimangono a carico degli attori a dispetto della richiesta ( e nota spese addirittura) dimessa in atti dalla difesa attorea. Il diritto allo scioglimento della comunione e divisione è potestativo in quanto l'altra parte è soggetta allo stesso e non può opporvisi sicchè non può insorgere una posizione di soccombenza di una parte rispetto all'altra, salvo solo siano sollevate delle contestazioni. In questo caso la parte convenuta è rimasta contumace.
Le spese di C.T.U., di contro, essendo andate a vantaggio di tutti i comunisti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in relazione alle proprie quote di eredità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− dichiara il diritto di , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 [...]
e allo scioglimento Parte_7 Parte_8 della comunione ereditaria in morte di nonché in favore di Persona_2
, nella quota di cui alla parte motiva;
Parte_4
− preso atto della non comoda divisibilità dell'immobile e della richiesta congiunta formulata da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
e attribuisce loro, in via indivisa (secondo le
[...] Parte_8 quote in rappresentazione), il box sito in Gorgonzola (Mi) – Piazza DE De PE snc, oggi rinominata Via Marconi snc, individuato al NCEU di detto comune al foglio 9, particella 659, subalterno 172;
− pone a carico dei soli , Parte_8 Parte_2
e la somma di € 1.483,33 a titolo di
[...] Parte_3 conguaglio in favore di , per le ragioni di cui alla parte Parte_4 motiva;
− dichiara l'irripetibilità delle spese di lite defensionali;
− pone definitivamente a carico di tutti i condividenti – coeredi le spese di C.T.U in relazione alle proprie quote di eredità.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25964/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._8
CALANCHINI ROBERTA e , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 22 20064 GORGONZOLA presso il difensore avv. CALANCHINI ROBERTA
ATTORI contro
(C.F. ) Parte_4 C.F._9
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_2 Parte_5 Parte_6
, e Parte_2 Parte_7 Parte_8
hanno convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti
[...] Pt_4 Parte_2 conclusioni:
pagina 1 di 7 nel merito in via principale: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ed accertata l'indivisibilità del bene ex art. 720 c.c., disporre l'assegnazione della quota ideale dell'immobile, facente capo al Sig. Parte_2
, agli attori in parti uguali tra loro, con il conseguente addebito in capo a questi ultimi del
[...] Parte_4 pagamento del valore che verrà attribuito alla quota con apposita CTU, in favore del Sig. Parte_2 della;
Parte_4 Nel merito in via subordinata: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ed accertata l'indivisibilità del bene ex art. 720 c.c., disporre l'assegnazione della quota ideale dell'immobile, facente capo al Sig.
[...]
, al Sig. , in qualità di condividente titolare della quota maggioritaria Parte_4 Parte_1 dell'immobile, con il conseguente addebito in capo a quest'ultimo del pagamento del valore che verrà attribuito alla quota con apposita CTU, in favore del Sig. della . Parte_2 Parte_4
Non si è costituito . Parte_4
Il g.i. in sede di verifiche preliminari ha:
- rilevato la regolarità della notificazione della citazione in confronto di Parte_4
;
[...]
- indicato alle parti le questioni d'ufficio riguardanti la possibilità giuridica di pronunciare una sentenza dichiarativa- costitutiva (in termini distributivi) di scioglimento della comunione ereditaria e divisione sul box qualora manchino negli atti assertivi del giudizio:
• le menzioni urbanistiche previste dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 nonché dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001;
• la dichiarazione di conformità (o l'attestazione sostitutiva rilasciata da un tecnico abilitato) di cui all'art. 29, commi 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
− differito la prima udienza di comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 13 marzo 2024 ore 10.20 rispetto alla quale sarebbero decorsi i termini indicati dall'articolo 171-ter c.p.c..
In quella sede ha rilevato la necessità di dover svolgere un accertamento tecnico - estimativo teso alla stima del cespite nonché alla verifica dell'influenza o meno della differenza di altezza e dimensionale rilevata dal tecnico di parte rispetto alla planimetria catastale sulla rendita catastale, al fine di poter rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52. Ha nominato ausiliario del Tribunale l'Arch.
[...]
Per_1
Con ordinanza acclusa al verbale ha somministrato il seguente quesito:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il cespite sito in Gorgonzola (Mi) – Piazza DE De PE snc, oggi rinominata Via Marconi snc, individuato al NCEU di detto comune al foglio 9, particella
659, subalterno 172, e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., ,
1. descriva il box in oggetto indicando i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 tenendo conto della rilevanza o meno della discrepanza segnalata sulle altezze ai fini della rendita catastale;
4. determini in ogni caso il valore di mercato del box all'attualità esponendo i criteri della stima;
5. dica se sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà delle stirpi dei condividenti – p. 5 doc. 1 fasc. ATTORI (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
pagina 2 di 7
6. in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche”. L'accettazione dell'incarico ed il giuramento è avvenuto ai sensi degli artt. 127-ter e 193 c.p.c., l'ausiliario ha svolto le oo.pp. e ha depositato il proprio elaborato il 1° luglio 2024. All'esito dell'udienza di discussione, il g.i. ha preso atto dei risultati cui è approdato il C.T.U. e ha rinviato la causa all'udienza dell'8 gennaio 2025 ore
10.30 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c.. Il 31 dicembre 2024 la difesa attorea ha prodotto (motu proprio) l'attestazione di conformità catastale di cui all'art. 29 comma 1 bis della Legge 27.02.1985 n.52 esitata dalla variazione catastale cui ha proceduto il proprio tecnico di fiducia (docc. 1 e 2 fasc. ATTORI).
Precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, il g.i. ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
La domanda discioglimento della comunione ereditaria e divisione è fondata e va accolta.
La legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella - più generale - dettata dall'art. 1100 cod. civ. per la comunione c.d. "ordinaria", definita come quella situazione in cui
«la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione.
Ciò non vale, tuttavia, con riferimento alla comunione ereditaria, che è una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 e segg. cod. civ. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis.
La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass., II 10 gennaio
2011, n. 355; Cass., II, 30 gennaio 1995, n. 1085). La difesa attorea ha dimostrato il diritto di proprietà dell'immobile in capo alla de cuius oggetto di causa attraverso la produzione dell'atto di compravendita del 13 luglio 2004 (docc. 8 e 9). Dall'altro lato ha provato l'intervenuto decesso ed allegato la genealogia degli eredi che sono subentrati nello universum in ius defuncti
pagina 3 di 7 Da un punto di vista tecnico giuridico occorre svolgere una puntualizzazione circa le quote nelle quali sono subentrate le odierne parti, sulla base della prospettazione resa dalla difesa attorea e della genealogia allegata alla dichiarazione di successione (non sono stati prodotti gli atti dello stato civile). Gli stessi – tramite la propria patrona – affermano:” 2) le quote di proprietà di ciascun erede sono pari ad 1/12, ad eccezione del Sig. che detiene una quota pari a 4/12 del bene sopra Parte_1 indicato (doc.3)”. Si tratta di una constatazione errata in diritto e “figlia” della mera riproduzione delle risultanze delle visure catastali prodotte che, come, noto sono il portato della volturazione della dichiarazione di successione, agendo su di un piano fiscale e autoconfezionato dalla stessa parte che la presenta (in questo caso ). La visione del citato albero Parte_6 genealogico prodotto in quella sede, denuncia una diversa situazione successoria ovvero che le odierne parti sono succedute in rappresentazione di quelli che sarebbero stati gli astratti chiamati all'eredità di
, ma che ad ella sono premorti: ovvero i fratelli. Persona_2
Ne segue che le odierne parti hanno acquisto la qualità di erede della stessa per rappresentazione ovvero in luogo dei propri capostipiti. Va ricordato che per il combinato disposto degli artt. 469 e 726
c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti,
pagina 4 di 7 mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti (Cass. II, 8 gennaio 2020, n. 139). In diritto, pertanto, l'unica quota “esatta” allegata dalle parti in giudizio è quella di Parte_1 che è succeduto da solo in luogo di per un terzo ovvero 4/12. Parte_6
Le altre parti, di contro, sono succedute nella stessa quota (interna) in rappresentazione dei loro danti causa ovvero:
• , , Parte_4 Parte_5 [...]
e in luogo di Parte_6 Parte_7
per un terzo complessivo o 4/12; Parte_7
• EL , , Parte_2 Parte_2 Parte_2 [...]
e il convenuto in luogo Parte_3 Parte_4 di per un terzo complessivo o 4/12. Parte_9 E' evidente, pertanto, che la quota ereditaria in cui è succeduto l'odierno convenuto non è un dodicesimo dell'unico bene relitto nell'eredità ma in modo indiviso 4/12 assieme agli altri rami partecipanti alla stirpe Parte_9
Va fatto presente che il convenuto è rimasto contumace e, quindi, ha assunto un comportamento neutro dal quale non può inferirsi la sussistenza di quel consenso unanime necessario fra i comunisti al fine di sciogliere la comunione in modo integrale bypassando la stirpe a cui sono succeduti in rappresentazione. Tale aspetto influisce – come meglio infra – sulla individuazione dei soggetti che saranno tenuti al conguaglio in quando destinatari della subporzione di bene astrattamente spettante al convenuto, vista la richiesta di attribuzione congiunta dell'intero cespite.
In via preliminare di merito va dato atto della possibilità giuridica della divisione in quanto la difesa attorea nel corso del processo ha dimesso:
- le menzioni urbanistiche relative all'immobile ex art. dell'art. 46 comma primo del D.P.R. n. 380/2001: "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù". Da cui il principio di diritto:” Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che
è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). In atti è stata prodotta, addirittura, la concessione edilizia del 24 ottobre 2001 (doc. 10 fasc. con la quale la dante causa della de cuius ebbe a Pt_1 realizzare l'intero fabbricato ove si colloca il box;
- l'attestazione della conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52. Atto prodotto ad abuntnatiam atteso che in sede di oo.pp. l'ausiliario ebbe a pagina 5 di 7 rilevare che il difetto di conformità rilevato in sede di perizia stragiudiziale (lieve discrepanza di altezze) non inficiasse la rendita catastale così da importare una necessaria variazione.
Chiarito ciò nel merito non può che accogliersi la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull'unico cespite relitto visto il diritto potestativo riconosciuto in capo agli attori.
A questa declaratoria giuridica occorre giustapporre quella dell'apporzionamento divisorio. Il bene in parola risulta per tabulas (v. anche relazione peritale) insuscettibile di frazionamento in natura e come tale non comodamente divisibile visto anche solo il numero delle parti condividenti.
A questo stato di fatto si associa la richiesta di attribuzione congiunta del cespite propalata da tutti gli attori che rappresentano, ovviamente, la quasi totalità delle quote ideali di diritto dello stesso. Si tratta di un'istanza senz'altro ammissibile e fondata in quanto in caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione (ex multis Cass. II, Ord. 25 ottobre 2024, n. 27733).
Il Tribunale può attribuire il box sito in Gorgonzola (Mi) – Piazza DE De PE snc, oggi rinominata Via Marconi snc, individuato al NCEU di detto comune al foglio 9, particella 659, subalterno 172, pro indiviso (secondo le quote in rappresentazione), ad Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e .
[...] Parte_7 Parte_8
Si pone, pertanto, una questione di determinazione del conguaglio in denaro dovuto all'altro condividente non assegnatario ma anche di individuazione dei Parte_4 soggetti allo stesso tenuti. In altri termini, nel caso di scioglimento della comunione con attribuzione del bene ad unico condividente, la statuizione che imponga il pagamento di un conguaglio assume una funzione di perequazione del valore delle quote ereditarie assegnate e, dunque, si colloca, nell'assetto complessivo della decisione, come una previsione strettamente ed indissolubilmente connessa alla contestuale attribuzione dei diritti reali sui restanti beni dell'asse ereditario, della quale costituisce la necessaria e contestuale conseguenza (Cass. III, 30 gennaio 2019, n. 2537).
Appare necessario individuare il valore di stima del cespite all'attualità al fine di liquidare il conguaglio dovuto in relazione alla quotina ideale spettante al convenuto. In questo caso ci si può rifare ai criteri elaborati dall'ausiliario del Tribunale nella propria relazione (pp. 7-9) e al risultato finale che ne è esitato ovvero € 17.800,00 (tenendo conto del costo presuntivo della pratica di regolarizzazione poi eseguita).
Sulla base di tale montante è possibile liquidare la somma pari ad 1/12 astrattamente spettante al convenuto ovvero € 1.483,33. Come anticipato, tuttavia, tale somma non può essere posta a carico di tutti gli odierni attori e coeredi attesa la natura delle quote ereditarie qui spese. La quota ideale di cui partecipava il convenuto è quella indivisa con gli altri coeredi (in rappresentazione di Parte_9 Pt_8
, e Parte_2 Parte_2 Parte_3
. Lo scioglimento della comunione ereditaria e l'apporzionamento ha “favorito” le loro
[...] rispettive quotine in quanto gli altri attori e coeredi non hanno conseguito in via ideale alcun pagina 6 di 7 incremento della stessa. Si tratta di un fenomeno interno di sub scioglimento ed attribuzione che ha riguardato i rapporti tra i rappresentati del rappresentato Parte_9 In definitiva la somma di € 1.483,33 deve essere posta a carico di Parte_8
, e e non
[...] Parte_2 Parte_3 delle altre parti.
Le spese defensionali di lite rimangono a carico degli attori a dispetto della richiesta ( e nota spese addirittura) dimessa in atti dalla difesa attorea. Il diritto allo scioglimento della comunione e divisione è potestativo in quanto l'altra parte è soggetta allo stesso e non può opporvisi sicchè non può insorgere una posizione di soccombenza di una parte rispetto all'altra, salvo solo siano sollevate delle contestazioni. In questo caso la parte convenuta è rimasta contumace.
Le spese di C.T.U., di contro, essendo andate a vantaggio di tutti i comunisti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in relazione alle proprie quote di eredità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− dichiara il diritto di , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 [...]
e allo scioglimento Parte_7 Parte_8 della comunione ereditaria in morte di nonché in favore di Persona_2
, nella quota di cui alla parte motiva;
Parte_4
− preso atto della non comoda divisibilità dell'immobile e della richiesta congiunta formulata da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
e attribuisce loro, in via indivisa (secondo le
[...] Parte_8 quote in rappresentazione), il box sito in Gorgonzola (Mi) – Piazza DE De PE snc, oggi rinominata Via Marconi snc, individuato al NCEU di detto comune al foglio 9, particella 659, subalterno 172;
− pone a carico dei soli , Parte_8 Parte_2
e la somma di € 1.483,33 a titolo di
[...] Parte_3 conguaglio in favore di , per le ragioni di cui alla parte Parte_4 motiva;
− dichiara l'irripetibilità delle spese di lite defensionali;
− pone definitivamente a carico di tutti i condividenti – coeredi le spese di C.T.U in relazione alle proprie quote di eredità.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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