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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2069 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, vertente
TRA
“ Parte_1
(C.F. , in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti
Claudio Fabricatore e Vincenzo Mosca, presso il cui studio in Napoli, via Andrea d'Isernia n. 59, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
in Somma Vesuviana, via TR
S. Maria del Pozzo n. 27, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Arturo
Rianna, presso il cui studio in Somma Vesuviana, via San Giovanni de
Matha n. 25, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Nola n.
1854/2018, pubblicata in data 17.10.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 10.4.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2014, la società Pt_1
(d'ora in avanti, per Parte_1 brevità, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, il Pt_1
, sito in Somma Vesuviana alla via S. TR
Maria del Pozzo n. 27, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1 “a) in via principale, accertare e dichiarare che la striscia di terreno della larghezza originaria di ml. 4,70 (quattro virgola settanta), attualmente ristretta a mtl 3,00 circa, che parte dal confine nord – est, in prosecuzione dell'esistente viale di accesso ed insistendo lungo il confine nord sulle particelle 1536 e 1537, immette nella particella 1538, è gravata di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della zona di terreno non agricolo, della estensione catastale di are 10,30 (are dieci e centiare trenta) confinante con: le particelle 1074, 1073, 1537, 1131 (di proprietà dell'acquirente) tutte del fol. 12, identificata al Catasto Terreni di Somma
Vesuviana al fol. 12, particella 1538, di proprietà della Società attrice
b) per l'effetto, ordinare la cessazione di qualsivoglia Parte_1 turbativa, da parte del convenuto , al legittimo esercizio del CP_1 diritto di servitù di passaggio da parte della società attrice, condannando il medesimo alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi lungo la striscia di terreno della larghezza originaria di ml. 4,70 (quattro virgola settanta), che parte dal confine nord – est, in prosecuzione dell'esistente viale di accesso ed insistendo lungo il confine nord sulle particelle 1536 e 1537, immette nella particella 1538 [di proprietà attrice], nonché alla rimozione degli autoveicoli ivi illegittimamente e stabilmente allocati;
c) accertare e dichiarare che l'attività lesiva del diritto di servitù posta in essere dal convenuto è illegittima;
d) per l'effetto, condannare, altresì, il CP_1 convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società istante, così come saranno liquidati in corso di causa, anche a mezzo C.T.U. e comunque in via equitativa, in misura non inferiore ad euro 50.000,00. Il tutto con condanna del convenuto alle spese ed alle competenze di difesa del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 12,5 %, I.V.A. e c.p.a. come per legge".
A sostegno della pretesa azionata, la società attrice esponeva che: con atto per notar del 15 marzo 2010 aveva acquistato da Persona_1
per l'usufrutto, e da , per la nuda Persona_2 Persona_3 proprietà, la zona di terreno non agricolo riportata nel Catasto Terreni di Somma Vesuviana al fol. 12, particella 1538, confinante con le particelle 1074, 1073, 1537 e 1131 di proprietà dell'acquirente; in detto atto di acquisto era espressamente previsto che: “il bene venduto ha accesso attraverso un viale comune che parte da via Santa Maria del
Pozzo e raggiunge il terreno in oggetto, con la servitù di passaggio sulla corte della casa di abitazione di proprietà di . […] Parte_2
Alla zona di terreno trasferita è annessa, altresì, la servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitata sulla striscia di terreno della larghezza costante di ml. 4,70, che parte dal confine nord – est, in prosecuzione dell'esistente viale di accesso ed insistendo lungo il confine nord sulle particelle 1536 e 1537, immette nella particella 1538, oggetto del presente atto, così come risulta nell'atto … del 27 novembre 2006, registrato a
Napoli il 19 dicembre 2006, ai nn. 96349/45784. […] La vendita è comprensiva di ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive”; il riconoscimento della costituzione della servitù in parola – per destinazione del padre di famiglia – era consacrato, a
2 favore del proprio fondo (p.lla 1538), nell'atto di permuta e vendita per notar del 27.11.2006, con cui Persona_1 Persona_3 aveva trasferito ai coniugi e la Parte_2 CP_2 nuda proprietà della zonetta di terreno non agricolo sita in Somma
Vesuviana alla località “Santa Maria del Pozzo”, riportata in catasto terreni al fg. 12, p.lla 1536 (ex 1245/a), prevedendosi che: “La permuta viene fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni oggetto della stessa attualmente si trovano con ogni accessione, dipendenza, servitù attiva e passiva, ivi compresa, relativamente alla particella 1536 del fol. 12, quella di passaggio perpetua, pedonale e carrabile, sorta per destinazione del buon padre di famiglia, esercitata sulla striscia di terreno della larghezza costante di ml. 4,70 (quattro virgola settanta), che parte dal confine nord – est, in prosecuzione di esistente viale di accesso ed insistendo lungo il confine nord sulle particelle 1536 e 1537, raggiunge la particella
1538 (di proprietà di ) immettendo nella stessa”; ciò Persona_3 nonostante, la era nell'impossibilità di esercitare, in modo Parte_1 pieno, l'anzidetta servitù di passaggio carrabile e, più precisamente, di accedere liberamente con i propri autoveicoli e/o mezzi aziendali all'immobile identificato con la particella 1538, ove era ubicata la propria sede operativa, in quanto, lungo il menzionato viale di accesso ed il suo prolungamento, sul lato destro, all'interno di apposite strisce bianche, erano costantemente parcheggiati svariati autoveicoli
(all'incirca quindici) di proprietà dei condomini del
[...]
, con conseguente restrizione del passo della strada da TR mt. 4,70 a mt. 3,00 circa.
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio il TR
, concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa, inammissibile e
[...] infondata, al fine deducendo che un'attenta lettura dei rogiti per notar del 15.3.2010 e del 27.11.2006 rendeva evidente che la Per_1 servitù di passaggio pedonale e carrabile della larghezza costante di mt.
4.70 ivi citata non era costituita (né poteva esserlo) sul viale di accesso da Santa Maria del Pozzo, prospiciente il fabbricato del bensì sulla striscia di terreno che partiva dal confine
CP_1 nord-est, in prosecuzione del viale di accesso, e che, comunque, era inopponibile al qualsivoglia attribuzione di facoltà e/o
CP_1 diritti contenuta nei menzionati rogiti depositati dall'attrice, essendo evidente che eventuali asservimenti del viale di accesso di esclusiva proprietà del avrebbero potuto essere concessi, alla
CP_1 società attrice e/o chiunque altro soggetto, solo ed esclusivamente dal convenuto , non potendo la sig.ra , dante
CP_1 Persona_3 causa della disporre di diritti alieni. Pt_1
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio e l'espletamento di CTU tecnica), la lite veniva definita con sentenza n. 1854/2018, pubblicata in data 17.10.2018, con
3 cui il tribunale di Nola così statuiva: “Rigetta le domande;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese CP_1 processuali, liquidate in euro 2738,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 16.4.2019, proponeva appello la lamentando, con un Parte_1 unico motivo di gravame: “Error in iudicando;
carenza di motivazione;
difetto di istruttoria;
contraddittorietà intrinseca;
genericità”, contestando essenzialmente al tribunale di aver immotivatamente disatteso le conclusioni del CTU, che aveva affermato che la “la servitù di passaggio a favore dell'attore ricade sul viale di accesso al convenuto”, argomentando il CP_1 rigetto delle domande attoree con una motivazione erronea e contraddittoria, contravvenendo ai principi in tema di trascrizione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte adita, in riforma della pronuncia gravata, di accogliere la domanda proposta in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, ove necessario, chiedeva disporsi la rinnovazione delle operazioni peritali.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 21.6.2019, il , TR insistendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del grado. Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 10.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. In rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i punti della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “gli artt. 342 e 4 34 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
4 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. 36481).
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza necessità di disporre alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta l'immotivato ed infondato discostamento del primo giudice dalle risultanze della CTU, deducendo l'erroneità e contraddittorietà della motivazione di rigetto delle domande attoree, nella parte in cui il tribunale, pur riconoscendo il diritto di servitù di passaggio vantato dalla sul viale di accesso di proprietà del Pt_1 CP_1 riteneva ciò nondimeno indimostrata la circostanza che il passaggio fosse pari a ml. 4,70 di larghezza.
Assume, in particolare, di aver fornito ogni adeguata e idonea dimostrazione dell'esistenza della servitù di passaggio a favore della p.lla 1538 di sua proprietà sull'anzidetto viale di accesso condominiale, lato nord, costituita sin dal rogito (depositato da controparte) per notar del 6 febbraio 1991, deducendo che Per_4 dalla lettura dei titoli allegati dall'attrice in prime cure emergeva che l'anzidetta servitù era stata costituita in ragione dell'interclusione della p.lla 1538 e che i principi in tema di trascrizione non richiedevano che la servitù costituita con atto per notar Persona_5 del 6.2.1991 fosse ribadita nel successivo atto per notar del Per_1
15.3.2010, avendo l'acquirente acquistato il fondo (p.lla 1538) Pt_1 con la servitù già legittimamente costituita a favore di “ CP_3
(pag. 23 dell'appello).
Ebbene, giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, dopo aver richiamato il contenuto sia dell'atto per notar del 6.2.1991 - con cui i coniugi Persona_5
e già proprietari dell'intero Persona_6 Persona_2 appezzamento individuato dalle p.lle 1132, 1133 e 670, vendevano
[... alla il terreno (ove attualmente insiste il condominio CP_3
) individuato in catasto terreni al foglio 12, p.lle 670, TR
1133, 1132/b e 1132/c, con contestuale costituzione, con lo stesso rogito, della servitù di passaggio pedonale e carrabile lungo il viale,
5 lato nord, per accedere alla restante proprietà della parte venditrice, comprendente la p.lla 1538 (oggi di proprietà , derivata dal Pt_1 frazionamento della p.lla 1132) -, sia dell'atto di permuta e vendita per notar del 27.11.2006 e di quello di compravendita, sempre Per_1 per notar del 15.3.2010 (il cui contenuto, per la parte che Per_1 qui rileva, risulta sopra ritrascritto), così argomentava: <in sostanza, nel rogito del 2010, oltre alla servitù di passaggio sul cortile dell'immobile proprietà , è espressamente prevista “altresì” la IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2069 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, vertente
TRA
“ Parte_1
(C.F. , in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti
Claudio Fabricatore e Vincenzo Mosca, presso il cui studio in Napoli, via Andrea d'Isernia n. 59, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
in Somma Vesuviana, via TR
S. Maria del Pozzo n. 27, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Arturo
Rianna, presso il cui studio in Somma Vesuviana, via San Giovanni de
Matha n. 25, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Nola n.
1854/2018, pubblicata in data 17.10.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 10.4.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2014, la società Pt_1
(d'ora in avanti, per Parte_1 brevità, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, il Pt_1
, sito in Somma Vesuviana alla via S. TR
Maria del Pozzo n. 27, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1 “a) in via principale, accertare e dichiarare che la striscia di terreno della larghezza originaria di ml. 4,70 (quattro virgola settanta), attualmente ristretta a mtl 3,00 circa, che parte dal confine nord – est, in prosecuzione dell'esistente viale di accesso ed insistendo lungo il confine nord sulle particelle 1536 e 1537, immette nella particella 1538, è gravata di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della zona di terreno non agricolo, della estensione catastale di are 10,30 (are dieci e centiare trenta) confinante con: le particelle 1074, 1073, 1537, 1131 (di proprietà dell'acquirente) tutte del fol. 12, identificata al Catasto Terreni di Somma
Vesuviana al fol. 12, particella 1538, di proprietà della Società attrice
b) per l'effetto, ordinare la cessazione di qualsivoglia Parte_1 turbativa, da parte del convenuto , al legittimo esercizio del CP_1 diritto di servitù di passaggio da parte della società attrice, condannando il medesimo alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi lungo la striscia di terreno della larghezza originaria di ml. 4,70 (quattro virgola settanta), che parte dal confine nord – est, in prosecuzione dell'esistente viale di accesso ed insistendo lungo il confine nord sulle particelle 1536 e 1537, immette nella particella 1538 [di proprietà attrice], nonché alla rimozione degli autoveicoli ivi illegittimamente e stabilmente allocati;
c) accertare e dichiarare che l'attività lesiva del diritto di servitù posta in essere dal convenuto è illegittima;
d) per l'effetto, condannare, altresì, il CP_1 convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società istante, così come saranno liquidati in corso di causa, anche a mezzo C.T.U. e comunque in via equitativa, in misura non inferiore ad euro 50.000,00. Il tutto con condanna del convenuto alle spese ed alle competenze di difesa del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 12,5 %, I.V.A. e c.p.a. come per legge".
A sostegno della pretesa azionata, la società attrice esponeva che: con atto per notar del 15 marzo 2010 aveva acquistato da Persona_1
per l'usufrutto, e da , per la nuda Persona_2 Persona_3 proprietà, la zona di terreno non agricolo riportata nel Catasto Terreni di Somma Vesuviana al fol. 12, particella 1538, confinante con le particelle 1074, 1073, 1537 e 1131 di proprietà dell'acquirente; in detto atto di acquisto era espressamente previsto che: “il bene venduto ha accesso attraverso un viale comune che parte da via Santa Maria del
Pozzo e raggiunge il terreno in oggetto, con la servitù di passaggio sulla corte della casa di abitazione di proprietà di . […] Parte_2
Alla zona di terreno trasferita è annessa, altresì, la servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitata sulla striscia di terreno della larghezza costante di ml. 4,70, che parte dal confine nord – est, in prosecuzione dell'esistente viale di accesso ed insistendo lungo il confine nord sulle particelle 1536 e 1537, immette nella particella 1538, oggetto del presente atto, così come risulta nell'atto … del 27 novembre 2006, registrato a
Napoli il 19 dicembre 2006, ai nn. 96349/45784. […] La vendita è comprensiva di ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive”; il riconoscimento della costituzione della servitù in parola – per destinazione del padre di famiglia – era consacrato, a
2 favore del proprio fondo (p.lla 1538), nell'atto di permuta e vendita per notar del 27.11.2006, con cui Persona_1 Persona_3 aveva trasferito ai coniugi e la Parte_2 CP_2 nuda proprietà della zonetta di terreno non agricolo sita in Somma
Vesuviana alla località “Santa Maria del Pozzo”, riportata in catasto terreni al fg. 12, p.lla 1536 (ex 1245/a), prevedendosi che: “La permuta viene fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni oggetto della stessa attualmente si trovano con ogni accessione, dipendenza, servitù attiva e passiva, ivi compresa, relativamente alla particella 1536 del fol. 12, quella di passaggio perpetua, pedonale e carrabile, sorta per destinazione del buon padre di famiglia, esercitata sulla striscia di terreno della larghezza costante di ml. 4,70 (quattro virgola settanta), che parte dal confine nord – est, in prosecuzione di esistente viale di accesso ed insistendo lungo il confine nord sulle particelle 1536 e 1537, raggiunge la particella
1538 (di proprietà di ) immettendo nella stessa”; ciò Persona_3 nonostante, la era nell'impossibilità di esercitare, in modo Parte_1 pieno, l'anzidetta servitù di passaggio carrabile e, più precisamente, di accedere liberamente con i propri autoveicoli e/o mezzi aziendali all'immobile identificato con la particella 1538, ove era ubicata la propria sede operativa, in quanto, lungo il menzionato viale di accesso ed il suo prolungamento, sul lato destro, all'interno di apposite strisce bianche, erano costantemente parcheggiati svariati autoveicoli
(all'incirca quindici) di proprietà dei condomini del
[...]
, con conseguente restrizione del passo della strada da TR mt. 4,70 a mt. 3,00 circa.
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio il TR
, concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa, inammissibile e
[...] infondata, al fine deducendo che un'attenta lettura dei rogiti per notar del 15.3.2010 e del 27.11.2006 rendeva evidente che la Per_1 servitù di passaggio pedonale e carrabile della larghezza costante di mt.
4.70 ivi citata non era costituita (né poteva esserlo) sul viale di accesso da Santa Maria del Pozzo, prospiciente il fabbricato del bensì sulla striscia di terreno che partiva dal confine
CP_1 nord-est, in prosecuzione del viale di accesso, e che, comunque, era inopponibile al qualsivoglia attribuzione di facoltà e/o
CP_1 diritti contenuta nei menzionati rogiti depositati dall'attrice, essendo evidente che eventuali asservimenti del viale di accesso di esclusiva proprietà del avrebbero potuto essere concessi, alla
CP_1 società attrice e/o chiunque altro soggetto, solo ed esclusivamente dal convenuto , non potendo la sig.ra , dante
CP_1 Persona_3 causa della disporre di diritti alieni. Pt_1
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio e l'espletamento di CTU tecnica), la lite veniva definita con sentenza n. 1854/2018, pubblicata in data 17.10.2018, con
3 cui il tribunale di Nola così statuiva: “Rigetta le domande;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese CP_1 processuali, liquidate in euro 2738,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 16.4.2019, proponeva appello la lamentando, con un Parte_1 unico motivo di gravame: “Error in iudicando;
carenza di motivazione;
difetto di istruttoria;
contraddittorietà intrinseca;
genericità”, contestando essenzialmente al tribunale di aver immotivatamente disatteso le conclusioni del CTU, che aveva affermato che la “la servitù di passaggio a favore dell'attore ricade sul viale di accesso al convenuto”, argomentando il CP_1 rigetto delle domande attoree con una motivazione erronea e contraddittoria, contravvenendo ai principi in tema di trascrizione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte adita, in riforma della pronuncia gravata, di accogliere la domanda proposta in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, ove necessario, chiedeva disporsi la rinnovazione delle operazioni peritali.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 21.6.2019, il , TR insistendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del grado. Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 10.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. In rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i punti della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “gli artt. 342 e 4 34 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
4 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. 36481).
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza necessità di disporre alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta l'immotivato ed infondato discostamento del primo giudice dalle risultanze della CTU, deducendo l'erroneità e contraddittorietà della motivazione di rigetto delle domande attoree, nella parte in cui il tribunale, pur riconoscendo il diritto di servitù di passaggio vantato dalla sul viale di accesso di proprietà del Pt_1 CP_1 riteneva ciò nondimeno indimostrata la circostanza che il passaggio fosse pari a ml. 4,70 di larghezza.
Assume, in particolare, di aver fornito ogni adeguata e idonea dimostrazione dell'esistenza della servitù di passaggio a favore della p.lla 1538 di sua proprietà sull'anzidetto viale di accesso condominiale, lato nord, costituita sin dal rogito (depositato da controparte) per notar del 6 febbraio 1991, deducendo che Per_4 dalla lettura dei titoli allegati dall'attrice in prime cure emergeva che l'anzidetta servitù era stata costituita in ragione dell'interclusione della p.lla 1538 e che i principi in tema di trascrizione non richiedevano che la servitù costituita con atto per notar Persona_5 del 6.2.1991 fosse ribadita nel successivo atto per notar del Per_1
15.3.2010, avendo l'acquirente acquistato il fondo (p.lla 1538) Pt_1 con la servitù già legittimamente costituita a favore di “ CP_3
(pag. 23 dell'appello).
Ebbene, giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, dopo aver richiamato il contenuto sia dell'atto per notar del 6.2.1991 - con cui i coniugi Persona_5
e già proprietari dell'intero Persona_6 Persona_2 appezzamento individuato dalle p.lle 1132, 1133 e 670, vendevano
[... alla il terreno (ove attualmente insiste il condominio CP_3
) individuato in catasto terreni al foglio 12, p.lle 670, TR
1133, 1132/b e 1132/c, con contestuale costituzione, con lo stesso rogito, della servitù di passaggio pedonale e carrabile lungo il viale,
5 lato nord, per accedere alla restante proprietà della parte venditrice, comprendente la p.lla 1538 (oggi di proprietà , derivata dal Pt_1 frazionamento della p.lla 1132) -, sia dell'atto di permuta e vendita per notar del 27.11.2006 e di quello di compravendita, sempre Per_1 per notar del 15.3.2010 (il cui contenuto, per la parte che Per_1 qui rileva, risulta sopra ritrascritto), così argomentava:
Il CTU nominato ha concluso che “la servitù di passaggio a favore dell'attore ricade sul viale di accesso al convenuto” e, in CP_1 particolare, come evincibile dalla “fg. 3” allegata alla relazione del CTU, sulla p.lla 1225 (ex 1132/c).
E però, parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, tendendo ad ottenere il riconoscimento del diritto reale citato e per la estensione sopra indicata a carico del fondo del convenuto, non CP_1 ha dato prova della opponibilità al convenuto (che ha CP_1 negato l'opponibilità allo stesso dei citati rogiti notarili) della servitù di passaggio citata dal CTU nell'atto notarile del 1991 e in quello del 2006, non essendovi prova in atti che, nel passaggio di proprietà della particella 1132/c, sulla quale venne costituita la servitù di passaggio a favore della p.lla 1538, da tale all'odierno convenuto ovvero ai singoli condomini venne CP_3 effettivamente riportata l'esistenza della citata servitù passiva di passaggio a favore di terzi.
Di più: l'atto notarile del 1991, nel quale i coniugi Persona_7 venditori, stabilirono a carico del fondo dell'acquirente – p.lla 1132/c – una servitù di passaggio (secondo quanto riportato dal CTU) non stabilisce minimamente l'ampiezza della predetta servitù e, pertanto, non vi è prova del diritto dell'attrice a mantenere la predetta servitù sul fondo del convenuto per la dimensione di ml. 4,70 indicata nell'atto di citazione. Per le esposte ragioni, le domande dell'attrice vanno rigettate>>.
Il decisum del primo giudice va confermato.
In punto di diritto, si premette che: 1) l'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti
l'utilitas legittimante la costituzione della servitù. Solo ove non siano desumibili dal titolo, l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt.
1064, secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 cod. civ., per il quale la servitù è
6 costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente (Cass. 992/2025 e Cass.
20696/2019); 2) la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. 9457/2011; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 21501/2018); 3) in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve
l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo;
tuttavia, ai fini dell'opponibilità del trasferimento al terzo acquirente è necessaria la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell'atto di trasferimento del fondo servente (Cass. 13817/2019; nello stesso senso, Cass. 12798/2019 e Cass. 20817/2011); 4) qualora, come nel caso di specie, un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo solo la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, secondo quanto prescritto dall'art. 2659 c.c., non potendo tale conoscibilità legale essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde, e, allo stesso tempo, sopperendo a tale esigenza la trascrizione indipendentemente da ogni menzione che ne faccia il successivo atto di acquisto (Cass.
28694/2023, Cass. 17026/2019, Cass. 12798/2019 e Cass. 8000/2018);
5) in forza del principio previsto dall'art. 1372, comma 2, c.c., il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Orbene, facendo applicazione dei su richiamati principi al caso in esame, le doglianze dell'appellante appaiono infondate, ove sol si consideri, in aggiunta a quanto già evidenziato dal tribunale, che, da un lato, il titolo di provenienza della ovvero l'atto per notar Pt_1 del 15.3.2010, non fa alcun espresso riferimento alla servitù Per_1 di passaggio sul viale di accesso condominiale, che viene anzi indicato come viale comune che parte da via S. Maria del Pozzo; dall'altro, che non risulta minimamente provato che la servitù sull'anzidetto viale (corrispondente, secondo le risultanze della CTU, alla p.lla
1132/c), costituita con l'atto per notar del 6.2.1991 (con cui, Per_5
7 come si è detto, i coniugi ed Persona_6 Persona_2 vendevano alla l'appezzamento di terreno in Santa Maria CP_3 del Pozzo individuato in Catasto Terreni al foglio n. 12 particelle 670,
1133, 1132/b e 1132/c), sia stata debitamente trascritta, non risultando prodotta dall'attrice/odierna appellante (che ne aveva l'onere) la relativa nota di trascrizione.
A tal ultimo riguardo, peraltro, la Suprema Corte, nel superare il proprio precedente orientamento (esplicitato da Cass. 16853/2019, secondo cui: “Affinché il negozio costitutivo di servitù, stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, possa considerarsi validamente trascritto, non occorre che la trascrizione di esso venga effettuata mediante presentazione di una specifica e separata nota, distinta da quella relativa alla vendita, essendo sufficiente che nell'unica nota di trascrizione sia stata fatta menzione della costituzione della servitù e che le indicazioni ivi riportate consentano di individuare, senza possibilità di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali della convenzione con riferimento ai beni ai quali la servitù si riferisce”), ha chiarito, con la pronuncia n. 28694/2023, che: “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico
a cui si riferisce l'atto”.
Correttamente, pertanto, il tribunale, pur richiamando le risultanze dell'espletata CTU, ha ritenuto che la agendo in Parte_1 confessoria servitutis nei confronti del Condominio, a fronte dell'eccezione di inopponibilità da quest'ultimo tempestivamente formulata, fosse tenuta a comprovare, oltre che la titolarità del diritto di servitù di passaggio sulla p.lla 1132/c (e per l'estensione invocata), anche l'opponibilità di detta servitù ai terzi acquirenti della stessa particella, e dunque ai condomini del Parte_3
, di poi rilevando come tale onere non fosse stato assolto, infine
[...] precisando, per completezza (come si evince dall'utilizzo della locuzione “Di più: …”) e senza incorrere in alcuna contraddizione, come lo stesso atto costitutivo della servitù (ossia il rogito del 1991) non facesse alcun riferimento alla larghezza del passaggio (sulla p.lla
1132/c), asseritamente pari a mt 4.70, così logicamente e legittimamente concludendo che, oltre a restare indimostrata l'opponibilità del diritto al e/o ai condomini, terzi CP_1
8 acquirenti del fondo servente da neanche vi fosse CP_3 adeguata prova del diritto della di esercitare il passaggio Pt_1 sulla p.lla 1132/c per l'indicata estensione di 4.70 mt (invero indicata nei soli rogiti per notar del 2006 e del 2010, con riferimento Per_1 alle particelle 1536 e 1537).
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Ogni altra questione resta assorbita.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.000,01 ad € 52.000,00), avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate ed all'attività concretamente espletata.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data
16.04.2019, dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti del in persona TR dell'amministratore pro tempore, contro la sentenza del tribunale di
Nola n. 1854/2018, pubblicata in data 17.10.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato
, delle spese del grado, che si TR liquidano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 28.8.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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