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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi dell'art 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 607/2025 promossa da: res Torino difesa e rappresentata da avv M. Badellino e da avv N.Stella e presso gli Parte_1 stessi elettivamente domiciliata per procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ) Ente di Controparte_1 P.IVA_1 diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Emilia CONROTTO [ ) in virtù di C.F._1 procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente. CONVENUTO
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Considerato che la ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n. n. 410 2025 00001903 87 000" formato dall' di Torino in 24 marzo 2025 e notificata a mezzo posta presso la residenza della ricorrente in data CP_1
4 aprile 2025 avente ad oggetto i contributi asseritamente dovuti per la Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2020, per un totale di € 6.037,37, quale socio accomandante della CARDINAL CONSULTING S.a.s. di ON AR & C., Cod. Fisc. , negando di aver mai P.IVA_2 svolto attività lavorativa o gestionale in detta società, detenendo unica ta di partecipazione e precisando che nella sua dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020, nel Quadro RH, è stata riportata al rigo RH1 la quota di reddito relativa alla partecipazione in LADYBUG per € 36,00, mentre al rigo RH2, è stata riportato un importo calcolato anche sul reddito di partecipazione dell'odierna ricorrente in CARDINAL per € 34.399,00, e così per un totale imponibile a fini IRPEF di € 34.435,00, pari alla somma degli importi di cui al rigo RH1 ed al rigo RH2; che nel quadro RR, invece, è stato correttamente indicato come imponibile ai fini solo il reddito derivante dalla partecipazione in LADYBUG, CP_1 inferiore al minimale e corrispondente a quanto indicato nel rigo RH1 e chiedendo quindi sospendere l'esecutorietà dell'Avviso di Addebito opposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, VI comma, ultimo periodo, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46; e nel merito accertare e dichiarare la illegittimità e/o la pagina 1 di 3 irregolarità della pretesa contributiva di in relazione alla quota detenuta dalla ricorrente quale socia CP_1 accomandante della CARDINAL CONSULTING S.a.s. di ON AR & C., Cod. Fisc. e, P.IVA_2 per l'effetto, revocare e/o annullare l'"Avviso di addebito n. 410 2025 00001903 87 000" de opposto, assolvendo la Signora da ogni domanda formulata nei suoi confronti. Parte_1
Considerato che ha resist ando la correttezza dell'operato ai sensi dell'art 3 bis dl CP_1 384/92 Ritenuto che il ricorso vada respinto per i motivi che seguono e che rispettano i precedenti conformi della Corte di Appello di Torino, come peraltro richiamata dai convenuti, giurisprudenza che viene condivisa e fatta propria dall'ufficio. Orbene, giova quindi richiamare la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 947/18, peraltro successivamente confermata ( ad es sentenza n. 39/25) e che così si è espressa.
“L' ha correttamente determinato la base imponibile poiché l'art.
3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento CP_1 all à dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef” ed è pertanto irrilevante che ciascuno dei redditi d'impresa così considerati sia o meno, di per sé solo e isolatamente considerato, imponibile ai fini contributivi, a norma dell'art. 3 bis, co.1 D.L. 384/1992, convertito in L.438/1992, secondo il quale “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Il contenuto precettivo della disposizione è chiaro: i soggetti di cui all'art.1 L.233/90 (si tratta appunto degli artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori), sono tenuti a versare i contributi “rapportati alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono” e non solo sul reddito prodotto dall'attività commerciale che ha dato luogo all'iscrizione; con l'ulteriore corollario per cui è indifferente la disamina dell'eventuale attività (prevalente o meno, abituale o meno, ecc.) svolta nell'ambito delle altre imprese che concorrono alla totalità dei redditi denunciati a fini IRPEF e contributivi (cfr. di questa Corte, sent. 562/12, R.G. 906/11; sent.228/15, R.G.490/14; sent. 503/17, R.G.564/17). Come già affermato da questa Corte con la sentenza 503/2017, tale interpretazione appare inoltre corretta anche alla luce “della sentenza, n. 354 resa in data 7 novembre 2001, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'art.
3-bis, comma 1, D.L. 384/1992 in relazione a fattispecie in cui il ricorrente nel giudizio principale aveva versato all' in relazione agli anni 1993-1994, “oltre la legittima contribuzione dovuta per CP_1
l'assicurazione I.V.S. Gesti mercianti in qualità di agente di commercio”, anche quella relativa al reddito di socio CP_ accomandante di una società in accomandita semplice, vedendosi negare, dal medesimo il rimborso contributivo successivamente richiesto in via amministrativa. Deduceva in particolare il remittente la disposizione censurata "assoggettando dunque alla contribuzione previdenziale anche i redditi di società di persone", come società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e non potendosi interpretare nel senso di escludere tali redditi dall'ammontare del contributo percentuale annuo, si pone in contrasto con gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione….(..) La Corte Costituzionale ha quindi affermato “Giova rammentare che, secondo il d.p.r. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.p.r. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa si, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a pagina 2 di 3 tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante”. Prosegue la Corte affermando “Ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione”. Rileva, infine, la Corte la infondatezza della censura di violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, prospettata dal rimettente sul presupposto che detta norma, prevedendo il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori, escluderebbe che al sistema contributivo possa concorrere un reddito non di lavoro, osservando: “Senonché l'intima ed indefettibile correlazione, postulata dal rimettente, tra contribuzione e reddito di lavoro non trova riscontro nel modello di previdenza sociale che è dato desumere dall'invocato precetto costituzionale. Precetto, rivolto, oltretutto, più che a definire le fonti di finanziamento del sistema, a segnare il livello di tutela che deve essere garantito attraverso le prestazioni previdenziali.”.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso va respinto. Spese come da soccombenza liquidate secondo il DM 147/22 nei valori minimi, secondo il valore della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Respinge il ricorso
- Condanna al pagamento delle spese di lite del convenuto liquidate in euro 2.695,00 Parte_1 oltre accessori e rimborsi di legge
Cuneo, 3.12.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi dell'art 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 607/2025 promossa da: res Torino difesa e rappresentata da avv M. Badellino e da avv N.Stella e presso gli Parte_1 stessi elettivamente domiciliata per procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ) Ente di Controparte_1 P.IVA_1 diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Emilia CONROTTO [ ) in virtù di C.F._1 procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente. CONVENUTO
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Considerato che la ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n. n. 410 2025 00001903 87 000" formato dall' di Torino in 24 marzo 2025 e notificata a mezzo posta presso la residenza della ricorrente in data CP_1
4 aprile 2025 avente ad oggetto i contributi asseritamente dovuti per la Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2020, per un totale di € 6.037,37, quale socio accomandante della CARDINAL CONSULTING S.a.s. di ON AR & C., Cod. Fisc. , negando di aver mai P.IVA_2 svolto attività lavorativa o gestionale in detta società, detenendo unica ta di partecipazione e precisando che nella sua dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020, nel Quadro RH, è stata riportata al rigo RH1 la quota di reddito relativa alla partecipazione in LADYBUG per € 36,00, mentre al rigo RH2, è stata riportato un importo calcolato anche sul reddito di partecipazione dell'odierna ricorrente in CARDINAL per € 34.399,00, e così per un totale imponibile a fini IRPEF di € 34.435,00, pari alla somma degli importi di cui al rigo RH1 ed al rigo RH2; che nel quadro RR, invece, è stato correttamente indicato come imponibile ai fini solo il reddito derivante dalla partecipazione in LADYBUG, CP_1 inferiore al minimale e corrispondente a quanto indicato nel rigo RH1 e chiedendo quindi sospendere l'esecutorietà dell'Avviso di Addebito opposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, VI comma, ultimo periodo, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46; e nel merito accertare e dichiarare la illegittimità e/o la pagina 1 di 3 irregolarità della pretesa contributiva di in relazione alla quota detenuta dalla ricorrente quale socia CP_1 accomandante della CARDINAL CONSULTING S.a.s. di ON AR & C., Cod. Fisc. e, P.IVA_2 per l'effetto, revocare e/o annullare l'"Avviso di addebito n. 410 2025 00001903 87 000" de opposto, assolvendo la Signora da ogni domanda formulata nei suoi confronti. Parte_1
Considerato che ha resist ando la correttezza dell'operato ai sensi dell'art 3 bis dl CP_1 384/92 Ritenuto che il ricorso vada respinto per i motivi che seguono e che rispettano i precedenti conformi della Corte di Appello di Torino, come peraltro richiamata dai convenuti, giurisprudenza che viene condivisa e fatta propria dall'ufficio. Orbene, giova quindi richiamare la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 947/18, peraltro successivamente confermata ( ad es sentenza n. 39/25) e che così si è espressa.
“L' ha correttamente determinato la base imponibile poiché l'art.
3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento CP_1 all à dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef” ed è pertanto irrilevante che ciascuno dei redditi d'impresa così considerati sia o meno, di per sé solo e isolatamente considerato, imponibile ai fini contributivi, a norma dell'art. 3 bis, co.1 D.L. 384/1992, convertito in L.438/1992, secondo il quale “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Il contenuto precettivo della disposizione è chiaro: i soggetti di cui all'art.1 L.233/90 (si tratta appunto degli artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori), sono tenuti a versare i contributi “rapportati alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono” e non solo sul reddito prodotto dall'attività commerciale che ha dato luogo all'iscrizione; con l'ulteriore corollario per cui è indifferente la disamina dell'eventuale attività (prevalente o meno, abituale o meno, ecc.) svolta nell'ambito delle altre imprese che concorrono alla totalità dei redditi denunciati a fini IRPEF e contributivi (cfr. di questa Corte, sent. 562/12, R.G. 906/11; sent.228/15, R.G.490/14; sent. 503/17, R.G.564/17). Come già affermato da questa Corte con la sentenza 503/2017, tale interpretazione appare inoltre corretta anche alla luce “della sentenza, n. 354 resa in data 7 novembre 2001, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'art.
3-bis, comma 1, D.L. 384/1992 in relazione a fattispecie in cui il ricorrente nel giudizio principale aveva versato all' in relazione agli anni 1993-1994, “oltre la legittima contribuzione dovuta per CP_1
l'assicurazione I.V.S. Gesti mercianti in qualità di agente di commercio”, anche quella relativa al reddito di socio CP_ accomandante di una società in accomandita semplice, vedendosi negare, dal medesimo il rimborso contributivo successivamente richiesto in via amministrativa. Deduceva in particolare il remittente la disposizione censurata "assoggettando dunque alla contribuzione previdenziale anche i redditi di società di persone", come società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e non potendosi interpretare nel senso di escludere tali redditi dall'ammontare del contributo percentuale annuo, si pone in contrasto con gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione….(..) La Corte Costituzionale ha quindi affermato “Giova rammentare che, secondo il d.p.r. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.p.r. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa si, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a pagina 2 di 3 tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante”. Prosegue la Corte affermando “Ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione”. Rileva, infine, la Corte la infondatezza della censura di violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, prospettata dal rimettente sul presupposto che detta norma, prevedendo il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori, escluderebbe che al sistema contributivo possa concorrere un reddito non di lavoro, osservando: “Senonché l'intima ed indefettibile correlazione, postulata dal rimettente, tra contribuzione e reddito di lavoro non trova riscontro nel modello di previdenza sociale che è dato desumere dall'invocato precetto costituzionale. Precetto, rivolto, oltretutto, più che a definire le fonti di finanziamento del sistema, a segnare il livello di tutela che deve essere garantito attraverso le prestazioni previdenziali.”.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso va respinto. Spese come da soccombenza liquidate secondo il DM 147/22 nei valori minimi, secondo il valore della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Respinge il ricorso
- Condanna al pagamento delle spese di lite del convenuto liquidate in euro 2.695,00 Parte_1 oltre accessori e rimborsi di legge
Cuneo, 3.12.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 3 di 3