Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
Raffaele Califano causa civili riunite n. 3098/2017, 5317/2018 e 4241/2019 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 14/01/2025 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nelle cause civili riunite iscritte al n. 3098 dell'anno 2017, al n. 5317 dell'anno 2018 e al n. 4241 dell'anno 2019 R.G.A.C., aventi ad oggetto:
RIDUZIONE IN PRISTINO E RISARCIMENTO DANNI,
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il era soggetto a ricostruzione post Controparte_1
sismica.
Venivano adottati i vari atti assembleari di condominio e amministrativi per procedere
Con i giudizi riuniti specificati in oggetto il comunista – sull'assunto che nella Per_1
ricostruzione del fabbricato erano state operate numerose e consistenti difformità - chiedeva alla comunione Condominio convenzionale ex lege 219 del 1981 e ai comunisti l'eliminazione delle difformità e il ripristino delle varie unità immobiliare secondo il progetto originario del 2001, presentato al Comune di Avellino il 28 11 2001 ed approvato dall'ente il
19 12 2002 con il numero 1494.
La UN e i comunisti costituitisi contestavano l'avverso dedotto e chiedevano il rigetto delle relative domande.
Nel corso del giudizio le parti addivenivano alla transazione della lite.
In particolare, premesso che tra loro erano insorte numerose controversie, alcune delle quali già definite e altre pendenti, tra le quali, le tre qui riunite, concordavano:
- che la UN al fine di evitare eventuali condanne di riduzione in pristino si impegnava a versare e versava, al comunista la somma di euro 190.000, di cui euro Per_1
120.000 a titolo di risarcimento danni per equivalente ex art. 2058 c.c. ed euro 70.000 a titolo di rimborso delle spese legali relative a tutti i giudizi pendenti;
- il rinunciava «alle domande ed azioni proposte in tutti i giudizi … intercorsi Per_1
e pendenti tra esso e la UN … nonché alle domande ed azioni proposte Per_1
dallo stesso nei giudizi pendenti con i comunisti (originari e succedutisi del detto Per_1
fabbricato) ed aventi numeri R.G 4241/2019 riunito con R.G 5317/2018 … ed R.G.
3098/2017».
Alla riportata rinuncia era apposta la seguente riserva: «Resta non rinunciata esclusivamente l'azione e la domanda con cui, nel giudizio, n. 5317/2018, il ha Per_1
chiesto il riporto della parete divisoria del locale accatastato con subalterno 3 (di prevedibile riassegnazione al per impegni reciproci assunti dai condomini- Per_1
comunisti in seguito alla decisione di ricostruzione dell'edificio e di approvazione del progetto) con quello attiguo, accatastato con il subalterno 4 (di prevedibile riassegnazione alla nella posizione prevista nel progetto originario di ricostruzione Parte_1
approvato nel 2001 e, conseguente riporto del detto locale accatastato con subalterno 4 nello stato planimetrico del progetto originario di ricostruzione approvato nel 2001, conseguendo che il detto giudizio n. 5317/2018 incoato dal nei confronti del Condominio e di Per_1
tutti i comunisti sarà da esso proseguito nei confronti della sola Per_1 Parte_1
e limitatamente alle due domande innanzi riferite».
[...] Successivamente il dava atto della riscossione della somma pattuita in sede Per_1
transattiva e rinunciava espressamente «a tutti i giudizi da lui incoati nei confronti dei convenuti e pendenti dinanzi al Tribunale di Avellino, aventi i seguenti numeri di iscrizione
R.G. 4241/2019 … 3098/2017, con la seguente limitazione: è fatta esclusione della rinuncia alla domanda oggetto della causa R.G. 5317/2018 nei confronti del convenuto … CP_1
società e concernenti il ripristino secondo progetto delle unità oggetto Parte_1
delle irregolari modifiche apportate alle unità immobiliari accatastate al fogli 33 della particella 3033 subalterni 3 e 4».
Tanto precisato in fatto, va in diritto osservato che la transazione intervenuta tra le parti e la conseguente rinunzia agli atti del giudizio del accettata dalle controparti, ha Per_1
determinato la cessazione della materia del contendere dei tre giudizi qui riuniti.
Il tuttavia ha chiesto di proseguire nei confronti del solo condomino Per_1 [...]
relativamente alla riduzione in pristino di due delle difformità dedotte nel Parte_1
giudizio del 2018 e relative ai locali di cui ai subalterni 3 e 4.
Trattasi di domanda nuova e di conseguenza inammissibile, poiché anche la riduzione in pristino in parola era stata richiesta originariamente nei confronti della comunione e di tutti i comunisti e non nei confronti della sola Parte_1
Ad ogni modo, la domanda per così dire residua è da ritenere inammissibile anche in ragione della sua natura reale che comporta di non poter essere esperita se non nei confronti di tutti i comunisti dei manufatti da ridurre in pristino stato. Nel caso di specie è pacifico tra le parti che tanto lo stabile quanto le singole unità ricostruite sono ancora CP_2
indivise e dunque in comproprietà pro quota di tutti i condomini.
Le spese di lite relative all'ultima questione trattata vanno compensate tra le parti attesa la peculiarità della vicenda. Quelle relative agli atri giudizi restano regolate dagli accordi raggiunti dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi riuniti, fatto salvo quanto al punto seguente;
2) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_2
società e compensa le spese di lite relativamente a tale controversia. Parte_1
IL GIUDICE Raffaele Califano