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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nei processi civili d'appello riuniti, iscritti ai nn. 2274/2023 e
2308/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 546/2023, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 10.02.2023, notificata in data 31.03.2023, pendente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, come da procura conferita in allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv. Pietro Troianiello (C.F.
), presso il cui studio sono elettivamente C.F._4
domiciliati in Caserta, alla Via Gennaro Tescione n.209;
APPELLANTI
E (CF ), rappresentata e Controparte_1 C.F._5
difesa, in forza di procura come in atti, dall'avv. Tommaso Santoro (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._6
sito in Caserta alla Via Gennaro Tescione n. 209
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
C.F./P.IVA ), in persona del l.r.p.t. quale Controparte_2 P.IVA_1
cessionaria del credito di e per essa Controparte_3 CP_4
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., quale mandataria,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura conferita in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Vincenzo Romano (C.F. ), C.F._7
elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Maria C.V. alla Via
Pezzella n. 24;
APPELLATA
E
(C.F ), rappresentato e difeso, come CP_5 C.F._8
da procura in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Tommaso Santoro
(CF ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._9
studio legale sito in Caserta, alla via G. Tescione, 209;
APPELLATO
E
(già , (C.F. Controparte_3 Controparte_6
; P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
pag. 2/24 OGGETTO: appello avverso sentenza di cancellazione della causa dal ruolo.
Conclusioni: gli appellanti, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi
[...]
dell'art. 352 c.p.c., così concludevano: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V.
n.546/2023, pubblicata il 10.02.2023, accogliere l'appello e, per l'effetto, così provvedere: 1) condannare già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale CP_6
n. e per essa la sua mandataria del credito P.IVA_3 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale
[...]
n. , al pagamento delle competenze professionali e spese del P.IVA_2
giudizio di 1° grado, ivi compreso il rimborso forfettario, nella misura - tenuto conto di quanto dedotto con il motivo di impugnazione - di €
14.964,46 (ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia) con attribuzione al procuratore anticipatario;
2) condannare sempre Controparte_3
già , in persona del legale rappresentante p.t.
[...] Controparte_6
(codice fiscale n e per essa la sua mandataria del credito P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t. (codice Controparte_4
fiscale n , al pagamento delle spese e competenze P.IVA_2
professionali del presente giudizio di appello sempre con attribuzione al procuratore anticipatario..”;
l'appellante incidentale, , concludeva nelle note Controparte_7
depositate ai sensi dell'art 352, n. 1, come segue: “…Voglia l'Ill.ma Corte
pag. 3/24 d'Appello adito, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S.
Maria C.V. n.546/2023, pubblicata il 10.02.2023, accogliere l'appello principale e (nel giudizio riunito l'appello incidentale) per l'effetto, così provvedere: 1) condannare già Controparte_3 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale
[...]
n. e per essa la sua mandataria del credito P.IVA_3 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale
[...]
n. , al pagamento delle competenze professionali e spese del P.IVA_2
giudizio di 1° grado, in favore dell'appellante, ivi compreso il rimborso forfettario, nella misura – tenuto conto di quanto dedotto con il motivo di impugnazione - di € 11.112,66 (ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia) con attribuzione al procuratore anticipatario;
2) condannare sempre già , in persona Controparte_3 Controparte_6
del legale rappresentante p.t. (codice fiscale n. ) e per essa la P.IVA_3
sua mandataria del credito in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t. (codice fiscale n. , al pagamento delle P.IVA_2
spese e competenze professionali del presente giudizio di appello sempre con attribuzione al procuratore anticipatario”;
l'appellata, con la nota di precisazione delle Controparte_2
conclusioni, depositata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nel riportarsi alla nota di costituzione concludeva come segue “si riporta alla comparsa depositata in ambedue i giudizi e successive difese, impugnato l'avverso gravame, conclude, in via principale ed assorbente, per l'inammissibilità dei due appelli per tutti i motivi esplicitati dall'appellata nella sua prima difesa e successive, ed – in subordine – per il rigetto stante la manifesta
pag. 4/24 infondatezza. Condannare gli appellanti al pagamento in favore della parte opposta delle spese ed onorari del secondo grado, come segue: a) in solido ed in danno di , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
quest'ultimo contumace - Appello RGC n. 2274/2023 – b) in CP_5
danno di – Appello RGC n. 2308/2023 - L' art.
4. Controparte_1
comma secondo del dm n. 55/2014, modificato dal dm n. 55/2014 prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Dalla formulazione del riportato art.4, ne consegue che nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147). Per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa
(Cass. 31 maggio 2022 n.17693). In caso di riunione di più cause, quindi, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per
l'attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la riportata maggiorazione prevista dal dm n.55/2014 spetta in via ulteriore ed a condizione che l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o
pag. 5/24 di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276) - come nel caso in esame;
c) ulteriore maggiorazione del 30% ex D.M.G. 110/2023 “La maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014, aggiornato dal
DM 147/2022, si applica agli atti depositati telematicamente redatti con tecniche informatiche che permettono la consultazione e fruizione degli atti, come i collegamenti ipertestuali che consentono la navigazione e la ricerca testuale all'interno degli atti e dei documenti allegati. L'aumento
è applicabile quando l'avvocato utilizza queste tecniche. d) maggiorazione del 15% per spese generali “E' un compenso che spetta di diritto all'avvocato, stabilito dal D.M. 55/2014, quale percentuale del compenso totale dovuto per l'attività svolta. Questa voce è automaticamente dovuta e rappresenta un parametro vincolante per il giudice e le parti, che non può essere ridotto o aumentato”;
l'appellato, , con la nota di precisazione delle conclusioni, CP_5
depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., concludeva come segue “…Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così provvedere: 1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n.546/2023, pubblicata il
10.02.2023 (inerente il giudizio inter partes di R.G.n. 2452/2019), ordinare ai competenti conservatori dei registri immobiliari di Caserta e
Latina, la cancellazione delle note di trascrizione della domanda di revoca proposta in 1° grado dall' già Controparte_3 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale
[...]
n. e per essa dalla sua mandataria del credito P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale CP_4
n. , con costi onere e spese a carico dell'attrice in 1°grado; P.IVA_2
pag. 6/24 2) condannare già , in Controparte_3 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale n. ) e P.IVA_3
per essa la sua mandataria del credito in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t., al pagamento delle competenze professionali e spese del presente giudizio..”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato il 27.2.2019, Controparte_3
conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, ed , al fine di sentire revocare, ai Parte_2 CP_5 Parte_3
sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico per Notar Dott. Persona_1
da n data 2.8.2018 di rep. 4620 e raccolta 2887, trascritto
[...] CP_6
in data 09/08/2018 ai nn.28464/22428 presso l'ex Conservatoria dei
RR.II. di Caserta - S. Maria C.V., e presso quella di Latina in data
10/08/2018 ai nn.19608/13825, con il quale e la moglie, Parte_1
, avevano, in esecuzione della convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito in L.162/2014, della loro separazione personale, trasferito, a titolo gratuito, il loro patrimonio immobiliare, sito nei Comuni di Caserta, di Tora e Piccilli e di Gaeta, ai figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Pt_2
, e . Tanto, invero, sulla premessa che la banca
[...] CP_5 Parte_3
vantava una consistente ragione di credito nei confronti di Pt_1
, in forza della fideiussione, dallo stesso prestata con scrittura
[...]
privata del 26.09.2011, a garanzia del pagamento delle rate di mutuo, accordato dalla medesima banca alla società Interculturale S.r.l., e che pag. 7/24 l'atto oggetto di revocatoria era stato concluso in violazione dell'art. 2740 c.c., in quanto con esso il debitore sottraeva scientemente al
[...]
tutto il suo patrimonio immobiliare formato dai cespiti Controparte_6
analiticamente riportati in citazione, con ciò arrecando alla banca l'elevata diminuzione, se non la perdita, della garanzia patrimoniale.
Istauratosi il contraddittorio, si costituivano , Parte_1 [...]
e , i quali eccepivano, in via preliminare, Parte_2 Parte_3
l'improcedibilità della domanda, in ragione della mancata attivazione, ad opera di parte attrice, dell'obbligatorio procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 art. 1 bis.
Inoltre, i convenuti eccepivano improcedibilità della domanda, per la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice, siccome avvenuta il
20.3.2019, dunque, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 165
c.p.c., decorrente dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
15.2.2019.
Si costituiva, altresì, , sollevando la medesima Controparte_1
eccezione di improcedibilità della domanda attorea, per la tardiva costituzione in giudizio di parte attrice, avvenuta il 20.3.2019, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 165 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 27.2.2019.
Dichiarata la contumacia di non costituitosi sebbene CP_5
ritualmente citato, il Giudice, dopo avere accordato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., pronunciava, all'esito, sentenza, con la quale così decideva: “1) accerta e dichiara la tardività della costituzione in giudizio della e pertanto dispone la cancellazione Controparte_3
della causa dal ruolo;
2) spese compensate.”
pag. 8/24 § 2.
Avverso la sentenza di primo grado, , Parte_1 Parte_2
e interponevano appello, con citazione notificata in data Parte_3
02.05.2023, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte.
Si costituiva, quale cessionaria del credito sotteso alla domanda,
l' deducendo che aveva, a sua volta, Controparte_2 Controparte_7
proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza, iscritto al n.
2308/2023 RG..
Pertanto, sollecitava la Corte a voler disporre la riunione dei CP_2
due giudizi e, nel merito, contestava la fondatezza delle avverse impugnazioni e ne sollecitava il rigetto.
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in data 11.01.2024, convenuto dichiarato contumace in primo grado, CP_5
insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in specie, affinché fosse disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ancora gravante sui beni ad esso trasferiti.
La Corte, all'esito della prima udienza, disponeva, con ordinanza del
22.02.2024, la riunione del giudizio di appello iscritto al n. 2308/2023
RG a quello anteriormente proposto, di cui al n. 2274/2023 RG, ed il rinvio della causa all'udienza del 26.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte. All'esito di tale udienza, questa Corte, concessi alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissava per la rimessione della causa in pag. 9/24 decisione l'udienza del 14.11.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 14.11.2025, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Tribunale nel disporre la cancellazione della causa dal ruolo, in accoglimento “dell'eccezione proposta da tutte le parti convenute, circa la tardiva costituzione in giudizio della parte attrice”, così motivava:
“risulta per tabulas che l'attrice si sia costituita tardivamente, essendosi la prima notifica dell'atto di citazione perfezionata il 27.2.2019 per la convenuta , laddove la costituzione in giudizio Controparte_1
dell'attore è avvenuta in data 12.3.2019 e, quindi, oltre il termine di 10 giorni ex art. 165 c.p.c., come riconosciuto dalla stessa parte attrice nelle note del 20.1.2023”.
Il primo giudice, invero, richiamava quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la sanzione della cancellazione della causa dal ruolo stabilita per l'ipotesi che nessuna delle parti si costituisca nei termini rispettivamente assegnati a ciascuna di esse, non si applica se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale. Tuttavia, se i convenuti siano più di uno e di questi se ne costituisce soltanto uno tardivamente, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito malgrado la tardiva
pag. 10/24 costituzione dell'attore, per il principio dell'unità del rapporto processuale deriva ugualmente la cancellazione della causa dal ruolo, non potendo interpretarsi la mancata costituzione del convenuto non comparso come accettazione del contraddittorio da parte sua. In difetto di un tale provvedimento del giudice di primo grado e di quello di appello, la Corte di cassazione deve pronunciare l'annullamento di entrambe le sentenze con rinvio al giudice di primo grado” (cfr. sent. 11/68, mass. n.
330791; sent. 1337/71, mass. n. 351548; sez. 3, sent. n. 8878 del
28/11/1987).”
Dunque, il Giudice, rilevato che, nella specie, uno dei convenuti in giudizio, non si era costituito, rimanendo contumace, CP_5
disponeva che la causa doveva essere cancellata dal ruolo e che le spese andassero compensate “in ragione della natura della decisione”.
§ 4.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_8
e riconosciuta la legittimazione a resistere nel presente giudizio di gravame di che, costituendosi, documentava di essere Controparte_2
subentrata, in forza di un'operazione di cessione dei crediti, nella titolarità di quello a tutela del quale, in primo grado, aveva agito in giudizio Controparte_3
§ 5.
Ciò posto, giova rilevare gli appellanti principali, , Parte_1 Pt_2
e , con un unico motivo di appello, si dolevano del capo della
[...] Pt_3
sentenza mediante il quale il Giudice, nel disporre la cancellazione della pag. 11/24 causa dal ruolo, per la tardiva costituzione dell'attrice, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Peraltro, come dinanzi detto, anche impugnava, con Controparte_7
autonomo atto di gravame, successivamente riunito ai sensi dell'art. 335
c.p.c., da qualificarsi come impugnazione incidentale siccome introdotta successivamente all'altra, il medesimo capo della sentenza, formulando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle degli appellanti principali, delle quali, quindi, si giustifica la trattazione congiunta.
Invero, in maniera concorde, gli appellanti si dolevano dell'errore in cui,
a loro dire, sarebbe incorso il Tribunale nel compensare le spese di lite, in quanto, nel caso di specie, non ricorreva alcuna delle circostanze in presenza delle quali l'art 92, co. 2 c.p.c. consente al giudice di provvedere in tal senso.
A fondamento della formulata censura, gli appellanti deducevano che, avendo il giudice dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo in accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda, dagli stessi in primo grado sollevata, non poteva dirsi sussistente un'ipotesi di soccombenza reciproca, né potevano ravvisarsi altre gravi ed eccezionali ragioni, avendo il Tribunale fatto applicazione di principi consolidati in materia.
Inoltre, doveva escludersi che la stessa natura della decisione potesse integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 co. 2 c.p.c..
Secondo gli appellanti , e , inoltre, Parte_1 Parte_2 Pt_3
l'errore in cui incorreva il giudice emergeva anche dalla lettura della pag. 12/24 precedente ordinanza del 12.01.2021, resa dal G.U. dott.ssa , che, Per_2
avendo posto in evidenza la tardività della costituzione in giudizio dell'attrice ex art. 165 c.p.c., invitava “le parti a raggiungere un accordo conciliativo che preveda l'abbandono di tutte le domande, anche di quella riconvenzionale con accordo sulle spese di lite”.
Gli appellanti, dunque, deducevano che la citata ordinanza, nell'invitare le parti a raggiungere un accordo conciliativo comprensivo anche delle spese di lite, implicitamente ammetteva la debenza delle stesse.
Sulla scorta di tali motivazioni, gli appellanti chiedevano che fosse disposta la condanna della al pagamento, in loro Controparte_3
favore, delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, dagli stessi quantificate in euro 14.964,46.
§ 6.
Ciò premesso, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, sia pure per una ragione diversa da quella valorizzata da che, invero, ne CP_2
aveva eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per essersi formato il giudicato interno in conseguenza dell'omessa impugnazione, ad opera delle parti appellanti, del capo di decisione con il quale era stata disposta la cancellazione dal ruolo.
Infatti, l'inammissibilità dell'appello deriva dal fatto che, nella specie, il provvedimento oggetto di gravame, sebbene emesso nella forma della sentenza, ha la natura ed il contenuto di un'ordinanza, tale essendo l'atto con il quale il G.I., in ipotesi di tardiva costituzione delle parti (nel caso in esame, dell'attrice), dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
pag. 13/24 Invero, una giurisprudenza, assolutamente consolidata, afferma che
“Per attribuire ad un provvedimento il carattere di ordinanza o di sentenza, al fine di poterne stabilire la soggezione o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre avere riguardo al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, perciò, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, anziché alla denominazione data dal giudice o alla forma esteriore di esso. Per altro, se è vero che il provvedimento decisorio, erroneamente adottato con la forma dell'ordinanza, non si sottrae ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, al contrario tali mezzi non sono esperibili quando la risoluzione della questione, sulla quale il giudice ha provveduto pronunciando per errore sentenza, non sia idonea a definire in tutto o in parte la lite o il processo (nella specie, nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi, è stato ritenuto non impugnabile per Cassazione, ex art 111 della Costituzione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per ritardata costituzione delle parti, pronunciato dal tribunale con sentenza invece che con ordinanza) (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 723 del 24/02/1975; conf. Sez. 3, Sentenza n. 16578 del
25/11/2002).
Del resto, la cancellazione della causa dal ruolo, per tardiva costituzione delle parti, non è un provvedimento che chiude definitivamente il giudizio, in quanto, a seguito di esso, il processo entra in uno stato di quiescenza, potendo le parti, nel termine nella specie ratione temporis applicabile di tre mesi, riassumerlo, dando ad esso impulso.
pag. 14/24 Quindi, poiché per effetto della cancellazione dal ruolo, disposta in relazione alla fattispecie verificatasi nell'ipotesi in esame (della tardiva costituzione dell'attore, cui non faccia seguito la costituzione di tutti i convenuti), non si verifica l'estinzione immediata dal processo, conseguendo invero l'effetto estintivo solo all'inutile decorso del termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 307 co. 1 c.p.c., il provvedimento oggetto di appello, ancorché reso nella forma della sentenza, ha il valore ed il contenuto di un'ordinanza, come tale non impugnabile (cfr., sebbene riferita al regime anteriore alla legge n. 69 del
2009, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 30/04/2010).
Né, invero, la questione afferente all'ammissibilità dell'appello, siccome rilevata d'ufficio da questa Corte, deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti, essendo consolidato il principio secondo cui
“In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
6218 del 04/03/2019).
L'inammissibilità dell'appello preclude, ovviamente, l'esame nel merito delle formulate censure, tese a contestare il capo di decisione afferente al regolamento delle spese processuali.
pag. 15/24 § 7.
Costituendosi in questo grado di giudizio, formulava eccezione CP_2
di estinzione del giudizio di primo grado, per mancata tempestiva riassunzione.
A sua volta costituendosi, rilevava che il giudice di primo CP_5
grado, nel cancellare la causa dal ruolo, ometteva di ordinare, con la sentenza definitiva, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata dall'attrice in primo grado, in riferimento agli immobili indicati nell'atto di citazione, tra i quali figuravano anche quelli ad esso trasferiti.
L'appellato, invero, sosteneva che, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli art. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato. Pertanto,
sulla scorta di tali premesse richiedeva, alla Corte, di CP_5
disporre tale cancellazione.
§ 8.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 2668 c.c., “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
pag. 16/24 Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Nel caso di specie, la cancellazione della causa dal ruolo non era presupposta idoneo a consentire l'adozione di un ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione, atteso che, come dinanzi chiarito, esso integra un provvedimento meramente ordinatorio, che non chiude in maniera definitiva il processo, né è assimilabile all'estinzione dello stesso.
Ciò chiarito, questa Corte, espressamente investita dalle parti ( CP_2
ed , delle sopra indicate richieste, rispettivamente, di CP_5
estinzione del processo di primo grado e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, è tenuta a pronunciare su di esse, anche per esigenze di economia processuale.
Quindi, poiché, come visto, il termine di tre mesi di cui all'art. 307 co. 1
c.p.c., decorrente dall'adozione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, è pacificamente decorso, senza che la causa sia stata riassunta, il processo di primo grado deve essere dichiarato estinto.
Ne segue che, sussistendone il relativo presupposto, rappresentato, appunto, dall'estinzione del giudizio per inattività delle parti, debba adottarsi l'invocato ordine di cancellazione della trascrizione delle domande.
In particolare, deve essere ordinata: 1) all'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio Provinciale del Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da responsabilità e con pag. 17/24 eventuali spese a carico di la cancellazione della nota Controparte_2
di trascrizione eseguita in data 19/04/2019 al n. 10729 Reg. Part. – doc.
01 - della domanda giudiziale a favore di – con sede Controparte_9
in Torino – CF: – e contro 1) , n. il P.IVA_3 Parte_1
19/10/1959 a Caserta CF: 2) , C.F._1 Parte_2
n. il 22/12/11980 A CF: ; 3) , CP_6 C.F._2 Parte_3
n. il 15/12/1990 a CF: 4) n. CP_6 C.F._3 CP_5
il 12/12/1983 a – CF: ; 2) all'Agenzia delle CP_6 C.F._8
Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Ufficio Provinciale del
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da responsabilità e con eventuali spese a carico di la Controparte_2
cancellazione della nota di trascrizione eseguita in data 24/04/2019 al n. 6901 - Reg. Part. – doc. 02 - della domanda giudiziale a favore di
[...]
– con sede in Torino – CF: – e contro 1) CP_9 P.IVA_3
, n. il 19/10/1959 a Caserta CF: 2) Parte_1 C.F._1
n. il 22/12/11980 A – CF: Parte_2 CP_6
; 3) , n. il 15/12/1990 a – CF: C.F._2 Parte_3 CP_6
4) n. il 12/12/1983 a – CF: C.F._3 CP_5 CP_6
. C.F._8
§ 9.
Alla declaratoria di inammissibilità degli appelli deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna degli appellanti, principali ed incidentale, alla rifusione, in favore di delle spese CP_2
processuali dell'appello.
pag. 18/24 La relativa liquidazione viene operata nella misura indicata in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M.
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità ed alla natura della questione controversa, dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, secondo il criterio del disputatum.
Va, poi, disattesa la richiesta, formulata sul punto dall'appellata CP_2
, di riconoscimento della maggiorazione del compenso ai sensi
[...]
dell'art 4 co. 2 del DM 55/2014.
Giova premettere che il menzionato art. 4, co. 2, nella formulazione ratione temporis vigente, rimette al Giudice la facoltà di accordare l'incremento del compenso, nella misura ivi indicata, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale”.
Ciò posto, deve rilevarsi che la disposizione trova la propria ratio nella necessità di tenere in considerazione e, adeguatamente compensare,
l'aggravio di lavoro del difensore che si trova ad assistere una medesima parte nei confronti di più soggetti. Orbene nel caso di specie, tenuto conto della sostanziale identità delle ragioni sottese all'appello principale, non essendo le posizioni dei singoli appellanti in alcun modo distinte le une dalle altre, deve escludersi che la mera natura plurisoggettiva della parte appellante abbia comportato, per il difensore pag. 19/24 dell'appellata un effettivo aggravio di lavoro. Dunque, Controparte_2
non si giustifica la richiesta maggiorazione.
L'appellata chiedeva, altresì, disporsi la maggiorazione in ragione dell'avvenuta riunione di più cause in un unico procedimento.
Sul punto, occorre rilevare che “…In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm
n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa..”(Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
In applicazione del principio appena richiamato, poiché, nella specie, con ordinanza del 22.02.2024, questa Corte disponeva la riunione, all'appello proposto da , e , di quello Parte_1 Pt_3 Parte_4
proposto da , e siccome tale provvedimento veniva Controparte_7
adottato in limine litis, prima della fase di trattazione/istruzione di entrambe le cause, deve ritenersi che sia necessario procedere a separata liquidazione delle sole spese processuali relative alle fasi di studio ed introduttiva. Al converso, per le fasi successive alla riunione, di trattazione e decisoria, si giustifica la liquidazione di un compenso unico, con condanna solidale degli appellanti ai sensi dell'art. 97 c.p.c. per l'esistenza di un interesse comune, con esclusione, per le medesime ragioni sopra esposte, della richiesta maggiorazione per il numero delle pag. 20/24 parti, attesa la sostanziale identità delle censure mosse nei separati atti di gravame.
Deve, invece, riconoscersi, per una sola volta in relazione alle fasi processuali (trattazione/istruttoria e decisoria) successive alla riunione, la maggiorazione richiesta dalla ai sensi Controparte_2
dell'art. 4, co.
1-bis del DM 55/2014, norma che nella formulazione ratione temporis vigente rende l'applicazione dell'incremento non più discrezionale, atteso che gli atti depositati telematicamente dalla parte sono effettivamente redatti con tecniche informatiche che permettono la consultazione e fruizione degli stessi, con utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentono la navigazione e la ricerca testuale all'interno degli atti e dei documenti allegati.
Alcuna liquidazione delle spese processuali si giustifica in favore di non avendo lo stesso formulato appello incidentale, tale CP_5
non potendosi qualificare la richiesta di cancellazione delle trascrizioni giudiziali della domanda, che, peraltro, per quanto dinanzi osservato, il
Giudice di primo grado non avrebbe nemmeno potuto disporre al momento in cui ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.
In ragione della declaratoria di inammissibilità degli appelli, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte, rispettivamente, di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e di , di un ulteriore importo pari al contributo
[...] Controparte_7
unificato previsto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
pag. 21/24
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_7
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara entrambi gli appelli inammissibili;
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_7 [...]
delle spese processuali del giudizio di appello n. RG CP_2
2308/2023, che liquida in euro 1.028,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
- condanna , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra di loro, alla rifusione, in favore di delle Controparte_2
spese processuali del giudizio di appello n. RG 2274/2023, che liquida in euro 1.028,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore Controparte_7
di delle spese processuali relative ai giudizi Controparte_2
riuniti, che liquida in euro 2.441,40 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- dichiara l'estinzione del giudizio di primo grado, di cui al n.
2452/2019 RG del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
pag. 22/24 - ordina: 1) all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Caserta, Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, con esonero da responsabilità e con eventuali spese a carico di la cancellazione della nota di Controparte_2
trascrizione eseguita in data 19/04/2019 al n. 10729 Reg. Part. – doc. 01 - della domanda giudiziale a favore di Controparte_9
– con sede in Torino – CF: – e contro 1) P.IVA_3 Pt_1
, n. il 19/10/1959 a Caserta CF: 2)
[...] C.F._1
n. il 22/12/11980 A – CF: Parte_2 CP_6
; 3) , n. il 15/12/1990 a C.F._2 Parte_3 CP_6
– CF: 4) n. il 12/12/1983 a C.F._3 CP_5
– CF: ; 2) all'Agenzia delle Entrate, CP_6 C.F._8
Direzione Provinciale di Latina, Ufficio Provinciale del Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da responsabilità
e con eventuali spese a carico di la cancellazione Controparte_2
della nota di trascrizione eseguita in data 24/04/2019 al n. 6901
- Reg. Part. – doc. 02 - della domanda giudiziale a favore di
[...]
– con sede in Torino – CF: – e contro CP_9 P.IVA_3
1) , n. il 19/10/1959 a Caserta CF: Parte_1
2) , n. il 22/12/11980 A C.F._1 Parte_2
– CF: ; 3) , n. il CP_6 C.F._2 Parte_3
15/12/1990 a – CF: 4) CP_6 C.F._3 CP_5
n. il 12/12/1983 a CF: CP_6 C.F._8
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte, rispettivamente, di , , Parte_1 Parte_2
e di , di un ulteriore importo pari Parte_3 Controparte_7
pag. 23/24 al contributo unificato previsto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania
Maio.
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nei processi civili d'appello riuniti, iscritti ai nn. 2274/2023 e
2308/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 546/2023, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 10.02.2023, notificata in data 31.03.2023, pendente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, come da procura conferita in allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv. Pietro Troianiello (C.F.
), presso il cui studio sono elettivamente C.F._4
domiciliati in Caserta, alla Via Gennaro Tescione n.209;
APPELLANTI
E (CF ), rappresentata e Controparte_1 C.F._5
difesa, in forza di procura come in atti, dall'avv. Tommaso Santoro (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._6
sito in Caserta alla Via Gennaro Tescione n. 209
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
C.F./P.IVA ), in persona del l.r.p.t. quale Controparte_2 P.IVA_1
cessionaria del credito di e per essa Controparte_3 CP_4
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., quale mandataria,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura conferita in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Vincenzo Romano (C.F. ), C.F._7
elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Maria C.V. alla Via
Pezzella n. 24;
APPELLATA
E
(C.F ), rappresentato e difeso, come CP_5 C.F._8
da procura in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Tommaso Santoro
(CF ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._9
studio legale sito in Caserta, alla via G. Tescione, 209;
APPELLATO
E
(già , (C.F. Controparte_3 Controparte_6
; P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
pag. 2/24 OGGETTO: appello avverso sentenza di cancellazione della causa dal ruolo.
Conclusioni: gli appellanti, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi
[...]
dell'art. 352 c.p.c., così concludevano: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V.
n.546/2023, pubblicata il 10.02.2023, accogliere l'appello e, per l'effetto, così provvedere: 1) condannare già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale CP_6
n. e per essa la sua mandataria del credito P.IVA_3 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale
[...]
n. , al pagamento delle competenze professionali e spese del P.IVA_2
giudizio di 1° grado, ivi compreso il rimborso forfettario, nella misura - tenuto conto di quanto dedotto con il motivo di impugnazione - di €
14.964,46 (ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia) con attribuzione al procuratore anticipatario;
2) condannare sempre Controparte_3
già , in persona del legale rappresentante p.t.
[...] Controparte_6
(codice fiscale n e per essa la sua mandataria del credito P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t. (codice Controparte_4
fiscale n , al pagamento delle spese e competenze P.IVA_2
professionali del presente giudizio di appello sempre con attribuzione al procuratore anticipatario..”;
l'appellante incidentale, , concludeva nelle note Controparte_7
depositate ai sensi dell'art 352, n. 1, come segue: “…Voglia l'Ill.ma Corte
pag. 3/24 d'Appello adito, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S.
Maria C.V. n.546/2023, pubblicata il 10.02.2023, accogliere l'appello principale e (nel giudizio riunito l'appello incidentale) per l'effetto, così provvedere: 1) condannare già Controparte_3 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale
[...]
n. e per essa la sua mandataria del credito P.IVA_3 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale
[...]
n. , al pagamento delle competenze professionali e spese del P.IVA_2
giudizio di 1° grado, in favore dell'appellante, ivi compreso il rimborso forfettario, nella misura – tenuto conto di quanto dedotto con il motivo di impugnazione - di € 11.112,66 (ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia) con attribuzione al procuratore anticipatario;
2) condannare sempre già , in persona Controparte_3 Controparte_6
del legale rappresentante p.t. (codice fiscale n. ) e per essa la P.IVA_3
sua mandataria del credito in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t. (codice fiscale n. , al pagamento delle P.IVA_2
spese e competenze professionali del presente giudizio di appello sempre con attribuzione al procuratore anticipatario”;
l'appellata, con la nota di precisazione delle Controparte_2
conclusioni, depositata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nel riportarsi alla nota di costituzione concludeva come segue “si riporta alla comparsa depositata in ambedue i giudizi e successive difese, impugnato l'avverso gravame, conclude, in via principale ed assorbente, per l'inammissibilità dei due appelli per tutti i motivi esplicitati dall'appellata nella sua prima difesa e successive, ed – in subordine – per il rigetto stante la manifesta
pag. 4/24 infondatezza. Condannare gli appellanti al pagamento in favore della parte opposta delle spese ed onorari del secondo grado, come segue: a) in solido ed in danno di , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
quest'ultimo contumace - Appello RGC n. 2274/2023 – b) in CP_5
danno di – Appello RGC n. 2308/2023 - L' art.
4. Controparte_1
comma secondo del dm n. 55/2014, modificato dal dm n. 55/2014 prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Dalla formulazione del riportato art.4, ne consegue che nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147). Per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa
(Cass. 31 maggio 2022 n.17693). In caso di riunione di più cause, quindi, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per
l'attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la riportata maggiorazione prevista dal dm n.55/2014 spetta in via ulteriore ed a condizione che l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o
pag. 5/24 di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276) - come nel caso in esame;
c) ulteriore maggiorazione del 30% ex D.M.G. 110/2023 “La maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014, aggiornato dal
DM 147/2022, si applica agli atti depositati telematicamente redatti con tecniche informatiche che permettono la consultazione e fruizione degli atti, come i collegamenti ipertestuali che consentono la navigazione e la ricerca testuale all'interno degli atti e dei documenti allegati. L'aumento
è applicabile quando l'avvocato utilizza queste tecniche. d) maggiorazione del 15% per spese generali “E' un compenso che spetta di diritto all'avvocato, stabilito dal D.M. 55/2014, quale percentuale del compenso totale dovuto per l'attività svolta. Questa voce è automaticamente dovuta e rappresenta un parametro vincolante per il giudice e le parti, che non può essere ridotto o aumentato”;
l'appellato, , con la nota di precisazione delle conclusioni, CP_5
depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., concludeva come segue “…Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così provvedere: 1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n.546/2023, pubblicata il
10.02.2023 (inerente il giudizio inter partes di R.G.n. 2452/2019), ordinare ai competenti conservatori dei registri immobiliari di Caserta e
Latina, la cancellazione delle note di trascrizione della domanda di revoca proposta in 1° grado dall' già Controparte_3 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale
[...]
n. e per essa dalla sua mandataria del credito P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale CP_4
n. , con costi onere e spese a carico dell'attrice in 1°grado; P.IVA_2
pag. 6/24 2) condannare già , in Controparte_3 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale n. ) e P.IVA_3
per essa la sua mandataria del credito in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t., al pagamento delle competenze professionali e spese del presente giudizio..”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato il 27.2.2019, Controparte_3
conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, ed , al fine di sentire revocare, ai Parte_2 CP_5 Parte_3
sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico per Notar Dott. Persona_1
da n data 2.8.2018 di rep. 4620 e raccolta 2887, trascritto
[...] CP_6
in data 09/08/2018 ai nn.28464/22428 presso l'ex Conservatoria dei
RR.II. di Caserta - S. Maria C.V., e presso quella di Latina in data
10/08/2018 ai nn.19608/13825, con il quale e la moglie, Parte_1
, avevano, in esecuzione della convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito in L.162/2014, della loro separazione personale, trasferito, a titolo gratuito, il loro patrimonio immobiliare, sito nei Comuni di Caserta, di Tora e Piccilli e di Gaeta, ai figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Pt_2
, e . Tanto, invero, sulla premessa che la banca
[...] CP_5 Parte_3
vantava una consistente ragione di credito nei confronti di Pt_1
, in forza della fideiussione, dallo stesso prestata con scrittura
[...]
privata del 26.09.2011, a garanzia del pagamento delle rate di mutuo, accordato dalla medesima banca alla società Interculturale S.r.l., e che pag. 7/24 l'atto oggetto di revocatoria era stato concluso in violazione dell'art. 2740 c.c., in quanto con esso il debitore sottraeva scientemente al
[...]
tutto il suo patrimonio immobiliare formato dai cespiti Controparte_6
analiticamente riportati in citazione, con ciò arrecando alla banca l'elevata diminuzione, se non la perdita, della garanzia patrimoniale.
Istauratosi il contraddittorio, si costituivano , Parte_1 [...]
e , i quali eccepivano, in via preliminare, Parte_2 Parte_3
l'improcedibilità della domanda, in ragione della mancata attivazione, ad opera di parte attrice, dell'obbligatorio procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 art. 1 bis.
Inoltre, i convenuti eccepivano improcedibilità della domanda, per la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice, siccome avvenuta il
20.3.2019, dunque, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 165
c.p.c., decorrente dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
15.2.2019.
Si costituiva, altresì, , sollevando la medesima Controparte_1
eccezione di improcedibilità della domanda attorea, per la tardiva costituzione in giudizio di parte attrice, avvenuta il 20.3.2019, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 165 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 27.2.2019.
Dichiarata la contumacia di non costituitosi sebbene CP_5
ritualmente citato, il Giudice, dopo avere accordato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., pronunciava, all'esito, sentenza, con la quale così decideva: “1) accerta e dichiara la tardività della costituzione in giudizio della e pertanto dispone la cancellazione Controparte_3
della causa dal ruolo;
2) spese compensate.”
pag. 8/24 § 2.
Avverso la sentenza di primo grado, , Parte_1 Parte_2
e interponevano appello, con citazione notificata in data Parte_3
02.05.2023, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte.
Si costituiva, quale cessionaria del credito sotteso alla domanda,
l' deducendo che aveva, a sua volta, Controparte_2 Controparte_7
proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza, iscritto al n.
2308/2023 RG..
Pertanto, sollecitava la Corte a voler disporre la riunione dei CP_2
due giudizi e, nel merito, contestava la fondatezza delle avverse impugnazioni e ne sollecitava il rigetto.
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in data 11.01.2024, convenuto dichiarato contumace in primo grado, CP_5
insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in specie, affinché fosse disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ancora gravante sui beni ad esso trasferiti.
La Corte, all'esito della prima udienza, disponeva, con ordinanza del
22.02.2024, la riunione del giudizio di appello iscritto al n. 2308/2023
RG a quello anteriormente proposto, di cui al n. 2274/2023 RG, ed il rinvio della causa all'udienza del 26.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte. All'esito di tale udienza, questa Corte, concessi alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissava per la rimessione della causa in pag. 9/24 decisione l'udienza del 14.11.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 14.11.2025, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Tribunale nel disporre la cancellazione della causa dal ruolo, in accoglimento “dell'eccezione proposta da tutte le parti convenute, circa la tardiva costituzione in giudizio della parte attrice”, così motivava:
“risulta per tabulas che l'attrice si sia costituita tardivamente, essendosi la prima notifica dell'atto di citazione perfezionata il 27.2.2019 per la convenuta , laddove la costituzione in giudizio Controparte_1
dell'attore è avvenuta in data 12.3.2019 e, quindi, oltre il termine di 10 giorni ex art. 165 c.p.c., come riconosciuto dalla stessa parte attrice nelle note del 20.1.2023”.
Il primo giudice, invero, richiamava quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la sanzione della cancellazione della causa dal ruolo stabilita per l'ipotesi che nessuna delle parti si costituisca nei termini rispettivamente assegnati a ciascuna di esse, non si applica se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale. Tuttavia, se i convenuti siano più di uno e di questi se ne costituisce soltanto uno tardivamente, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito malgrado la tardiva
pag. 10/24 costituzione dell'attore, per il principio dell'unità del rapporto processuale deriva ugualmente la cancellazione della causa dal ruolo, non potendo interpretarsi la mancata costituzione del convenuto non comparso come accettazione del contraddittorio da parte sua. In difetto di un tale provvedimento del giudice di primo grado e di quello di appello, la Corte di cassazione deve pronunciare l'annullamento di entrambe le sentenze con rinvio al giudice di primo grado” (cfr. sent. 11/68, mass. n.
330791; sent. 1337/71, mass. n. 351548; sez. 3, sent. n. 8878 del
28/11/1987).”
Dunque, il Giudice, rilevato che, nella specie, uno dei convenuti in giudizio, non si era costituito, rimanendo contumace, CP_5
disponeva che la causa doveva essere cancellata dal ruolo e che le spese andassero compensate “in ragione della natura della decisione”.
§ 4.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_8
e riconosciuta la legittimazione a resistere nel presente giudizio di gravame di che, costituendosi, documentava di essere Controparte_2
subentrata, in forza di un'operazione di cessione dei crediti, nella titolarità di quello a tutela del quale, in primo grado, aveva agito in giudizio Controparte_3
§ 5.
Ciò posto, giova rilevare gli appellanti principali, , Parte_1 Pt_2
e , con un unico motivo di appello, si dolevano del capo della
[...] Pt_3
sentenza mediante il quale il Giudice, nel disporre la cancellazione della pag. 11/24 causa dal ruolo, per la tardiva costituzione dell'attrice, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Peraltro, come dinanzi detto, anche impugnava, con Controparte_7
autonomo atto di gravame, successivamente riunito ai sensi dell'art. 335
c.p.c., da qualificarsi come impugnazione incidentale siccome introdotta successivamente all'altra, il medesimo capo della sentenza, formulando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle degli appellanti principali, delle quali, quindi, si giustifica la trattazione congiunta.
Invero, in maniera concorde, gli appellanti si dolevano dell'errore in cui,
a loro dire, sarebbe incorso il Tribunale nel compensare le spese di lite, in quanto, nel caso di specie, non ricorreva alcuna delle circostanze in presenza delle quali l'art 92, co. 2 c.p.c. consente al giudice di provvedere in tal senso.
A fondamento della formulata censura, gli appellanti deducevano che, avendo il giudice dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo in accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda, dagli stessi in primo grado sollevata, non poteva dirsi sussistente un'ipotesi di soccombenza reciproca, né potevano ravvisarsi altre gravi ed eccezionali ragioni, avendo il Tribunale fatto applicazione di principi consolidati in materia.
Inoltre, doveva escludersi che la stessa natura della decisione potesse integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 co. 2 c.p.c..
Secondo gli appellanti , e , inoltre, Parte_1 Parte_2 Pt_3
l'errore in cui incorreva il giudice emergeva anche dalla lettura della pag. 12/24 precedente ordinanza del 12.01.2021, resa dal G.U. dott.ssa , che, Per_2
avendo posto in evidenza la tardività della costituzione in giudizio dell'attrice ex art. 165 c.p.c., invitava “le parti a raggiungere un accordo conciliativo che preveda l'abbandono di tutte le domande, anche di quella riconvenzionale con accordo sulle spese di lite”.
Gli appellanti, dunque, deducevano che la citata ordinanza, nell'invitare le parti a raggiungere un accordo conciliativo comprensivo anche delle spese di lite, implicitamente ammetteva la debenza delle stesse.
Sulla scorta di tali motivazioni, gli appellanti chiedevano che fosse disposta la condanna della al pagamento, in loro Controparte_3
favore, delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, dagli stessi quantificate in euro 14.964,46.
§ 6.
Ciò premesso, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, sia pure per una ragione diversa da quella valorizzata da che, invero, ne CP_2
aveva eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per essersi formato il giudicato interno in conseguenza dell'omessa impugnazione, ad opera delle parti appellanti, del capo di decisione con il quale era stata disposta la cancellazione dal ruolo.
Infatti, l'inammissibilità dell'appello deriva dal fatto che, nella specie, il provvedimento oggetto di gravame, sebbene emesso nella forma della sentenza, ha la natura ed il contenuto di un'ordinanza, tale essendo l'atto con il quale il G.I., in ipotesi di tardiva costituzione delle parti (nel caso in esame, dell'attrice), dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
pag. 13/24 Invero, una giurisprudenza, assolutamente consolidata, afferma che
“Per attribuire ad un provvedimento il carattere di ordinanza o di sentenza, al fine di poterne stabilire la soggezione o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre avere riguardo al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, perciò, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, anziché alla denominazione data dal giudice o alla forma esteriore di esso. Per altro, se è vero che il provvedimento decisorio, erroneamente adottato con la forma dell'ordinanza, non si sottrae ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, al contrario tali mezzi non sono esperibili quando la risoluzione della questione, sulla quale il giudice ha provveduto pronunciando per errore sentenza, non sia idonea a definire in tutto o in parte la lite o il processo (nella specie, nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi, è stato ritenuto non impugnabile per Cassazione, ex art 111 della Costituzione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per ritardata costituzione delle parti, pronunciato dal tribunale con sentenza invece che con ordinanza) (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 723 del 24/02/1975; conf. Sez. 3, Sentenza n. 16578 del
25/11/2002).
Del resto, la cancellazione della causa dal ruolo, per tardiva costituzione delle parti, non è un provvedimento che chiude definitivamente il giudizio, in quanto, a seguito di esso, il processo entra in uno stato di quiescenza, potendo le parti, nel termine nella specie ratione temporis applicabile di tre mesi, riassumerlo, dando ad esso impulso.
pag. 14/24 Quindi, poiché per effetto della cancellazione dal ruolo, disposta in relazione alla fattispecie verificatasi nell'ipotesi in esame (della tardiva costituzione dell'attore, cui non faccia seguito la costituzione di tutti i convenuti), non si verifica l'estinzione immediata dal processo, conseguendo invero l'effetto estintivo solo all'inutile decorso del termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 307 co. 1 c.p.c., il provvedimento oggetto di appello, ancorché reso nella forma della sentenza, ha il valore ed il contenuto di un'ordinanza, come tale non impugnabile (cfr., sebbene riferita al regime anteriore alla legge n. 69 del
2009, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 30/04/2010).
Né, invero, la questione afferente all'ammissibilità dell'appello, siccome rilevata d'ufficio da questa Corte, deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti, essendo consolidato il principio secondo cui
“In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
6218 del 04/03/2019).
L'inammissibilità dell'appello preclude, ovviamente, l'esame nel merito delle formulate censure, tese a contestare il capo di decisione afferente al regolamento delle spese processuali.
pag. 15/24 § 7.
Costituendosi in questo grado di giudizio, formulava eccezione CP_2
di estinzione del giudizio di primo grado, per mancata tempestiva riassunzione.
A sua volta costituendosi, rilevava che il giudice di primo CP_5
grado, nel cancellare la causa dal ruolo, ometteva di ordinare, con la sentenza definitiva, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata dall'attrice in primo grado, in riferimento agli immobili indicati nell'atto di citazione, tra i quali figuravano anche quelli ad esso trasferiti.
L'appellato, invero, sosteneva che, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli art. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato. Pertanto,
sulla scorta di tali premesse richiedeva, alla Corte, di CP_5
disporre tale cancellazione.
§ 8.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 2668 c.c., “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
pag. 16/24 Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Nel caso di specie, la cancellazione della causa dal ruolo non era presupposta idoneo a consentire l'adozione di un ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione, atteso che, come dinanzi chiarito, esso integra un provvedimento meramente ordinatorio, che non chiude in maniera definitiva il processo, né è assimilabile all'estinzione dello stesso.
Ciò chiarito, questa Corte, espressamente investita dalle parti ( CP_2
ed , delle sopra indicate richieste, rispettivamente, di CP_5
estinzione del processo di primo grado e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, è tenuta a pronunciare su di esse, anche per esigenze di economia processuale.
Quindi, poiché, come visto, il termine di tre mesi di cui all'art. 307 co. 1
c.p.c., decorrente dall'adozione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, è pacificamente decorso, senza che la causa sia stata riassunta, il processo di primo grado deve essere dichiarato estinto.
Ne segue che, sussistendone il relativo presupposto, rappresentato, appunto, dall'estinzione del giudizio per inattività delle parti, debba adottarsi l'invocato ordine di cancellazione della trascrizione delle domande.
In particolare, deve essere ordinata: 1) all'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio Provinciale del Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da responsabilità e con pag. 17/24 eventuali spese a carico di la cancellazione della nota Controparte_2
di trascrizione eseguita in data 19/04/2019 al n. 10729 Reg. Part. – doc.
01 - della domanda giudiziale a favore di – con sede Controparte_9
in Torino – CF: – e contro 1) , n. il P.IVA_3 Parte_1
19/10/1959 a Caserta CF: 2) , C.F._1 Parte_2
n. il 22/12/11980 A CF: ; 3) , CP_6 C.F._2 Parte_3
n. il 15/12/1990 a CF: 4) n. CP_6 C.F._3 CP_5
il 12/12/1983 a – CF: ; 2) all'Agenzia delle CP_6 C.F._8
Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Ufficio Provinciale del
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da responsabilità e con eventuali spese a carico di la Controparte_2
cancellazione della nota di trascrizione eseguita in data 24/04/2019 al n. 6901 - Reg. Part. – doc. 02 - della domanda giudiziale a favore di
[...]
– con sede in Torino – CF: – e contro 1) CP_9 P.IVA_3
, n. il 19/10/1959 a Caserta CF: 2) Parte_1 C.F._1
n. il 22/12/11980 A – CF: Parte_2 CP_6
; 3) , n. il 15/12/1990 a – CF: C.F._2 Parte_3 CP_6
4) n. il 12/12/1983 a – CF: C.F._3 CP_5 CP_6
. C.F._8
§ 9.
Alla declaratoria di inammissibilità degli appelli deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna degli appellanti, principali ed incidentale, alla rifusione, in favore di delle spese CP_2
processuali dell'appello.
pag. 18/24 La relativa liquidazione viene operata nella misura indicata in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M.
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità ed alla natura della questione controversa, dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, secondo il criterio del disputatum.
Va, poi, disattesa la richiesta, formulata sul punto dall'appellata CP_2
, di riconoscimento della maggiorazione del compenso ai sensi
[...]
dell'art 4 co. 2 del DM 55/2014.
Giova premettere che il menzionato art. 4, co. 2, nella formulazione ratione temporis vigente, rimette al Giudice la facoltà di accordare l'incremento del compenso, nella misura ivi indicata, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale”.
Ciò posto, deve rilevarsi che la disposizione trova la propria ratio nella necessità di tenere in considerazione e, adeguatamente compensare,
l'aggravio di lavoro del difensore che si trova ad assistere una medesima parte nei confronti di più soggetti. Orbene nel caso di specie, tenuto conto della sostanziale identità delle ragioni sottese all'appello principale, non essendo le posizioni dei singoli appellanti in alcun modo distinte le une dalle altre, deve escludersi che la mera natura plurisoggettiva della parte appellante abbia comportato, per il difensore pag. 19/24 dell'appellata un effettivo aggravio di lavoro. Dunque, Controparte_2
non si giustifica la richiesta maggiorazione.
L'appellata chiedeva, altresì, disporsi la maggiorazione in ragione dell'avvenuta riunione di più cause in un unico procedimento.
Sul punto, occorre rilevare che “…In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm
n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa..”(Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
In applicazione del principio appena richiamato, poiché, nella specie, con ordinanza del 22.02.2024, questa Corte disponeva la riunione, all'appello proposto da , e , di quello Parte_1 Pt_3 Parte_4
proposto da , e siccome tale provvedimento veniva Controparte_7
adottato in limine litis, prima della fase di trattazione/istruzione di entrambe le cause, deve ritenersi che sia necessario procedere a separata liquidazione delle sole spese processuali relative alle fasi di studio ed introduttiva. Al converso, per le fasi successive alla riunione, di trattazione e decisoria, si giustifica la liquidazione di un compenso unico, con condanna solidale degli appellanti ai sensi dell'art. 97 c.p.c. per l'esistenza di un interesse comune, con esclusione, per le medesime ragioni sopra esposte, della richiesta maggiorazione per il numero delle pag. 20/24 parti, attesa la sostanziale identità delle censure mosse nei separati atti di gravame.
Deve, invece, riconoscersi, per una sola volta in relazione alle fasi processuali (trattazione/istruttoria e decisoria) successive alla riunione, la maggiorazione richiesta dalla ai sensi Controparte_2
dell'art. 4, co.
1-bis del DM 55/2014, norma che nella formulazione ratione temporis vigente rende l'applicazione dell'incremento non più discrezionale, atteso che gli atti depositati telematicamente dalla parte sono effettivamente redatti con tecniche informatiche che permettono la consultazione e fruizione degli stessi, con utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentono la navigazione e la ricerca testuale all'interno degli atti e dei documenti allegati.
Alcuna liquidazione delle spese processuali si giustifica in favore di non avendo lo stesso formulato appello incidentale, tale CP_5
non potendosi qualificare la richiesta di cancellazione delle trascrizioni giudiziali della domanda, che, peraltro, per quanto dinanzi osservato, il
Giudice di primo grado non avrebbe nemmeno potuto disporre al momento in cui ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.
In ragione della declaratoria di inammissibilità degli appelli, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte, rispettivamente, di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e di , di un ulteriore importo pari al contributo
[...] Controparte_7
unificato previsto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
pag. 21/24
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_7
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara entrambi gli appelli inammissibili;
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_7 [...]
delle spese processuali del giudizio di appello n. RG CP_2
2308/2023, che liquida in euro 1.028,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
- condanna , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra di loro, alla rifusione, in favore di delle Controparte_2
spese processuali del giudizio di appello n. RG 2274/2023, che liquida in euro 1.028,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore Controparte_7
di delle spese processuali relative ai giudizi Controparte_2
riuniti, che liquida in euro 2.441,40 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- dichiara l'estinzione del giudizio di primo grado, di cui al n.
2452/2019 RG del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
pag. 22/24 - ordina: 1) all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Caserta, Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, con esonero da responsabilità e con eventuali spese a carico di la cancellazione della nota di Controparte_2
trascrizione eseguita in data 19/04/2019 al n. 10729 Reg. Part. – doc. 01 - della domanda giudiziale a favore di Controparte_9
– con sede in Torino – CF: – e contro 1) P.IVA_3 Pt_1
, n. il 19/10/1959 a Caserta CF: 2)
[...] C.F._1
n. il 22/12/11980 A – CF: Parte_2 CP_6
; 3) , n. il 15/12/1990 a C.F._2 Parte_3 CP_6
– CF: 4) n. il 12/12/1983 a C.F._3 CP_5
– CF: ; 2) all'Agenzia delle Entrate, CP_6 C.F._8
Direzione Provinciale di Latina, Ufficio Provinciale del Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da responsabilità
e con eventuali spese a carico di la cancellazione Controparte_2
della nota di trascrizione eseguita in data 24/04/2019 al n. 6901
- Reg. Part. – doc. 02 - della domanda giudiziale a favore di
[...]
– con sede in Torino – CF: – e contro CP_9 P.IVA_3
1) , n. il 19/10/1959 a Caserta CF: Parte_1
2) , n. il 22/12/11980 A C.F._1 Parte_2
– CF: ; 3) , n. il CP_6 C.F._2 Parte_3
15/12/1990 a – CF: 4) CP_6 C.F._3 CP_5
n. il 12/12/1983 a CF: CP_6 C.F._8
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte, rispettivamente, di , , Parte_1 Parte_2
e di , di un ulteriore importo pari Parte_3 Controparte_7
pag. 23/24 al contributo unificato previsto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania
Maio.
pag. 24/24