Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 luglio 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 dicembre 2025 |
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CGUE, Quinta Sezione, sent. 7 novembre 2024, C-126/23, Burdene Per leggere la sentenza, clicca qui. Per leggere il comunicato stampa ufficiale, clicca qui. Segnaliamo ai lettori una recente pronuncia della Corte di giustizia che ha un rilevante impatto sulla normativa italiana e, in particolare, sull'art. 11 l. 7 luglio 2016, n. 122 relativo al diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. La decisione è stata emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevato dal Tribunale di Venezia nell'ambito di una controversia tra, da un lato, i genitori, la sorella e i figli della vittima di un omicidio …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci
- Art. 1.
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI
1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;
b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.).
Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 9/2013 (Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26, modificati dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Modalita' per l'indicazione di origine). - 1.
L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'art. 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'art. 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.».
«Art. 7 (Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi). - 1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.
3. Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All' art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 , i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.». - Art. 2. Disposizioni relative all'etichettatura del miele.
Caso EU Pilot 7400/15/AGRI 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 , dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 ».
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo n. 179/2004 (Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2004, n. 168, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3. - 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata al miele definito nell'art. 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;
d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla normativa comunitaria;
e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;
g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3;
g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 .».