TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2024, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Gallicano nel Lazio, Via Aldo Parte_1
Moro, n. 190, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Salvati, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Castiglione D'Orcia, Controparte_1
n. 31, presso lo studio dell'Avv. Chiara Basilico, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Palestrina, in data 16.07.2011, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2011), da cui è nata la figlia (in data 12.11.2010). Per_1 2
All'udienza del 03.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di separazione:
1. pronunziare la separazione dei coniugi con obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_2 collocazione prevalente della stessa presso la madre e facoltà del padre di tenerla con sé, compatibilmente ai suoi impegni di studio, almeno una volta a settimana, preferibilmente il giovedì, oltre ad un weekend a settimane alternate, dal sabato mattina sino alle ore 18 della domenica;
15 giorni consecutivi, a luglio o agosto, in periodo da comunicare entro il 30 del mese di giugno;
una settimana per le vacanze natalizie, alternando la frequentazione di Natale e
Capodanno, e 3 giorni per le vacanze pasquali, alternando la frequentazione di
Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
3. disporre l'assegnazione della casa familiare alla moglie, con tutto quanto in essa contenuto
4. disporre in favore della moglie il versamento di un assegno di contributo al mantenimento della figlia di Euro 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, entro il giorno 5 di ogni mese;
5. disporre in favore della moglie il versamento del 50% delle spese veterinarie sostenute per i due cani con microchip a nome del Sig. , ma Controparte_1 rimasti in custodia della Sig.ra Parte_1
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palestrina, in data 16.07.2011; 3
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Palestrina (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2011);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 06.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Gallicano nel Lazio, Via Aldo Parte_1
Moro, n. 190, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Salvati, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Castiglione D'Orcia, Controparte_1
n. 31, presso lo studio dell'Avv. Chiara Basilico, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Palestrina, in data 16.07.2011, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2011), da cui è nata la figlia (in data 12.11.2010). Per_1 2
All'udienza del 03.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di separazione:
1. pronunziare la separazione dei coniugi con obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_2 collocazione prevalente della stessa presso la madre e facoltà del padre di tenerla con sé, compatibilmente ai suoi impegni di studio, almeno una volta a settimana, preferibilmente il giovedì, oltre ad un weekend a settimane alternate, dal sabato mattina sino alle ore 18 della domenica;
15 giorni consecutivi, a luglio o agosto, in periodo da comunicare entro il 30 del mese di giugno;
una settimana per le vacanze natalizie, alternando la frequentazione di Natale e
Capodanno, e 3 giorni per le vacanze pasquali, alternando la frequentazione di
Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
3. disporre l'assegnazione della casa familiare alla moglie, con tutto quanto in essa contenuto
4. disporre in favore della moglie il versamento di un assegno di contributo al mantenimento della figlia di Euro 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, entro il giorno 5 di ogni mese;
5. disporre in favore della moglie il versamento del 50% delle spese veterinarie sostenute per i due cani con microchip a nome del Sig. , ma Controparte_1 rimasti in custodia della Sig.ra Parte_1
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palestrina, in data 16.07.2011; 3
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Palestrina (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2011);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 06.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai