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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1541/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1541/2024 tra
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea DE PASQUALE giusta procura Parte_1 allegata ex art. 83 c.p.c. alla busta telematica di deposito dell'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 108 APPELLANTE e
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Montemitro unitamente e CP disgiuntamente all'avv. Giulio Pellegrino, elettivamente domiciliata in Torino, Via Serrano n. 9, presso lo studio dell'avv. Matteo Montemitro giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello su riassunzione APPELLATA Oggi 2 dicembre 2024 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e al MOT in tirocinio dr. Alessandro Giai, sono comparsi: per l'avv. Elisa Cravero in sost. per delega orale Parte_1 dell'avv. DE PASQUALE ANDREA e per 'avv. Alberto Racca in sost. per delega CP orale degli avvocati PELLEGRINO GIULIO e l'avv. MONTEMITRO BIAGIO MATTEO. E' altresì presente ai fini della pratica forense la dr.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'avv. Cravero precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate nonché da verbale dell'udienza del 3.6.2024. L'avv. Cravero ribadisce che in base ai principi affermati dalla Cassazione nella pronuncia di annullamento mentre ha assolto l'onere di Parte_1 provare il pagamento degli oneri controparte non ha assolto quello di provare che le somme richieste dal nuovo amministratore alla acquirente fossero relative a insoluti della venditrice né vi è prova della natura simulata delle quietanze. L'avv. Racca precisa le conclusioni come da note 4.11.2024 e segnala quanto segue: La Cassazione nel respingere il primo motivo ha argomentato stabilendo che gli unici oneri di cui la ricorrente doveva rispondere in forza della clausola di garanzia erano pertinenti a annualità già maturate con esclusione degli ammanchi di cassa. E' dunque passato in giudicato l'assunto secondo cui le spese richieste alla sono relative a spese dovute dalla CP Pt_1
a titolo di oneri e non ammanchi di cassa. In sostanza sulla base del doc. 12 aveva Tes_1 preso le singole bollette che non risultavano pagate e aveva calcolato per ognuna la somma dovuta dalla . Si trattava a questo punto di verificare se quelle somme fossero state
Pt_1 pagate dalla o meno. Nel primo caso si sarebbe trattato di somme sottratte da OL e
Pt_1 non richiedibili a;
se invece la non dimostrava di averle pagate si trattava di un
Pt_1 Pt_1 debito per spese condominiali non adempiuto dalla signora . Poiché questa causa è ed
Pt_1
pagina 1 di 9 è sempre stata una vertenza in materia di inadempimento contrattuale, competeva alla dimostrare di aver estinto il debito. Controparte ha prodotto ricevute di pagamento di Pt_1 cui però la ha sempre contestato autenticità e provenienza come in comparsa di CP costituzione del presente grado di giudizio. L'avversa difesa glissa sulla diversa causa petendi alternativa costituita dalla violazione del dovere di buona fede. Nel caso di specie se le ricevute fossero state esistenti controparte avrebbe dovuto consegnarle alla quando CP quest'ultima gliele aveva richieste. Tale attività non avrebbe comportato sacrificio per la e avrebbe evitato alla di dover ripagare spese condominiali che in questa
Pt_1 CP prospettiva subordinata la dichiarava di avere effettivamente pagato. Poiché la
Pt_1 condotta della è stata assolutamente volontaria, l'elemento soggettivo esistente è il
Pt_1 dolo. Anche alla luce di questa ricostruzione la dovrà pagare la somma richiesta.
Pt_1
Richiama per il resto le difese e conclusioni in atti. L'avv. Cravero in replica a quanto eccepito da controparte rileva come quanto al primo motivo di ricorso in cassazione secondo il quale gli oneri condominiali asseritamente insoluti sarebbero stati cristallizzati con conseguente passaggio in giudicato tale motivo attenesse alla proposizione della querela di falso quale strumento atto a contestare la validità della quietanza rilasciata dal sig. OL, mentre il motivo successivo accolto riguardava proprio la valutazione delle quietanze in senso di diversa attendibilità dei due soggetti ex amministratore e nuovo amministratore con particolare riferimento all'illogicità dell'iter seguito dal Tribunale in funzione di giudice di appello. Quanto all'asserito metodo di computo utilizzato dall' si richiama la lettura del doc. 12 per comprendere CP_2 CP_3 come si tratti di omessi versamenti ai fornitori derivanti da ammanchi di cassa. Da ultimo, quanto alla presunta azione di inadempimento contrattuale promossa dalla signora in CP prime cure, si evidenzia come l'oggetto del giudizio davanti al giudice di pace vertesse sull'applicazione della clasuola di garanzia quale mera ripetizione e richiamo dell'art. 63 disp. att. c.c. nonché, in subordine, quale domanda risarcitoria inerente alla responsabilità presunta della signora ex art. 1228 c.c. e come dunque alcun elemento soggettivo abbia oggi Pt_1 rilievo in tale senso in quanto non era possibile chiedere un risarcimento per tali titoli. SI contesta inoltre la mancata buona fede contrattuale della signora sia in relazione a Pt_1 quanto prodotto anche da controparte, sia con riferimento alle ricevute delle quali non è stata data alcuna prova della mancata genuinità. Insiste sulle conclusioni in atti opponendosi all'accoglimento di quelle proposte dalla controparte.
Dopo la discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1541/2024 avente a oggetto: promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea DE PASQUALE giusta procura Parte_1 allegata ex art. 83 c.p.c. alla busta telematica di deposito dell'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 108
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Montemitro unitamente e CP disgiuntamente all'avv. Giulio Pellegrino, elettivamente domiciliata in Torino, Via Serrano n. 9, presso lo studio dell'avv. Matteo Montemitro giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello su riassunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con citazione notificata in data 5.11.2014, ha convenuto dinanzi al giudice di CP
Pace di Torino ex proprietaria dell'unità immobiliare compravenduta il Parte_1
25.10.12 e ha dedotto (i) che la venditrice aveva garantito di essere in regola con il pagamento degli oneri condominiali, (ii) che si era impegnata a tenere indenne l'acquirente da ogni responsabilità al riguardo, (iii) che tuttavia il condominio aveva preteso il pagamento di quote condominiali insolute e di somme di cui si era appropriato il precedente amministratore per l'importo di € 1559,59. Ha chiesto, pertanto, la condanna della venditrice al pagamento di euro 1.589,59, pari alla quota parte dei debiti condominiali relativi all'alloggio acquistato. si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda Parte_1 attorea e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 4935/15 del 7.12.15, il Giudice di Pace di Torino ha respinto la domanda condannando al pagamento delle spese di causa. CP
Con citazione notificata il 27.4.16, ha proposto appello dinanzi al Tribunale di CP
Torino chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda svolta in pagina 3 di 9 primo grado.
si è costituita chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, in Parte_1 subordine, di respingerlo nel merito.
Con sentenza n. 5512 del 16.11.17, il Tribunale di Torino ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza n. 4935/15 del 7.12.15 del Giudice di Pace di Torino, ha condannato Parte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 1.589,59 oltre ad
[...] CP interessi legali dal 24.3.15 al saldo.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che in virtù della clausola di garanzia contenuta nel rogito di compravendita la venditrice era obbligata a tenere indenne l'acquirente per il pagamento delle quote insolute maturate in data anteriore alla vendita, non anche per eventuali ammanchi di cassa e ha evidenziato che aveva dovuto corrispondere al CP
gli importi oggetto di domanda, non avendo trovato alcun riscontro contabile i Parte_2 presunti versamenti documentati dalle quietanze rilasciate a dal Parte_1 precedente amministratore. ha proposto ricorso in Cassazione e ha notificato Parte_1 CP controricorso.
Con sentenza n. 29740 del 26.10.23, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso costituito dalla asserita motivazione gravemente viziata e dalla totale carenza di riscontri processuali nella parte in cui aveva ritenuto che le quietanze del precedente amministratore non comprovassero il pagamento delle quote ammesse a rimborso e ciò sulla base di una “ben diversa attendibilità dei due soggetti”.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto del tutto prive di valenza probatoria le dichiarazioni di quietanza rese dal precedente amministratore, dando prevalenza alle attestazioni del nuovo amministratore per l'assenza di riscontri contabili dei pagamenti effettuati dalla ricorrente e in ragione della “ben diversa attendibilità dei due soggetti”. La Corte ha invece rilevato che non era stato accertato il carattere simulato della quietanza di pagamento per le quote insolute rilasciata dal precedente amministratore e ha ritenuto che le verifiche effettuate ex post dal nuovo amministratore potessero logicamente dar conto del mancato rinvenimento delle somme nelle casse condominiali o che il precedente amministratore non avesse lasciato traccia dei versamenti – che Parte_1
sosteneva di aver eseguito in contanti – ma non anche, in mancanza di altri elementi,
[...] della dichiarata falsità delle dichiarazioni di quietanza, non potendo soccorrere, perché del tutto immotivata la “ben diversa attendibilità dei due soggetti” (vecchio e nuovo amministratore) evidenziata dalla pronuncia.
La Corte ha aggiunto che la pronuncia nulla diceva di “quali verifiche contabili avesse svolto
l'amministratore in carica e in base a quali criteri e risultanze siano stati distinti gli ammanchi di cassa – dei quali secondo lo stesso giudice di merito – la ricorrente non doveva rispondere – dalle quote rimaste insolute (al cui pagamento era tenuta la venditrice in virtù delle previsioni pagina 4 di 9 di rogito) risultando anche sotto tale profilo impossibile individuare l'iter logico che ha determinato l'accoglimento delle domande di rimborso nei confronti della ricorrente ”.
La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale anche per la regolazione delle spese di legittimità. ha riassunto l'appello dinanzi al Tribunale chiedendone il rigetto con Parte_1 condanna di al rimborso delle spese nonché ex art. 96 c.p.c. CP
ha chiesto il rigetto della domanda proposta da controparte dichiarando CP legittimo il trattenimento delle somme versate da in esecuzione della Parte_1
Sentenza d'Appello. In subordine, ha chiesto di dichiarare sussistente il debito della sig.ra nei confronti della sig.ra quantomeno per la minor somma di € 1.172,20 con Pt_1 CP condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 300,00, o quella diversa ed anche maggiore ritenuta di giustizia.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni precisate nel verbale.
2. Prima di passare all'esame del presente giudizio di rinvio, che ha struttura chiusa con cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, occorre individuarne l'oggetto.
Come condivisibilmente argomentato nella sentenza della Cassazione n. 12102/2014:
“a) il giudizio di rinvio, come regolato dal codice di procedura civile, non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto
a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione (vedi, per tutte: Cass. SU 2 dicembre 2008, n. 28544) (…)
c) in particolare, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione insieme (..) in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerare come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest'ultima ipotesi, poi, secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi pagina 5 di 9 elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato”. (vedi, per tutte: Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 3 febbraio 2009, n. 2606).
Così individuato l'oggetto del giudizio di rinvio, si osserva che nel caso di specie la Corte di
Cassazione ha annullato per vizio di motivazione la sentenza del tribunale di Torino in riferimento al secondo motivo di ricorso per essere impossibile l'individuazione dell'iter logico che aveva determinato l'accoglimento delle domande di rimborso nei confronti della ricorrente e che era consistito nel ritenere del tutto prive di valenza probatoria le dichiarazioni di quietanza rese dal precedente amministratore, dando prevalenza alle attestazioni del nuovo amministratore per l'assenza di riscontri contabili dei pagamenti effettuati dalla ricorrente ed in ragione della “ben diversa attendibilità dei due soggetti”.
In particolare la Corte ha ritenuto la motivazione (i) del tutto immotivata nella parte in cui aveva sostenuto la “ben diversa attendibilità dei due soggetti” (vecchio e nuovo amministratore), (ii) carente in quanto non era stato accertato il carattere simulato della quietanza di pagamento per le quote insolute rilasciata dal precedente amministratore e (iii) illogica in quanto le verifiche effettuate ex post dal nuovo amministratore potevano logicamente dar conto del mancato rinvenimento delle somme nelle casse condominiali o che il precedente amministratore non avesse lasciato traccia dei versamenti – che Parte_1
sostiene di aver eseguito in contanti – ma non anche, in mancanza di altri elementi,
[...] della dichiarata falsità delle dichiarazioni di quietanza.
Alla luce del tenore della sentenza di annullamento, e tenuto conto del rigetto del primo motivo di ricorso con conseguente giudicato in ordine al principio di diritto secondo il quale:
“la Sig.ra possa esigere solamente il rimborso delle eventuali spese condominiali CP insolute della Sig.ra e non anche delle rate già versate dalla Sig.ra quali è stato Pt_1 Pt_1 nuovamente chiesto il pagamento per far fronte agli ammanchi attribuibili al precedente amministratore”, si tratta di verificare se dalle risultanze probatorie e sulla base del riparto dell'onere probatorio già individuato dal giudice di appello e non censurato in forza del quale:
“secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, incombeva sulla Sig.ra Pt_1 dimostrare di aver pagato le spese condominiali a suo carico fino alla data di cessione dell'immobile e sulla Sig.ra dimostrare di aver dovuto pagare gli eventuali importi CP insoluti dalla Sig.ra ” possa o meno ritenersi fondata la domanda di condanna della Pt_1 venditrice alla restituzione della somma di € 1.589,59 e dunque possa o meno essere accolto l'appello.
Si ritiene, invero, assorbente per ritenere l'appello non accoglibile il rilievo che risulta documentalmente provato che l'importo di € 1.589,59 è stato richiesto dal nuovo amministratore a sulla base dei singoli ammanchi riscontrati Controparte_4 CP pagina 6 di 9 ovvero individuando per ogni debito verso i fornitori accertato la quota millesimale spettante alla condomina (doc. 12 di parte . CP
Tale documento dimostra che la somma richiesta in pagamento dal nuovo amministratore alla acquirente non è collegata al mancato pagamento da parte della venditrice degli oneri condominiali, bensì ai debiti verso fornitori conseguenti alla condotta dell'ex amministratore
. CP_5
A fortiori, la prova del pagamento degli oneri condominiali da parte di si Parte_1 evince dal tenore della dichiarazione 16.10.2012 dell'ex amministratore CP_5 secondo la quale: “La sig.ra è in regola con i versamenti delle rate Parte_1 condominiali così come previsto nel riparto delle spese gestione ordinaria e di riscaldamento gestione 2011/2012” (doc. 3 parte e della successiva dichiarazione 24.10.12 con la CP quale affermava “eventuali spese pregresse relative alla gestione del CP_5 riscaldamento fino alla data odierna saranno interamente a carico del sottoscritto CP_5
e pertanto la signora sarà libera da qualsiasi spesa extra” (doc. 4
[...] Parte_1 parte . CP
Tale ultima dichiarazione conferma, invero, che l'ex amministratore ribadiva il pagamento degli oneri condominiali da parte della venditrice e riconosceva che Parte_1 eventuali spese extra – da leggersi come richieste di fornitori – erano interamente a carico del mandante e ciò a riprova della condotta inadempiente tenuta dall'ex amministratore.
Le quietanze prodotte da del 16.12.2011 e del 16.10.2012 con la dicitura Parte_1
“risc. Saldo 2010/2011” e “saldo spese riscaldamento 2011/2012” e ritenute false da CP
, in quanto documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente
[...] contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. e costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Orbene, tali quietanze confermano l'avvenuto pagamento delle spese di riscaldamento per le gestioni 2010 e 2011 da parte di , pagamento che già risultava dalle Parte_1 dichiarazioni 16.12.2011 e 16.10.2012 effettuate dall'ex amministratore.
A fortiori, non sussistono elementi indiziari dai quali evincere che si sia in presenza di documenti falsi e non provenienti da , non potendo, in assenza di un riscontro CP_5 tecnico anche solamente di parte ritenersi integrare un elemento presuntivo, l'asserita diversità delle firme apposte sulle ricevute rispetto a quella in calce al doc. 11 prodotto da parte CP
Tutte le risultanze probatorie richiamate, pertanto, consentono di ritenere non accoglibile l'appello non emergendo dai documenti prodotti né che l'importo di € 1.589,59 sia stato richiesto dal nuovo amministratore a a titolo di oneri accessori Controparte_4 CP maturati prima della vendita dell'alloggio e non pagati dalla venditrice, né che quest'ultima pagina 7 di 9 non avesse provveduto a pagare oneri condominiali precedenti alla vendita per un simile importo.
Si osserva, da ultimo, che alla luce della struttura chiusa del presente giudizio di rinvio non può essere esaminata la fondatezza della domanda con riguardo all'eventuale violazione dell'obbligo di buona fede.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello proposto da avverso la sentenza n. CP
4935/2015 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 14.12.2015 deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue l'accoglimento della domanda proposta da Parte_1
di restituzione della somma di € 7.322,17 (di cui € 5.133,48 portati dall'atto di precetto
[...] del 20.12.2017, ed euro 2.912,65 di cui al Decreto Ingiuntivo n. 617/2018 chiesto e ottenuto da controparte ai fini della ripetizione delle spese di I grado, delle quali il Tribunale non aveva disposto per il rimborso in sede di appello), oltre agli interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dai singoli pagamenti sino all'introduzione del presente giudizio ed ex art. 1284 quarto comma dall'introduzione del presente giudizio al saldo.
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda proposta da ex art. 96 c.p.c. Parte_1 non essendovi prova che abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. CP
5.Le spese del giudizio di appello, del giudizio svolto dinanzi alla Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza di e devono essere liquidate secondo CP il D.M. 55/14 e s.m.i., in vigore all'esito di ogni grado, scaglione compreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00 per i seguenti importi:
- € 1.215,00 per il giudizio di appello, valore medio di liquidazione per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e riduzione del 50% quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta;
- € 1.875,00 per il giudizio di Cassazione, ai valori medi, oltre a € 452,50 per esborsi;
- € 1.276,00 per il presente giudizio di rinvio valore medio di liquidazione per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e riduzione del 50% quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta, oltre a € 195,83 a titolo di esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4935/2015 depositata dal CP
Giudice di Pace di Torino in data 14.12.2015, sentenza che conferma;
CONDANNA a restituire a € 7.322,17, oltre agli interessi ex CP Parte_1 art. 1284 primo comma c.c. dai singoli pagamenti sino all'introduzione del presente giudizio pagina 8 di 9 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dall'introduzione del presente giudizio al saldo.
CONDANNA al rimborso in favore di delle seguenti spese di CP Parte_1 lite:
- per il giudizio di appello € 1215,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di Cassazione € 1.875,00 per compensi oltre a € 452,50 per esposti e al 15 % a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio € 1.276,00 a titolo di compensi oltre a € 195,83 a titolo di esposti e al 15 % a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Torino, 2 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1541/2024 tra
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea DE PASQUALE giusta procura Parte_1 allegata ex art. 83 c.p.c. alla busta telematica di deposito dell'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 108 APPELLANTE e
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Montemitro unitamente e CP disgiuntamente all'avv. Giulio Pellegrino, elettivamente domiciliata in Torino, Via Serrano n. 9, presso lo studio dell'avv. Matteo Montemitro giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello su riassunzione APPELLATA Oggi 2 dicembre 2024 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e al MOT in tirocinio dr. Alessandro Giai, sono comparsi: per l'avv. Elisa Cravero in sost. per delega orale Parte_1 dell'avv. DE PASQUALE ANDREA e per 'avv. Alberto Racca in sost. per delega CP orale degli avvocati PELLEGRINO GIULIO e l'avv. MONTEMITRO BIAGIO MATTEO. E' altresì presente ai fini della pratica forense la dr.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'avv. Cravero precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate nonché da verbale dell'udienza del 3.6.2024. L'avv. Cravero ribadisce che in base ai principi affermati dalla Cassazione nella pronuncia di annullamento mentre ha assolto l'onere di Parte_1 provare il pagamento degli oneri controparte non ha assolto quello di provare che le somme richieste dal nuovo amministratore alla acquirente fossero relative a insoluti della venditrice né vi è prova della natura simulata delle quietanze. L'avv. Racca precisa le conclusioni come da note 4.11.2024 e segnala quanto segue: La Cassazione nel respingere il primo motivo ha argomentato stabilendo che gli unici oneri di cui la ricorrente doveva rispondere in forza della clausola di garanzia erano pertinenti a annualità già maturate con esclusione degli ammanchi di cassa. E' dunque passato in giudicato l'assunto secondo cui le spese richieste alla sono relative a spese dovute dalla CP Pt_1
a titolo di oneri e non ammanchi di cassa. In sostanza sulla base del doc. 12 aveva Tes_1 preso le singole bollette che non risultavano pagate e aveva calcolato per ognuna la somma dovuta dalla . Si trattava a questo punto di verificare se quelle somme fossero state
Pt_1 pagate dalla o meno. Nel primo caso si sarebbe trattato di somme sottratte da OL e
Pt_1 non richiedibili a;
se invece la non dimostrava di averle pagate si trattava di un
Pt_1 Pt_1 debito per spese condominiali non adempiuto dalla signora . Poiché questa causa è ed
Pt_1
pagina 1 di 9 è sempre stata una vertenza in materia di inadempimento contrattuale, competeva alla dimostrare di aver estinto il debito. Controparte ha prodotto ricevute di pagamento di Pt_1 cui però la ha sempre contestato autenticità e provenienza come in comparsa di CP costituzione del presente grado di giudizio. L'avversa difesa glissa sulla diversa causa petendi alternativa costituita dalla violazione del dovere di buona fede. Nel caso di specie se le ricevute fossero state esistenti controparte avrebbe dovuto consegnarle alla quando CP quest'ultima gliele aveva richieste. Tale attività non avrebbe comportato sacrificio per la e avrebbe evitato alla di dover ripagare spese condominiali che in questa
Pt_1 CP prospettiva subordinata la dichiarava di avere effettivamente pagato. Poiché la
Pt_1 condotta della è stata assolutamente volontaria, l'elemento soggettivo esistente è il
Pt_1 dolo. Anche alla luce di questa ricostruzione la dovrà pagare la somma richiesta.
Pt_1
Richiama per il resto le difese e conclusioni in atti. L'avv. Cravero in replica a quanto eccepito da controparte rileva come quanto al primo motivo di ricorso in cassazione secondo il quale gli oneri condominiali asseritamente insoluti sarebbero stati cristallizzati con conseguente passaggio in giudicato tale motivo attenesse alla proposizione della querela di falso quale strumento atto a contestare la validità della quietanza rilasciata dal sig. OL, mentre il motivo successivo accolto riguardava proprio la valutazione delle quietanze in senso di diversa attendibilità dei due soggetti ex amministratore e nuovo amministratore con particolare riferimento all'illogicità dell'iter seguito dal Tribunale in funzione di giudice di appello. Quanto all'asserito metodo di computo utilizzato dall' si richiama la lettura del doc. 12 per comprendere CP_2 CP_3 come si tratti di omessi versamenti ai fornitori derivanti da ammanchi di cassa. Da ultimo, quanto alla presunta azione di inadempimento contrattuale promossa dalla signora in CP prime cure, si evidenzia come l'oggetto del giudizio davanti al giudice di pace vertesse sull'applicazione della clasuola di garanzia quale mera ripetizione e richiamo dell'art. 63 disp. att. c.c. nonché, in subordine, quale domanda risarcitoria inerente alla responsabilità presunta della signora ex art. 1228 c.c. e come dunque alcun elemento soggettivo abbia oggi Pt_1 rilievo in tale senso in quanto non era possibile chiedere un risarcimento per tali titoli. SI contesta inoltre la mancata buona fede contrattuale della signora sia in relazione a Pt_1 quanto prodotto anche da controparte, sia con riferimento alle ricevute delle quali non è stata data alcuna prova della mancata genuinità. Insiste sulle conclusioni in atti opponendosi all'accoglimento di quelle proposte dalla controparte.
Dopo la discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1541/2024 avente a oggetto: promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea DE PASQUALE giusta procura Parte_1 allegata ex art. 83 c.p.c. alla busta telematica di deposito dell'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 108
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Montemitro unitamente e CP disgiuntamente all'avv. Giulio Pellegrino, elettivamente domiciliata in Torino, Via Serrano n. 9, presso lo studio dell'avv. Matteo Montemitro giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello su riassunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con citazione notificata in data 5.11.2014, ha convenuto dinanzi al giudice di CP
Pace di Torino ex proprietaria dell'unità immobiliare compravenduta il Parte_1
25.10.12 e ha dedotto (i) che la venditrice aveva garantito di essere in regola con il pagamento degli oneri condominiali, (ii) che si era impegnata a tenere indenne l'acquirente da ogni responsabilità al riguardo, (iii) che tuttavia il condominio aveva preteso il pagamento di quote condominiali insolute e di somme di cui si era appropriato il precedente amministratore per l'importo di € 1559,59. Ha chiesto, pertanto, la condanna della venditrice al pagamento di euro 1.589,59, pari alla quota parte dei debiti condominiali relativi all'alloggio acquistato. si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda Parte_1 attorea e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 4935/15 del 7.12.15, il Giudice di Pace di Torino ha respinto la domanda condannando al pagamento delle spese di causa. CP
Con citazione notificata il 27.4.16, ha proposto appello dinanzi al Tribunale di CP
Torino chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda svolta in pagina 3 di 9 primo grado.
si è costituita chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, in Parte_1 subordine, di respingerlo nel merito.
Con sentenza n. 5512 del 16.11.17, il Tribunale di Torino ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza n. 4935/15 del 7.12.15 del Giudice di Pace di Torino, ha condannato Parte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 1.589,59 oltre ad
[...] CP interessi legali dal 24.3.15 al saldo.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che in virtù della clausola di garanzia contenuta nel rogito di compravendita la venditrice era obbligata a tenere indenne l'acquirente per il pagamento delle quote insolute maturate in data anteriore alla vendita, non anche per eventuali ammanchi di cassa e ha evidenziato che aveva dovuto corrispondere al CP
gli importi oggetto di domanda, non avendo trovato alcun riscontro contabile i Parte_2 presunti versamenti documentati dalle quietanze rilasciate a dal Parte_1 precedente amministratore. ha proposto ricorso in Cassazione e ha notificato Parte_1 CP controricorso.
Con sentenza n. 29740 del 26.10.23, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso costituito dalla asserita motivazione gravemente viziata e dalla totale carenza di riscontri processuali nella parte in cui aveva ritenuto che le quietanze del precedente amministratore non comprovassero il pagamento delle quote ammesse a rimborso e ciò sulla base di una “ben diversa attendibilità dei due soggetti”.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto del tutto prive di valenza probatoria le dichiarazioni di quietanza rese dal precedente amministratore, dando prevalenza alle attestazioni del nuovo amministratore per l'assenza di riscontri contabili dei pagamenti effettuati dalla ricorrente e in ragione della “ben diversa attendibilità dei due soggetti”. La Corte ha invece rilevato che non era stato accertato il carattere simulato della quietanza di pagamento per le quote insolute rilasciata dal precedente amministratore e ha ritenuto che le verifiche effettuate ex post dal nuovo amministratore potessero logicamente dar conto del mancato rinvenimento delle somme nelle casse condominiali o che il precedente amministratore non avesse lasciato traccia dei versamenti – che Parte_1
sosteneva di aver eseguito in contanti – ma non anche, in mancanza di altri elementi,
[...] della dichiarata falsità delle dichiarazioni di quietanza, non potendo soccorrere, perché del tutto immotivata la “ben diversa attendibilità dei due soggetti” (vecchio e nuovo amministratore) evidenziata dalla pronuncia.
La Corte ha aggiunto che la pronuncia nulla diceva di “quali verifiche contabili avesse svolto
l'amministratore in carica e in base a quali criteri e risultanze siano stati distinti gli ammanchi di cassa – dei quali secondo lo stesso giudice di merito – la ricorrente non doveva rispondere – dalle quote rimaste insolute (al cui pagamento era tenuta la venditrice in virtù delle previsioni pagina 4 di 9 di rogito) risultando anche sotto tale profilo impossibile individuare l'iter logico che ha determinato l'accoglimento delle domande di rimborso nei confronti della ricorrente ”.
La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale anche per la regolazione delle spese di legittimità. ha riassunto l'appello dinanzi al Tribunale chiedendone il rigetto con Parte_1 condanna di al rimborso delle spese nonché ex art. 96 c.p.c. CP
ha chiesto il rigetto della domanda proposta da controparte dichiarando CP legittimo il trattenimento delle somme versate da in esecuzione della Parte_1
Sentenza d'Appello. In subordine, ha chiesto di dichiarare sussistente il debito della sig.ra nei confronti della sig.ra quantomeno per la minor somma di € 1.172,20 con Pt_1 CP condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 300,00, o quella diversa ed anche maggiore ritenuta di giustizia.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni precisate nel verbale.
2. Prima di passare all'esame del presente giudizio di rinvio, che ha struttura chiusa con cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, occorre individuarne l'oggetto.
Come condivisibilmente argomentato nella sentenza della Cassazione n. 12102/2014:
“a) il giudizio di rinvio, come regolato dal codice di procedura civile, non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto
a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione (vedi, per tutte: Cass. SU 2 dicembre 2008, n. 28544) (…)
c) in particolare, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione insieme (..) in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerare come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest'ultima ipotesi, poi, secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi pagina 5 di 9 elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato”. (vedi, per tutte: Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 3 febbraio 2009, n. 2606).
Così individuato l'oggetto del giudizio di rinvio, si osserva che nel caso di specie la Corte di
Cassazione ha annullato per vizio di motivazione la sentenza del tribunale di Torino in riferimento al secondo motivo di ricorso per essere impossibile l'individuazione dell'iter logico che aveva determinato l'accoglimento delle domande di rimborso nei confronti della ricorrente e che era consistito nel ritenere del tutto prive di valenza probatoria le dichiarazioni di quietanza rese dal precedente amministratore, dando prevalenza alle attestazioni del nuovo amministratore per l'assenza di riscontri contabili dei pagamenti effettuati dalla ricorrente ed in ragione della “ben diversa attendibilità dei due soggetti”.
In particolare la Corte ha ritenuto la motivazione (i) del tutto immotivata nella parte in cui aveva sostenuto la “ben diversa attendibilità dei due soggetti” (vecchio e nuovo amministratore), (ii) carente in quanto non era stato accertato il carattere simulato della quietanza di pagamento per le quote insolute rilasciata dal precedente amministratore e (iii) illogica in quanto le verifiche effettuate ex post dal nuovo amministratore potevano logicamente dar conto del mancato rinvenimento delle somme nelle casse condominiali o che il precedente amministratore non avesse lasciato traccia dei versamenti – che Parte_1
sostiene di aver eseguito in contanti – ma non anche, in mancanza di altri elementi,
[...] della dichiarata falsità delle dichiarazioni di quietanza.
Alla luce del tenore della sentenza di annullamento, e tenuto conto del rigetto del primo motivo di ricorso con conseguente giudicato in ordine al principio di diritto secondo il quale:
“la Sig.ra possa esigere solamente il rimborso delle eventuali spese condominiali CP insolute della Sig.ra e non anche delle rate già versate dalla Sig.ra quali è stato Pt_1 Pt_1 nuovamente chiesto il pagamento per far fronte agli ammanchi attribuibili al precedente amministratore”, si tratta di verificare se dalle risultanze probatorie e sulla base del riparto dell'onere probatorio già individuato dal giudice di appello e non censurato in forza del quale:
“secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, incombeva sulla Sig.ra Pt_1 dimostrare di aver pagato le spese condominiali a suo carico fino alla data di cessione dell'immobile e sulla Sig.ra dimostrare di aver dovuto pagare gli eventuali importi CP insoluti dalla Sig.ra ” possa o meno ritenersi fondata la domanda di condanna della Pt_1 venditrice alla restituzione della somma di € 1.589,59 e dunque possa o meno essere accolto l'appello.
Si ritiene, invero, assorbente per ritenere l'appello non accoglibile il rilievo che risulta documentalmente provato che l'importo di € 1.589,59 è stato richiesto dal nuovo amministratore a sulla base dei singoli ammanchi riscontrati Controparte_4 CP pagina 6 di 9 ovvero individuando per ogni debito verso i fornitori accertato la quota millesimale spettante alla condomina (doc. 12 di parte . CP
Tale documento dimostra che la somma richiesta in pagamento dal nuovo amministratore alla acquirente non è collegata al mancato pagamento da parte della venditrice degli oneri condominiali, bensì ai debiti verso fornitori conseguenti alla condotta dell'ex amministratore
. CP_5
A fortiori, la prova del pagamento degli oneri condominiali da parte di si Parte_1 evince dal tenore della dichiarazione 16.10.2012 dell'ex amministratore CP_5 secondo la quale: “La sig.ra è in regola con i versamenti delle rate Parte_1 condominiali così come previsto nel riparto delle spese gestione ordinaria e di riscaldamento gestione 2011/2012” (doc. 3 parte e della successiva dichiarazione 24.10.12 con la CP quale affermava “eventuali spese pregresse relative alla gestione del CP_5 riscaldamento fino alla data odierna saranno interamente a carico del sottoscritto CP_5
e pertanto la signora sarà libera da qualsiasi spesa extra” (doc. 4
[...] Parte_1 parte . CP
Tale ultima dichiarazione conferma, invero, che l'ex amministratore ribadiva il pagamento degli oneri condominiali da parte della venditrice e riconosceva che Parte_1 eventuali spese extra – da leggersi come richieste di fornitori – erano interamente a carico del mandante e ciò a riprova della condotta inadempiente tenuta dall'ex amministratore.
Le quietanze prodotte da del 16.12.2011 e del 16.10.2012 con la dicitura Parte_1
“risc. Saldo 2010/2011” e “saldo spese riscaldamento 2011/2012” e ritenute false da CP
, in quanto documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente
[...] contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. e costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Orbene, tali quietanze confermano l'avvenuto pagamento delle spese di riscaldamento per le gestioni 2010 e 2011 da parte di , pagamento che già risultava dalle Parte_1 dichiarazioni 16.12.2011 e 16.10.2012 effettuate dall'ex amministratore.
A fortiori, non sussistono elementi indiziari dai quali evincere che si sia in presenza di documenti falsi e non provenienti da , non potendo, in assenza di un riscontro CP_5 tecnico anche solamente di parte ritenersi integrare un elemento presuntivo, l'asserita diversità delle firme apposte sulle ricevute rispetto a quella in calce al doc. 11 prodotto da parte CP
Tutte le risultanze probatorie richiamate, pertanto, consentono di ritenere non accoglibile l'appello non emergendo dai documenti prodotti né che l'importo di € 1.589,59 sia stato richiesto dal nuovo amministratore a a titolo di oneri accessori Controparte_4 CP maturati prima della vendita dell'alloggio e non pagati dalla venditrice, né che quest'ultima pagina 7 di 9 non avesse provveduto a pagare oneri condominiali precedenti alla vendita per un simile importo.
Si osserva, da ultimo, che alla luce della struttura chiusa del presente giudizio di rinvio non può essere esaminata la fondatezza della domanda con riguardo all'eventuale violazione dell'obbligo di buona fede.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello proposto da avverso la sentenza n. CP
4935/2015 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 14.12.2015 deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue l'accoglimento della domanda proposta da Parte_1
di restituzione della somma di € 7.322,17 (di cui € 5.133,48 portati dall'atto di precetto
[...] del 20.12.2017, ed euro 2.912,65 di cui al Decreto Ingiuntivo n. 617/2018 chiesto e ottenuto da controparte ai fini della ripetizione delle spese di I grado, delle quali il Tribunale non aveva disposto per il rimborso in sede di appello), oltre agli interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dai singoli pagamenti sino all'introduzione del presente giudizio ed ex art. 1284 quarto comma dall'introduzione del presente giudizio al saldo.
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda proposta da ex art. 96 c.p.c. Parte_1 non essendovi prova che abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. CP
5.Le spese del giudizio di appello, del giudizio svolto dinanzi alla Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza di e devono essere liquidate secondo CP il D.M. 55/14 e s.m.i., in vigore all'esito di ogni grado, scaglione compreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00 per i seguenti importi:
- € 1.215,00 per il giudizio di appello, valore medio di liquidazione per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e riduzione del 50% quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta;
- € 1.875,00 per il giudizio di Cassazione, ai valori medi, oltre a € 452,50 per esborsi;
- € 1.276,00 per il presente giudizio di rinvio valore medio di liquidazione per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e riduzione del 50% quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta, oltre a € 195,83 a titolo di esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4935/2015 depositata dal CP
Giudice di Pace di Torino in data 14.12.2015, sentenza che conferma;
CONDANNA a restituire a € 7.322,17, oltre agli interessi ex CP Parte_1 art. 1284 primo comma c.c. dai singoli pagamenti sino all'introduzione del presente giudizio pagina 8 di 9 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dall'introduzione del presente giudizio al saldo.
CONDANNA al rimborso in favore di delle seguenti spese di CP Parte_1 lite:
- per il giudizio di appello € 1215,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di Cassazione € 1.875,00 per compensi oltre a € 452,50 per esposti e al 15 % a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio € 1.276,00 a titolo di compensi oltre a € 195,83 a titolo di esposti e al 15 % a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Torino, 2 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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