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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1542/2024 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone e Parte_1
dall'avv. Paolo Zinzi
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.te, difeso Controparte_1 come in atti RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera personale ATA
Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente: In via principale. Anche previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 1874 del 17.05.2013 dell' di Brescia , e di ogni Controparte_2
1 altro atto connesso, conseguente e consequenziale, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo sino all'immissione in ruolo, ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire i medesimi incrementi stipendiali che competono ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza della previsione del comparto scuola e delle tabelle richiamate, con esclusione dei periodi in cui la stessa non ha reso alcune prestazioni lavorative;
per l'effetto condannare l'Amministrazione, anche previa emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, ad effettuare la ricostruzione di carriera ed a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio e dunque sia ai fini giuridici che economici, maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate oltre interessi ed ogni altro elemento accessorio della retribuzione oltre interessi e rivalutazioni come per legge nei limiti della prescrizione quinquennale.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA espese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Parte resistente: rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2 luglio 2024 premesso di essere una Parte_1
assistente tecnico assunta alle dipendenze del convenuto a tempo CP_1
indeterminato a seguito di nomina in ruolo dall'1.9.2011, ha esposto di aver prestato servizio non di ruolo quale collaboratore scolastico per più di 180 giorni all'anno a partire dall'anno scolastico 2000/2001 e successivamente fino all'anno scolastico
2010/2011 nei periodi meglio ivi dettagliati in virtù di plurimi contratti a termine.
Ha allegato che il decreto di ricostruzione della carriera, a fronte di una anzianità complessiva 9 pari a 9 anni 10 mesi e 3 giorni, ha illegittimamente riconosciuto solo una parte del pregresso servizio che egli ha prestato.
2 Difatti l'amministrazione scolastica, in applicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n.
297/1994, ha valutato a tal fine in misura intera solo i primi 4 anni di effettivo servizio ai fini giuridici ed economici, gli anni successivi sono stati invece valutati solo nella misura di 2/3 ai fini giuridici ed economici ed 1/3 ai soli fini economici talchè risultano riconosciuti in suo favore 7 anni 10 mesi 22 giorni ai fini giuridici ed economici.
Tale modus operandi, ha proseguito, risulta ingiustificato rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato provvisti di analoga anzianità talchè la normativa nazionale richiamata in ricorso (nella specie gli artt. 485 e 569 del D.lgs. n. 297/1994 nonchè l'art. 4 comma 13 del D.P.R. l'art. 399/1988 e l'art. 3 del D.L. n.. 370/1970) appare in contrasto e come tale va disapplicata avuto riguardo a quanto prevede la direttiva 1990/70/CE alla clausola 1, lett. a) ove pone quale obiettivo primario il miglioramento del lavoro a tempo determinato garantendo in tal senso il principio di non discriminazione come precisato dalla successiva clausola.
Tanto premesso ha concluso come in epigrafe.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio onde eccepire la estinzione CP_1
delle avverse ragioni di credito stante l'intervenuta prescrizione e comunque contestare la fondatezza delle avverse domande delle quali ha chiesto il rigetto.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 3 del Decreto-legge n. 370/19700 (convertito con Legge n. 576/1970) prevede che al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi”; norma da coordinarsi col disposto ex art. 485 d.lgs. 297/94 secondo cui al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio
3 prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo a fini giuridici economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché a solo fini economici per il rimanente terzo”; quanto al personale Ata,
l'art. 569 del d.lgs. 297/94 dispone 1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo pre-stato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta' (..).
La Suprema Corte con la sentenza n. 31150/2019 (conforme Cass. sent. n. 2924/2020 nonché Corte Appello di Milano sez. Lavoro, sent. n. 2131/2019) ha enunciato il seguente principio di diritto: l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Tali disposizioni- a giudizio del Tribunale- appaiono illegittime perché contrastanti con quanto stabilito dalla clausola 4 - punti 1 e 4- dell'Accordo Quadro, attuato con la
Direttiva CE 1999/70, nei predetti termini:
4 punto 1: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»
punto 4: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
La predetta clausola trova applicazione in via diretta nella fattispecie di causa, in ragione:
- del suo contenuto incondizionato e sufficientemente preciso (cd. self- executing)
- della applicabilità diretta delle direttive dettagliate nei rapporti giuridici intercorrenti tra un privato e la pubblica amministrazione (rapporti cd. verticali).
La Corte di Giustizia CE nel pronunciarsi nella materia ora in discussione con le sentenze 13/9/2007 n. 307 e con la sentenza n.444 del 22/12/2010 Persona_1
, ha del resto precisato che: Persona_2
la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice…(punto 78 sent. ); …si deve Persona_2
rammentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo
5 agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità …”.( punto 82 sentenza
). Per_3
Quanto alla concreta applicazione della richiamata normativa europea occorre richiamare la interpretazione- (che nel diritto europeo è essa stessa fonte di diritto) - espressa in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione ed, in particolare, nelle sentenze 307/07 , 444/10 ; 302-305/11 del Persona_1 Persona_4
18/10/2012 Valenza + altri/ AGCM.
La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, )- richiamata la Persona_1
propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre)- ha precisato che cosa debba intendersi per Per_5
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato:
“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di
6 rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità,
“non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro
“dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa
… che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati ribaditi nelle pronunzie successivamente rese (ex plurimis: sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3 Per_6
sent. 8.9.2011, C-177/10, sentenza 18/10/2012 Valenza +
[...] Persona_7
altri/ GCM.)
Il Tribunale deve dunque applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame.
Sul punto si osserva che è pacifico tra le parti che alla ricorrente è stata applicata la
7 disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio laddove al personale ATA di ruolo compete una progressione economica in relazione alla maturazione delle fasce di anzianità di servizio.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i dipendenti a tempo determinato ed i dipendenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Tale giudizio trova recente conferma nella ordinanza della Corte di Giustizia U.E. 4 settembre 2014, in causa n. C-152/14, nella quale si trova affermato che la direttiva comunitaria sui contratti a termine osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente il computo di periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio del medesimo lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni, effettuato a seguito di una specifica procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato riguardava dipendenti a tempo determinato dell'Autorità italiana per l'energia elettrica e il gas (AEEG), i quali, per effetto di una specifica procedura di stabilizzazione (comunque rispettosa dell'art. 97 Cost.), erano stati assunti a tempo indeterminato dall'Autorità, ma senza riconoscimento dell'anzianità pregressa.
La Corte, pur affermando che l'obiettivo di evitare discriminazioni alla rovescia rispetto ai dipendenti assunti con regolare pubblico concorso potrebbe giustificare una qualche diversità di trattamento quanto all'anzianità di servizio, valuta negativamente la totale esclusione da quest'ultima dei periodi precedenti a termine (con ciò ribadendo
8 quanto già affermato con l'ordinanza Bertazzi, in causa C-393/11 e nella sentenza e c., in cause da C-302 a C-305/11). Per_8
Per completezza di motivazione occorre precisare, comunque, che la mancanza di
“ragioni oggettive” idonee a giustificare l'esaminata disparità di trattamento ricorre soltanto quando il dipendente a tempo determinato abbia operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Lo stesso non accade, invece, quando il dipendente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per periodi brevi e con rilevante soluzione di continuità tra una assunzione e l'altra.
I principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparabili, quali sono quelle conferite alla odierna ricorrente.
Da quanto esposto consegue che alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla attribuzione del trattamento economico delle fasce di anzianità, con ogni riflesso ai fini previdenziali.
Deve essere pertanto affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti pari a anni 9 mesi 10 e giorni 3 ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo (e non anche del sistema degli scatti di anzianità) con i conseguenti riflessi previdenziali.
Il deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1
da quantificarsi in separato giudizio, nei limiti della prescrizione per i crediti anteriori
9 al 2 luglio 2019, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale delle stesse, avendo la ricorrente interrotto il decorso del relativo termine, per quanto consta, solo il 2 luglio
2024 con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie nei limiti indicati il ricorso e, per l'effetto, disapplicato il decreto di ricostruzione di carriera n. 1874 del 17.05.2013 dell' di Brescia in atti, Controparte_2
accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione della carriera a fini Parte_1
anche giuridici, con computo dei servizi non di ruolo, quantificati in anni 9 mesi 10 e giorni 3;
2. Condanna il resistente il pagamento delle differenze retributive maturate da CP_1
quantificare in separato giudizio, nei termini di cui alla prescrizione quinquennale, secondo quanto indicato in motivazione.
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.647,50, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Brescia, 5.12.25
Il Giudice del lavoro
Marco TI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1542/2024 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone e Parte_1
dall'avv. Paolo Zinzi
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.te, difeso Controparte_1 come in atti RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera personale ATA
Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente: In via principale. Anche previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 1874 del 17.05.2013 dell' di Brescia , e di ogni Controparte_2
1 altro atto connesso, conseguente e consequenziale, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo sino all'immissione in ruolo, ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire i medesimi incrementi stipendiali che competono ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza della previsione del comparto scuola e delle tabelle richiamate, con esclusione dei periodi in cui la stessa non ha reso alcune prestazioni lavorative;
per l'effetto condannare l'Amministrazione, anche previa emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, ad effettuare la ricostruzione di carriera ed a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio e dunque sia ai fini giuridici che economici, maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate oltre interessi ed ogni altro elemento accessorio della retribuzione oltre interessi e rivalutazioni come per legge nei limiti della prescrizione quinquennale.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA espese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Parte resistente: rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2 luglio 2024 premesso di essere una Parte_1
assistente tecnico assunta alle dipendenze del convenuto a tempo CP_1
indeterminato a seguito di nomina in ruolo dall'1.9.2011, ha esposto di aver prestato servizio non di ruolo quale collaboratore scolastico per più di 180 giorni all'anno a partire dall'anno scolastico 2000/2001 e successivamente fino all'anno scolastico
2010/2011 nei periodi meglio ivi dettagliati in virtù di plurimi contratti a termine.
Ha allegato che il decreto di ricostruzione della carriera, a fronte di una anzianità complessiva 9 pari a 9 anni 10 mesi e 3 giorni, ha illegittimamente riconosciuto solo una parte del pregresso servizio che egli ha prestato.
2 Difatti l'amministrazione scolastica, in applicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n.
297/1994, ha valutato a tal fine in misura intera solo i primi 4 anni di effettivo servizio ai fini giuridici ed economici, gli anni successivi sono stati invece valutati solo nella misura di 2/3 ai fini giuridici ed economici ed 1/3 ai soli fini economici talchè risultano riconosciuti in suo favore 7 anni 10 mesi 22 giorni ai fini giuridici ed economici.
Tale modus operandi, ha proseguito, risulta ingiustificato rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato provvisti di analoga anzianità talchè la normativa nazionale richiamata in ricorso (nella specie gli artt. 485 e 569 del D.lgs. n. 297/1994 nonchè l'art. 4 comma 13 del D.P.R. l'art. 399/1988 e l'art. 3 del D.L. n.. 370/1970) appare in contrasto e come tale va disapplicata avuto riguardo a quanto prevede la direttiva 1990/70/CE alla clausola 1, lett. a) ove pone quale obiettivo primario il miglioramento del lavoro a tempo determinato garantendo in tal senso il principio di non discriminazione come precisato dalla successiva clausola.
Tanto premesso ha concluso come in epigrafe.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio onde eccepire la estinzione CP_1
delle avverse ragioni di credito stante l'intervenuta prescrizione e comunque contestare la fondatezza delle avverse domande delle quali ha chiesto il rigetto.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 3 del Decreto-legge n. 370/19700 (convertito con Legge n. 576/1970) prevede che al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi”; norma da coordinarsi col disposto ex art. 485 d.lgs. 297/94 secondo cui al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio
3 prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo a fini giuridici economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché a solo fini economici per il rimanente terzo”; quanto al personale Ata,
l'art. 569 del d.lgs. 297/94 dispone 1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo pre-stato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta' (..).
La Suprema Corte con la sentenza n. 31150/2019 (conforme Cass. sent. n. 2924/2020 nonché Corte Appello di Milano sez. Lavoro, sent. n. 2131/2019) ha enunciato il seguente principio di diritto: l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Tali disposizioni- a giudizio del Tribunale- appaiono illegittime perché contrastanti con quanto stabilito dalla clausola 4 - punti 1 e 4- dell'Accordo Quadro, attuato con la
Direttiva CE 1999/70, nei predetti termini:
4 punto 1: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»
punto 4: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
La predetta clausola trova applicazione in via diretta nella fattispecie di causa, in ragione:
- del suo contenuto incondizionato e sufficientemente preciso (cd. self- executing)
- della applicabilità diretta delle direttive dettagliate nei rapporti giuridici intercorrenti tra un privato e la pubblica amministrazione (rapporti cd. verticali).
La Corte di Giustizia CE nel pronunciarsi nella materia ora in discussione con le sentenze 13/9/2007 n. 307 e con la sentenza n.444 del 22/12/2010 Persona_1
, ha del resto precisato che: Persona_2
la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice…(punto 78 sent. ); …si deve Persona_2
rammentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo
5 agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità …”.( punto 82 sentenza
). Per_3
Quanto alla concreta applicazione della richiamata normativa europea occorre richiamare la interpretazione- (che nel diritto europeo è essa stessa fonte di diritto) - espressa in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione ed, in particolare, nelle sentenze 307/07 , 444/10 ; 302-305/11 del Persona_1 Persona_4
18/10/2012 Valenza + altri/ AGCM.
La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, )- richiamata la Persona_1
propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre)- ha precisato che cosa debba intendersi per Per_5
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato:
“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di
6 rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità,
“non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro
“dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa
… che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati ribaditi nelle pronunzie successivamente rese (ex plurimis: sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3 Per_6
sent. 8.9.2011, C-177/10, sentenza 18/10/2012 Valenza +
[...] Persona_7
altri/ GCM.)
Il Tribunale deve dunque applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame.
Sul punto si osserva che è pacifico tra le parti che alla ricorrente è stata applicata la
7 disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio laddove al personale ATA di ruolo compete una progressione economica in relazione alla maturazione delle fasce di anzianità di servizio.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i dipendenti a tempo determinato ed i dipendenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Tale giudizio trova recente conferma nella ordinanza della Corte di Giustizia U.E. 4 settembre 2014, in causa n. C-152/14, nella quale si trova affermato che la direttiva comunitaria sui contratti a termine osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente il computo di periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio del medesimo lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni, effettuato a seguito di una specifica procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato riguardava dipendenti a tempo determinato dell'Autorità italiana per l'energia elettrica e il gas (AEEG), i quali, per effetto di una specifica procedura di stabilizzazione (comunque rispettosa dell'art. 97 Cost.), erano stati assunti a tempo indeterminato dall'Autorità, ma senza riconoscimento dell'anzianità pregressa.
La Corte, pur affermando che l'obiettivo di evitare discriminazioni alla rovescia rispetto ai dipendenti assunti con regolare pubblico concorso potrebbe giustificare una qualche diversità di trattamento quanto all'anzianità di servizio, valuta negativamente la totale esclusione da quest'ultima dei periodi precedenti a termine (con ciò ribadendo
8 quanto già affermato con l'ordinanza Bertazzi, in causa C-393/11 e nella sentenza e c., in cause da C-302 a C-305/11). Per_8
Per completezza di motivazione occorre precisare, comunque, che la mancanza di
“ragioni oggettive” idonee a giustificare l'esaminata disparità di trattamento ricorre soltanto quando il dipendente a tempo determinato abbia operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Lo stesso non accade, invece, quando il dipendente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per periodi brevi e con rilevante soluzione di continuità tra una assunzione e l'altra.
I principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparabili, quali sono quelle conferite alla odierna ricorrente.
Da quanto esposto consegue che alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla attribuzione del trattamento economico delle fasce di anzianità, con ogni riflesso ai fini previdenziali.
Deve essere pertanto affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti pari a anni 9 mesi 10 e giorni 3 ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo (e non anche del sistema degli scatti di anzianità) con i conseguenti riflessi previdenziali.
Il deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1
da quantificarsi in separato giudizio, nei limiti della prescrizione per i crediti anteriori
9 al 2 luglio 2019, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale delle stesse, avendo la ricorrente interrotto il decorso del relativo termine, per quanto consta, solo il 2 luglio
2024 con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie nei limiti indicati il ricorso e, per l'effetto, disapplicato il decreto di ricostruzione di carriera n. 1874 del 17.05.2013 dell' di Brescia in atti, Controparte_2
accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione della carriera a fini Parte_1
anche giuridici, con computo dei servizi non di ruolo, quantificati in anni 9 mesi 10 e giorni 3;
2. Condanna il resistente il pagamento delle differenze retributive maturate da CP_1
quantificare in separato giudizio, nei termini di cui alla prescrizione quinquennale, secondo quanto indicato in motivazione.
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.647,50, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Brescia, 5.12.25
Il Giudice del lavoro
Marco TI
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