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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/10/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 442/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 25-2- 2025, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 442/2023 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. F. Starace ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Macerata, via Crescimbeni, n. 81, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, con sede in Roma, via Trastevere, Controparte_1
n. 46/A, e Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c.,
[...]
D.L. 9-1-2020 n. 1 e D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e CP_3
D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 elettivamente domiciliati presso l' Controparte_4
provincia di Macerata, sito a Macerata, via Padre Matteo Ricci, n.
[...]
31, indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
CONVENUTI Oggetto: diritto all'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria e risarcimento del danno da perdita di chance.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17-7-2023, conveniva in giudizio il Parte_1
, già , in Controparte_1 Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, dell
[...]
[... Controparte_5
di , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_2
tempore, per ottenere i provvedimenti conseguenziali all'ordinanza d'urgenza n. cron.
1192/2023 del 31-5-2023 pubblicata l'1-6-2023, pronunciata nell'ambito del proc. n.
258/2021 R.G.C, promosso avverso la decurtazione del punteggio spettante alla ricorrente nelle graduatorie d'Istituto di III fascia per il profilo di Collaboratore
TI per la provincia di Macerata per gli aa. ss. 2021/2024, al fine di ottenere: “- in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a divenire destinataria di nomine a tempo determinato nella qualifica di Collaboratore TI presso Istituti della provincia di Macerata nel biennio 2021/2023 con il punteggio di
12,30 punti come segue: - nell'a. s. 2021/2022 dal 25-9-2021 al 5-6-2022 presso
l'Istituto “Sant'Agostino” di Civitanova Marche per n. 36 ore settimanali e - nell'a. s.
2022/2023 dal 12-9-2022 al 30-6-2023 presso l'Istituto Comprensivo “Beniamino
Gigli” per n. 36 ore settimanali o presso altri Istituti che emergano in corso di causa
a seguito delle difese del e, per l'effetto, dichiarare il diritto della stessa al CP_6
risarcimento del danno per il mancato conferimento dei contratti di supplenza per
l'importo pari alle retribuzioni perse, oltre contributi previdenziali ed assistenziali e
T.F.R., con ogni conseguenza di legge, detratto quanto percepito nel suddetto periodo in virtù di altri rapporti lavorativi instaurati a titolo di aliunde perceptum pari ad €
11.071,57 imponibili lordi;
” con vittoria delle spese di lite;
e contestualmente, ex art. 700 c.p.c. : “- in via cautelare: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a divenire destinataria di nomine a tempo determinato nella qualifica di Collaboratore
TI nel biennio 2021/2023, se collocata con l'esatto punteggio di 12,30 punti nelle graduatorie d'Istituto della provincia di Macerata, conseguentemente, al riconoscimento della maturazione dei 24 mesi di servizio necessari per l'inserimento nella 1a fascia delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 della provincia di Macerata, per il profilo di C.S., valevoli per le assunzioni del successivo a. s. 2023/2024, nonché per il riconoscimento in termini di punteggio nelle graduatorie C.S. degli Istituti della provincia di Macerata valevoli per il prossimo
2 triennio 2024/2027 del servizio che avrebbe potuto rendere nell'a. s. 2021/2022 per n.
4 punti (dal 25-9-2021 al 5-6-2022) presso l' “Sant'Agostino” di Civitanova CP_2
Marche e nell'a. s. 2022/2023 per n. 4,5 punti (dal 12-9-2022 al 30-6-2023) presso
l'Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli” o, in subordine, presso altri Istituti della provincia di Macerata come descritti nella precedente narrativa o che emergano in corso di causa a seguito delle difese del . CP_6
A sostegno delle proprie domande la esponeva: - ella, appartenente al personale Pt_1
ATA, aveva presentato per la prima volta in data 16-10-2017 la domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto della provincia di Macerata ai sensi del D.M.
640 del 30-8-2017, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, di
Assistente Tecnico e di Collaboratore TI per gli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019, graduatoria la cui validità era stata prorogata in virtù del D.M. 947 dell'1-12-2017 anche per il successivo biennio 2019/2020 e 2020/2021; - in relazione al profilo di
Collaboratore TI, nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, ella aveva dichiarato, come titolo di accesso, di aver conseguito nell'a. s. 2002/2003 il diploma di Tecnico per i Servizi Turistici presso l'IPCT “Pannaggi” di Macerata con la votazione di 84/100, nonché, quali titoli ulteriori, di aver conseguito il 19-10-2011
l'attestato di “Operatore Import/Export” ed il 27-5-2003 la certificazione informatica
“ECDL”; all'esito della procedura, le era stato attribuito il punteggio di 10,4 per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), di 8,9 per il profilo di Assistente Tecnico
(AT) e di 9,65 per il profilo di Collaboratore TI (CS); con riferimento alla qualifica CS, la scuola “capofila” aveva aggiunto 1 punto in più rispetto al punteggio calcolato dalla ricorrente, di 8,65, ritenendo di dover valutare anche l'attestato di qualifica professionale di “animatore turistico” dalla stessa conseguito nell'anno 2003, quale titolo culturale ulteriore al pari di quelli previsti nella sezione D1 del modulo di domanda, in quanto risultante dal certificato rilasciato dall'IPCT “Pannaggi” di
Macerata del conseguimento del diploma di “Tecnico dei Servizi Turistici” in data 4-
7-2003; in virtù di tale punteggio, nell'a. s. 2020/2021 ella era divenuta destinataria di contratto a tempo determinato presso l' Controparte_2
3 per 36 ore settimanali di servizio con decorrenza dal 30-9-2020 fino al 5-6- CP_2
2021 in qualità di Collaboratore TI;
nel corso della supplenza, a novembre
2021, l'Istituto aveva proceduto al controllo dei titoli della ricorrente emettendo decreto prot. 10806/U del 27-11-2020 di convalida dei punteggi alla medesima attribuiti nelle rispettive graduatorie;
a seguito di ulteriori controlli, l'I. C. “
[...]
si era avveduto che il punteggio attribuitole, relativo al profilo di C. S., era CP_2
errato, poiché le era stato attribuito 1 punto in più, avendo la Scuola capofila considerato quale titolo culturale ulteriore l'attestato di qualifica regionale di
“Animatore Turistico” ritenendolo valevole di punteggio al pari delle “Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle regioni”, ai sensi della Tabella di valutazione dei Titoli, allegato A/5 al D.M. 640 del 30-8-2017,
Sezione “Titoli di cultura” punto 2); era seguita l'adozione da parte dell' CP_7
di del provvedimento prot. 0004083 del 2-4-2021 di
[...] CP_2
annullamento in autotutela del decreto n. 10806 del 27-11-2020 e di rettifica di punteggio, con il quale l'Istituto aveva decurtato il punteggio attribuitole in graduatoria nei profili di Assistente Tecnico (passando dal punteggio di 10,4 a quello di 8,9) e di
Collaboratore TI (passando da 9,65 punti a 8,65 punti).
Con riguardo alla qualifica di C. S., nella quale ella era divenuta destinataria del primo contratto di assunzione a tempo determinato nell'a. s. 2020/2021, l'Istituto aveva disposto: “Si precisa che il servizio reso presso questo istituto dal 30.09.2020 al
02.04.2021 è valido come servizio prestato di fatto e non riconoscibile ai fini giuridici”; inoltre, con successivo provvedimento del 6-4-2021 l'I. C. “ CP_2
aveva disposto la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro stipulato con la ricorrente facendone cessare gli effetti il 2-4-2021, provvedimento avverso il quale la il Pt_1
14-4-2021 aveva proposto reclamo all volto ad ottenere la Parte_2
valutazione ai fini giuridici del servizio reso dal 30-9-2020 al 2-4-2021, ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, ma senza ottenere alcun riscontro, ricorrendo successivamente in via giurisdizionale in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. instaurando il procedimento n. 258/2021 R.G.C, all'esito del quale il giudice del
4 lavoro, con decreto d'urgenza cron. 1192/2023, pubblicato l'1-6-2023, aveva accolto le ragioni della ricorrente dichiarando il diritto della stessa al riconoscimento del:
“punteggio di 3,00 punti in relazione al servizio dalla medesima prestato quale collaboratore scolastico nell'a. s. 2020/2021, nel periodo dal 30.09.2020 al 2.04.2021, accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio e di quello alla medesima spettante in conseguenza dei servizi dalla stessa prestati in ambito scolastico, con riferimento alle graduatorie relative ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico” ed ordinando “alle Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, di provvedere alla correzione nel senso indicato delle graduatorie definitive di Istituto di III fascia dei Collaboratori Scolastici per la provincia di
Macerata per il triennio 2021/2024”.
Nonostante l'esito favorevole del procedimento ex art. 700 c.p.c., incardinato nel maggio 2021 e definito nel giugno 2023, in pendenza del medesimo, la ricorrente affermava di avere subito negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 un notevole danno di natura sia economica sia di perdita di punteggio in graduatoria e di anzianità di servizio ai fini dell'inserimento nella c.d. “graduatoria 24 mesi” finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato;
la ricorrente precisava: nell'aprile 2021 si erano riaperti i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio
2021/2024 ed ella non aveva potuto ottenere il riconoscimento del punteggio di 3,00 punti relativo al servizio reso dal 30-9-2020 al 2-4-2021, dichiarato nella domanda di aggiornamento;
le erano stati quindi riconosciuti, nella graduatoria C.S. valevole per gli aa. ss. 2021/2024, 9,30 punti (avendo ella aggiunto il punteggio dei titoli ulteriori nel frattempo conseguiti: ECDL livello core e lo , oltre al titolo di Parte_3
accesso diploma di qualifica triennale professionale conseguito nell'anno 2001 con un punteggio di 90/100), anziché 12,30 punti, punteggio che le avrebbe consentito di lavorare nei due aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, anziché rimanere disoccupata, come da scheda anagrafica del Centro per l'Impiego di Macerata allegata;
ad es., nella graduatoria dell'I. C. “ di , con il punteggio di 12,30 punti, ella CP_2 CP_2
si sarebbe collocata tra le posizioni 489 e la 499, anziché nella posizione 1673,
5 occupata con il punteggio di 9,30 punti, e lo stesso sarebbe avvenuto anche per gli altri
Istituti scolastici della provincia di Macerata;
nell'a. s. 2021/2022, ella avrebbe potuto quindi lavorare come C. S. presso l'I. C. “Sant'Agostino” di Civitanova Marche con contratto dal 25-9-2021 al 5-6-2022 per 36 ore settimanali in luogo di Persona_1
, inserita in graduatoria con 12,30 punti, per complessivi 254 giorni di
[...]
servizio, come accertato a seguito di accesso agli atti ex L. n. 241/90 presso l'Istituto
“Sant'Agostino”, o, in subordine, presso l'I. C. “Dante Alighieri” di Macerata, ove erano stati incaricati 6 candidati con punteggio inferiore a 12,30 punti, come da risposta dell'Istituto prot. 5567 del 16-6-2023 alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente: in particolare il nominativo 6, avente punteggio 12,10, aveva stipulato un contratto dal
12-10-2021 al 30-5-2022, per 231 giorni di servizio;
sempre nell'a. s. 2021/2022 presso l'I. C. “Luigi Lanzi” di un candidato con punteggio di 10,83 punti aveva CP_2
lavorato per 36 ore settimanali dal 12-10-2021 al 4-6-2022, per 236 giorni di servizio, come da missiva prot. 5435 del 16-6-2023 dell'Istituto; quindi nell'a. s. 2021/2022 la ricorrente avrebbe certamente lavorato come C. S. maturando 254 giorni di servizio
(utile ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi necessari all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA), percependo le relative retribuzioni rapportate a 36 ore settimanali ed un punteggio di n. 4 punti da far valere nelle graduatorie permanenti del personale ATA profilo C.S. della provincia di Macerata valide per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'1-9-2023; allo stesso modo, nell'a. s. 2022/2023, a seguito di richiesta di accesso agli atti, la ricorrente aveva appreso che presso l'I. C. “Beniamino Gigli” erano stati individuati come C. S. destinatari di nomine dal 12-9-2022 al 30-6-2023 ben due candidati, e , con punteggio pari a 12,30 punti, Persona_2 Persona_3
ed ugualmente presso l'I. C. “ di Civitanova Marche erano state Persona_4
nominate con contratto dal 13-9-2022 al 30-6-2023 altre due colleghe, Parte_4
e , con punteggio pari a 12,30 punti, identico al proprio,
[...] Persona_1
nonché altra candidata, con punteggio inferiore, 12 punti, sempre con Parte_5
contratto dal 13-9-2022 al 30-6-2023; presso l'Istituto Professionale di Stato “F.
6 Corridoni” di era stata infine nominata , con punteggio pari CP_2 Controparte_8
a 12,13 punti, inferiore a quello della ricorrente, con contratto per 30 ore settimanali dal 21-9-2022 al 30-6-2022; conseguentemente anche per l'a. s. 2022/2023 sicuramente ella avrebbe prestato servizio per almeno 290 giorni (dal 12-9-2022 al 30-
6-2023) ed avrebbe potuto far valere nelle c.d. “graduatorie dei 24 mesi” 249 giorni di servizio, maturati fino al 18-5-2023, per un totale di 4 punti in graduatoria (ogni mese o periodo superiore a 16 giorni valendo 0,50 punti in graduatoria nel profilo C.S.).
La lamentava quindi che l'illegittima decurtazione dei 3 punti per il servizio Pt_1
reso nell'a. s. 2020/2021 aveva prodotto danni alla ricorrente sotto diversi profili: ella,
a causa del concatenarsi di errori dell'Amministrazione a proprio svantaggio, rimasta collocata negli ultimi posti delle vigenti graduatorie d'Istituto di 3a fascia del personale
ATA della provincia di Macerata, era stata superata nella posizione in graduatoria da candidati che, in origine, avevano un punteggio inferiore al suo, restando disoccupata in entrambi gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, perdendo così punteggio e retribuzioni in relazione al servizio non reso, essendole stato altresì impedito di raggiungere i 24 mesi di servizio, pari ad almeno 706 giorni, necessari per essere collocata nella graduatoria provinciale permanente ATA per le assunzioni a tempo indeterminato;
infatti, sommando i 185 giorni del servizio reso presso l' “ di CP_7 CP_2
dal 30-9-2020 al 2-4-2021 (riconosciuti validi dal giudice del lavoro del CP_2
Tribunale di Macerata con l'ordinanza dell'1-6-2023) ai 35 giorni del servizio reso presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche dal 22-4-2021 al 31-5-2021, ai 254 giorni di servizio che avrebbe avuto diritto di svolgere dal 25-9-2021 al 5-6-
2022 presso l'Istituto “Sant'Agostino” di Civitanova Marche, o in altro tra quelli sopra indicati, nell'a. s. 2021/2022, ai 249 giorni di servizio che avrebbe avuto diritto di svolgere dal 12-9-2022 al 18-5-2023 (data della scadenza della domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale dei 24 mesi) in uno degli Istituti scolastici sopra indicati, la ricorrente avrebbe maturato 723 giorni di servizio al 18-5-2023, raggiungendo quindi i 24 mesi di servizio, pari ad almeno 706 giorni, che le avrebbero consentito l'inserimento nella I fascia della graduatoria provinciale permanente dei 24
7 mesi ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dall'a. s. 2023/2024
(le cui assunzioni sarebbero avvenute ad agosto 2023); per il successivo a. s. 2023/2024 ella avrebbe potuto inserirsi nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D. Lgs.
n. 297/94 per il profilo di C.S., avendo maturato il requisito dei 24 mesi di servizio alla data della domanda 18-5-2023, ex art. 8 Bando di concorso per soli titoli pubblicato Parte dall per le Marche per l'a. s. 2023/2024 per le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato annuali con decorrenza dall'1-9-2023 al 31-8-2024, ed infine ad aprile/maggio 2024 avrebbe potuto, in sede di aggiornamento delle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027, essere inserita con l'esatto punteggio in graduatoria per il servizio degli aa. ss. 2021/22 e 2022/23 (8,00 punti).
Pertanto la ricorrente aveva subito un danno grave ed irreparabile da perdita di chance in occasione dell'imminente aggiornamento delle Graduatorie permanenti del personale ATA e delle graduatorie d'istituto valide per il prossimo triennio 2024/2027 dal punto di vista del punteggio e della posizione occupata in graduatoria per i futuri anni scolastici, andando incontro all'inevitabile “superamento” da parte di altri candidati nel tempo occorrente allo svolgimento di una causa ordinaria senza l'immediato riconoscimento del punteggio dei servizi degli aa. ss. 2021/2022 e
2022/2023; ciò aveva reso necessario un intervento giudiziale in via d'urgenza in termini di riconoscimento dell'esatto punteggio in graduatoria per il servizio relativo agli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, che non aveva potuto rendere per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione scolastica, avendone la ricorrente un bisogno attuale, non procrastinabile al tempo necessario per la definizione di un giudizio di merito, poiché il pregiudizio derivante dall'impossibilità di essere collocata con il giusto punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti e di istituto per le assunzioni nel profilo professionale di C.S. non era integralmente riparabile all'esito del giudizio ordinario, dato che nel frattempo altri candidati sarebbero divenuti destinatari di assunzioni, anche a tempo indeterminato, al posto della ricorrente, la quale al più avrebbe lavorato con supplenze brevi e temporanee nel corso dei successivi aa. ss. ed avrebbe perso l'opportunità dell'assunzione a tempo indeterminato a partire dal
8 prossimo inizio dell'a. s. 2023/2024, in data incompatibile con i tempi della causa ordinaria.
La ricorrente lamentava nel merito: la violazione e/o falsa applicazione dei canoni di buona fede e di buona amministrazione ex art. 97 Cost., l'ingiustizia manifesta, affermando il proprio diritto al riconoscimento giuridico del servizio che avrebbe potuto rendere negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 in virtù dell'esatto punteggio nelle graduatorie d'istituto del personale ATA della provincia di Macerata nel profilo di C.
S.; con ordinanza d'urgenza, depositata l'1-6-2023 nel proc. 258/21 R.G.C, era stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione di 3 punti nelle graduatorie d'istituto, nei profili C.S. e A.A., per i 6 mesi di servizio svolti nell'a. s. 2020/2021 presso l' di;
a seguito delle richieste di accesso agli atti CP_7 CP_2 CP_2
presentate dalla ricorrente agli Istituti scolastici della provincia di Macerata era emersa la prova documentale delle opportunità di lavoro perse dalla ricorrente nei due aa. ss.
2021/2022 e 2022/2023 in conseguenza del mancato riconoscimento dei suddetti 3 punti;
considerato che
lo stato di disoccupazione della ricorrente negli ultimi due aa. ss. era stato causato dalla condotta colposa dell'Amministrazione scolastica, la Pt_1
affermava il proprio diritto di essere risarcita, il pregiudizio sofferto identificandosi nelle utilità che ella avrebbe realizzato se non fosse stato decurtato il punteggio di 3 punti per il servizio reso nell'a. s. 2020/2021, consistente nella perdita dell'occasione favorevole, costituita dai contratti che avrebbe potuto stipulare ove avesse ottenuto il punteggio in graduatoria, con conseguenze negative in termini di reddito e di punteggio che avrebbe conseguito dall'attuazione di quei rapporti lavorativi, pregiudizio certo e di cui era stata fornita la prova scritta, come da contratti stipulati dagli Istituti Scolastici con candidati aventi punteggio in graduatoria pari o inferiore a 12,30 punti;
l'errore compiuto dall'Amministrazione scolastica nell'adozione del decreto prot. prot.
0004083 del 2-4-2021 di rideterminazione del punteggio attribuito alla ricorrente, disapplicato con l'ordinanza d'urgenza cron. 1192/2023 del giudice del lavoro di
Macerata depositata l'1-6-2023, aveva determinato il danno subito dalla come Pt_1
9 perdita sia di punteggio sia di retribuzione, in relazione al servizio non reso negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023.
Poiché il danno patrimoniale subito doveva essere rapportato alle retribuzioni perse nel periodo dal settembre 2021 al giugno 2023, oltre interessi fino al soddisfo, TFR e contributi previdenziali ed assicurativi, tenendo conto dell'aliunde perceptum da detrarre, pari ad € 11.071,57 imponibili lordi, per l'attività lavorativa di cameriera svolta dalla in quel periodo, in modo necessitato avendo ella due figli a carico, Pt_1
come da contratti di lavoro e prospetti paga allegati, essendo comunque per gran parte del periodo la stessa rimasta disoccupata, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ex art. 1218 c.c., in tema di mancato guadagno da perdita delle retribuzioni da calcolarsi fin dal momento in cui fosse accertato il diritto del danneggiato all'assunzione, detratto l'aliunde perceptum, qualora risultasse, anche in via presuntiva, che il medesimo era rimasto privo di occupazione o invece occupato, ma a condizioni deteriori (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 16665/2020), la chiedeva il Pt_1
risarcimento dei danni subiti, determinati in misura corrispondente alle retribuzioni che ella avrebbe percepito se il rapporto con l'Istituto scolastico fosse proseguito fino alla scadenza, ed in via istruttoria che, ex art. 210 c.p.c., fosse ordinata ai convenuti la produzione in giudizio dei contratti e/o dei nominativi dei candidati C.S. inseriti nelle graduatorie d'istituto di 3a fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 con punteggio pari o inferiore a 12,30 punti, nominati negli aa. ss. 2021/22 e 2022/23, indicando quali contratti di supplenza sarebbero spettati alla ricorrente in detti aa. ss..
Si costituivano ritualmente le Amministrazioni convenute, le quali chiedevano: “… nel merito, in via principale, rigettare la domanda cautelare nella fattispecie proposta dalla sig.ra con il ricorso ex art. 700 c.p.c., siccome infondata in Parte_1
fatto ed in diritto per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, richiesti per la concessione di provvedimenti cautelari, per i motivi di cui in narrativa.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.
10 “Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n.
183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla
Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della ricorrente, si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame – che le spese predette siano compensate” ed “in via cautelare, rigettare l'istanza proposta dalla sig.ra ex art. 700 c.p.c., per Parte_1
insussistenza del requisito del fumus boni iuris e/o del periculum in mora, in virtù di quanto esposto in premessa;
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n.
183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla
Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della ricorrente, si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame – che le spese predette siano compensate.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge”; ed esponevano: - la ricorrente, inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia per supplenze al personale A.T.A. nel precedente triennio 2017-2018 e nel corrente triennio 2021-2024 ed assunta nell'a. s. 2020-2021 in qualità di C. S. presso l'I. C.
“Alessandro Manzoni” di Corridonia” (MC) con un incarico a tempo determinato fino al termine delle lezioni, risolto in anticipo a seguito della rettifica del suo punteggio, aveva chiesto ed ottenuto per la prima volta, nel triennio 2017-2020,
l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia di trenta scuole funzionanti nella provincia di Macerata per il conferimento di supplenze al personale
A.T.A. per i profili professionali di collaboratore scolastico (CS), assistente
11 amministrativo (AA) e assistente tecnico (AT); a seguito della proroga della validità di dette graduatorie di istituto anche per l'a. s. 2020-2021, la stessa era stata individuata quale destinataria di un incarico a tempo determinato per lo svolgimento di una supplenza breve e saltuaria fino al termine delle lezioni, dal 30-9-2020 fino al 5-6-
2021, presso l di , per 36 ore settimanali di servizio, in Controparte_7 CP_2
qualità di C. S.; all'esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dall'interessata nella domanda presentata, il D. S. dell' di Controparte_7 CP_2
aveva accertato che il punteggio attribuitole sulla base della valutazione dei titoli dichiarati ai fini dell'inserimento ex novo per il triennio 2017-2020 non era corretto;
in particolare, con riferimento al profilo professionale di C. S., alla ricorrente era stato attribuito 1,00 punto per una qualifica ottenuta al termine di un corso per operatori socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciata dalla Regione, valutabile solo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di 3a fascia per il profilo professionale A.T.A. dei collaboratori scolastici, corso mai frequentato dalla e qualifica mai conseguita;
Pt_1
l'attribuzione di tale punteggio non spettante, derivato dall'errata lettura da parte della
Scuola “ ” del titolo di “Operatore import/export” rilasciato dalla Provincia di Parte_6
Macerata - Regione Marche il 19-10-2011, anch'esso dichiarato nel modello di domanda quale “Attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 845/1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'Amministrazione mediante strumenti di video-scrittura e/o informatici”, aveva consentito alla ricorrente di collocarsi nella graduatoria di 3a fascia dell'I. C. “
[...]
di in posizione utile per ottenere la supplenza fino al termine CP_2 CP_2
delle lezioni, 5-6-2021, a copertura di uno dei posti c.d. COVID 19 appositamente costituiti anche nell'a. s. 2020/2021 per affrontare l'emergenza venutasi a creare per la diffusione del contagio anche nelle scuole;
accertato l'errore commesso dalla Pt_1
il D.S. aveva adottato il provvedimento prot. 4083 del 2-4-2021 di rettifica del punteggio attribuitole nelle graduatorie di istituto di 3a fascia, stabilendo altresì che il servizio dalla medesima prestato dal 30-9-2020 al 2-4-2021 fosse valido come servizio prestato di fatto senza alcun riconoscimento ai fini giuridici ed, infine, con
12 provvedimento del 6-4-2021, aveva disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato con la facendone cessare gli effetti a far data dal 2-4-2021; Pt_1
avverso tali decisioni e provvedimenti adottati dal D. S. dell'I. C. “ di CP_2
, la aveva promosso un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., CP_2 Pt_1
iscritto al n. 258/2021 R.G.C del Tribunale adito, al fine di vedersi riconosciuto il servizio svolto dal 30-9-2020 al 2-4-2021 ai fini giuridici e quindi di ottenerne la valutazione con attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, procedimento definito con l'ordinanza adottata il 31-5-2023, pubblicata l'1-6-2023, con la quale,
“previa disapplicazione del Decreto del Dirigente dell di Controparte_9
prot. n. 0004083 del 2-4-2021, e della disposta rideterminazione del CP_2
punteggio attribuito alla limitatamente al punteggio di 3,00 punti in relazione Pt_1
al servizio dalla medesima prestato quale C. S. nell'a. s. 2020/2021, nel periodo dal
30-9-2020 al 2-4-2021, accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio e di quello alla medesima spettante in conseguenza dei servizi dalla stessa prestati in ambito scolastico, con riferimento alle graduatorie relative ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico …”, era stato ordinato “… alle
Amministrazioni convenute …, di provvedere alla correzione nel senso indicato delle graduatorie definitive di istituto di III fascia dei Collaboratori Scolastici per la provincia di Macerata per il triennio 2021-2024 …”; - ricevuta la notifica della suddetta decisione del Tribunale adito, l' aveva provveduto Parte_2
immediatamente, con nota prot. n. AOODRMA.0013824 del 19- 6- 2023, ad invitare
“… il Dirigente dell'I. C. “ - istituzione scolastica di destinazione e di CP_2
trattamento della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per la provincia di Macerata per il triennio 2021/2024 formulata dalla ricorrente - a dare esecuzione al dispositivo del provvedimento …, riconoscendo alla ricorrente i punteggi ivi indicati nelle graduatorie definitive di Istituto di III fascia dei
Collaboratori Scolastici per la provincia di Macerata per il triennio 2021/2024, ed inserendo negli emanandi provvedimenti … necessari l'espressa riserva dell'Amministrazione scolastica di modificare/revocare i provvedimenti suddetti in
13 ipotesi di riforma dell'ordinanza del 31-05/01-06-2023 Rg Lav 258 2021 trib Macerata nelle eventuali successive fasi del procedimento cautelare e/o di merito …; b) “… il
Dirigente dell di Macerata affinché provveda al riconoscimento in Controparte_4
favore della … … dei punteggi di cui al dispositivo poc'anzi riportato, nel caso Pt_1
in cui la ricorrente risultasse inserita anche nelle vigenti graduatorie permanenti del personale ATA c.d. “24 mesi””; - il D.S. dell'I. C. “ di aveva CP_2 CP_2
risposto all'invito adottando il decreto prot. n. 7260 dell'1-7-2023, con il quale il punteggio attribuito alla ricorrente nelle graduatorie di istituto di 3a fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. appartenente al profilo dei C. S. nel triennio 2021/2024 era stato rettificato con l'attribuzione degli ulteriori 3,00 punti riconosciuti giudizialmente come spettanti per il servizio dalla stessa svolto dal 30-9-
2020 al 2-4-2021.
I resistenti proseguivano affermando: la lamentava attualmente, anche a Pt_1
seguito degli esiti della richiesta di accesso agli atti presentata ai D. S. degli Istituti della provincia di Macerata nelle cui graduatorie di istituto di 3a fascia aveva chiesto l'inserimento per il corrente triennio 2021-2024, di avere subito, negli aa. ss.
2021/2022 e 2022/2023, nelle more della trattazione del precedente procedimento ex art. 700 c.p.c., un notevole danno sia di natura economica sia in termini di punteggio in graduatoria e di anzianità di servizio ai fini dell'inserimento nella c.d. “graduatoria
24 mesi” finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato, sostenendo che con il punteggio di 12,30 punti, a cui avrebbe avuto diritto se ai 9,30 punti che le erano stati attribuiti nelle graduatorie valide per il triennio 2021-2024 per il profilo di C. S. (anche grazie alla valutazione di nuovi titoli conseguiti) avesse potuto aggiungere i 3,00 punti relativi al servizio prestato dal 30-9-2020 al 2-4-2021: - nella graduatoria dell'I. C.
“ di “… si sarebbe collocata tra la posizione 489 e la 499, CP_2 CP_2
anziché alla posizione 1673, occupata con il punteggio di 9,30 punti …”; - “… nell'a.
s. 2021/2022 ella avrebbe potuto certamente lavorare come Collaboratore TI presso l'Istituto Comprensivo “Sant'Agostino” di Civitanova Marche con contratto dal 25.09.2021 al 05.06.2022 per n. 36 ore settimanali in luogo della sig.ra Parte_7
[...] , inserita in graduatoria con il punteggio di 12,30, totalizzando 254 giorni di
[...]
servizio come risulta dalla risposta alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente dell'Istituto “Sant'Agostino” …, o, in subordine, presso l'Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” di Macerata, ove sono stati incaricati ben 6 candidati con punteggio inferiore a 12,30, come si legge dalla risposta dell'Istituto prot. 5567 del 16.06.2023 alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente (doc. n. 6): in particolare il nominativo n. 6, avente punteggio 12,10, stipulava un contratto dal 12.10.2021 al
30.05.2022 (231 giorni di servizio) …”, ovvero avrebbe potuto ottenere un incarico per
36 ore settimanali dal 12-10-2021 al 4-6-2022 (236 giorni di servizio) presso l'I. C.
“Luigi Lanzi” di per un incarico che era stato conferito e svolto da un CP_2
aspirante con punteggio pari a 10,83 punti, e che quindi era dimostrato che nell'a. s.
2021/2022 ella avrebbe certamente lavorato come C. S. maturando 254 giorni di servizio, utile ai fini della maturazione dei 24 mesi necessari per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ex art. 554 del D. Lgs. n. 297/94; la ricorrente era altresì venuta a conoscenza, sempre a seguito di richiesta di accesso agli atti, che nell'a.
s. 2022/2023 appena concluso presso l'I. C. “Beniamino Gigli” erano stati individuati come C. S. destinatari di nomine dal 12-9-2022 al 30-6-2023 ben due candidati, Per_2
e , con punteggio pari a 12,30 punti, ed ugualmente presso l'I.
[...] Persona_3
Con
di Civitanova Marche erano state nominate con contratto dal 13-9- Persona_4
2022 al 30-6-2023 altre due colleghe, e , con Parte_4 Persona_1
punteggio pari a 12,30 punti, identico al suo, come l'altra candidata , con Parte_5
punteggio di 12 punti, anch'ella assunta con contratto dal 13-9-2022 al 30-6-2023, mentre presso l'Istituto Professionale di Stato “F. Corridoni” di era stata CP_2
nominata , con punteggio pari a 12,13 punti, con contratto per 30 ore Controparte_8
settimanali dal 21-9-2022 al 30-6-2023, sostenendo quindi che anche per l'a. s.
2022/2023 avrebbe potuto prestare servizio per almeno 290 giorni, dal 12-9-2022 al
30-6-2023, ed avrebbe potuto far valere nelle cd. graduatorie dei 24 mesi n. 249 giorni di servizio, maturati fino al 18-5-2023 (data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'inserimento nella “graduatoria provinciale dei 24
15 mesi”), per un totale di 4 punti in graduatoria e che l'illegittima decurtazione dei 3 punti per il servizio reso nell'a. s. 2020/2021 le aveva procurato i danni descritti.
I convenuti affermavano quindi l'insussistenza, nel caso di specie, del periculum in mora, in quanto la ricorrente aveva acquisito il riconoscimento giuridico del proprio diritto, avendo ottenuto la rettifica del punteggio nelle graduatorie A.T.A., così come disposto in sede giudiziale, mentre tutti gli altri danni paventati, in particolare la perdita di chance lavorativa, avrebbero potuto, ove provati, ottenere un risarcimento al termine del giudizio di merito;
i danni eventualmente derivati dai mancati incarichi professionali che la ricorrente avrebbe potuto ottenere sarebbero stati, se dimostrati, per loro natura ristorabili ex post, attraverso l'azione risarcitoria;
quanto al fumus boni iuris, la ricorrente aveva ottenuto con il precedente procedimento il riconoscimento e l'attribuzione di ulteriori 3,00 punti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. per il profilo di C. S.; il provvedimento giudiziale aveva definito nel 2023 un contenzioso incardinato nel 2021, periodo in cui la non si era attivata al fine di ottenere un provvedimento che Pt_1
potesse modificare la propria condizione lavorativa, mentre nell'attualità agiva al fine di ottenere il riconoscimento di nomine e del relativo punteggio addirittura per un biennio, il 2021/2022 e 2022/2023, in cui affermava di essere rimasta priva di qualsiasi lavoro, pur essendo l'incarico ottenuto nell'a. s. 2020/2021 presso l' Controparte_7
di il primo svolto in una scuola statale, a fronte di titoli di studio conseguiti CP_2
da oltre un ventennio e spendibili in diversi settori lavorativi;
la domanda non era accoglibile perché il provvedimento giudiziale era stato adottato a fine maggio-inizio giugno 2023 e da quel momento in poi legittimamente aveva prodotto i propri effetti;
l'Amministrazione aveva provveduto a dare immediata esecuzione alla decisione del
Tribunale e a riconoscere alla ricorrente vittoriosa nel giudizio cautelare il relativo punteggio aggiuntivo in graduatoria, che avrebbe influenzato le nomine in profili professionali A.T.A. per i futuri aa. ss.; al contrario era priva di fondamento la pretesa del riconoscimento di nomine e del relativo punteggio per aa. ss. già trascorsi;
da una eventuale prova del diritto ad ottenere contratti di lavoro nel biennio 2021/2022 e
16 2022/2023 in virtù del punteggio maggiorato con il riconoscimento ottenuto giudizialmente, sarebbe potuto eventualmente derivare alla il riconoscimento Pt_1
del diritto ad un risarcimento di danni da quantificare ex post, non il riconoscimento di punteggio per servizi non effettivamente prestati in merito ai quali, i resistenti rilevavano che le ricostruzioni della ricorrente sugli incarichi conferiti negli aa. ss.
2021/2022 e 2022/2023 da alcune delle scuole statali funzionanti nel territorio della provincia di Macerata richiedevano ulteriori indagini e verifiche;
ad es. il solo punteggio non era sufficiente per riconoscere il diritto di ottenere un incarico: Per_2
collocato nella 3a fascia delle graduatorie di istituto per supplenze a C. S. con
[...]
il medesimo punteggio della ricorrente (punti 12,30), che nell'a. s. 2022/2023 aveva ottenuto un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (dal
12-9-2022 al 30-6-2023) dal D. S. dell'I. C. “Beniamino Gigli” di Recanati, precedeva comunque la ricorrente in quanto in possesso anche della preferenza quale “Coniugato con 3 figli”, a fronte dei 2 figli dichiarati dalla ricorrente;
ugualmente,
[...]
che nell'a. s. 2022/2023 era stata assunta dal 1-9-2022 al 30-6-2023 dal D. Pt_8
S. dell'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, era inserita nelle graduatorie di
3a fascia per supplenze nel profilo dei C. S., con punti 12,30, titolare della preferenza
“Coniugato con 2 figli” al pari della ricorrente, ma in possesso anche della ulteriore preferenza “1) Aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni”; con riferimento alla pretesa maturazione dei 24 mesi di servizio e al diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, non sussisteva prova della sua fondatezza ed era quindi da rigettare: uno dei requisiti richiesti per essere ammessi ai concorsi per soli titoli annualmente banditi ai sensi dell'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 era infatti il possesso di almeno 24 mesi di servizio anche non continuativi prestati nel medesimo profilo professionale per cui si concorreva o in quello immediatamente superiore, ma, per essere considerati validi ai fini dell'accesso, era indispensabile che in tali periodi i servizi fossero stati effettivamente prestati dagli aspiranti, in quanto le specifiche e particolari procedure concorsuali per il reclutamento del personale scolastico appartenente ai diversi profili
17 delle AREE A e B del personale A.T.A. avevano lo scopo di stabilizzare il rapporto di lavoro di soggetti che avevano accumulato esperienza lavorativa e competenze specifiche nei diversi settori affidati e gestiti dal personale scolastico non docente;
la ricorrente non poteva ottenere il riconoscimento dei 24 mesi di servizio necessari per partecipare alle dette procedure concorsuali, a fronte di una effettiva prestazione di lavoro per un breve periodo di soli 6 mesi (dal 30-9-2020 al 2-4-2021), che non le aveva certamente consentito di maturare l'esperienza e le competenze necessarie per svolgere un lavoro stabile in scuole statali;
tale riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli ex art. 554 D. Lgs. n. 297/94 avrebbe determinato una discriminazione nei confronti di tutti coloro che avevano ottenuto l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti a seguito dell'effettivo svolgimento di 24 mesi di servizio pubblico ed avevano effettivamente maturato l'esperienza e le competenze professionali necessarie per svolgere i delicati compiti affidati in ambiente scolastico, con conseguente infondatezza della domanda cautelare proposta, stante l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, con ordinanza ex art. 700
c.p.c. del 22-8-2024, è stato disposto:
“… 1) in accoglimento del ricorso, previo accertamento, allo stato, del diritto della ricorrente di divenire destinataria di nomine a tempo determinato nella qualifica di
Collaboratore TI nel biennio 2021/2023, a seguito del collocamento con
l'esatto punteggio di 12,30 punti nelle graduatorie d'istituto della provincia di
Macerata, e del conseguente riconoscimento del punteggio nelle graduatorie C. S. degli Istituti della provincia di Macerata valevoli per il prossimo triennio 2024/2027 relativo al servizio che avrebbe potuto prestare nell'a. s. 2021/2022 per n. 4 punti e nell'a. s. 2022/2023 per n. 4,50 punti, per complessivi 8,50 punti, con ogni conseguenza di legge, ordina alle Amministrazioni convenute di provvedere alla ricostruzione della posizione della ricorrente nelle graduatorie di istituto di III fascia
e di valutare dal punto di vista giuridico anche il servizio relativo agli aa. ss.
18 2021/2023 di cui in motivazione ai fini della partecipazione ai diversi concorsi banditi dal convenuto;
CP_1
- spese al definitivo.”.
Quindi la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, integrate dalla ricorrente con il deposito autorizzato del 12-12-2024, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Deve ribadirsi, quanto alle eccezioni preliminari, che le stesse sono infondate, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario alla luce dell'oggetto delle domande proposte dalla ricorrente e non dovendosi integrare il contraddittorio poiché nella presente fattispecie non si verte in tema di assegnazione di un posto di lavoro bensì soltanto di collocazione del candidato in una graduatoria.
Quanto al merito della controversia, deve rammentarsi in questa sede, quale presupposto giuridico, che, con ordinanza pronunciata il 31-5-2023 a definizione del procedimento n. 258/21 R.G.C, instaurato ex art. 700 c.p.c. tra le odierne parti, il giudice del lavoro del Tribunale di Macerata aveva disposto quanto segue:
“- visti gli artt. 700 e 669 sexies c.p.c.,
“- previa disapplicazione del Decreto del Dirigente scolastico dell'I. C. “ CP_2
di prot. n. 0004083 del 2-4-2021, e della disposta rideterminazione del CP_2
punteggio attribuito alla limitatamente al punteggio di 3,00 punti in relazione Pt_1
al servizio dalla medesima prestato quale collaboratore scolastico nell'a. s.
2020/2021, nel periodo dal 30-9-2020 al 2-4-2021, accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio e di quello alla medesima spettante in conseguenza dei servizi dalla stessa prestati in ambito scolastico, con riferimento alle graduatorie relative ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, ordina alle Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, di provvedere alla correzione nel senso indicato delle graduatorie definitive di Istituto di
19 III fascia dei Collaboratori Scolastici per la provincia di Macerata per il triennio
2021/2024;”.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente ai fini dell'esame dell'istanza di tutela d'urgenza, è emerso quanto segue.
All'apertura dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale
ATA C.S. valida per il triennio 2021/2024, la ricorrente, con l'attribuzione dei 3,00 punti relativi al servizio reso dal 30-9-2020 al 2-4-2021, e quindi con un punteggio complessivo di 12,30 punti, essendole già stati riconosciuti 9,30 punti (in quanto aggiunto agli 8,65 punti precedentemente riconosciuti il punteggio relativo ai titoli ulteriori nel frattempo conseguiti: ECDL livello core e lo SPECIALISED, oltre al titolo di accesso diploma di qualifica triennale professionale conseguito nell'anno 2001 con un punteggio di 90/100), avrebbe ottenuto di lavorare in ambito scolastico nei due aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 (essendo invece la stessa rimasta per alcuni di detti periodi disoccupata, come da scheda anagrafica del Centro per l'Impiego di Macerata in atti).
Infatti, nell'a. s. 2021/2022, nella graduatoria dell'I. C. “ di , CP_2 CP_2
con il punteggio di 12,30 punti, la si sarebbe collocata in una posizione Pt_1
compresa tra il n. 489 ed il n. 499, anziché in quella relativa al n. 1673, occupata con il punteggio di 9,30 punti (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), e lo stesso sarebbe avvenuto anche per gli altri Istituti scolastici della provincia di Macerata: nell'a. s.
2021/2022, ella avrebbe potuto lavorare come C. S. (non presso l'I. C. “Sant'Agostino” di Civitanova Marche con contratto dal 25-9-2021 al 5-6-2022, per complessivi 254 giorni di servizio, per 36 ore settimanali in luogo di , come Persona_1
accertato a seguito di accesso agli atti della ricorrente ex L. n. 241/90 presso l'Istituto
“Sant'Agostino” (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), inserita in graduatoria con
12,30 punti, in quanto candidata assistita da un titolo di preferenza, indicato nella graduatoria con la lettera “S”, non essendo dato sapere se detta preferenza sia tale da far precedere la posizione della a quella della ricorrente, potendo dipendere Per_1
ad es. dal numero dei figli, dall'aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze dello Stato o di altre P.A., dall'anzianità anagrafica ecc., bensì) presso l'I. C. “Dante
20 Alighieri” di Macerata, ove erano stati incaricati 6 candidati con punteggio inferiore a
12,30 punti, come da risposta dell'Istituto prot. 5567 del 16-6-2023 alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente (in particolare il nominativo 6, avente punteggio 12,10, aveva stipulato un contratto dal 12-10-2021 al 30-5-2022, per 231 giorni di servizio
(doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente)) o presso l'I. C. “Luigi Lanzi” di , CP_2
in cui un candidato con punteggio di 10,83 punti aveva lavorato per 36 ore settimanali dal 12-10-2021 al 4-6-2022, per 236 giorni di servizio, come da missiva prot. 5435 del
16-6-2023 dell' (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente); quindi nell'a. s. CP_2
2021/2022 la ricorrente avrebbe certamente lavorato come C. S. maturando 236 o 231 giorni di servizio (utili ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi necessari all'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA), percependo le relative retribuzioni rapportate a 36 ore settimanali ed ottenendo un punteggio di 4 punti (ogni mese o periodo superiore a
16 giorni valendo 0,50 punti in graduatoria nel profilo C.S.), potendo far valere detti periodi nelle graduatorie permanenti del personale ATA profilo C.S. della provincia di
Macerata valide per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'1-9-2023.
Nel successivo a. s. 2022/2023, presso l'I. C. “Beniamino Gigli” erano stati individuati come C. S. destinatari di nomine dal 12-9-2022 al 30-6-2023 ben due candidati, Per_2
e , con punteggio pari a 12,30 punti, di cui il (posizione
[...] Persona_3 Per_2
in graduatoria contraddistinta da “S”) assistito da un titolo di preferenza che gli avrebbe comunque consentito di precedere la in quanto genitore di 3 figli (doc. 11 del Pt_1
fascicolo di parte resistente), mentre il (posizione in graduatoria contrassegnata Per_3
dalla lettera “N”), non assistito da alcuna preferenza, sarebbe stato superato dalla ricorrente, in quanto invece assistita da preferenza (“S”), per avere la stessa dichiarato di avere 2 figli a carico (docc. 3 e 8 fascicolo di parte ricorrente); invece presso l'I. C.
“Regina Elena” di Civitanova Marche erano state nominate con contratto dal 13-9-
2022 al 30-6-2023 e , con punteggio pari a 12,30 Parte_4 Persona_1
punti, identico a quello della ma entrambe assistite da preferenze, la Pt_1
non è dato sapere di quale natura ed in quale numero (doc. 3 fascicolo di Per_1
21 parte ricorrente), la assistita da due preferenze, per 2 figli a carico e per Pt_4
servizio prestato senza demerito alle dipendenze dello Stato o di altre P.A. (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente), mentre , assistita anch'ella da preferenza/e, Parte_5
anche in questo caso senza che se ne conosca la natura ed il numero, titolare di un punteggio di 12 punti, inferiore a quello della aveva stipulato un contratto a Pt_1
tempo determinato dal 13-9-2022 al 30-6-2023; infine, presso l'Istituto Professionale di Stato “F. Corridoni” di era stata nominata , con punteggio CP_2 Controparte_8
pari a 12,13 punti, inferiore a quello della ricorrente, e titolare di preferenza/e
(contrassegnata dalla lettera “S” nella graduatoria, di cui al doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), senza che se ne conosca la natura ed il numero, la quale aveva stipulato un contratto per 30 ore settimanali dal 21-9-2022 al 30-6-2023; conseguentemente anche per l'a. s. 2022/2023 sicuramente la avrebbe prestato servizio per almeno 290 Pt_1
giorni (dal 13-9-2022 al 30-6-2023) ed avrebbe potuto far valere nelle c.d.
“graduatorie dei 24 mesi” 249 giorni di servizio, maturati fino al 18-5-2023, per un totale di 4 punti in graduatoria nel profilo C.S. (e per un totale di 4,5 punti considerando il periodo fino al 30-6-2023).
L'illegittima decurtazione dei 3 punti per il servizio reso nell'a. s. 2020/2021 ha quindi prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, collocata negli ultimi posti delle all'epoca vigenti graduatorie d'Istituto di 3a fascia del personale ATA della provincia di
Macerata e nelle more superata nella posizione in graduatoria da candidati titolari di punteggio inferiore al suo, e rimasta disoccupata per lunghi periodi nel periodo corrispondente agli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, perdendo così punteggio e retribuzioni in relazione al servizio non reso, necessario anche per essere collocata nella graduatoria provinciale permanente ATA per le assunzioni a tempo indeterminato.
Infatti, sommando i 185 giorni del servizio reso presso l' “ di CP_7 CP_2
dal 30-9-2020 al 2-4-2021 (riconosciuti validi dal giudice del lavoro del CP_2
Tribunale di Macerata con ordinanza dell'1-6-2023) ai 35 giorni del servizio reso presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche dal 22-4-2021 al 31-5-2021,
22 ai 236 e 249 giorni di servizio che avrebbe dovuto svolgere negli aa. ss. 2021/2022 e
2022/2023, considerati fino al 18-5-2023 (data di scadenza della domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale dei 24 mesi), la ricorrente avrebbe maturato
705 giorni di servizio al 18-5-2023, mentre con il raggiungimento dei 24 mesi di servizio, pari ad almeno 706 giorni, le sarebbe stato consentito l'inserimento nella I fascia della graduatoria provinciale permanente dei 24 mesi ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza, se non dall'a. s. 2023/2024, le cui assunzioni erano previste nell'agosto 2023, dal successivo a. s. 2024/2025 (con possibilità di inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 per il profilo di C.S., non avveratasi a causa della mancata presentazione da parte della come emerso dalla documentazione depositata dalla medesima ricorrente il Pt_1
12-12-2024).
In sede di aggiornamento delle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio
2024/2027, è intervenuta l'attribuzione, in esecuzione del provvedimento d'urgenza, dell'esatto punteggio in graduatoria per il servizio relativo agli aa. ss. 2021/2022 e
2022/2023, pari a complessivi 8,50 punti, oltre a quelli ulteriormente alla stessa spettanti.
La Corte di legittimità, in materia di risarcimento del danno, ha chiarito:
“… 2.
“… solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del neminem laedere si qualifica infatti come extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c., mentre ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712);
“è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n.
9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie;
Cass. 14 giugno
23 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso);
“2.1
“pertanto, poiché gli effetti che il era obbligato a realizzare in favore della CP_1
controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, CP_1
secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori);
“tale non può però essere considerata la difficoltà interpretativa dei D.M. attraverso
i quali, nella forma della circolare, si sono poste regole generali ed astratte di disciplina delle assunzioni in questione, per l'ovvia considerazione che anche tali circolari risalgono allo stesso il quale in ipotesi, non potrebbe pertanto che CP_6
imputare sibi l'asserita difficoltà ermeneutica, pur ammesso e non concesso che essa vi fosse;
“2.2
“presso questa Corte si era in passato stratificato l'orientamento per cui l'impossibilità della prestazione di lavoro per fatto imputabile al datore avesse in generale effetti soltanto risarcitori, in ragione dell'impossibilità di attuazione del sinallagma (in tema di nullità del termine apposto al contratto di lavoro: Cass. 27 maggio 2009, n. 12333;
Cass. 22 ottobre 2003, n. 15827; in tema di retrodatazione solo giuridica del rapporto di lavoro: Cass. 14 giugno 2017, n. 14772; Cass. 5 giugno 2017, n. 13940; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26822; in tema di accertamento della nullità del trasferimento di azienda e obblighi del cedente: Cass. 9 settembre 2014, n. 18955; Cass. 17 luglio 2008,
n. 19740; in tema di interposizione di manodopera: Cass. 15 dicembre 2016, n.
25933);
“2.3
“recentemente il tema ha conosciuto un'evoluzione, essendosi affermato dalle Sezioni
Unite che «la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione
24 di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36 e 41 Cost.» (Cass., S.U., 7 febbraio 2018, n.
2990);
“in scia a tale orientamento si sono quindi poste varie pronunce, su situazioni simili, essendosi affermato che «l'accertamento giudiziale dell'invalidità del contratto a termine per violazione di norme imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto,
l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive» (Cass. 10 settembre 2018, n. 21947) e che «in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa» (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784);
“i precedenti appena citati riguardano il caso in cui l'offerta della prestazione illegittimamente non accettata dal datore di lavoro consegua a provvedimento
25 giudiziale di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, con il quale sia disposta la riammissione in servizio ed essa resti inevasa, ma l'evoluzione interpretativa è destinata evidentemente ad interferire più a fondo con il tema delle conseguenze della mancata attuazione di un rapporto che, anche a prescindere dalla sussistenza di un accertamento giudiziale in tal senso, il datore di lavoro risultasse tenuto a consentire;
“2.4
“in proposito sembrano doversi distinguere diverse condizioni;
“in taluni casi, è la stessa legge a qualificare espressamente come risarcitoria una data violazione di certi assetti del rapporto di lavoro ed a regolare i conseguenti effetti, così come è per il contratto assoggettato a termine illegittimo dopo l'introduzione dell'art. 32, co. 4 e 5 L. 183/2010 e per il periodo anteriore al provvedimento di conversione (Corte Costituzionale 4 novembre 2011, n. 303, a tal proposito menzionata anche da Cass. S.U. 2990/2018 cit.) o per il licenziamento, per quanto dovuto a partire dalla data di esso, nelle diverse misure di cui alla variegata normativa succedutasi nel tempo, fino alla reintegrazione, quando essa sia prevista;
“al di là di tali casi, l'inadempimento datoriale può, da un primo punto di vista, riguardare l'attuazione di rapporti che già ab origine dovevano ritenersi sussistenti e che, per effetto della concomitanza (ad es. interposizione illecita o contratti di lavoro diritto privato con termine illegittimo: Cass. 26 marzo 2019, n. 8385) di profili di invalidità nel fenomeno complessivamente interessato o per sopravvenienza di fenomeni parimenti invalidi (cessione illegittima di azienda), non hanno avuto la debita attuazione;
“caso diverso è quello in cui, in presenza di un inadempimento ad obblighi di assunzione, la corrispondente attuazione del diritto perseguito derivi da provvedimenti, siano essi giudiziali (ad es. ai sensi dell'art. 2932 c.c., qualora l'azione sia ammissibile), amministrativi o da successivi contratti che, pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di tale inadempimento fin da una certa data e del
26 conseguente diritto all'assunzione, intervengano ex post a comporre una fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro;
“in quest'ultimo caso, l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che, prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento o l'atto facciano espressamente retroagire;
“in tale ipotesi, il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà il medesimo all'epoca non esisteva ancora (in senso sostanzialmente analogo è la giurisprudenza amministrativa: v. Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5566;
Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1752);
“pertanto, rispetto agli effetti per i quali il menzionato provvedimento costitutivo non stabilisca esplicitamente la retroazione, non può ammettersi azione di adempimento, ma solo il risarcimento del danno;
“è solo dopo l'intervenire della fattispecie costitutiva che si può quindi parlare di inadempimento ad obblighi retributivi, da regolare secondo principi analoghi a quelli di cui alla citata Cass., S.U., 2990/2018, ma ancora non è questo il caso, in quanto qui si discute senza dubbio di una domanda formulata in termini risarcitori e per un periodo anteriore rispetto al provvedimento di accoglimento del ricorso
(amministrativo) straordinario e del successivo contratto stipulato dalla P.A., solo parzialmente retrodatato (al 1.9.2004 e non al 1.9.2001) negli effetti economici;
“2.5
“ne resta dunque confermato, seppure su tale più articolata base interpretativa, resa necessaria anche dal raffronto con l'evoluzione giurisprudenziale del tema,
l'orientamento secondo cui «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni», ma solo al risarcimento del danno (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.);
27 “la mancata realizzazione degli effetti (qui, immissione in ruolo fin dal 1.9.2001) che il aveva l'obbligo di determinare, fa sorgere dunque il diritto della CP_1
controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente;
“senz'altro, l'intervenuto riconoscimento (costitutivo, per quanto sopra detto) della decorrenza giuridica del rapporto fin dal 1.9.2001 fa retroagire la parte dei diritti così riconosciuti ex tunc fino al momento in cui la P.A. doveva porre in essere il comportamento cui essa era obbligata;
“non tutti i pregiudizi cagionati dal ritardo vengono tuttavia rimossi da un tale riconoscimento postumo ed in particolare vi è da considerare il lucro cessante che deriva dalla mancata percezione delle retribuzioni, riconosciute con l'assunzione solo dal 1.9.2004, che avrebbe potuto esservi se il rapporto fosse stato effettivamente instaurato ab origine;
“si è però visto come, in tali casi, non sussista il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.), per il fatto che, se non lo preveda il provvedimento o l'atto costitutivo ex post del rapporto, non si può affermare l'esistenza ora per allora di una inattuazione di un rapporto negoziale che
è stato costituito solo dopo, sicché non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo;
“ragionando in termini di risarcimento del danno per equivalente, neppure può dirsi che esso sia in re ipsa, perché la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni;
“presso la giurisprudenza amministrativa si rileva (Cons. di Stato, sez. II, 21 ottobre
2019, n. 7110) l'esistenza di un «consolidato orientamento .... maturato in fattispecie analoghe di ritardata costituzione del rapporto di impiego (ex aliis, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350; sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 370; sez. V, 27 marzo 2013, n.
1773; sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8020; sez. III, 4 giugno 2013, n. 3049)», secondo
28 cui «la liquidazione del danno, provato nella sua esistenza, ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare, va effettuata in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione che avrebbe dovuto assumerlo», al punto di gravare il ricorrente dell' «onere di dimostrare di non avere potuto rivolgere le proprie energie alla cura di altri interessi e attività lavorative da cui potrebbe aver tratto un utile»;
“le citate decisioni si chiudono in genere, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo quote percentuali (stabilite nel 50 % da Cons. di Stato 2019/7110; Cons.
Stato 3049/2013; Cons. Stato 8020/2010 citt.) rispetto alle potenziali retribuzioni maturate;
“tale impostazione, meno convincente ove procede a liquidazioni a percentuale, non può essere trascurata, laddove essa costantemente rimarca come la tardiva assunzione non impegni medio tempore le energie lavorative del pretendente;
“d'altra parte, in ambito lavoristico, il danno da inadempimento è ora spesso declinato per legge con modalità variabili (il licenziamento, nel settore privato, anche in caso di reintegrazione, non sempre consente il recupero delle retribuzioni medio tempore perdute: v. art. 18, c. 4, art. 18 L. 300/1970 o art. 3, co. 2, d. lgs. 23/2015; nel caso di contratto sottoposto a termine illegittimo, sempre nel settore privato, opera la menzionata indennità a forfait di cui 32, co. 5, L. 183/2010, ora art. 28, co. 2, d. lgs.
81/2015, applicata poi anche nel settore pubblico - Cass., S.U. 15 marzo 2016, n. 5072
- nel caso di violazione sul divieto di reiterazione di contratti a termine non convertibili
a tempo indeterminato) che rendono difficoltose operazioni interpretative sul piano delle analogie, ma soprattutto è indubbia la diversità fenomenica (ad es. il licenziamento - in ogni settore - postula la preesistenza dell'occupazione dell'interessato e dunque è naturale che dalla illegittimità di esso discenda il risarcimento, senza necessità di dimostrare il danno) dei casi appena richiamati;
“va allora fatto riferimento all'assetto civilistico tradizionale, secondo cui il danno di regola non può essere considerato, se non in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche in via presuntiva;
29 “pertanto, mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione;
“rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elemento costitutivo della fattispecie: art. 19 L.
482/1968; art. 8 L. 68/1999; art. 6, co. 7, L. 113/1985) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
“il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass.
13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo;
“nel caso di specie, l'accoglimento della domanda non si pone dunque in contrasto con limiti giuridici rispetto alla risarcibilità del danno, che sussiste, né il ricorrente precisa su quale base dovrebbe affermarsi la mancanza del pregiudizio, senza contare che la stessa sentenza impugnata, argomentando sulla non detraibilità dell'indennità Par di disoccupazione, dà atto che la imase medio tempore senza lavoro;
“3.
30 “il ricorso va dunque rigettato e va espresso il seguente principio «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono
l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori» (Cass. Sez.
Lav. n. 16665 del 4-8-2020).
Avendo pertanto la subito un danno da perdita di chance in occasione Pt_1
dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA e delle graduatorie d'istituto valide per il triennio 2024/2027 sia quanto al punteggio sia quanto alla posizione occupata in graduatoria per i futuri aa. ss., sussistendo il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'ulteriore punteggio per il servizio che avrebbe avuto il diritto di prestare nei 2 aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, con ogni conseguenza di legge, compresa la valutazione anche dal punto di vista giuridico di detto servizio, Con come già disposto dall'Amministrazione scolastica con il decreto del D.S. dell'I.
“Manzoni – Lanzi” di del 31-8-2024, di rettifica del punteggio attribuitole CP_2
nella graduatoria provvisoria di III fascia per il triennio 2024/2027, deve confermarsi, con particolare riferimento al possesso dei titoli (di studio e di servizio) per il conseguimento di una migliore posizione in graduatoria al fine di ottenere la stipula di contratti a tempo determinato che prevedano condizioni più favorevoli (quali distanza dell'istituto scolastico dalla propria residenza, orario di lavoro pieno anziché part time ecc.), considerate anche le condizioni economiche della famiglia della ricorrente, come
31 documentate in sede di note autorizzate depositate il 6-9-2023, in particolare stanti il reddito familiare, il mutuo fondiario acceso, l'inagibilità dell'immobile di abitazione e la conseguente locazione di altro immobile ad uso abitativo, la presenza di due figli minori, il diritto della di divenire destinataria di nomine a tempo determinato Pt_1
nella qualifica di Collaboratore TI nel biennio 2021/2023, a seguito del collocamento con l'esatto punteggio nelle graduatorie d'istituto di III fascia della provincia di Macerata, mediante riconoscimento, nelle graduatorie C. S. degli Istituti della provincia di Macerata valide per il triennio 2024/2027, del punteggio relativo al servizio che avrebbe potuto prestare nell'a. s. 2021/2022 per n. 4 punti e nell'a. s.
2022/2023 per n. 4,50 punti, per complessivi 8,50 punti, con valutazione di detto servizio anche dal punto di vista giuridico ai fini della partecipazione ai diversi concorsi banditi dal convenuto. CP_1
Considerato che la ricorrente ha stipulato con l'I.T.C. “A. Gentili” di Macerata un contratto di lavoro a tempo determinato dal 16-9-2024 al 30-6-2025 per il profilo di
Collaboratore TI, in data successiva all'inizio dell'a. s. 2024/2025, a causa dell'inserimento nella relativa graduatoria solo in data successiva a tale inizio ed in particolare alla stipula dei contratti a tempo determinato con altri candidati inseriti nella medesima graduatoria che la ricorrente avrebbe superato ove le fosse stato tempestivamente attribuito il punteggio effettivamente spettante, alla medesima va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale subito, in relazione ai periodi 1/15-
9-2024 e 1-7/31-8-2025, oltre che in relazione agli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023.
Il risarcimento di tale danno va determinato quindi in misura corrispondente alla perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia stato accertato che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, risultando, nella presente fattispecie, che la ricorrente è rimasta, per alcuni periodi, priva di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione ed, in altri periodi, sia stata occupata, ma a condizioni deteriori.
Dalla scheda professionale relativa alla ricorrente risulta infatti che la medesima, dopo i contratti a tempo determinato alle dipendenze del resistente, dal 30-9-2020 CP_1
al 2-4-2021 e dal 27-4-2021 al 31-5-2021, ha lavorato alle dipendenze dell'impresa
32 “La Contrada di Sileoni Maria Pia” dal 3-10-2022 al 29-11-2022 e dal 30-11-2022 al
30-6-2023, per un orario di 25 ore settimanali, con la qualifica di cameriera di ristorante ed inquadrata nel livello VI del CCNL , oltre che alle Controparte_10
dipendenze della “ con contratto di lavoro intermittente a tempo CP_11
determinato dal 17-11-2021 al 14-1-2022, con qualifica di barista ed inquadramento nel livello C3 del CCNL Alberghi – Federturismo, avendo percepito le retribuzioni di cui ai prospetti paga allegati (come da docc. 4 e 13 del fascicolo di parte ricorrente).
Conseguentemente la domanda della ricorrente, entro i limiti definiti, deve essere accolta.
Le spese di lite, in cui sono ricomprese anche quelle relative alla fase cautelare, seguono per due terzi la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, con compensazione tra le parti del terzo residuo, stante la specifica novità della controversia esaminata.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati, con
[...]
ricorso depositato il 17-7-2023, nel contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio attribuitole, in relazione al punteggio di 3,00 punti in relazione al servizio dalla medesima prestato quale collaboratore scolastico nell'a. s. 2020/2021, nel periodo dal 30-9-
2020 al 2-4-2021, accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio e di quelli alla medesima spettante in conseguenza dei servizi dalla stessa prestati in ambito scolastico, con riferimento alle graduatorie relative ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, nonché dei punteggi che alla stessa sarebbero spettati per i contratti a tempo determinato che la stessa avrebbe stipulato dal 12-10-2021 al 4-6-2022 presso l'Istituto “Dante Alighieri” di Macerata e dal
12-9-2022 al 30-6-2023 presso l'I.C. “Beniamino Gigli” di Recanati, condanna le
Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, a provvedere alla correzione nel senso indicato delle graduatorie definitive di Istituto di III fascia dei
Collaboratori Scolastici per la provincia di Macerata per il triennio 2021/2024 e
33 conseguentemente di quelle per il triennio successivo 2024/2027, nonché ai fini dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria permanente del personale ATA dei 24 mesi, ed infine ad ogni ulteriore fine giuridico, tra cui quello della ricostruzione della carriera;
2) condanna le Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa del mancato conferimento degli incarichi suddetti, quantificato nelle retribuzioni non percepite in relazione ai due contratti di lavoro non stipulati di cui sopra, detratto l'importo corrispondente all'aliunde perceptum, pari ad € 11.071,57 lordi, nonché nelle retribuzioni corrispondenti ai periodi 1-9-2024/15-9-2024 e 1-7-2025/31-8-2025, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna le Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, al pagamento in favore della ricorrente di due terzi delle spese di lite, due terzi liquidati in complessivi € 2.000,00, al rimborso forfettario delle spese generali, oltre CAP ed
IVA come per legge;
compensa tra le parti il terzo residuo.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 25-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
34
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 25-2- 2025, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 442/2023 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. F. Starace ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Macerata, via Crescimbeni, n. 81, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, con sede in Roma, via Trastevere, Controparte_1
n. 46/A, e Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c.,
[...]
D.L. 9-1-2020 n. 1 e D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e CP_3
D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 elettivamente domiciliati presso l' Controparte_4
provincia di Macerata, sito a Macerata, via Padre Matteo Ricci, n.
[...]
31, indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
CONVENUTI Oggetto: diritto all'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria e risarcimento del danno da perdita di chance.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17-7-2023, conveniva in giudizio il Parte_1
, già , in Controparte_1 Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, dell
[...]
[... Controparte_5
di , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_2
tempore, per ottenere i provvedimenti conseguenziali all'ordinanza d'urgenza n. cron.
1192/2023 del 31-5-2023 pubblicata l'1-6-2023, pronunciata nell'ambito del proc. n.
258/2021 R.G.C, promosso avverso la decurtazione del punteggio spettante alla ricorrente nelle graduatorie d'Istituto di III fascia per il profilo di Collaboratore
TI per la provincia di Macerata per gli aa. ss. 2021/2024, al fine di ottenere: “- in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a divenire destinataria di nomine a tempo determinato nella qualifica di Collaboratore TI presso Istituti della provincia di Macerata nel biennio 2021/2023 con il punteggio di
12,30 punti come segue: - nell'a. s. 2021/2022 dal 25-9-2021 al 5-6-2022 presso
l'Istituto “Sant'Agostino” di Civitanova Marche per n. 36 ore settimanali e - nell'a. s.
2022/2023 dal 12-9-2022 al 30-6-2023 presso l'Istituto Comprensivo “Beniamino
Gigli” per n. 36 ore settimanali o presso altri Istituti che emergano in corso di causa
a seguito delle difese del e, per l'effetto, dichiarare il diritto della stessa al CP_6
risarcimento del danno per il mancato conferimento dei contratti di supplenza per
l'importo pari alle retribuzioni perse, oltre contributi previdenziali ed assistenziali e
T.F.R., con ogni conseguenza di legge, detratto quanto percepito nel suddetto periodo in virtù di altri rapporti lavorativi instaurati a titolo di aliunde perceptum pari ad €
11.071,57 imponibili lordi;
” con vittoria delle spese di lite;
e contestualmente, ex art. 700 c.p.c. : “- in via cautelare: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a divenire destinataria di nomine a tempo determinato nella qualifica di Collaboratore
TI nel biennio 2021/2023, se collocata con l'esatto punteggio di 12,30 punti nelle graduatorie d'Istituto della provincia di Macerata, conseguentemente, al riconoscimento della maturazione dei 24 mesi di servizio necessari per l'inserimento nella 1a fascia delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 della provincia di Macerata, per il profilo di C.S., valevoli per le assunzioni del successivo a. s. 2023/2024, nonché per il riconoscimento in termini di punteggio nelle graduatorie C.S. degli Istituti della provincia di Macerata valevoli per il prossimo
2 triennio 2024/2027 del servizio che avrebbe potuto rendere nell'a. s. 2021/2022 per n.
4 punti (dal 25-9-2021 al 5-6-2022) presso l' “Sant'Agostino” di Civitanova CP_2
Marche e nell'a. s. 2022/2023 per n. 4,5 punti (dal 12-9-2022 al 30-6-2023) presso
l'Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli” o, in subordine, presso altri Istituti della provincia di Macerata come descritti nella precedente narrativa o che emergano in corso di causa a seguito delle difese del . CP_6
A sostegno delle proprie domande la esponeva: - ella, appartenente al personale Pt_1
ATA, aveva presentato per la prima volta in data 16-10-2017 la domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto della provincia di Macerata ai sensi del D.M.
640 del 30-8-2017, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, di
Assistente Tecnico e di Collaboratore TI per gli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019, graduatoria la cui validità era stata prorogata in virtù del D.M. 947 dell'1-12-2017 anche per il successivo biennio 2019/2020 e 2020/2021; - in relazione al profilo di
Collaboratore TI, nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, ella aveva dichiarato, come titolo di accesso, di aver conseguito nell'a. s. 2002/2003 il diploma di Tecnico per i Servizi Turistici presso l'IPCT “Pannaggi” di Macerata con la votazione di 84/100, nonché, quali titoli ulteriori, di aver conseguito il 19-10-2011
l'attestato di “Operatore Import/Export” ed il 27-5-2003 la certificazione informatica
“ECDL”; all'esito della procedura, le era stato attribuito il punteggio di 10,4 per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), di 8,9 per il profilo di Assistente Tecnico
(AT) e di 9,65 per il profilo di Collaboratore TI (CS); con riferimento alla qualifica CS, la scuola “capofila” aveva aggiunto 1 punto in più rispetto al punteggio calcolato dalla ricorrente, di 8,65, ritenendo di dover valutare anche l'attestato di qualifica professionale di “animatore turistico” dalla stessa conseguito nell'anno 2003, quale titolo culturale ulteriore al pari di quelli previsti nella sezione D1 del modulo di domanda, in quanto risultante dal certificato rilasciato dall'IPCT “Pannaggi” di
Macerata del conseguimento del diploma di “Tecnico dei Servizi Turistici” in data 4-
7-2003; in virtù di tale punteggio, nell'a. s. 2020/2021 ella era divenuta destinataria di contratto a tempo determinato presso l' Controparte_2
3 per 36 ore settimanali di servizio con decorrenza dal 30-9-2020 fino al 5-6- CP_2
2021 in qualità di Collaboratore TI;
nel corso della supplenza, a novembre
2021, l'Istituto aveva proceduto al controllo dei titoli della ricorrente emettendo decreto prot. 10806/U del 27-11-2020 di convalida dei punteggi alla medesima attribuiti nelle rispettive graduatorie;
a seguito di ulteriori controlli, l'I. C. “
[...]
si era avveduto che il punteggio attribuitole, relativo al profilo di C. S., era CP_2
errato, poiché le era stato attribuito 1 punto in più, avendo la Scuola capofila considerato quale titolo culturale ulteriore l'attestato di qualifica regionale di
“Animatore Turistico” ritenendolo valevole di punteggio al pari delle “Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle regioni”, ai sensi della Tabella di valutazione dei Titoli, allegato A/5 al D.M. 640 del 30-8-2017,
Sezione “Titoli di cultura” punto 2); era seguita l'adozione da parte dell' CP_7
di del provvedimento prot. 0004083 del 2-4-2021 di
[...] CP_2
annullamento in autotutela del decreto n. 10806 del 27-11-2020 e di rettifica di punteggio, con il quale l'Istituto aveva decurtato il punteggio attribuitole in graduatoria nei profili di Assistente Tecnico (passando dal punteggio di 10,4 a quello di 8,9) e di
Collaboratore TI (passando da 9,65 punti a 8,65 punti).
Con riguardo alla qualifica di C. S., nella quale ella era divenuta destinataria del primo contratto di assunzione a tempo determinato nell'a. s. 2020/2021, l'Istituto aveva disposto: “Si precisa che il servizio reso presso questo istituto dal 30.09.2020 al
02.04.2021 è valido come servizio prestato di fatto e non riconoscibile ai fini giuridici”; inoltre, con successivo provvedimento del 6-4-2021 l'I. C. “ CP_2
aveva disposto la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro stipulato con la ricorrente facendone cessare gli effetti il 2-4-2021, provvedimento avverso il quale la il Pt_1
14-4-2021 aveva proposto reclamo all volto ad ottenere la Parte_2
valutazione ai fini giuridici del servizio reso dal 30-9-2020 al 2-4-2021, ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, ma senza ottenere alcun riscontro, ricorrendo successivamente in via giurisdizionale in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. instaurando il procedimento n. 258/2021 R.G.C, all'esito del quale il giudice del
4 lavoro, con decreto d'urgenza cron. 1192/2023, pubblicato l'1-6-2023, aveva accolto le ragioni della ricorrente dichiarando il diritto della stessa al riconoscimento del:
“punteggio di 3,00 punti in relazione al servizio dalla medesima prestato quale collaboratore scolastico nell'a. s. 2020/2021, nel periodo dal 30.09.2020 al 2.04.2021, accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio e di quello alla medesima spettante in conseguenza dei servizi dalla stessa prestati in ambito scolastico, con riferimento alle graduatorie relative ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico” ed ordinando “alle Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, di provvedere alla correzione nel senso indicato delle graduatorie definitive di Istituto di III fascia dei Collaboratori Scolastici per la provincia di
Macerata per il triennio 2021/2024”.
Nonostante l'esito favorevole del procedimento ex art. 700 c.p.c., incardinato nel maggio 2021 e definito nel giugno 2023, in pendenza del medesimo, la ricorrente affermava di avere subito negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 un notevole danno di natura sia economica sia di perdita di punteggio in graduatoria e di anzianità di servizio ai fini dell'inserimento nella c.d. “graduatoria 24 mesi” finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato;
la ricorrente precisava: nell'aprile 2021 si erano riaperti i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio
2021/2024 ed ella non aveva potuto ottenere il riconoscimento del punteggio di 3,00 punti relativo al servizio reso dal 30-9-2020 al 2-4-2021, dichiarato nella domanda di aggiornamento;
le erano stati quindi riconosciuti, nella graduatoria C.S. valevole per gli aa. ss. 2021/2024, 9,30 punti (avendo ella aggiunto il punteggio dei titoli ulteriori nel frattempo conseguiti: ECDL livello core e lo , oltre al titolo di Parte_3
accesso diploma di qualifica triennale professionale conseguito nell'anno 2001 con un punteggio di 90/100), anziché 12,30 punti, punteggio che le avrebbe consentito di lavorare nei due aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, anziché rimanere disoccupata, come da scheda anagrafica del Centro per l'Impiego di Macerata allegata;
ad es., nella graduatoria dell'I. C. “ di , con il punteggio di 12,30 punti, ella CP_2 CP_2
si sarebbe collocata tra le posizioni 489 e la 499, anziché nella posizione 1673,
5 occupata con il punteggio di 9,30 punti, e lo stesso sarebbe avvenuto anche per gli altri
Istituti scolastici della provincia di Macerata;
nell'a. s. 2021/2022, ella avrebbe potuto quindi lavorare come C. S. presso l'I. C. “Sant'Agostino” di Civitanova Marche con contratto dal 25-9-2021 al 5-6-2022 per 36 ore settimanali in luogo di Persona_1
, inserita in graduatoria con 12,30 punti, per complessivi 254 giorni di
[...]
servizio, come accertato a seguito di accesso agli atti ex L. n. 241/90 presso l'Istituto
“Sant'Agostino”, o, in subordine, presso l'I. C. “Dante Alighieri” di Macerata, ove erano stati incaricati 6 candidati con punteggio inferiore a 12,30 punti, come da risposta dell'Istituto prot. 5567 del 16-6-2023 alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente: in particolare il nominativo 6, avente punteggio 12,10, aveva stipulato un contratto dal
12-10-2021 al 30-5-2022, per 231 giorni di servizio;
sempre nell'a. s. 2021/2022 presso l'I. C. “Luigi Lanzi” di un candidato con punteggio di 10,83 punti aveva CP_2
lavorato per 36 ore settimanali dal 12-10-2021 al 4-6-2022, per 236 giorni di servizio, come da missiva prot. 5435 del 16-6-2023 dell'Istituto; quindi nell'a. s. 2021/2022 la ricorrente avrebbe certamente lavorato come C. S. maturando 254 giorni di servizio
(utile ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi necessari all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA), percependo le relative retribuzioni rapportate a 36 ore settimanali ed un punteggio di n. 4 punti da far valere nelle graduatorie permanenti del personale ATA profilo C.S. della provincia di Macerata valide per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'1-9-2023; allo stesso modo, nell'a. s. 2022/2023, a seguito di richiesta di accesso agli atti, la ricorrente aveva appreso che presso l'I. C. “Beniamino Gigli” erano stati individuati come C. S. destinatari di nomine dal 12-9-2022 al 30-6-2023 ben due candidati, e , con punteggio pari a 12,30 punti, Persona_2 Persona_3
ed ugualmente presso l'I. C. “ di Civitanova Marche erano state Persona_4
nominate con contratto dal 13-9-2022 al 30-6-2023 altre due colleghe, Parte_4
e , con punteggio pari a 12,30 punti, identico al proprio,
[...] Persona_1
nonché altra candidata, con punteggio inferiore, 12 punti, sempre con Parte_5
contratto dal 13-9-2022 al 30-6-2023; presso l'Istituto Professionale di Stato “F.
6 Corridoni” di era stata infine nominata , con punteggio pari CP_2 Controparte_8
a 12,13 punti, inferiore a quello della ricorrente, con contratto per 30 ore settimanali dal 21-9-2022 al 30-6-2022; conseguentemente anche per l'a. s. 2022/2023 sicuramente ella avrebbe prestato servizio per almeno 290 giorni (dal 12-9-2022 al 30-
6-2023) ed avrebbe potuto far valere nelle c.d. “graduatorie dei 24 mesi” 249 giorni di servizio, maturati fino al 18-5-2023, per un totale di 4 punti in graduatoria (ogni mese o periodo superiore a 16 giorni valendo 0,50 punti in graduatoria nel profilo C.S.).
La lamentava quindi che l'illegittima decurtazione dei 3 punti per il servizio Pt_1
reso nell'a. s. 2020/2021 aveva prodotto danni alla ricorrente sotto diversi profili: ella,
a causa del concatenarsi di errori dell'Amministrazione a proprio svantaggio, rimasta collocata negli ultimi posti delle vigenti graduatorie d'Istituto di 3a fascia del personale
ATA della provincia di Macerata, era stata superata nella posizione in graduatoria da candidati che, in origine, avevano un punteggio inferiore al suo, restando disoccupata in entrambi gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, perdendo così punteggio e retribuzioni in relazione al servizio non reso, essendole stato altresì impedito di raggiungere i 24 mesi di servizio, pari ad almeno 706 giorni, necessari per essere collocata nella graduatoria provinciale permanente ATA per le assunzioni a tempo indeterminato;
infatti, sommando i 185 giorni del servizio reso presso l' “ di CP_7 CP_2
dal 30-9-2020 al 2-4-2021 (riconosciuti validi dal giudice del lavoro del CP_2
Tribunale di Macerata con l'ordinanza dell'1-6-2023) ai 35 giorni del servizio reso presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche dal 22-4-2021 al 31-5-2021, ai 254 giorni di servizio che avrebbe avuto diritto di svolgere dal 25-9-2021 al 5-6-
2022 presso l'Istituto “Sant'Agostino” di Civitanova Marche, o in altro tra quelli sopra indicati, nell'a. s. 2021/2022, ai 249 giorni di servizio che avrebbe avuto diritto di svolgere dal 12-9-2022 al 18-5-2023 (data della scadenza della domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale dei 24 mesi) in uno degli Istituti scolastici sopra indicati, la ricorrente avrebbe maturato 723 giorni di servizio al 18-5-2023, raggiungendo quindi i 24 mesi di servizio, pari ad almeno 706 giorni, che le avrebbero consentito l'inserimento nella I fascia della graduatoria provinciale permanente dei 24
7 mesi ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dall'a. s. 2023/2024
(le cui assunzioni sarebbero avvenute ad agosto 2023); per il successivo a. s. 2023/2024 ella avrebbe potuto inserirsi nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D. Lgs.
n. 297/94 per il profilo di C.S., avendo maturato il requisito dei 24 mesi di servizio alla data della domanda 18-5-2023, ex art. 8 Bando di concorso per soli titoli pubblicato Parte dall per le Marche per l'a. s. 2023/2024 per le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato annuali con decorrenza dall'1-9-2023 al 31-8-2024, ed infine ad aprile/maggio 2024 avrebbe potuto, in sede di aggiornamento delle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027, essere inserita con l'esatto punteggio in graduatoria per il servizio degli aa. ss. 2021/22 e 2022/23 (8,00 punti).
Pertanto la ricorrente aveva subito un danno grave ed irreparabile da perdita di chance in occasione dell'imminente aggiornamento delle Graduatorie permanenti del personale ATA e delle graduatorie d'istituto valide per il prossimo triennio 2024/2027 dal punto di vista del punteggio e della posizione occupata in graduatoria per i futuri anni scolastici, andando incontro all'inevitabile “superamento” da parte di altri candidati nel tempo occorrente allo svolgimento di una causa ordinaria senza l'immediato riconoscimento del punteggio dei servizi degli aa. ss. 2021/2022 e
2022/2023; ciò aveva reso necessario un intervento giudiziale in via d'urgenza in termini di riconoscimento dell'esatto punteggio in graduatoria per il servizio relativo agli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, che non aveva potuto rendere per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione scolastica, avendone la ricorrente un bisogno attuale, non procrastinabile al tempo necessario per la definizione di un giudizio di merito, poiché il pregiudizio derivante dall'impossibilità di essere collocata con il giusto punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti e di istituto per le assunzioni nel profilo professionale di C.S. non era integralmente riparabile all'esito del giudizio ordinario, dato che nel frattempo altri candidati sarebbero divenuti destinatari di assunzioni, anche a tempo indeterminato, al posto della ricorrente, la quale al più avrebbe lavorato con supplenze brevi e temporanee nel corso dei successivi aa. ss. ed avrebbe perso l'opportunità dell'assunzione a tempo indeterminato a partire dal
8 prossimo inizio dell'a. s. 2023/2024, in data incompatibile con i tempi della causa ordinaria.
La ricorrente lamentava nel merito: la violazione e/o falsa applicazione dei canoni di buona fede e di buona amministrazione ex art. 97 Cost., l'ingiustizia manifesta, affermando il proprio diritto al riconoscimento giuridico del servizio che avrebbe potuto rendere negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 in virtù dell'esatto punteggio nelle graduatorie d'istituto del personale ATA della provincia di Macerata nel profilo di C.
S.; con ordinanza d'urgenza, depositata l'1-6-2023 nel proc. 258/21 R.G.C, era stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione di 3 punti nelle graduatorie d'istituto, nei profili C.S. e A.A., per i 6 mesi di servizio svolti nell'a. s. 2020/2021 presso l' di;
a seguito delle richieste di accesso agli atti CP_7 CP_2 CP_2
presentate dalla ricorrente agli Istituti scolastici della provincia di Macerata era emersa la prova documentale delle opportunità di lavoro perse dalla ricorrente nei due aa. ss.
2021/2022 e 2022/2023 in conseguenza del mancato riconoscimento dei suddetti 3 punti;
considerato che
lo stato di disoccupazione della ricorrente negli ultimi due aa. ss. era stato causato dalla condotta colposa dell'Amministrazione scolastica, la Pt_1
affermava il proprio diritto di essere risarcita, il pregiudizio sofferto identificandosi nelle utilità che ella avrebbe realizzato se non fosse stato decurtato il punteggio di 3 punti per il servizio reso nell'a. s. 2020/2021, consistente nella perdita dell'occasione favorevole, costituita dai contratti che avrebbe potuto stipulare ove avesse ottenuto il punteggio in graduatoria, con conseguenze negative in termini di reddito e di punteggio che avrebbe conseguito dall'attuazione di quei rapporti lavorativi, pregiudizio certo e di cui era stata fornita la prova scritta, come da contratti stipulati dagli Istituti Scolastici con candidati aventi punteggio in graduatoria pari o inferiore a 12,30 punti;
l'errore compiuto dall'Amministrazione scolastica nell'adozione del decreto prot. prot.
0004083 del 2-4-2021 di rideterminazione del punteggio attribuito alla ricorrente, disapplicato con l'ordinanza d'urgenza cron. 1192/2023 del giudice del lavoro di
Macerata depositata l'1-6-2023, aveva determinato il danno subito dalla come Pt_1
9 perdita sia di punteggio sia di retribuzione, in relazione al servizio non reso negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023.
Poiché il danno patrimoniale subito doveva essere rapportato alle retribuzioni perse nel periodo dal settembre 2021 al giugno 2023, oltre interessi fino al soddisfo, TFR e contributi previdenziali ed assicurativi, tenendo conto dell'aliunde perceptum da detrarre, pari ad € 11.071,57 imponibili lordi, per l'attività lavorativa di cameriera svolta dalla in quel periodo, in modo necessitato avendo ella due figli a carico, Pt_1
come da contratti di lavoro e prospetti paga allegati, essendo comunque per gran parte del periodo la stessa rimasta disoccupata, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ex art. 1218 c.c., in tema di mancato guadagno da perdita delle retribuzioni da calcolarsi fin dal momento in cui fosse accertato il diritto del danneggiato all'assunzione, detratto l'aliunde perceptum, qualora risultasse, anche in via presuntiva, che il medesimo era rimasto privo di occupazione o invece occupato, ma a condizioni deteriori (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 16665/2020), la chiedeva il Pt_1
risarcimento dei danni subiti, determinati in misura corrispondente alle retribuzioni che ella avrebbe percepito se il rapporto con l'Istituto scolastico fosse proseguito fino alla scadenza, ed in via istruttoria che, ex art. 210 c.p.c., fosse ordinata ai convenuti la produzione in giudizio dei contratti e/o dei nominativi dei candidati C.S. inseriti nelle graduatorie d'istituto di 3a fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 con punteggio pari o inferiore a 12,30 punti, nominati negli aa. ss. 2021/22 e 2022/23, indicando quali contratti di supplenza sarebbero spettati alla ricorrente in detti aa. ss..
Si costituivano ritualmente le Amministrazioni convenute, le quali chiedevano: “… nel merito, in via principale, rigettare la domanda cautelare nella fattispecie proposta dalla sig.ra con il ricorso ex art. 700 c.p.c., siccome infondata in Parte_1
fatto ed in diritto per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, richiesti per la concessione di provvedimenti cautelari, per i motivi di cui in narrativa.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.
10 “Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n.
183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla
Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della ricorrente, si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame – che le spese predette siano compensate” ed “in via cautelare, rigettare l'istanza proposta dalla sig.ra ex art. 700 c.p.c., per Parte_1
insussistenza del requisito del fumus boni iuris e/o del periculum in mora, in virtù di quanto esposto in premessa;
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n.
183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla
Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della ricorrente, si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame – che le spese predette siano compensate.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge”; ed esponevano: - la ricorrente, inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia per supplenze al personale A.T.A. nel precedente triennio 2017-2018 e nel corrente triennio 2021-2024 ed assunta nell'a. s. 2020-2021 in qualità di C. S. presso l'I. C.
“Alessandro Manzoni” di Corridonia” (MC) con un incarico a tempo determinato fino al termine delle lezioni, risolto in anticipo a seguito della rettifica del suo punteggio, aveva chiesto ed ottenuto per la prima volta, nel triennio 2017-2020,
l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia di trenta scuole funzionanti nella provincia di Macerata per il conferimento di supplenze al personale
A.T.A. per i profili professionali di collaboratore scolastico (CS), assistente
11 amministrativo (AA) e assistente tecnico (AT); a seguito della proroga della validità di dette graduatorie di istituto anche per l'a. s. 2020-2021, la stessa era stata individuata quale destinataria di un incarico a tempo determinato per lo svolgimento di una supplenza breve e saltuaria fino al termine delle lezioni, dal 30-9-2020 fino al 5-6-
2021, presso l di , per 36 ore settimanali di servizio, in Controparte_7 CP_2
qualità di C. S.; all'esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dall'interessata nella domanda presentata, il D. S. dell' di Controparte_7 CP_2
aveva accertato che il punteggio attribuitole sulla base della valutazione dei titoli dichiarati ai fini dell'inserimento ex novo per il triennio 2017-2020 non era corretto;
in particolare, con riferimento al profilo professionale di C. S., alla ricorrente era stato attribuito 1,00 punto per una qualifica ottenuta al termine di un corso per operatori socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciata dalla Regione, valutabile solo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di 3a fascia per il profilo professionale A.T.A. dei collaboratori scolastici, corso mai frequentato dalla e qualifica mai conseguita;
Pt_1
l'attribuzione di tale punteggio non spettante, derivato dall'errata lettura da parte della
Scuola “ ” del titolo di “Operatore import/export” rilasciato dalla Provincia di Parte_6
Macerata - Regione Marche il 19-10-2011, anch'esso dichiarato nel modello di domanda quale “Attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 845/1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'Amministrazione mediante strumenti di video-scrittura e/o informatici”, aveva consentito alla ricorrente di collocarsi nella graduatoria di 3a fascia dell'I. C. “
[...]
di in posizione utile per ottenere la supplenza fino al termine CP_2 CP_2
delle lezioni, 5-6-2021, a copertura di uno dei posti c.d. COVID 19 appositamente costituiti anche nell'a. s. 2020/2021 per affrontare l'emergenza venutasi a creare per la diffusione del contagio anche nelle scuole;
accertato l'errore commesso dalla Pt_1
il D.S. aveva adottato il provvedimento prot. 4083 del 2-4-2021 di rettifica del punteggio attribuitole nelle graduatorie di istituto di 3a fascia, stabilendo altresì che il servizio dalla medesima prestato dal 30-9-2020 al 2-4-2021 fosse valido come servizio prestato di fatto senza alcun riconoscimento ai fini giuridici ed, infine, con
12 provvedimento del 6-4-2021, aveva disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato con la facendone cessare gli effetti a far data dal 2-4-2021; Pt_1
avverso tali decisioni e provvedimenti adottati dal D. S. dell'I. C. “ di CP_2
, la aveva promosso un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., CP_2 Pt_1
iscritto al n. 258/2021 R.G.C del Tribunale adito, al fine di vedersi riconosciuto il servizio svolto dal 30-9-2020 al 2-4-2021 ai fini giuridici e quindi di ottenerne la valutazione con attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, procedimento definito con l'ordinanza adottata il 31-5-2023, pubblicata l'1-6-2023, con la quale,
“previa disapplicazione del Decreto del Dirigente dell di Controparte_9
prot. n. 0004083 del 2-4-2021, e della disposta rideterminazione del CP_2
punteggio attribuito alla limitatamente al punteggio di 3,00 punti in relazione Pt_1
al servizio dalla medesima prestato quale C. S. nell'a. s. 2020/2021, nel periodo dal
30-9-2020 al 2-4-2021, accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio e di quello alla medesima spettante in conseguenza dei servizi dalla stessa prestati in ambito scolastico, con riferimento alle graduatorie relative ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico …”, era stato ordinato “… alle
Amministrazioni convenute …, di provvedere alla correzione nel senso indicato delle graduatorie definitive di istituto di III fascia dei Collaboratori Scolastici per la provincia di Macerata per il triennio 2021-2024 …”; - ricevuta la notifica della suddetta decisione del Tribunale adito, l' aveva provveduto Parte_2
immediatamente, con nota prot. n. AOODRMA.0013824 del 19- 6- 2023, ad invitare
“… il Dirigente dell'I. C. “ - istituzione scolastica di destinazione e di CP_2
trattamento della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per la provincia di Macerata per il triennio 2021/2024 formulata dalla ricorrente - a dare esecuzione al dispositivo del provvedimento …, riconoscendo alla ricorrente i punteggi ivi indicati nelle graduatorie definitive di Istituto di III fascia dei
Collaboratori Scolastici per la provincia di Macerata per il triennio 2021/2024, ed inserendo negli emanandi provvedimenti … necessari l'espressa riserva dell'Amministrazione scolastica di modificare/revocare i provvedimenti suddetti in
13 ipotesi di riforma dell'ordinanza del 31-05/01-06-2023 Rg Lav 258 2021 trib Macerata nelle eventuali successive fasi del procedimento cautelare e/o di merito …; b) “… il
Dirigente dell di Macerata affinché provveda al riconoscimento in Controparte_4
favore della … … dei punteggi di cui al dispositivo poc'anzi riportato, nel caso Pt_1
in cui la ricorrente risultasse inserita anche nelle vigenti graduatorie permanenti del personale ATA c.d. “24 mesi””; - il D.S. dell'I. C. “ di aveva CP_2 CP_2
risposto all'invito adottando il decreto prot. n. 7260 dell'1-7-2023, con il quale il punteggio attribuito alla ricorrente nelle graduatorie di istituto di 3a fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. appartenente al profilo dei C. S. nel triennio 2021/2024 era stato rettificato con l'attribuzione degli ulteriori 3,00 punti riconosciuti giudizialmente come spettanti per il servizio dalla stessa svolto dal 30-9-
2020 al 2-4-2021.
I resistenti proseguivano affermando: la lamentava attualmente, anche a Pt_1
seguito degli esiti della richiesta di accesso agli atti presentata ai D. S. degli Istituti della provincia di Macerata nelle cui graduatorie di istituto di 3a fascia aveva chiesto l'inserimento per il corrente triennio 2021-2024, di avere subito, negli aa. ss.
2021/2022 e 2022/2023, nelle more della trattazione del precedente procedimento ex art. 700 c.p.c., un notevole danno sia di natura economica sia in termini di punteggio in graduatoria e di anzianità di servizio ai fini dell'inserimento nella c.d. “graduatoria
24 mesi” finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato, sostenendo che con il punteggio di 12,30 punti, a cui avrebbe avuto diritto se ai 9,30 punti che le erano stati attribuiti nelle graduatorie valide per il triennio 2021-2024 per il profilo di C. S. (anche grazie alla valutazione di nuovi titoli conseguiti) avesse potuto aggiungere i 3,00 punti relativi al servizio prestato dal 30-9-2020 al 2-4-2021: - nella graduatoria dell'I. C.
“ di “… si sarebbe collocata tra la posizione 489 e la 499, CP_2 CP_2
anziché alla posizione 1673, occupata con il punteggio di 9,30 punti …”; - “… nell'a.
s. 2021/2022 ella avrebbe potuto certamente lavorare come Collaboratore TI presso l'Istituto Comprensivo “Sant'Agostino” di Civitanova Marche con contratto dal 25.09.2021 al 05.06.2022 per n. 36 ore settimanali in luogo della sig.ra Parte_7
[...] , inserita in graduatoria con il punteggio di 12,30, totalizzando 254 giorni di
[...]
servizio come risulta dalla risposta alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente dell'Istituto “Sant'Agostino” …, o, in subordine, presso l'Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” di Macerata, ove sono stati incaricati ben 6 candidati con punteggio inferiore a 12,30, come si legge dalla risposta dell'Istituto prot. 5567 del 16.06.2023 alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente (doc. n. 6): in particolare il nominativo n. 6, avente punteggio 12,10, stipulava un contratto dal 12.10.2021 al
30.05.2022 (231 giorni di servizio) …”, ovvero avrebbe potuto ottenere un incarico per
36 ore settimanali dal 12-10-2021 al 4-6-2022 (236 giorni di servizio) presso l'I. C.
“Luigi Lanzi” di per un incarico che era stato conferito e svolto da un CP_2
aspirante con punteggio pari a 10,83 punti, e che quindi era dimostrato che nell'a. s.
2021/2022 ella avrebbe certamente lavorato come C. S. maturando 254 giorni di servizio, utile ai fini della maturazione dei 24 mesi necessari per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ex art. 554 del D. Lgs. n. 297/94; la ricorrente era altresì venuta a conoscenza, sempre a seguito di richiesta di accesso agli atti, che nell'a.
s. 2022/2023 appena concluso presso l'I. C. “Beniamino Gigli” erano stati individuati come C. S. destinatari di nomine dal 12-9-2022 al 30-6-2023 ben due candidati, Per_2
e , con punteggio pari a 12,30 punti, ed ugualmente presso l'I.
[...] Persona_3
Con
di Civitanova Marche erano state nominate con contratto dal 13-9- Persona_4
2022 al 30-6-2023 altre due colleghe, e , con Parte_4 Persona_1
punteggio pari a 12,30 punti, identico al suo, come l'altra candidata , con Parte_5
punteggio di 12 punti, anch'ella assunta con contratto dal 13-9-2022 al 30-6-2023, mentre presso l'Istituto Professionale di Stato “F. Corridoni” di era stata CP_2
nominata , con punteggio pari a 12,13 punti, con contratto per 30 ore Controparte_8
settimanali dal 21-9-2022 al 30-6-2023, sostenendo quindi che anche per l'a. s.
2022/2023 avrebbe potuto prestare servizio per almeno 290 giorni, dal 12-9-2022 al
30-6-2023, ed avrebbe potuto far valere nelle cd. graduatorie dei 24 mesi n. 249 giorni di servizio, maturati fino al 18-5-2023 (data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'inserimento nella “graduatoria provinciale dei 24
15 mesi”), per un totale di 4 punti in graduatoria e che l'illegittima decurtazione dei 3 punti per il servizio reso nell'a. s. 2020/2021 le aveva procurato i danni descritti.
I convenuti affermavano quindi l'insussistenza, nel caso di specie, del periculum in mora, in quanto la ricorrente aveva acquisito il riconoscimento giuridico del proprio diritto, avendo ottenuto la rettifica del punteggio nelle graduatorie A.T.A., così come disposto in sede giudiziale, mentre tutti gli altri danni paventati, in particolare la perdita di chance lavorativa, avrebbero potuto, ove provati, ottenere un risarcimento al termine del giudizio di merito;
i danni eventualmente derivati dai mancati incarichi professionali che la ricorrente avrebbe potuto ottenere sarebbero stati, se dimostrati, per loro natura ristorabili ex post, attraverso l'azione risarcitoria;
quanto al fumus boni iuris, la ricorrente aveva ottenuto con il precedente procedimento il riconoscimento e l'attribuzione di ulteriori 3,00 punti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. per il profilo di C. S.; il provvedimento giudiziale aveva definito nel 2023 un contenzioso incardinato nel 2021, periodo in cui la non si era attivata al fine di ottenere un provvedimento che Pt_1
potesse modificare la propria condizione lavorativa, mentre nell'attualità agiva al fine di ottenere il riconoscimento di nomine e del relativo punteggio addirittura per un biennio, il 2021/2022 e 2022/2023, in cui affermava di essere rimasta priva di qualsiasi lavoro, pur essendo l'incarico ottenuto nell'a. s. 2020/2021 presso l' Controparte_7
di il primo svolto in una scuola statale, a fronte di titoli di studio conseguiti CP_2
da oltre un ventennio e spendibili in diversi settori lavorativi;
la domanda non era accoglibile perché il provvedimento giudiziale era stato adottato a fine maggio-inizio giugno 2023 e da quel momento in poi legittimamente aveva prodotto i propri effetti;
l'Amministrazione aveva provveduto a dare immediata esecuzione alla decisione del
Tribunale e a riconoscere alla ricorrente vittoriosa nel giudizio cautelare il relativo punteggio aggiuntivo in graduatoria, che avrebbe influenzato le nomine in profili professionali A.T.A. per i futuri aa. ss.; al contrario era priva di fondamento la pretesa del riconoscimento di nomine e del relativo punteggio per aa. ss. già trascorsi;
da una eventuale prova del diritto ad ottenere contratti di lavoro nel biennio 2021/2022 e
16 2022/2023 in virtù del punteggio maggiorato con il riconoscimento ottenuto giudizialmente, sarebbe potuto eventualmente derivare alla il riconoscimento Pt_1
del diritto ad un risarcimento di danni da quantificare ex post, non il riconoscimento di punteggio per servizi non effettivamente prestati in merito ai quali, i resistenti rilevavano che le ricostruzioni della ricorrente sugli incarichi conferiti negli aa. ss.
2021/2022 e 2022/2023 da alcune delle scuole statali funzionanti nel territorio della provincia di Macerata richiedevano ulteriori indagini e verifiche;
ad es. il solo punteggio non era sufficiente per riconoscere il diritto di ottenere un incarico: Per_2
collocato nella 3a fascia delle graduatorie di istituto per supplenze a C. S. con
[...]
il medesimo punteggio della ricorrente (punti 12,30), che nell'a. s. 2022/2023 aveva ottenuto un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (dal
12-9-2022 al 30-6-2023) dal D. S. dell'I. C. “Beniamino Gigli” di Recanati, precedeva comunque la ricorrente in quanto in possesso anche della preferenza quale “Coniugato con 3 figli”, a fronte dei 2 figli dichiarati dalla ricorrente;
ugualmente,
[...]
che nell'a. s. 2022/2023 era stata assunta dal 1-9-2022 al 30-6-2023 dal D. Pt_8
S. dell'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, era inserita nelle graduatorie di
3a fascia per supplenze nel profilo dei C. S., con punti 12,30, titolare della preferenza
“Coniugato con 2 figli” al pari della ricorrente, ma in possesso anche della ulteriore preferenza “1) Aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni”; con riferimento alla pretesa maturazione dei 24 mesi di servizio e al diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, non sussisteva prova della sua fondatezza ed era quindi da rigettare: uno dei requisiti richiesti per essere ammessi ai concorsi per soli titoli annualmente banditi ai sensi dell'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 era infatti il possesso di almeno 24 mesi di servizio anche non continuativi prestati nel medesimo profilo professionale per cui si concorreva o in quello immediatamente superiore, ma, per essere considerati validi ai fini dell'accesso, era indispensabile che in tali periodi i servizi fossero stati effettivamente prestati dagli aspiranti, in quanto le specifiche e particolari procedure concorsuali per il reclutamento del personale scolastico appartenente ai diversi profili
17 delle AREE A e B del personale A.T.A. avevano lo scopo di stabilizzare il rapporto di lavoro di soggetti che avevano accumulato esperienza lavorativa e competenze specifiche nei diversi settori affidati e gestiti dal personale scolastico non docente;
la ricorrente non poteva ottenere il riconoscimento dei 24 mesi di servizio necessari per partecipare alle dette procedure concorsuali, a fronte di una effettiva prestazione di lavoro per un breve periodo di soli 6 mesi (dal 30-9-2020 al 2-4-2021), che non le aveva certamente consentito di maturare l'esperienza e le competenze necessarie per svolgere un lavoro stabile in scuole statali;
tale riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli ex art. 554 D. Lgs. n. 297/94 avrebbe determinato una discriminazione nei confronti di tutti coloro che avevano ottenuto l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti a seguito dell'effettivo svolgimento di 24 mesi di servizio pubblico ed avevano effettivamente maturato l'esperienza e le competenze professionali necessarie per svolgere i delicati compiti affidati in ambiente scolastico, con conseguente infondatezza della domanda cautelare proposta, stante l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, con ordinanza ex art. 700
c.p.c. del 22-8-2024, è stato disposto:
“… 1) in accoglimento del ricorso, previo accertamento, allo stato, del diritto della ricorrente di divenire destinataria di nomine a tempo determinato nella qualifica di
Collaboratore TI nel biennio 2021/2023, a seguito del collocamento con
l'esatto punteggio di 12,30 punti nelle graduatorie d'istituto della provincia di
Macerata, e del conseguente riconoscimento del punteggio nelle graduatorie C. S. degli Istituti della provincia di Macerata valevoli per il prossimo triennio 2024/2027 relativo al servizio che avrebbe potuto prestare nell'a. s. 2021/2022 per n. 4 punti e nell'a. s. 2022/2023 per n. 4,50 punti, per complessivi 8,50 punti, con ogni conseguenza di legge, ordina alle Amministrazioni convenute di provvedere alla ricostruzione della posizione della ricorrente nelle graduatorie di istituto di III fascia
e di valutare dal punto di vista giuridico anche il servizio relativo agli aa. ss.
18 2021/2023 di cui in motivazione ai fini della partecipazione ai diversi concorsi banditi dal convenuto;
CP_1
- spese al definitivo.”.
Quindi la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, integrate dalla ricorrente con il deposito autorizzato del 12-12-2024, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Deve ribadirsi, quanto alle eccezioni preliminari, che le stesse sono infondate, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario alla luce dell'oggetto delle domande proposte dalla ricorrente e non dovendosi integrare il contraddittorio poiché nella presente fattispecie non si verte in tema di assegnazione di un posto di lavoro bensì soltanto di collocazione del candidato in una graduatoria.
Quanto al merito della controversia, deve rammentarsi in questa sede, quale presupposto giuridico, che, con ordinanza pronunciata il 31-5-2023 a definizione del procedimento n. 258/21 R.G.C, instaurato ex art. 700 c.p.c. tra le odierne parti, il giudice del lavoro del Tribunale di Macerata aveva disposto quanto segue:
“- visti gli artt. 700 e 669 sexies c.p.c.,
“- previa disapplicazione del Decreto del Dirigente scolastico dell'I. C. “ CP_2
di prot. n. 0004083 del 2-4-2021, e della disposta rideterminazione del CP_2
punteggio attribuito alla limitatamente al punteggio di 3,00 punti in relazione Pt_1
al servizio dalla medesima prestato quale collaboratore scolastico nell'a. s.
2020/2021, nel periodo dal 30-9-2020 al 2-4-2021, accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio e di quello alla medesima spettante in conseguenza dei servizi dalla stessa prestati in ambito scolastico, con riferimento alle graduatorie relative ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, ordina alle Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, di provvedere alla correzione nel senso indicato delle graduatorie definitive di Istituto di
19 III fascia dei Collaboratori Scolastici per la provincia di Macerata per il triennio
2021/2024;”.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente ai fini dell'esame dell'istanza di tutela d'urgenza, è emerso quanto segue.
All'apertura dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale
ATA C.S. valida per il triennio 2021/2024, la ricorrente, con l'attribuzione dei 3,00 punti relativi al servizio reso dal 30-9-2020 al 2-4-2021, e quindi con un punteggio complessivo di 12,30 punti, essendole già stati riconosciuti 9,30 punti (in quanto aggiunto agli 8,65 punti precedentemente riconosciuti il punteggio relativo ai titoli ulteriori nel frattempo conseguiti: ECDL livello core e lo SPECIALISED, oltre al titolo di accesso diploma di qualifica triennale professionale conseguito nell'anno 2001 con un punteggio di 90/100), avrebbe ottenuto di lavorare in ambito scolastico nei due aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 (essendo invece la stessa rimasta per alcuni di detti periodi disoccupata, come da scheda anagrafica del Centro per l'Impiego di Macerata in atti).
Infatti, nell'a. s. 2021/2022, nella graduatoria dell'I. C. “ di , CP_2 CP_2
con il punteggio di 12,30 punti, la si sarebbe collocata in una posizione Pt_1
compresa tra il n. 489 ed il n. 499, anziché in quella relativa al n. 1673, occupata con il punteggio di 9,30 punti (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), e lo stesso sarebbe avvenuto anche per gli altri Istituti scolastici della provincia di Macerata: nell'a. s.
2021/2022, ella avrebbe potuto lavorare come C. S. (non presso l'I. C. “Sant'Agostino” di Civitanova Marche con contratto dal 25-9-2021 al 5-6-2022, per complessivi 254 giorni di servizio, per 36 ore settimanali in luogo di , come Persona_1
accertato a seguito di accesso agli atti della ricorrente ex L. n. 241/90 presso l'Istituto
“Sant'Agostino” (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), inserita in graduatoria con
12,30 punti, in quanto candidata assistita da un titolo di preferenza, indicato nella graduatoria con la lettera “S”, non essendo dato sapere se detta preferenza sia tale da far precedere la posizione della a quella della ricorrente, potendo dipendere Per_1
ad es. dal numero dei figli, dall'aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze dello Stato o di altre P.A., dall'anzianità anagrafica ecc., bensì) presso l'I. C. “Dante
20 Alighieri” di Macerata, ove erano stati incaricati 6 candidati con punteggio inferiore a
12,30 punti, come da risposta dell'Istituto prot. 5567 del 16-6-2023 alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente (in particolare il nominativo 6, avente punteggio 12,10, aveva stipulato un contratto dal 12-10-2021 al 30-5-2022, per 231 giorni di servizio
(doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente)) o presso l'I. C. “Luigi Lanzi” di , CP_2
in cui un candidato con punteggio di 10,83 punti aveva lavorato per 36 ore settimanali dal 12-10-2021 al 4-6-2022, per 236 giorni di servizio, come da missiva prot. 5435 del
16-6-2023 dell' (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente); quindi nell'a. s. CP_2
2021/2022 la ricorrente avrebbe certamente lavorato come C. S. maturando 236 o 231 giorni di servizio (utili ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi necessari all'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA), percependo le relative retribuzioni rapportate a 36 ore settimanali ed ottenendo un punteggio di 4 punti (ogni mese o periodo superiore a
16 giorni valendo 0,50 punti in graduatoria nel profilo C.S.), potendo far valere detti periodi nelle graduatorie permanenti del personale ATA profilo C.S. della provincia di
Macerata valide per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'1-9-2023.
Nel successivo a. s. 2022/2023, presso l'I. C. “Beniamino Gigli” erano stati individuati come C. S. destinatari di nomine dal 12-9-2022 al 30-6-2023 ben due candidati, Per_2
e , con punteggio pari a 12,30 punti, di cui il (posizione
[...] Persona_3 Per_2
in graduatoria contraddistinta da “S”) assistito da un titolo di preferenza che gli avrebbe comunque consentito di precedere la in quanto genitore di 3 figli (doc. 11 del Pt_1
fascicolo di parte resistente), mentre il (posizione in graduatoria contrassegnata Per_3
dalla lettera “N”), non assistito da alcuna preferenza, sarebbe stato superato dalla ricorrente, in quanto invece assistita da preferenza (“S”), per avere la stessa dichiarato di avere 2 figli a carico (docc. 3 e 8 fascicolo di parte ricorrente); invece presso l'I. C.
“Regina Elena” di Civitanova Marche erano state nominate con contratto dal 13-9-
2022 al 30-6-2023 e , con punteggio pari a 12,30 Parte_4 Persona_1
punti, identico a quello della ma entrambe assistite da preferenze, la Pt_1
non è dato sapere di quale natura ed in quale numero (doc. 3 fascicolo di Per_1
21 parte ricorrente), la assistita da due preferenze, per 2 figli a carico e per Pt_4
servizio prestato senza demerito alle dipendenze dello Stato o di altre P.A. (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente), mentre , assistita anch'ella da preferenza/e, Parte_5
anche in questo caso senza che se ne conosca la natura ed il numero, titolare di un punteggio di 12 punti, inferiore a quello della aveva stipulato un contratto a Pt_1
tempo determinato dal 13-9-2022 al 30-6-2023; infine, presso l'Istituto Professionale di Stato “F. Corridoni” di era stata nominata , con punteggio CP_2 Controparte_8
pari a 12,13 punti, inferiore a quello della ricorrente, e titolare di preferenza/e
(contrassegnata dalla lettera “S” nella graduatoria, di cui al doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), senza che se ne conosca la natura ed il numero, la quale aveva stipulato un contratto per 30 ore settimanali dal 21-9-2022 al 30-6-2023; conseguentemente anche per l'a. s. 2022/2023 sicuramente la avrebbe prestato servizio per almeno 290 Pt_1
giorni (dal 13-9-2022 al 30-6-2023) ed avrebbe potuto far valere nelle c.d.
“graduatorie dei 24 mesi” 249 giorni di servizio, maturati fino al 18-5-2023, per un totale di 4 punti in graduatoria nel profilo C.S. (e per un totale di 4,5 punti considerando il periodo fino al 30-6-2023).
L'illegittima decurtazione dei 3 punti per il servizio reso nell'a. s. 2020/2021 ha quindi prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, collocata negli ultimi posti delle all'epoca vigenti graduatorie d'Istituto di 3a fascia del personale ATA della provincia di
Macerata e nelle more superata nella posizione in graduatoria da candidati titolari di punteggio inferiore al suo, e rimasta disoccupata per lunghi periodi nel periodo corrispondente agli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, perdendo così punteggio e retribuzioni in relazione al servizio non reso, necessario anche per essere collocata nella graduatoria provinciale permanente ATA per le assunzioni a tempo indeterminato.
Infatti, sommando i 185 giorni del servizio reso presso l' “ di CP_7 CP_2
dal 30-9-2020 al 2-4-2021 (riconosciuti validi dal giudice del lavoro del CP_2
Tribunale di Macerata con ordinanza dell'1-6-2023) ai 35 giorni del servizio reso presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche dal 22-4-2021 al 31-5-2021,
22 ai 236 e 249 giorni di servizio che avrebbe dovuto svolgere negli aa. ss. 2021/2022 e
2022/2023, considerati fino al 18-5-2023 (data di scadenza della domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale dei 24 mesi), la ricorrente avrebbe maturato
705 giorni di servizio al 18-5-2023, mentre con il raggiungimento dei 24 mesi di servizio, pari ad almeno 706 giorni, le sarebbe stato consentito l'inserimento nella I fascia della graduatoria provinciale permanente dei 24 mesi ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza, se non dall'a. s. 2023/2024, le cui assunzioni erano previste nell'agosto 2023, dal successivo a. s. 2024/2025 (con possibilità di inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 per il profilo di C.S., non avveratasi a causa della mancata presentazione da parte della come emerso dalla documentazione depositata dalla medesima ricorrente il Pt_1
12-12-2024).
In sede di aggiornamento delle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio
2024/2027, è intervenuta l'attribuzione, in esecuzione del provvedimento d'urgenza, dell'esatto punteggio in graduatoria per il servizio relativo agli aa. ss. 2021/2022 e
2022/2023, pari a complessivi 8,50 punti, oltre a quelli ulteriormente alla stessa spettanti.
La Corte di legittimità, in materia di risarcimento del danno, ha chiarito:
“… 2.
“… solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del neminem laedere si qualifica infatti come extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c., mentre ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712);
“è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n.
9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie;
Cass. 14 giugno
23 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso);
“2.1
“pertanto, poiché gli effetti che il era obbligato a realizzare in favore della CP_1
controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, CP_1
secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori);
“tale non può però essere considerata la difficoltà interpretativa dei D.M. attraverso
i quali, nella forma della circolare, si sono poste regole generali ed astratte di disciplina delle assunzioni in questione, per l'ovvia considerazione che anche tali circolari risalgono allo stesso il quale in ipotesi, non potrebbe pertanto che CP_6
imputare sibi l'asserita difficoltà ermeneutica, pur ammesso e non concesso che essa vi fosse;
“2.2
“presso questa Corte si era in passato stratificato l'orientamento per cui l'impossibilità della prestazione di lavoro per fatto imputabile al datore avesse in generale effetti soltanto risarcitori, in ragione dell'impossibilità di attuazione del sinallagma (in tema di nullità del termine apposto al contratto di lavoro: Cass. 27 maggio 2009, n. 12333;
Cass. 22 ottobre 2003, n. 15827; in tema di retrodatazione solo giuridica del rapporto di lavoro: Cass. 14 giugno 2017, n. 14772; Cass. 5 giugno 2017, n. 13940; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26822; in tema di accertamento della nullità del trasferimento di azienda e obblighi del cedente: Cass. 9 settembre 2014, n. 18955; Cass. 17 luglio 2008,
n. 19740; in tema di interposizione di manodopera: Cass. 15 dicembre 2016, n.
25933);
“2.3
“recentemente il tema ha conosciuto un'evoluzione, essendosi affermato dalle Sezioni
Unite che «la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione
24 di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36 e 41 Cost.» (Cass., S.U., 7 febbraio 2018, n.
2990);
“in scia a tale orientamento si sono quindi poste varie pronunce, su situazioni simili, essendosi affermato che «l'accertamento giudiziale dell'invalidità del contratto a termine per violazione di norme imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto,
l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive» (Cass. 10 settembre 2018, n. 21947) e che «in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa» (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784);
“i precedenti appena citati riguardano il caso in cui l'offerta della prestazione illegittimamente non accettata dal datore di lavoro consegua a provvedimento
25 giudiziale di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, con il quale sia disposta la riammissione in servizio ed essa resti inevasa, ma l'evoluzione interpretativa è destinata evidentemente ad interferire più a fondo con il tema delle conseguenze della mancata attuazione di un rapporto che, anche a prescindere dalla sussistenza di un accertamento giudiziale in tal senso, il datore di lavoro risultasse tenuto a consentire;
“2.4
“in proposito sembrano doversi distinguere diverse condizioni;
“in taluni casi, è la stessa legge a qualificare espressamente come risarcitoria una data violazione di certi assetti del rapporto di lavoro ed a regolare i conseguenti effetti, così come è per il contratto assoggettato a termine illegittimo dopo l'introduzione dell'art. 32, co. 4 e 5 L. 183/2010 e per il periodo anteriore al provvedimento di conversione (Corte Costituzionale 4 novembre 2011, n. 303, a tal proposito menzionata anche da Cass. S.U. 2990/2018 cit.) o per il licenziamento, per quanto dovuto a partire dalla data di esso, nelle diverse misure di cui alla variegata normativa succedutasi nel tempo, fino alla reintegrazione, quando essa sia prevista;
“al di là di tali casi, l'inadempimento datoriale può, da un primo punto di vista, riguardare l'attuazione di rapporti che già ab origine dovevano ritenersi sussistenti e che, per effetto della concomitanza (ad es. interposizione illecita o contratti di lavoro diritto privato con termine illegittimo: Cass. 26 marzo 2019, n. 8385) di profili di invalidità nel fenomeno complessivamente interessato o per sopravvenienza di fenomeni parimenti invalidi (cessione illegittima di azienda), non hanno avuto la debita attuazione;
“caso diverso è quello in cui, in presenza di un inadempimento ad obblighi di assunzione, la corrispondente attuazione del diritto perseguito derivi da provvedimenti, siano essi giudiziali (ad es. ai sensi dell'art. 2932 c.c., qualora l'azione sia ammissibile), amministrativi o da successivi contratti che, pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di tale inadempimento fin da una certa data e del
26 conseguente diritto all'assunzione, intervengano ex post a comporre una fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro;
“in quest'ultimo caso, l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che, prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento o l'atto facciano espressamente retroagire;
“in tale ipotesi, il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà il medesimo all'epoca non esisteva ancora (in senso sostanzialmente analogo è la giurisprudenza amministrativa: v. Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5566;
Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1752);
“pertanto, rispetto agli effetti per i quali il menzionato provvedimento costitutivo non stabilisca esplicitamente la retroazione, non può ammettersi azione di adempimento, ma solo il risarcimento del danno;
“è solo dopo l'intervenire della fattispecie costitutiva che si può quindi parlare di inadempimento ad obblighi retributivi, da regolare secondo principi analoghi a quelli di cui alla citata Cass., S.U., 2990/2018, ma ancora non è questo il caso, in quanto qui si discute senza dubbio di una domanda formulata in termini risarcitori e per un periodo anteriore rispetto al provvedimento di accoglimento del ricorso
(amministrativo) straordinario e del successivo contratto stipulato dalla P.A., solo parzialmente retrodatato (al 1.9.2004 e non al 1.9.2001) negli effetti economici;
“2.5
“ne resta dunque confermato, seppure su tale più articolata base interpretativa, resa necessaria anche dal raffronto con l'evoluzione giurisprudenziale del tema,
l'orientamento secondo cui «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni», ma solo al risarcimento del danno (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.);
27 “la mancata realizzazione degli effetti (qui, immissione in ruolo fin dal 1.9.2001) che il aveva l'obbligo di determinare, fa sorgere dunque il diritto della CP_1
controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente;
“senz'altro, l'intervenuto riconoscimento (costitutivo, per quanto sopra detto) della decorrenza giuridica del rapporto fin dal 1.9.2001 fa retroagire la parte dei diritti così riconosciuti ex tunc fino al momento in cui la P.A. doveva porre in essere il comportamento cui essa era obbligata;
“non tutti i pregiudizi cagionati dal ritardo vengono tuttavia rimossi da un tale riconoscimento postumo ed in particolare vi è da considerare il lucro cessante che deriva dalla mancata percezione delle retribuzioni, riconosciute con l'assunzione solo dal 1.9.2004, che avrebbe potuto esservi se il rapporto fosse stato effettivamente instaurato ab origine;
“si è però visto come, in tali casi, non sussista il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.), per il fatto che, se non lo preveda il provvedimento o l'atto costitutivo ex post del rapporto, non si può affermare l'esistenza ora per allora di una inattuazione di un rapporto negoziale che
è stato costituito solo dopo, sicché non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo;
“ragionando in termini di risarcimento del danno per equivalente, neppure può dirsi che esso sia in re ipsa, perché la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni;
“presso la giurisprudenza amministrativa si rileva (Cons. di Stato, sez. II, 21 ottobre
2019, n. 7110) l'esistenza di un «consolidato orientamento .... maturato in fattispecie analoghe di ritardata costituzione del rapporto di impiego (ex aliis, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350; sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 370; sez. V, 27 marzo 2013, n.
1773; sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8020; sez. III, 4 giugno 2013, n. 3049)», secondo
28 cui «la liquidazione del danno, provato nella sua esistenza, ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare, va effettuata in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione che avrebbe dovuto assumerlo», al punto di gravare il ricorrente dell' «onere di dimostrare di non avere potuto rivolgere le proprie energie alla cura di altri interessi e attività lavorative da cui potrebbe aver tratto un utile»;
“le citate decisioni si chiudono in genere, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo quote percentuali (stabilite nel 50 % da Cons. di Stato 2019/7110; Cons.
Stato 3049/2013; Cons. Stato 8020/2010 citt.) rispetto alle potenziali retribuzioni maturate;
“tale impostazione, meno convincente ove procede a liquidazioni a percentuale, non può essere trascurata, laddove essa costantemente rimarca come la tardiva assunzione non impegni medio tempore le energie lavorative del pretendente;
“d'altra parte, in ambito lavoristico, il danno da inadempimento è ora spesso declinato per legge con modalità variabili (il licenziamento, nel settore privato, anche in caso di reintegrazione, non sempre consente il recupero delle retribuzioni medio tempore perdute: v. art. 18, c. 4, art. 18 L. 300/1970 o art. 3, co. 2, d. lgs. 23/2015; nel caso di contratto sottoposto a termine illegittimo, sempre nel settore privato, opera la menzionata indennità a forfait di cui 32, co. 5, L. 183/2010, ora art. 28, co. 2, d. lgs.
81/2015, applicata poi anche nel settore pubblico - Cass., S.U. 15 marzo 2016, n. 5072
- nel caso di violazione sul divieto di reiterazione di contratti a termine non convertibili
a tempo indeterminato) che rendono difficoltose operazioni interpretative sul piano delle analogie, ma soprattutto è indubbia la diversità fenomenica (ad es. il licenziamento - in ogni settore - postula la preesistenza dell'occupazione dell'interessato e dunque è naturale che dalla illegittimità di esso discenda il risarcimento, senza necessità di dimostrare il danno) dei casi appena richiamati;
“va allora fatto riferimento all'assetto civilistico tradizionale, secondo cui il danno di regola non può essere considerato, se non in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche in via presuntiva;
29 “pertanto, mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione;
“rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elemento costitutivo della fattispecie: art. 19 L.
482/1968; art. 8 L. 68/1999; art. 6, co. 7, L. 113/1985) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
“il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass.
13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo;
“nel caso di specie, l'accoglimento della domanda non si pone dunque in contrasto con limiti giuridici rispetto alla risarcibilità del danno, che sussiste, né il ricorrente precisa su quale base dovrebbe affermarsi la mancanza del pregiudizio, senza contare che la stessa sentenza impugnata, argomentando sulla non detraibilità dell'indennità Par di disoccupazione, dà atto che la imase medio tempore senza lavoro;
“3.
30 “il ricorso va dunque rigettato e va espresso il seguente principio «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono
l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori» (Cass. Sez.
Lav. n. 16665 del 4-8-2020).
Avendo pertanto la subito un danno da perdita di chance in occasione Pt_1
dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA e delle graduatorie d'istituto valide per il triennio 2024/2027 sia quanto al punteggio sia quanto alla posizione occupata in graduatoria per i futuri aa. ss., sussistendo il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'ulteriore punteggio per il servizio che avrebbe avuto il diritto di prestare nei 2 aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, con ogni conseguenza di legge, compresa la valutazione anche dal punto di vista giuridico di detto servizio, Con come già disposto dall'Amministrazione scolastica con il decreto del D.S. dell'I.
“Manzoni – Lanzi” di del 31-8-2024, di rettifica del punteggio attribuitole CP_2
nella graduatoria provvisoria di III fascia per il triennio 2024/2027, deve confermarsi, con particolare riferimento al possesso dei titoli (di studio e di servizio) per il conseguimento di una migliore posizione in graduatoria al fine di ottenere la stipula di contratti a tempo determinato che prevedano condizioni più favorevoli (quali distanza dell'istituto scolastico dalla propria residenza, orario di lavoro pieno anziché part time ecc.), considerate anche le condizioni economiche della famiglia della ricorrente, come
31 documentate in sede di note autorizzate depositate il 6-9-2023, in particolare stanti il reddito familiare, il mutuo fondiario acceso, l'inagibilità dell'immobile di abitazione e la conseguente locazione di altro immobile ad uso abitativo, la presenza di due figli minori, il diritto della di divenire destinataria di nomine a tempo determinato Pt_1
nella qualifica di Collaboratore TI nel biennio 2021/2023, a seguito del collocamento con l'esatto punteggio nelle graduatorie d'istituto di III fascia della provincia di Macerata, mediante riconoscimento, nelle graduatorie C. S. degli Istituti della provincia di Macerata valide per il triennio 2024/2027, del punteggio relativo al servizio che avrebbe potuto prestare nell'a. s. 2021/2022 per n. 4 punti e nell'a. s.
2022/2023 per n. 4,50 punti, per complessivi 8,50 punti, con valutazione di detto servizio anche dal punto di vista giuridico ai fini della partecipazione ai diversi concorsi banditi dal convenuto. CP_1
Considerato che la ricorrente ha stipulato con l'I.T.C. “A. Gentili” di Macerata un contratto di lavoro a tempo determinato dal 16-9-2024 al 30-6-2025 per il profilo di
Collaboratore TI, in data successiva all'inizio dell'a. s. 2024/2025, a causa dell'inserimento nella relativa graduatoria solo in data successiva a tale inizio ed in particolare alla stipula dei contratti a tempo determinato con altri candidati inseriti nella medesima graduatoria che la ricorrente avrebbe superato ove le fosse stato tempestivamente attribuito il punteggio effettivamente spettante, alla medesima va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale subito, in relazione ai periodi 1/15-
9-2024 e 1-7/31-8-2025, oltre che in relazione agli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023.
Il risarcimento di tale danno va determinato quindi in misura corrispondente alla perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia stato accertato che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, risultando, nella presente fattispecie, che la ricorrente è rimasta, per alcuni periodi, priva di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione ed, in altri periodi, sia stata occupata, ma a condizioni deteriori.
Dalla scheda professionale relativa alla ricorrente risulta infatti che la medesima, dopo i contratti a tempo determinato alle dipendenze del resistente, dal 30-9-2020 CP_1
al 2-4-2021 e dal 27-4-2021 al 31-5-2021, ha lavorato alle dipendenze dell'impresa
32 “La Contrada di Sileoni Maria Pia” dal 3-10-2022 al 29-11-2022 e dal 30-11-2022 al
30-6-2023, per un orario di 25 ore settimanali, con la qualifica di cameriera di ristorante ed inquadrata nel livello VI del CCNL , oltre che alle Controparte_10
dipendenze della “ con contratto di lavoro intermittente a tempo CP_11
determinato dal 17-11-2021 al 14-1-2022, con qualifica di barista ed inquadramento nel livello C3 del CCNL Alberghi – Federturismo, avendo percepito le retribuzioni di cui ai prospetti paga allegati (come da docc. 4 e 13 del fascicolo di parte ricorrente).
Conseguentemente la domanda della ricorrente, entro i limiti definiti, deve essere accolta.
Le spese di lite, in cui sono ricomprese anche quelle relative alla fase cautelare, seguono per due terzi la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, con compensazione tra le parti del terzo residuo, stante la specifica novità della controversia esaminata.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati, con
[...]
ricorso depositato il 17-7-2023, nel contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio attribuitole, in relazione al punteggio di 3,00 punti in relazione al servizio dalla medesima prestato quale collaboratore scolastico nell'a. s. 2020/2021, nel periodo dal 30-9-
2020 al 2-4-2021, accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio e di quelli alla medesima spettante in conseguenza dei servizi dalla stessa prestati in ambito scolastico, con riferimento alle graduatorie relative ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, nonché dei punteggi che alla stessa sarebbero spettati per i contratti a tempo determinato che la stessa avrebbe stipulato dal 12-10-2021 al 4-6-2022 presso l'Istituto “Dante Alighieri” di Macerata e dal
12-9-2022 al 30-6-2023 presso l'I.C. “Beniamino Gigli” di Recanati, condanna le
Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, a provvedere alla correzione nel senso indicato delle graduatorie definitive di Istituto di III fascia dei
Collaboratori Scolastici per la provincia di Macerata per il triennio 2021/2024 e
33 conseguentemente di quelle per il triennio successivo 2024/2027, nonché ai fini dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria permanente del personale ATA dei 24 mesi, ed infine ad ogni ulteriore fine giuridico, tra cui quello della ricostruzione della carriera;
2) condanna le Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa del mancato conferimento degli incarichi suddetti, quantificato nelle retribuzioni non percepite in relazione ai due contratti di lavoro non stipulati di cui sopra, detratto l'importo corrispondente all'aliunde perceptum, pari ad € 11.071,57 lordi, nonché nelle retribuzioni corrispondenti ai periodi 1-9-2024/15-9-2024 e 1-7-2025/31-8-2025, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna le Amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, al pagamento in favore della ricorrente di due terzi delle spese di lite, due terzi liquidati in complessivi € 2.000,00, al rimborso forfettario delle spese generali, oltre CAP ed
IVA come per legge;
compensa tra le parti il terzo residuo.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 25-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
34