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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 18.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2103/2023 R.G.
tra
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Bruno Maviglia
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
resistente
e
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Grazia
Maida
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239002085260000, notificata in data 08.08.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo contributi previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. CP_2
03020120023972922000, n. 03020140004289131000, n. 03020140013110177000, n.
1 03020150005009759000, n. 03020160009471217000 e 03020170009657402000, nonché a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. CP_1
33020160001118891000, n. 33020160001397083000, n. 33020160002766110000,
33020170000158752000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale e l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Si osserva, anzitutto, che a fronte di una intimazione di pagamento notificata im data
08.08.2023, il ricorso è stato depositato in data 15.09.2023.
Pertanto, il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, non può essere vagliato, perché tardivamente proposto oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli atti prodromici contemplati nell'intimazione, che hanno preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali atti soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica delle cartelle e degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n.
15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti, emerge che nel caso di specie, parte ricorrente era venuta già a conoscenza degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, tra l'altro, con l'intimazione di pagamento n.
03020229000346581000 notificata il 18.05.2022 (cfr. all.ti 6 e 8 della nota di deposito
2 dell' del 19.02.2024, nonché all.ti 2 e 2.1. della nota di deposito dell' in CP_2 CP_1 data 07.05.2024).
Ne consegue, che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
15.09.2023, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della intimazione del 18.05.2022, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica degli atti prodromici sottesi alla intimazione opposta - che la parte avrebbe potuto tempestivamente far valere in funzione recuperatoria (cfr. Cass. n. 9310/2014) - devono ritenersi inammissibili.
Inammissibile è, altresì, l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché l'eccepita decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99, che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere
- in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229000346581000 notificata il 18.05.2022, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai
3 fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, occorre distinguere.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è fondata con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03020120023972922000, n. 03020140004289131000, n.
03020140013110177000 e n. 03020150005009759000 - di titolarità dell' - CP_2 notificate, rispettivamente, il 21.12.2012, il 23.05.20214, il 03.11.2014 e il 16.07.2015.
Dalla documentazione prodotta dall' e dall' (cfr. note di deposito cit.) CP_2 CP_1 emerge che il primo atto interruttivo con il quale Controparte_3 ha utilmente interrotto la prescrizione è l'intimazione di pagamento n.
03020229000346581000 notificata il 18.05.2022, la cui notifica è intervenuta allorquando il termine di prescrizione del credito era già decorso.
Sul punto, occorre fin da subito rilevare, che alcuna efficacia interruttiva della prescrizione può attribuirsi all'intimazione di pagamento n. 03020189002268929000, asseritamente notificata il 16.05.2018. Dalla documentazione prodotta, invero, emerge che il predetto atto interruttivo è stato notificato ad un “indirizzo non valido”, ragione per cui il sistema informatico ha restituito l'“avviso di mancata consegna” dell'atto.
Inoltre, il procedimento di notificazione non si è perfezionato ai sensi dell'allora
4 vigente art. 60 comma 7 Dpr. n. 600/1973 (oggi trasfuso nell'art. 60-ter DPR
600/1973), ciò in quanto non vi è prova dell'invio della raccomandata con il quale il destinatario avrebbe dovuto essere notiziato in merito.
Infondata, invece, è l'eccezione di prescrizione sollevata relativamente alle restanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
In particolare, quanto alle cartelle di pagamento n. 03020160009471217000 e n.
03020170009657402000, notificate rispettivamente il 29.08.2016 e il 22.09.2017, nonché all'AVA n. 33020160001118891000, notificato il 29.06.2016, occorre considerare che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e
12, c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari,
e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020
e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni
(cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che il termine quinquennale di prescrizione degli atti prodromici di cui sopra sarebbe scaduto rispettivamente il 29.08.2021, il 22.09.2022 e il
29.06.2021, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) rispettivamente sino al 21.02.2023, al 16.03.2023 e al 22.12.2022; pertanto, al momento della notifica del primo atto interruttivo, ossia dell'intimazione n.
03020229000346581000 (18.05.2022), e quindi dell'intimazione di pagamento opposta (08.08.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Quanto agli avvisi di addebito, n. 33020160001397083000, n. 33020160002766110000
e n. 33020170000158752000, notificati rispettivamente il 09.10.2016, il 15.12.2016 e il 12.07.2017, essi non soggiacciono alla sospensione di 541 giorni, considerato che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 09.10.2021, il 15.12.2021 e il 12.07.2022.
Riguardo ai predetti avvisi, invece, trova applicazione il periodo di sospensione, pari a 311 giorni, dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali ex art. 37, comma
2, del D.L. 2020, n. 18 e art. 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
5 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alle date di notifica degli avvisi di addebito, spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive al 16.08.2022, al 22.10.2022 e al 19.05.2023, con la conseguenza che, al momento della notifica del primo atto interruttivo, ossia dell'intimazione n.
03020229000346581000 (18.05.2022), e quindi dell'intimazione di pagamento opposta (08.08.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Quanto al regime delle spese processuali, nel rapporto tra parte ricorrente e , CP_2 le stesse si compensano tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione del parziale accoglimento della domanda, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , della restante metà come liquidata in dispositivo. Nel rapporto tra CP_1 parte ricorrente e invece, le spese di lite sono poste integralmente a carico della CP_1 ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento n.
03020120023972922000, n. 03020140004289131000, n. 03020140013110177000 e n.
03020150005009759000, portate dall'intimazione di pagamento n. notificata l'08.08.2023;
- rigetta il ricorso nel resto;
6 - compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna parte ricorrente al pagamento della restante metà in favore dell' , che si liquida in € 450,00, oltre CP_2 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1 liquidate in € 1.900,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 18.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2103/2023 R.G.
tra
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Bruno Maviglia
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
resistente
e
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Grazia
Maida
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239002085260000, notificata in data 08.08.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo contributi previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. CP_2
03020120023972922000, n. 03020140004289131000, n. 03020140013110177000, n.
1 03020150005009759000, n. 03020160009471217000 e 03020170009657402000, nonché a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. CP_1
33020160001118891000, n. 33020160001397083000, n. 33020160002766110000,
33020170000158752000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale e l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Si osserva, anzitutto, che a fronte di una intimazione di pagamento notificata im data
08.08.2023, il ricorso è stato depositato in data 15.09.2023.
Pertanto, il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, non può essere vagliato, perché tardivamente proposto oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli atti prodromici contemplati nell'intimazione, che hanno preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali atti soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica delle cartelle e degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n.
15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti, emerge che nel caso di specie, parte ricorrente era venuta già a conoscenza degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, tra l'altro, con l'intimazione di pagamento n.
03020229000346581000 notificata il 18.05.2022 (cfr. all.ti 6 e 8 della nota di deposito
2 dell' del 19.02.2024, nonché all.ti 2 e 2.1. della nota di deposito dell' in CP_2 CP_1 data 07.05.2024).
Ne consegue, che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
15.09.2023, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della intimazione del 18.05.2022, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica degli atti prodromici sottesi alla intimazione opposta - che la parte avrebbe potuto tempestivamente far valere in funzione recuperatoria (cfr. Cass. n. 9310/2014) - devono ritenersi inammissibili.
Inammissibile è, altresì, l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché l'eccepita decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99, che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere
- in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229000346581000 notificata il 18.05.2022, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai
3 fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, occorre distinguere.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è fondata con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03020120023972922000, n. 03020140004289131000, n.
03020140013110177000 e n. 03020150005009759000 - di titolarità dell' - CP_2 notificate, rispettivamente, il 21.12.2012, il 23.05.20214, il 03.11.2014 e il 16.07.2015.
Dalla documentazione prodotta dall' e dall' (cfr. note di deposito cit.) CP_2 CP_1 emerge che il primo atto interruttivo con il quale Controparte_3 ha utilmente interrotto la prescrizione è l'intimazione di pagamento n.
03020229000346581000 notificata il 18.05.2022, la cui notifica è intervenuta allorquando il termine di prescrizione del credito era già decorso.
Sul punto, occorre fin da subito rilevare, che alcuna efficacia interruttiva della prescrizione può attribuirsi all'intimazione di pagamento n. 03020189002268929000, asseritamente notificata il 16.05.2018. Dalla documentazione prodotta, invero, emerge che il predetto atto interruttivo è stato notificato ad un “indirizzo non valido”, ragione per cui il sistema informatico ha restituito l'“avviso di mancata consegna” dell'atto.
Inoltre, il procedimento di notificazione non si è perfezionato ai sensi dell'allora
4 vigente art. 60 comma 7 Dpr. n. 600/1973 (oggi trasfuso nell'art. 60-ter DPR
600/1973), ciò in quanto non vi è prova dell'invio della raccomandata con il quale il destinatario avrebbe dovuto essere notiziato in merito.
Infondata, invece, è l'eccezione di prescrizione sollevata relativamente alle restanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
In particolare, quanto alle cartelle di pagamento n. 03020160009471217000 e n.
03020170009657402000, notificate rispettivamente il 29.08.2016 e il 22.09.2017, nonché all'AVA n. 33020160001118891000, notificato il 29.06.2016, occorre considerare che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e
12, c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari,
e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020
e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni
(cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che il termine quinquennale di prescrizione degli atti prodromici di cui sopra sarebbe scaduto rispettivamente il 29.08.2021, il 22.09.2022 e il
29.06.2021, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) rispettivamente sino al 21.02.2023, al 16.03.2023 e al 22.12.2022; pertanto, al momento della notifica del primo atto interruttivo, ossia dell'intimazione n.
03020229000346581000 (18.05.2022), e quindi dell'intimazione di pagamento opposta (08.08.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Quanto agli avvisi di addebito, n. 33020160001397083000, n. 33020160002766110000
e n. 33020170000158752000, notificati rispettivamente il 09.10.2016, il 15.12.2016 e il 12.07.2017, essi non soggiacciono alla sospensione di 541 giorni, considerato che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 09.10.2021, il 15.12.2021 e il 12.07.2022.
Riguardo ai predetti avvisi, invece, trova applicazione il periodo di sospensione, pari a 311 giorni, dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali ex art. 37, comma
2, del D.L. 2020, n. 18 e art. 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
5 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alle date di notifica degli avvisi di addebito, spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive al 16.08.2022, al 22.10.2022 e al 19.05.2023, con la conseguenza che, al momento della notifica del primo atto interruttivo, ossia dell'intimazione n.
03020229000346581000 (18.05.2022), e quindi dell'intimazione di pagamento opposta (08.08.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Quanto al regime delle spese processuali, nel rapporto tra parte ricorrente e , CP_2 le stesse si compensano tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione del parziale accoglimento della domanda, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , della restante metà come liquidata in dispositivo. Nel rapporto tra CP_1 parte ricorrente e invece, le spese di lite sono poste integralmente a carico della CP_1 ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento n.
03020120023972922000, n. 03020140004289131000, n. 03020140013110177000 e n.
03020150005009759000, portate dall'intimazione di pagamento n. notificata l'08.08.2023;
- rigetta il ricorso nel resto;
6 - compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna parte ricorrente al pagamento della restante metà in favore dell' , che si liquida in € 450,00, oltre CP_2 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1 liquidate in € 1.900,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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