Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 266/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 18 gennaio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 266 dell'anno 2022
T R A
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele n. 109 a Villa Castelli (Br) presso lo studio dell' Avv. Giovanni Mucci (c.f. dal quale sono rappresentati e difesi come da C.F._3
documentazione in atti;
Attori
C O N T R O
Pt_
(P.I. ) in persona del l.r.p.t. Dott. , nato a [...] Parte_3 P.IVA_1 Controparte_1
il 02.10.1957 (cod. fisc. ), domiciliato per la carica in al Viale Virgilio n. C.F._4 Pt_3
31, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gaetano Scuotto (cod. fisc.: ) ed elett.te dom.ta C.F._5
presso il suo studio in Napoli alla Via Piccinni, 6 come da documentazione in atti;
(P.IVA ), nella dichiarata qualità di cessionaria del Controparte_2 P.IVA_2
portafoglio assicurativo di , con sede in Milano alla Via Clerici, 14, in Controparte_3
persona del procuratore speciale (C.F. ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._6
14.09.1975, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Sorrentino (cod. fisc.: ) ed elett.te CodiceFiscale_7
1
Convenuti
Ove all'udienza del 04 ottobre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 20
novembre 2024 e del 10 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
2 essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo e evocavano innanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Taranto la e la chiedendone la condanna in solido al Parte_3 Controparte_2
fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 pagamento in proprio favore della somma di euro 52.000,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale assertivamente sofferto a causa del decesso della propria germana Persona_1
avvenuto assertivamente per colpa, negligenza ed imperizia del personale sanitario dell'Ospedale
M. Giannuzzi in Manduria ove la predetta era stata ricoverata e soggetta a trattamenti diagnostici e terapeutici che gli attori assumevano errati;
il tutto oltre il ristoro delle spese di lite.
Così argomentavano la domanda gli attori: 1) che in data 28 agosto 2008 era Parte_5
visitata dalla Struttura Complessa di Cardiologia dell'Ospedale Giannuzzi di Manduria ove veniva ricoverata con la diagnosi “cardiomiopatia dilatativa non ischemica. Severa compromissione della funzione ventricolare sinistra. Ritardo nella conduzione ventricolare sinistra globale ed uniforme.
Classe NYHA 2-3. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. Distiroidismo;
2) che la sig.ra Parte_5
veniva dimessa con la prenotazione per il successivo 05 settembre 2008 presso
[...]
l'Ospedale S.S. Annunziata di per l'esecuzione della “resincronizzazione”; 3) che al mattino Pt_3
del successivo 06 settembre 2008 la sig.ra decedeva. Parte_5
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_3
“In via preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co.
1 bis D.lgs 28/2010 e dell'art. 8 L. 24/2017; - accertare e dichiarare la cessata materia del
contendere ovvero l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per essere intervenuto atto di
transazione e quietanza così come esposto sub. punto I del presente atto;
in via gradata voglia il
Tribunale accertare e dichiarare – anche in via incidentale – la responsabilità degli attori per
l'odierna azione, e nel contempo dichiararli tenuti e/o obbligati a tenere indenni (manlevare) la
[...]
, da qualunque altro eventuale soggetto e/o ente obbligato e/o coobbligato, responsabile CP_5
e/o corresponsabile a qualunque titolo da qualunque futura richiesta proveniente da terzi, a
qualunque titolo promossa in dipendenza dei fatti di causa. - accertare e dichiarare la nullità
dell'atto di citazione con ogni effetto e conseguenza di legge.
Nel merito: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e titolarità giuridica attiva degli attori per i motivi esposti sub. punto III del presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione quinquennale ovvero, in subordine, decennale del diritto della Sig.ra Persona_1
5 oggi preteso iure hereditatis;
- accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità della convenuta
nella causazione dell'evento preteso da parte attrice con tutti gli effetti e conseguenze Parte_3
di legge sostanziali e processuali;
in via gradata accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di
specie dell'esimente di cui all'art. 2236 c.c., con ogni conseguenza ed effetto di legge;
- rigettare nel
merito tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto;
- condannare parte attrice al
risarcimento ex art 96 cpc;
- condannare parte attrice alla rifusione delle spese diritti ed onorari di
causa, oltre I.V.A. e C.P.A. Rigettare le avverse richieste istruttorie siccome inammissibili,
meramente esplorative e prive dei presupposti di legge.”
Par Così argomentava la le proprie richieste: 1) improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) cessazione della materia del contendere per essere la controversia già stata definita a mezzo di transazione stipulata nell'ambito del giudizio previamente instaurato col medesimo oggetto e nella quale si era pervenuti al seguente patto: “I
Sigg.ri e dichiarano altresì che non vi sono soggetti terzi che Parte_1 Parte_2
hanno subito danni riflessi in conseguenza del sinistro sopra rubricato impegnandosi a tenere indenni
Part
, di , qualunque altro Assicuratore e/o Coassicuratore interessato, Controparte_6 Pt_3
da qualunque altro eventuale soggetto e/o ente obbligato e/o coobbligato, responsabile e/o
corresponsabile a qualunque titolo da qualunque futura richiesta proveniente da terzi, a qualunque
titolo promossa in dipendenza del sinistro sopra rubricato (anche, in particolare, in via di rivalsa da
parte di alcun assicuratore sociale o ente previdenziale, quali a titolo meramente esemplificativo,
l'INAIL o INPS o eventuale amministratore di sostegno e/o tutore).”; 3) nullità per genericità ed indeterminatezza della domanda attorea;
4) infondatezza per carenza di legittimazione attiva degli attori, agendo essi quali eredi della germana a sua volta figlia della deceduta Persona_1
; 4) infondatezza della domanda per non avere mai proposto Parte_5 Persona_1
richiesta risarcitoria nel termine di cinque anni di prescrizione del diritto;
5) correttezza e conformità
alla linee guida della attività diagnostico e terapeutiche eseguite dalla sig.ra . Pt_5
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
6 “In via preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co.
1 bis D.lgs 28/2010 e dell'art. 8 L. 24/2017; - accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per essere intervenuto atto di transazione e quietanza;
in via subordinata Voglia il
Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità degli attori per l'odierna azione, e nel
contempo dichiararli tenuti e/o obbligati a tenere indenni (manlevare) la Controparte_2
(già ) e la , da qualunque altro eventuale soggetto e/o ente Controparte_3 CP_5
obbligato e/o coobbligato da ogni richiesta a qualunque titolo promossa in dipendenza dei fatti di
causa. - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e titolarità giuridica attiva dei Sig.ri
e nei confronti di in p.l.r.p.t. Parte_2 Parte_1 Controparte_2
(cessionaria del portafoglio ) e di conseguenza dichiarare l'inammissibilità Controparte_3
ed improcedibilità dell'atto di citazione. - Accertare e dichiarare la nullità, improcedibilità ed
inammissibilità dell'atto introduttivo con ogni effetto e conseguenza di legge.
In via definitiva: - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato con l'odierno
giudizio per i motivi esposti col presente atto. - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle censure
di parte attrice nonché l'illegittimità delle avverse pretese sia in relazione all'an che al quantum
debeatur. - Rigettare tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto. - Rigettare le
avverse istanze istruttorie siccome inammissibili e prive dei presupposti di legge. Con vittoria di spese
diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. “
Così argomentava le proprie richieste la convenuta: 1) [B. Inammissibilità ed illegittimità della
domanda – intervenuta transazione – cessata materia del contendere – obbligo di manleva degli
odierni attori I Sig. e , sugli stessi fatti oggetto dell'odierno Parte_2 Parte_1
giudizio ovvero sulle pretese carenze assistenziali nei confronti della madre , già Parte_5
nel 2017 incardinavano nei confronti della un giudizio presso Codesto stesso Tribunale, Parte_3
iscritto a ruolo con num. RG 8743/2017. Al solo fine di addivenire ad un bonario componimento, e pur senza riconoscere alcuna responsabilità, la (oggi Controparte_3 Controparte_2
) compagnia assicurativa della , e la stessa , concludevano un
[...] Parte_3 Controparte_7
accordo con gli attori e confluito in un atto di transazione e Parte_2 Parte_1
7 quietanza firmato dalle parti e dal proprio procuratore che si versa in atti (Allegato 2). Con il
richiamato atto transattivo, concluso nel 2019 e, dunque, in epoca successiva al decesso della sorella
, gli odierni attori accettavano le somme offerte “in via transattiva e comunque a Persona_1
tacitazione integrale e definitiva di ogni qualsivoglia istanza risarcitoria presente e futura per ogni
danno, iure proprio e iure hereditatis, a qualsiasi titolo, materiale e immateriale, patrimoniale e non
patrimoniale, diretto e indiretto, presente e futuro, conosciuto e non, a persone e cose, comprensivo
di spese di patrocinio, spese di rappresentanza, spese mediche, spese di CTP o CTU, spese sostenute
e da sostenere in conseguenza del sinistro sopra rubricato e specificatamente in conseguenza del
Part decesso della Sig.ra per fatti occorsi presso la di in data in data Parte_5 Pt_3
28/08/2008, nonché in relazione a tutto il dedotto e/o deducibile” e si impegnavano nei seguenti
termini “I Sigg.ri e dichiarano altresì che non vi sono soggetti Parte_1 Parte_2
terzi che hanno subito danni riflessi in conseguenza del sinistro sopra rubricato impegnandosi a
Part tenere indenni , , qualunque altro Assicuratore e/o Coassicuratore Controparte_6 CP_5
interessato, da qualunque altro eventuale soggetto e/o ente obbligato e/o coobbligato, responsabile
e/o corresponsabile a qualunque titolo da qualunque futura richiesta proveniente da terzi, a
qualunque titolo promossa in dipendenza del sinistro sopra rubricato (anche, in particolare, in via di
rivalsa da parte di alcun assicuratore sociale o ente previdenziale, quali a titolo meramente
esemplificativo, l'INAIL o INPS o eventuale amministratore di sostegno e/o tutore).”. In ragione di
quanto pattuito, l'odierna domanda, assorbita dalla richiamata transazione con evidente cessazione
della materia del contendere, si palesa inammissibile, improponibile e temeraria e, di tanto, il Giudice
potrà tenerne conto anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
In via gradata, vi sarebbe una grave responsabilità precontrattuale e contrattuale degli stessi
e per violazione dei doveri di correttezza e lealtà, con eventuale Parte_1 Parte_2
obbligo di ripetere le prestazioni ricevute e di corrispondere i danni subiti dalle altre parti
dell'accordo. ]; 2) infondatezza e/o inammissibilità della domanda per difetto di azione diretta nei confronti dell'Assicuratore.
III.- Gli attori agiscono a tutela del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e,
segnatamente, del danno non patrimoniale sofferto dalla germana a seguito del Persona_1
8 decesso della genitrice , materia in cui vige la regola dettata dall'articolo 2059 Parte_5
cc il quale, sotto la rubrica “danni non patrimoniali” dispone: “il danno non patrimoniale deve essere
risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”
Quindi per espressa disposizione del legislatore vi può essere un danno non patrimoniale non legalmente risarcibile e che, quindi, non da diritto al danneggiato di pretendere la riparazione.
Invero la tecnica normativa è utilizzata per individuare dapprima un'area più vasta, priva ex se di rilevanza giuridica (“…il danno non patrimoniale…”) e subito dopo riservare a se medesimo
Legislatore la prerogativa di individuare in quali casi il danno sociale diviene rilevante anche per l'ordinamento giuridico “solo” a mezzo di esplicite previsioni li rendano “determinati”.
L'art. 2059 cc introduce così una summa divisio: a) danno non patrimoniale privo di riconoscimento legislativo e di diritto alla riparazione;
b) danno non patrimoniale riconosciuto dalla legge e costitutivo di una pretesa alla riparazione.
Il danno non patrimoniale e così delineato come una entità metagiuridica che solo espresse e specifiche disposizioni riservate al Legislatore possono trasformare in fatti costitutivi del diritto alla riparazione risarcitoria, una sorta di magma incandescente prodotto dalla realtà sociale in evoluzione e da cui singole eruzioni si impongono all'attenzione del Demiurgo autore di un espresso e determinato riconoscimento che ne legittima la tutela giudiziaria.
Il “collo di bottiglia” è costituito così dai “casi determinati dalla legge”.
Il lessico giuridico utilizzato dal legislatore è univoco, e lascia chiaramente intendere come nella materia viga il principio di determinatezza e nominatività che il legislatore istituisce in materia di forma dei contratti ove l'art. 1350 cc, sotto la rubrica “atti che devono farsi per iscritto” , dopo aver elencato gli atti in cui impone la forma scritta, nell'ultimo aliena detta la norma di chiusura sancendo che devono essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità “gli altri atti specialmente indicati dalla legge”, così istituendo la regola della eccezionalità della forma scritta insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 delle preleggi.
9 Ugualmente fa la legge in tema di cause di nullità, ed invero l'art. 1418 cod.civ., dopo aver elencato le cause di nullità, con l'ultimo comma dispone: “il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”, così istituendo il principio di tipicità e nominatività delle cause di nullità del contratto
( cd numerus clausus ).
Ancora la tipicità e nominatività è prevista in tema di modi di acquisto della proprietà ove l'articolo
922 cc, anche in attuazione del principio di legalità stabilito dall'art. 42 della Costituzione, con la rubrica “modi di acquisto” dispone: “La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione, per commistione per usucapione, per effetto di contratti,
per successione per causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.”
Ancora in tema di termini perentori e stabiliti a pena di decadenza l'art. 152 cpc dispone: “I termini
per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal
giudice anche a pena di decadenza soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti
dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.”
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività delle ipotesi di decadenza dalle attività processuale per inosservanza di termini perentori, palesando il proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio , il quale evoca la necessità
che le predette conseguenze pregiudizievoli per la parte processuale risultino da una manifestazione di volontà univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (“Nell'applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)10, e ponendosi come naturale prosecuzione del principio di tassatività delle nullità sancito nell'art. 156 cpc. In tema di titoli esecutivi l'art.474 comma 2 del vigente cpc dispone: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva…"
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività dei titoli esecutivi giudiziali palesando il proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio
, il quale evoca la necessità che la qualità di titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata risulti da una manifestazione di volontà univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile
(“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)11,
e ponendosi come naturale prosecuzione nella codificazione vigente di quanto già statuito nell'art.554 del codice di procedura civile del 1865 il quale pure sanciva: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze ….-
omissis -…2) le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo…".
in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi;
Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze: Non ostante che nella carta…non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti; L.A.Muratori: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la maraviglia e il diletto;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V.
Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (Manzoni: La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume VII. 11 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente ( : dunque Persona_2 veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i peccatori puniti;
questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente Controparte_8 chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava;
Spiava CP_9 ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza;
giacchè il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla;
Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e CP_10 rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura;
: LD Tes_1 scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere;
me lo dice in fondo alla lettera espressamente); Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato ( nella CP_11 Per_3 cronaca di è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca;
esemplare di castità; è vergine;
Per_4 ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei;
Del resto ho fatto vedere CP_12 in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi;
Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze: Non ostante che nella carta…non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti; L.A.Muratori: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la maraviglia e il diletto;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V.
Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (Manzoni: La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume VII.
11 Il principio di nominatività è istituito dal legislatore anche in tema di società, laddove l'art.2249 cc sotto la rubrica “tipi di società” dispone “le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività
commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dai capi III e seguenti di questo titolo”.
Ancora il principio di tassatività e nominatività è introdotto dal legislatore in tema di promesse unilaterali, e l'art. 1987 cc, sotto la rubrica “efficacia delle promesse” dispone: “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.”
E che l'art. 2059 cc introduca il principio di nominatività dei casi in cui il danno non patrimoniale può essere risarcito, è fatto palese dall'impiego dell'aggettivo “determinato” (“il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”), nella sua densità semantica indicante la estrema selettività della indicazione normativa 12 ed inglobante anche il significato di
“stabilito” che viene utilizzato nella formulazione dell' art. 922 cc per istituire una ipotesi normativa pacificamente ritenuta quale esempio di numerus clausus.
L' estrema selettività palesata dall'aggettivo “determinato” viene resa invalicabile ad ogni forzatura interpretativa dall'ausilio lessicale proveniente dall'impiego congiunto dell' avverbio “solo”, che erige intorno a casi “determinati” dalla legge un vero e proprio steccato privo di comunicazione con l'esterno conferendo ai casi “determinati” dalla legge il crisma della esclusività13 inestensibile dall'interprete.
Ne consegue che l'art. 2059 cc configura ipotesi di danno non patrimoniale non risarcibile, ed ipotesi di danno patrimoniale risarcibile nei casi “chiaramente precisati nei propri limiti”.
12 La struttura della norma la rende così assai simile nel sistema all'ultimo comma dell'articolo 1418 cc che detta il principio di nominatività delle cause di nullità ed al n.13 dell'art. 1350 cc che fissa il principio delle forma scritta necessaria nelle sole ipotesi oggetto di specificazione normativa.
L'art. 2059 cc funge così da norma di chiusura del Titolo IX dedicato ai “fatti illeciti” nel Libro IV del codice civile, e rappresenta l'antitesi dell'art. 2043 cc che inaugura il predetto titolo istituendo il principio di atipicità dell'illecito civile mediante la formula “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto….”, così palesandosi il contrasto tra l'aspecificità di “qualunque fatto” e la nominatività e tassatività dei “casi determinati dalla legge” e l'antinomìa linguistico lessicale tra le due locuzioni.
Così strutturata, con l'uso congiunto dell'avverbio “solo” e dell'aggettivo “determinato” la disposizione normativa di cui all'art. 2059 cc introduce anch'essa una ipotesi di numerus clausus inestensibile oltre i casi specificamente previsti dalla legge , diversamente incorrendo l'interprete in error in iudicando per violazione delle regole legali di interpretazione della legge.
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi) che il giudice di ogni ordine è grado ( inclusa la Suprema Corte di Cassazione per la quale la Costituzione o le Leggi
Costituzionali non prevedono deroghe e/o esoneri e/o dispense ) è obbligato ad applicare sia in forza dell'art. 101 comma 2 della Costituzione ("I giudici sono soggetti soltanto alla legge") che per effetto dell'art. 113 cpc ("Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto…"),
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”;
mentre ai sensi dell'art.1 delle c.d. preleggi rubricato come "Indicazione delle fonti", "sono fonti del
diritto: 1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative (disposizione abrogata); 4) gli usi.".
Ne consegue che nell'interpretare la legge il giudice deve innanzitutto cercare la c.d. interpretazione dichiarativa ( lex tam dixit quam voluit ), la "regina delle interpretazioni".
Il risultato del procedimento interpretativo può condurre ad una efficacia precettiva maggiore rispetto a quella fatta palese dalla interpretazione meramente dichiarativa, ed allora ci si troverà al cospetto della c.d. interpretazione estensiva che estende la portata precettiva della norma ad un caso che solo
13 apparentemente ne sembra escluso14 ( lex minus dixit quam voluit ); ovvero ad una efficacia precettiva minore rispetto a quella palesata dall'interpretazione dichiarativa , dandosi così vita alla c.d.
interpretazione restrittiva ( lex plus dixit quam voluit ).
Alla interpretazione estensiva si aggiunge, rimanendone distinta, la c.d. interpretazione analogica
(analogia legis), che rappresenta una forma di autointegrazione con cui l'ordinamento giuridico, in omaggio al dogma della completezza ed esaustività delle disposizioni normative vigenti, consente di applicare ad una fattispecie apparentemente priva di espressa disciplina una norma dettata in materia affine.
Il procedimento analogico è disciplinato dall'art.12 comma 2 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale ne subordina l'applicazione ai soli casi in cui una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione, consentendo in tal caso l'applicabilità di disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
ne consegue che presupposti per il ricorso alla analogia legis sono: 1)
l'assenza di una disposizione normativa che espressamente disciplini il caso da giudicare ai sensi dell'art. 12 comma 1 delle preleggi , con conseguenziale impossibilità di giudicare;
2) la presenza di disposizioni normative in materia affine;
3) l'identità di ratio tra il caso da giudicare primo di normazione e la norma che regola la materia affine ( ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio ).
E' così evidente come il ricorso all'interpretazione analogica possa avvenire solo come extrema ratio,
quando una controversia non può in alcun modo trovare soluzione positiva per la esistenza di un vero e proprio vuoto normativo15, mentre giammai potrà farvisi ricorso per una mera opzione ermeneutica e, meno che mai, per petizione di principio puramente ideologica dettata dall'insoddisfazione per l'assetto di interessi risultante dalla incompletezza della previsione normativa, non essendo compito del giudice porre in essere atti liberi nel fine, funzione, questa, propria dell'Organo Costituzionale che manifesta direttamente la Sovranità Popolare mediante la rappresentanza del Corpo Elettorale ai sensi degli artt. 1, 55 e 70 della Costituzione.
Non può farsi ricorso alla analogia quando non vi sia alcuna esigenza di colmare ineliminabili vuoti normativi, non potendo questa ritenersi sussistente ogni qualvolta la parte riscontri l'assenza di una norma positiva che consenta di ritenere fondata la propria domanda, diversamente, come ben si comprende, l'analogia legis venendo invocata in forma presso che generalizzata da tutti coloro i quali avanzino pretese non sorrette da una espressa disposizione normativa che ne coonesti la fondatezza ed accoglibilità, così trasformando surrettiziamente in una “lacuna normativa” quella che invece è null'altro che una precisa scelta del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
La chiarezza e non equivocità del dettato normativo, esclude pure il ricorso alla c.d. interpretazione teleologica16, ammissibile solo in caso di palese contrasto tra il significato letterale manifestato dalle parole secondo la connessione di esse, ed il sistema normativo, e non nella diversa ipotesi in cui il predetto significato letterale tradisca le aspettative di tutela di determinati interessi ritenuti meritevoli sulla scorta di pur apprezzabili esigenze socialmente avvertite come tali17, non potendosi attribuire ad una disposizione normativa un significato più ampio di quello legittimamente attribuibile in forza della interpretazione letterale al dichiarato fine di ampliarne l'ambito di operatività per ritenute prevalenti esigenze di tutela di interessi avvertiti come preminenti, essendo questa una funzione tipica dell'atto legislativo, libero nel fine in quanto espressione della sovranità popolare attraverso l'istituto della rappresentanza articolato nelle assemblee legislative.
Da ultimo si colloca la c.d. analogia iuris, prevista anch'essa dal comma 2 dell'art. 12 delle preleggi:
"se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato." Trattasi dei principi fondanti dell'ordinamento, desumibili dall'esame comparativo di più disposizioni normative di vario ordine e grado nella gerarchia delle fonti del diritto, in cui si esprime la razionalità
intrinseca del sistema e si manifesta il dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, che si assume con valenza assiomatica capace di esprimere ex se la regula iuris idonea alla definizione di ogni possibile situazione.
Deve invece essere esclusa la possibilità che il giudice, di ogni ordine e grado, nell'apparente esercizio del potere di interpretare ed applicare la legge ne crei una nuova , o modifichi o abroghi la legge preesistente.
L'art.70 della Costituzione dispone: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere”, così attribuendo espressamente la Costituzione il potere di porre in essere atti aventi forza ed efficacia di legge e costitutivi della cd normazione primaria dell'ordinamento.
Siffatto potere, che la Costituzione ha voluto riservare agli Organi Costituzionali direttamente investiti dal suffragio elettorale in cui si manifesta la Sovranità Popolare ai sensi dell'art. 1 della
Costituzione (“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.”), può essere modificato o attribuito ad altri organi soltanto con Leggi costituzionali come espressamente sancito non solo dall'art. 139 della Costituzione, ma anche dall'art. 2 delle disposizioni preliminari al codice civile che dispone: “La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.”
L'impossibilità giuridica per il giudice di abrogare o modificare la legge esistente è sancita espressamente dall'art.15 delle disposizioni preliminari al codice civile ( cd preleggi ) che sotto la rubrica “abrogazione delle leggi”, così dispone: “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori
per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.”
La distribuzione della funzione normativa è completata dall'art. 101 comma 2 della Costituzione che disponendo "I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, esclude in conformità all'art. 70 già esaminato che il giudice possa crearla ex novo;
e dall'art. 1 delle cd preleggi (disposizioni preliminari
16 al codice civile) che sotto la rubrica "Indicazione delle fonti" disponendo "sono fonti del diritto: 1)
le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative (disposizione abrogata); 4) gli usi.", non contempla tra le fonti del diritto le sentenze della Suprema Corte di Cassazione e di tutti gli altri giudici che, pertanto, non possono creare, modificare, abrogare la legge;
e dall'art.113 cpc che sotto la rubrica “pronuncia secondo diritto” dispone "Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire
le norme del diritto…"), così confermando che la sentenza del giudice di ogni ordine e grado non costituisce fonte di diritto che invece deve applicare al caso concreto.
La giurisprudenza, anche di legittimità e persino a Sezioni Unite, ha cercato di ampliare il ristretto novero di ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, facendo ricorso alla cd interpretazione costituzionalmente orientata.
Questa, tuttavia, non è prevista dalla legge e si fonda indirettamente sulla legge n.87/1953 e ,
segnatamente, sull'articolo 23 comma 2 il quale dispone: “l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza…”
Il giudice deve così trovarsi in una situazione di impossibilità giuridica impeditiva della definizione del giudizio, cosa che non ricorre nella ipotesi di cui all'art. 2059 cc in cui non appare in contrasto col dettato costituzionale il dato normativo che rimette alla previsione legislativa esplicita la risarcibilità di danni non patrimoniali;
diversamente sarebbe stato se la norma fosse stata formulata con tecnica proibitiva, sancendo l'irrisarcibilità di danni non patrimoniali oltre le ipotesi già previste dal codice.
L'interpretazione costituzionalmente orientata ha la funzione di effettuare il “salvataggio” di una norma di legge in possibile conflitto con la legge fondamentale, ma non può essere utilizzata per istituire un sistema normativo parallelo ed irrituale al fine di perseguire finalità riservate all'atto giuridico per definizione libero nel fine: la legge o l'atto avente forza di legge.
E per convincersene sarà sufficiente rammentare i numerosi pronunciamenti con cui la medesima
17 Corte Costituzionale ha ricordato di non poter intervenire ogni qualvolta la scelta che si vuole compiere sia riservata alla cd ragionevolezza del Legislatore cui pertanto è rimesso il compito di stabilire le tecniche di tutela più idonee delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento.
L'impossibilità giuridica di emettere una sentenza di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale senza il fondamento di una esplicita previsione normativa deriva inoltre anche dal sistema disciplinare cui è sottoposta la Magistratura.
Con sentenza n.10/2011 la Sezione Disciplinare dell' Onorevole Consiglio Superiore della
Magistratura ha infatti sancito la rilevanza disciplinare di provvedimenti emessi dal giudice al fuori di esplicite previsioni normative.
Nell'infliggere la sanzione disciplinare per l'emanazione di un atto peraltro tipico in quanto riconosciuto in via generale dalle legge e senza la violazione frontale di una norma di espresso divieto che determini la illiceità del fatto commissivo mediante azione, che non è affatto citata nella motivazione della sentenza disciplinare n.10/2011 , l'Onorevole Sezione Disciplinare nondimeno irrogava la condanna ed osservava che il provvedimento di cui si discuteva:
“……è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e quindi la adozione con un provvedimento , di
questa modalità di pubblicità per un verso non è consentito dalla legge, e per un altro verso comporta
l'inosservanza delle norme regolamentari sul servizio giudiziario” (pagina 6 ultimo capoverso
sentenza n.10/2011 Onorevole Sezione Disciplinare del CSM).
Ne consegue che una sentenza di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale emessa al di fuori dei casi previsti dalla legge ( tra i quali non rientrano quelli indicati dalla Suprema Corte di
Cassazione anche a Sezioni Unite , le cui sentenze non possono modificare la legge ) non sfuggirebbe alla pesante sanzione disciplinare inflitta dall' Onorevole Consiglio Superiore della Magistratura con la sentenza n. 10/2011.
Sul piano dell'interpretazione sistematica le conclusioni così raggiunte appaiono conformi al generale principio di offensività cui è ispirato l'intero ordinamento giuridico, e che impone la concreta
18 ricerca di una effettiva ed apprezzabile lesione dei valori protetti senza arrestarsi al superficiale riscontro della violazione normativa, propria dei c.d. illeciti di mera disubbidienza.
Al riguardo la norma cardine è l'art. 1453 cc, in forza del quale "Nei contratti con prestazioni
corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l'altro può a sua scelta
chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno."
L'azione risarcitoria, pertanto, è autonoma rispetto all'azione di risoluzione del contratto, esperibile solo quando l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cc, e può quindi essere anche proposta indipendentemente da questa, ma sempre che nella ipotesi in cui un danno concreto vi sia18non potendo ritenersi che la esistenza del danno sia da ritenersi in re ipsa nella stessa illegittimità/illiceità della condotta19 (."IN CASO DI ACCERTATA INADEMPIENZA
CONTRATTUALE, LA PROVA DEL DANNO, DI CUI SI CHIEDE IL RISARCIMENTO, NON
E IN RE IPSA ,MA DEVE ESSERE FORNITA DALL'INTERESSATO IN QUANTO LA
POTENZIALE ESISTENZA DEL DANNO STESSO NON COMPORTA NECESSARIAMENTE
LA CONCRETA ESISTENZA DI ESSO." Cass.Civ.Sez.I sent.n.684 del 04-03-1968 )
Il principio di offensività è codificato: 1) nell'art.2043 cod.civ., che richiede la verificazione in concreto del damnum iniuria datur per dare corpo all'illecito configurato dalla Lex Aquilia de damno;
2) nell'art. 1455 cod.civ., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in 18 "L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l'inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, mentre l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno;
ne consegue che, in tema di mediazione, la condanna del mediatore al risarcimento del danno nei confronti di una delle parti per inadempimento del proprio dovere di informazione non implica automaticamente che il contratto debba essere risolto e che il mediatore perda il diritto alla provvigione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - dopo aver condannato il mediatore al risarcimento del danno nei confronti del cliente per non averlo informato dell'esistenza di una locazione ultranovennale, regolarmente trascritta, sull'immobile che questi aveva poi acquistato - aveva nel contempo stabilito che al mediatore spettasse il pagamento della provvigione, poiché l'avvenuta conclusione del contratto dimostrava la scarsa importanza dell'inadempimento)."(Cass.Civ.Sez.III sent.n. 18515 del 20-
08-2009).
19 cui l'inadempimento abbia "scarsa importanza" valutata secondo l'interesse della parte non inadempiente, richiedendo non il mero riscontro della violazione della disposizione pattizia o normativa, ma la sussistenza di un apprezzabile compromissione dell'equilibrio negoziale e delle utilità che la parte non inadempiente si attende dalla esecuzione del programma contrattuale e,
primariamente, dal patto che assume essere stato violato;
3) nell'art. 872 comma 2 cod.civ., laddove conferisce rilievo nei rapporti intersoggettivi alla violazione delle norme in tema di edilizia nel caso in cui si sia prodotto in concreto un danno;
4) nell'art.833 cod.civ., che vieta al proprietario di utilizzare le facoltà costituenti il contenuto del proprio diritto allo scopo di provocare un danno o un pregiudizio a terzi, ove il limite all' agere licere del dominus è individuato nel danno inferto ai ceteri
omnes; 5) nell'art.1338 cod.civ., che subordina la rilevanza della trasgressione ai doveri di correttezza nelle trattative precontrattuali alla effettiva verificazione di un danno sofferto da una delle parti;
6)
nell'art. 2409 cod.civ. che, in tema di società di capitali subordina l'intervento del Tribunale nei casi in cui vi sia il sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori che abbiano prodotto danni alla società, o almeno pericolo concreto di danni;
7) nell'art. 49 comma 2 del codice penale, che esclude la punibilità per un fatto previsto dalla legge come reato quando "è impossibile l'evento dannoso o pericoloso"; 8) nel diritto amministrativo, ove si esclude l'interesse a chiedere l'annullamento di un atto della P.A. a tutela del mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa;
9) in tema di danno erariale, ove gli artt.5 della legge n.19/1994 e 1quater della legge n.20/1994 richiedono la effettiva sussistenza di un "fatto dannoso" per dar vita ad una ipotesi di responsabilità; 10) nell'art. 3bis del Codice di disciplina dei magistrati ordinario (D.Lvo n.109/2006),
laddove esclude la punibilità di un fatto disciplinarmente rilevante quando questo abbia scarsa rilevanza;
; 11) nell'art. 1453 comma 1 cod.civ. , laddove prevede in ogni caso l'esperibilità dell'azione risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, interpretato in chiave di concreta offensività dalla giurisprudenza.20 Il principio di offensività comporta il progressivo restringimento dell'area dei danni c.d. in re ipsa, ed impone la verifica e la ricerca in concreto di una lesione effettivamente incidente su situazioni giuridiche soggettive di vantaggio munite di tutela ordinamentale, legittimando e, anzi , rendendo doverosa, una rilettura degli istituti giuridici alla stregua di quello che deve essere ritenuto ad ogni effetto un principio generale dell'ordinamento , anche ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle disposizioni preliminari al codice civile (apices iuris non sunt iura) A siffatte conclusioni sembra peraltro , sia pure inconsapevolmente, già allineata la miglior giurisprudenza di legittimità, che esclude categoricamente la sussistenza di una equazione tra idoneità lesiva del fatto, quand'anche prodotto a seguito della accertata violazione di norme giuridiche, ed effettiva sussistenza di un pregiudizio risarcibile, negando persino che il giudicato formatosi sulla sentenza che accoglie la c.d. domanda di condanna generica ai sensi dell'art. 278 cc, sia vincolante nel successivo giudizio diretto alla
"liquidazione" del danno, ben potendo questo rivelarsi insussistente o non etiologicamente prodotto dall'azione, commissiva od omissiva, del presunto autore del fatto illecito, dovendosi così in tali ipotesi ritenere logicamente che alla trasgressione di norme giuridiche può non corrispondere alcun danno civile risarcibile21.
"L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sè un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, principio che si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore (nella specie perché la restituzione era avvenuta per consentire la ristrutturazione dell'immobile sul cui costo il deterioramento non aveva comportato alcuna incidenza economica)." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.8751 del 07/10/1996) IV.- Le conclusioni prima raggiunte sono conformi alle direttive legislative in materia di risarcimento del danno alla persona contenute nel DLvo 209/2005 ( c.d. Codice delle Assicurazioni )
In relazione al quantum debeatur difettano atti legislativi o normativi validi in tutto il territorio nazionale che fissino parametri certi ed obbiettivi per la valutazione del danno alla integrità fisica (
cd danno biologico ).
L'art. 138 del DLvo 209/2005, sotto la rubrica “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”, così dispone nel suo comma 2 lett.a) :
"In materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 15808 del 28/07/2005)
"La parte che non limiti la domanda alla richiesta di condanna generica al risarcimento del danno (e cioè ad una pronunzia di mero accertamento della potenzialità dannosa di un determinato illecito) ma chieda anche la condanna alla corresponsione di quanto occorra per il ristoro del danno subito, ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno in concreto e dell'ammontare di questo, in difetto della quale la domanda va rigettata anche se il giudice (senza per questo incorrere nel vizio di contraddittorietà della motivazione) abbia accertata la sussistenza del fatto potenzialmente dannoso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/07/1996)
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ex art. 278 cod. proc. civ., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale prescinde dalla misura ed anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 9709 del 18/06/2003)
"La condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 6257 del 02/05/2002)
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito (extracontrattuale) integra un accertamento di potenziale idoneità di tale fatto a produrre conseguenze pregiudizievoli, a prescindere dalla misura, ma non anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che, nel giudizio instauratosi per la liquidazione, venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il danno non si sia in effetti verificato." (Cass.Civ.Sez. U, Sentenza n. 8545 del 03/08/1993)
"LA PRONUNCIA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO INTEGRA UN ACCERTAMENTO DI POTENZIALE IDONEITÀ DI TALE FATTO A PRODURRE
CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI, A PRESCINDERE DA OGNI RISCONTRO NON SOLO SULLA MISURA, MA ANCHE SULLA STESSA ESISTENZA DEL DANNO. IL GIUDICATO FORMATOSI SU DETTA
PRONUNCIA, PERTANTO, NON OSTA A CHE, NEL GIUDIZIO INSTAURATOSI PER LA LIQUIDAZIONE, VENGA NEGATO FONDAMENTO ALLA DOMANDA RISARCITORIA, ALLA STREGUA DELLA
CONSTATAZIONE CHE IL DANNO NON SI SIA IN CONCRETO VERIFICATO, OVVERO NON SIA CASUALMENTE RICOLLEGABILE AL FATTO DENUNCIATO. ( V 3379/80, MASS N 407186; ( V 1702/77, MASS
N 385419)." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 11/04/1987)
22 “agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito.”
Sempre l'art. 138 precisa nel comma 2 lett.e):
“Al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota
corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d)
è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.”
Il successivo comma 3 dell'art. 138 stabilisce:
“Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertatati, l'ammontare del risarcimento del
danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30 per cento.”
Sempre l'art. 138 così stabilisce nel comma 4:
“L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.”
L'art. 138 comma 4 del Codice delle Assicurazioni fissa così una vera e propria “norma di chiusura” destinata a completare con l'art. 2059 cc il sistema normativo di contrasto alla jungla risarcitoria, sancendo l'esaustività del sistema di calcolo del danno giuridicamente computabile per le lesioni della integrità fisica, trasformandolo in una componente accessoria e strettamente conseguenziale al già accertato danno biologico ( art. 138 comma 2 lett.e: “Al fine di considerare la componente del danno
morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in
applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva
per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva
23 della liquidazione.”).
La Legge ha così rispettato la ratio della sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale ove sembra possibile leggere:
“6.- - Tenuto conto di quanto ora precisato, mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal
danno morale subiettivo, ben può applicarsi l'art. 2059 c.c., ove dal primo (e cioé dalla lesione alla
salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni
psico - fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo. Ciò sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato.”
Vi è così un legame unidirezionale tra il danno biologico sofferto a seguito della lesione del diritto alla salute ed il danno morale che eventualmente ( e non necessariamente ) si riscontri nel caso concreto essere dal primo derivato, e col vincolo (“sempreché) della accertata sussistenza in concreto di un reato.
Ne consegue che, accertato il danno biologico prodotto dalla lesione del diritto alla salute, solo eventualmente potrà riconoscersi alla vittima una componente aggiuntiva ed ulteriore data dal danno morale ( species del genus costituito dal danno non patrimoniale ex art. 2059 cc accanto alla species del danno biologico ) “..sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato.”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 184/1986).
Nulla di tutto questo sembra presente nel fatto giuridico posto dai germani a fondamento Pt_1
della domanda giudiziale, non avendo essi, come pure patito alcun danno biologico Persona_1
a seguito del decesso di , presupposto per il riconoscimento del danno morale, Parte_5
seconda componente del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 del codice civile.
V.- La domanda degli attori deve così essere rigettata, con assorbimento di ogni altro motivo ed eccezione.
VI.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico degli attori in solido secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
24 a) rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
b) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della , Parte_3
liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre al
50% delle spese di registrazione della sentenza;
c) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_13
liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre
[...]
al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 18 dicembre 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli
3 10 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente ( : dunque Persona_2 veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i peccatori puniti;
questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente Controparte_8 chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava;
Spiava CP_9 ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza;
giacchè il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla;
Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e CP_10 rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura;
: LD Tes_1 scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere;
me lo dice in fondo alla lettera espressamente); Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato ( nella CP_11 Per_3 cronaca di è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca;
esemplare di castità; è vergine;
Per_4 ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei;
Leopardi: Del resto ho fatto vedere
10 12 “Voce Determinato: agg., limitato entro termini precisi, esattamente circoscritto, chiaramente precisato nei propri limiti, finito;
2 speciale, particolare, ben specificato, esattamente individuato;
3 che presenta caratteri esattamente definiti, preciso , esatto;
4 indicato con precisione, noto esattamente, specificato, certo;
5 stabilito, fissato, convenuto, prestabilito per atto di volontà o per comune accordo.”, in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, volume IV pagina 279-280.
“Voce Determinato: 1 contenuto entro certi ed esatti termini, limiti;
Misura, distanza determinata;
Un determinato valore;
In un tempo determinato;
2 particolare, speciale, a determinate condizioni, in determinate circostanze;
3 fissato, stabilito: in un ora determinata” in Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana a cura di Aldo Gabrielli;
13 “voce Solo: avv., esclusivamente, solamente, soltanto, e serve per escludere altri casi, modi, eventualità, motivi, scopi;
tranne che, fuorchè”, in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, volume XIX pagina 358.
“voce Solo: avverbio, soltanto, solamente, unicamente, semplicemente;
vorrei solo acqua, e' venuto solo lui.” In ” in Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana a cura di Aldo Gabrielli;
14 “Nei confronti di norme di carattere eccezionale è preclusa la interpretazione analogica, ma non anche quella estensiva, la quale si limita a ricondurre sotto la norma interpretata, quei casi che solo apparentemente ne sembrano esclusi, ma che in realtà il legislatore, stando all'obbiettività della norma medesima, ha inteso ricomprendervi.” (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.2004 del 03-06-1976). 15 “Il ricorso alla analogia è consentito dall'art.12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.”(Cass.Civ.Sez.II n.4754 del 29-04-1995).
14 16 "Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne , in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma si come inequivocabilmente espressa dal legislatore."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.5128 del 06 aprile 2001). 17 “Il criterio della interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso eccezionale in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.3495 del 13-04-1996).
15 19 "IN CASO DI ACCERTATA INADEMPIENZA CONTRATTUALE, LA PROVA DEL DANNO, DI CUI SI
CHIEDE IL RISARCIMENTO, NON E IN RE IPSA ,MA DEVE ESSERE FORNITA DALL'INTERESSATO IN QUANTO LA POTENZIALE ESISTENZA DEL DANNO STESSO NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA
CONCRETA ESISTENZA DI ESSO." (Cass.Civ.Sez.I sent.n.684 del 04-03-1968). 20 "L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sè un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, principio che si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore (nella specie perchè la restituzione era avvenuta per consentire la ristrutturazione dell'immobile sul cui costo il deterioramento non aveva comportato alcuna incidenza economica)." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 9872 del 11/05/2005)
20 21 "La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione;
conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l'accertamento della responsabilità di una banca per l'ingiustificata segnalazione di un credito "in sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, allorchè la Corte di merito, pronunciata sentenza non definitiva sulla sussistenza della responsabilità, aveva riservato alla statuizione definitiva la valutazione del danno subito dall'impresa debitrice)." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 21428 del 12/10/2007)
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale prescinde dalla misura e anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 16123 del
14/07/2006)
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