Cass. civ., sez. I, sentenza 08/11/1984, n. 5640
CASS
Sentenza 8 novembre 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I direttori generali, sebbene siano soggetti, ai sensi dell'art. 2396 cod. civ. - quando vengono nominati dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione in base a disposizione dell'atto costitutivo - alle medesime norme disciplinanti le responsabilità degli amministratori, non si identificano con questi ultimi, ne' fanno parte dell'organo amministrativo della società, ma configurano un distinto organo, che può anche assumere struttura collegiale, al quale oltre a compiti di direzione interna, amministrativa o tecnica, può essere attribuita, per disposizione statutaria, in modo esclusivo, la rappresentanza della società. In tal caso il potere di rappresentanza in giudizio della società da parte dei direttori generali - implicito nel generale potere rappresentativo - non può essere escluso per il fatto che la controversia concerna un affare della zona dove ha Sede la società ed in cui operano normalmente l'organo deliberativo (assemblea) e quello amministrativo (consiglio di amministrazione; amministratore delegato).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/11/1984, n. 5640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5640
    Data del deposito : 8 novembre 1984

    Testo completo