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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/11/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8472/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 8472/2023; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del dott. , P.IVA_2 Parte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. (C.F. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso lo studio del difensore sito in Caserta al Corso
Trieste n. 257; appellante
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Alberico (C.F.
), presso il cui studio, sito in C.F._3
Marcianise (CE), alla via Perugia n. 34, elettivamente domicilia;
appellato
E
(C.F. , Controparte_3 C.F._4 rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Pugliese ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Marcianise (CE) al viale Kennedy n. 28; appellata
E
, residente in [...]
Volta n. 7; appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 4675/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto.
Non si costituiva e se ne dichiarava la CP_4 contumacia.
All'udienza del 13.11.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
- 2 -
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Tanto premesso, l'appello è solo parzialmente fondato.
In primis occorre constatare che, come indicato dagli appellati, il report della scatola nera, prodotto dalla compagnia assicurativa, non è integrale in relazione all'orario del sinistro, sicché non può conferirsi alcun rilievo probatorio.
Relativamente alle censure riguardanti la testimonianza, queste risultano generiche, oltre che non pienamente corrispondenti a quanto si evince dagli atti. Dalla lettura del verbale di escussione, infatti, si può notare come, diversamente da quanto indicato dall'appellante, la teste indica il punto della strada in cui si è verificato il sinistro (altez za dell'incrocio), i punti d'urto (tamponamento da dietro)
e le ragioni per cui si trovava in loco (stava correndo a piedi). Né sono riscontrabili elementi tali da incidere negativamente sull'attendibilità.
Vanno disattese anche le censure alla CTU in quanto, dalla lettura della consulenza , non si rinvengono quelle gravi anomalie, incongruenze, contraddittorietà
- 3 -
o altri evidenti inesattezze tali da inficiarne la genuinità.
Orbene, fermo restando quanto sinora esposto, vanno tuttavia accolte le censure riguardanti il riconoscimento del danno morale. Come correttamente indicato dall'appellante, invero, non si registrano elementi che provano una particolare sofferenza soggettiva tale da giustificare il riconoscimento di una posta risarcitoria ulteriore rispetto a quella relativa alla mera lesione psico-fisica.
Ne deriva che, pertanto, considerando che gli importi vanno devalutati al momento del fatto e vanno applicati gli interessi al tasso legale sulle somme progressivamente rivalutate, in parziale modifica della sentenza impugnata, l'appellante e CP_4
(limitatamente alla posizione di ) Controparte_2 vanno sì condannati al risarcimento anche del danno non patrimoniale (oltre a quello patrimoniale riconosciuto e su cui non si registrano peculiari censure alle valutazioni svolte dal giudice di pace) ma entro i seguenti limiti: € 7.623,92 in favore di CP_2
ed € 7.731,21 in favore di .
[...] Controparte_3
Il tutto oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo g rado sino al soddisfo.
Per il resto la sentenza va confermata.
Sulle spese
Considerato che l'appello è stato sì accolto ma solo in parte, si ritiene di doversi compensare le spese.
- 4 -
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Stante l'accoglimento, seppur parziale, dell'appello, vanno disattese le istanze di condanna ex art . 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata o condanna la società e Parte_1
al pagamento, nei confronti CP_4 di e a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale di
€ 7.623,92 oltre interessi, al tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo;
o condanna la società al Parte_1 pagamento, nei confronti di CP_3 di € 7.731,21 oltre interessi, al
[...] tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo;
• Conferma, per il resto, la sentenz a impugnata.
• Compensa le spese del giudizio.
S. Maria C.V., 15.11.2025.
- 5 -
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 8472/2023; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del dott. , P.IVA_2 Parte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. (C.F. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso lo studio del difensore sito in Caserta al Corso
Trieste n. 257; appellante
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Alberico (C.F.
), presso il cui studio, sito in C.F._3
Marcianise (CE), alla via Perugia n. 34, elettivamente domicilia;
appellato
E
(C.F. , Controparte_3 C.F._4 rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Pugliese ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Marcianise (CE) al viale Kennedy n. 28; appellata
E
, residente in [...]
Volta n. 7; appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 4675/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto.
Non si costituiva e se ne dichiarava la CP_4 contumacia.
All'udienza del 13.11.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
- 2 -
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Tanto premesso, l'appello è solo parzialmente fondato.
In primis occorre constatare che, come indicato dagli appellati, il report della scatola nera, prodotto dalla compagnia assicurativa, non è integrale in relazione all'orario del sinistro, sicché non può conferirsi alcun rilievo probatorio.
Relativamente alle censure riguardanti la testimonianza, queste risultano generiche, oltre che non pienamente corrispondenti a quanto si evince dagli atti. Dalla lettura del verbale di escussione, infatti, si può notare come, diversamente da quanto indicato dall'appellante, la teste indica il punto della strada in cui si è verificato il sinistro (altez za dell'incrocio), i punti d'urto (tamponamento da dietro)
e le ragioni per cui si trovava in loco (stava correndo a piedi). Né sono riscontrabili elementi tali da incidere negativamente sull'attendibilità.
Vanno disattese anche le censure alla CTU in quanto, dalla lettura della consulenza , non si rinvengono quelle gravi anomalie, incongruenze, contraddittorietà
- 3 -
o altri evidenti inesattezze tali da inficiarne la genuinità.
Orbene, fermo restando quanto sinora esposto, vanno tuttavia accolte le censure riguardanti il riconoscimento del danno morale. Come correttamente indicato dall'appellante, invero, non si registrano elementi che provano una particolare sofferenza soggettiva tale da giustificare il riconoscimento di una posta risarcitoria ulteriore rispetto a quella relativa alla mera lesione psico-fisica.
Ne deriva che, pertanto, considerando che gli importi vanno devalutati al momento del fatto e vanno applicati gli interessi al tasso legale sulle somme progressivamente rivalutate, in parziale modifica della sentenza impugnata, l'appellante e CP_4
(limitatamente alla posizione di ) Controparte_2 vanno sì condannati al risarcimento anche del danno non patrimoniale (oltre a quello patrimoniale riconosciuto e su cui non si registrano peculiari censure alle valutazioni svolte dal giudice di pace) ma entro i seguenti limiti: € 7.623,92 in favore di CP_2
ed € 7.731,21 in favore di .
[...] Controparte_3
Il tutto oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo g rado sino al soddisfo.
Per il resto la sentenza va confermata.
Sulle spese
Considerato che l'appello è stato sì accolto ma solo in parte, si ritiene di doversi compensare le spese.
- 4 -
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Stante l'accoglimento, seppur parziale, dell'appello, vanno disattese le istanze di condanna ex art . 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata o condanna la società e Parte_1
al pagamento, nei confronti CP_4 di e a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale di
€ 7.623,92 oltre interessi, al tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo;
o condanna la società al Parte_1 pagamento, nei confronti di CP_3 di € 7.731,21 oltre interessi, al
[...] tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo;
• Conferma, per il resto, la sentenz a impugnata.
• Compensa le spese del giudizio.
S. Maria C.V., 15.11.2025.
- 5 -
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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