Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 736/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Cannatà
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Cannatà
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 14.4.2025.
Condizioni congiunte: “1. la casa coniugale, attualmente di proprietà della moglie, resta assegnata al marito, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
2. la moglie preleverà dalla casa coniugale i suoi effetti personali;
3. il marito corrisponderà alla moglie Controparte_1 Parte_1
1
4. il figlio , Persona_1
maggiorenne ma ancora studente e non economicamente autosufficiente, risiederà con il padre in Masio, Vicolo Discesa Spalto. Il figlio , il quale ha da Controparte_1 Persona_2
qualche tempo intrapreso un'attività lavorativa ed è pertanto economicamente autosufficiente, ha stabilito altrove la propria residenza;
5. le spese straordinarie, tali dovendosi ritenere, senza pretesa di esaustività, quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e specialistiche, quelle scolastiche e quelle relative ad attività extrascolastiche quali attività sportive già praticate, saranno interamente a carico del padre, previo formale accordo tra i genitori circa la loro necessità e comunque secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Alessandria, che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
6. relativamente agli immobili di cui i coniugi ricorrenti sono proprietari esclusivi o tra di loro comproprietari, gli stessi intendono accordarsi come segue.
Premesso che: A. i coniugi e sono comproprietari, in Controparte_1 Parte_1
ragione di 1/2 ciascuno, delle seguenti unità immobiliari, poste in Locana (TO), Borgata Montigli,
e precisamente: - nel fabbricato condominiale posto in via Montigli n. 10, a tre piani fuori terra, alloggio posto al piano primo, con annessa cantina di pertinenza al piano terreno;
in Catasto fabbricati, foglio 87, mappale numero 359 /sub. 4, categoria A/3; - fabbricato ad uso civile abitazione, composto da piano seminterrato, piano terra e piano primo;
in Catasto Fabbricati, foglio 87, mappale numero 177, categoria A/3; - altro fabbricato ad uso civile abitazione, composto da piano seminterrato, piano terra, piano primo e piano secondo;
in Catasto Fabbricati, foglio 87, mappale numero 373, categoria A/4 - Il tutto con accessori, pertinenze e dipendenze;
B. la signora
è proprietaria esclusiva delle seguenti unità immobiliari poste in Masio (AL), Parte_1
Vicolo Spalto, e precisamente: - fabbricato ad uso civile abitazione, composto da piano terreno e piano primo;
oltre a fabbricato accessorio sito nel cortile, costituito da piano terra con soprastante locale di sgombero;
in Catasto Fabbricati foglio 6, mappale numero 307 / sub. 3, categ. A/2; e mappale numero 307 / sub. 2, categ. C/6 – Il tutto con accessori, pertinenze e dipendenze – Tanto premesso, i coniugi concordano quanto segue relativamente alle dette unità immobiliari: I. il signor
, titolare della quota di 1/2 in piena proprietà dei sopra descritti immobili posti Controparte_1
in LOCANA si impegna ed obbliga sin da ora a trasferire, senza corrispettivo alcuno, alla signora la quota di sua spettanza in piena proprietà degli immobili sopra descritti, con Parte_1
tutte le servitù attive e passive esistenti e praticate;
divenendo conseguentemente la signora unica ed esclusiva proprietaria degli immobili posti in Locana;
II. a sua volta, Parte_1
la signora – titolare per intero dei sopra descritti immobili posti in Masio – Parte_1
2 si impegna ed obbliga sin da ora a trasferire, senza corrispettivo alcuno, al signor CP_1
il diritto di piena proprietà in ordine ai suddetti immobili, con tutte le servitù attive e
[...]
passive esistenti e praticate, divenendo quest'ultimo unico ed esclusivo proprietario degli immobili medesimi - III. quanto sopra pattuito verrà formalizzato con atto notarile da stipularsi in esecuzione degli accordi di separazione e successivamente ai medesimi ed in tempi brevi. IV. ed infine i ricorrenti coniugi confermano che il suddetto accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e chiedono pertanto l'applicazione di tutte le relative agevolazioni fiscali secondo il disposto dell'articolo 19 della Legge 6 marzo
1987 n. 74, ai fini della registrazione in esenzione da ogni tributo.
7. il sig. e la Controparte_1
sig.ra prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e Parte_1 degli altri documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 27.3.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'udienza del 30.4.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “io adesso di fatto vivo Parte_1
a Montigli, frazione di Locarno, sono gli immobili che dobbiamo dividere. Non lavoro, lavoravo, facevo l'educatore professionale, poi, quando ci siamo trasferiti a Masio, viaggiavo. Poi, mi sono licenziata per seguire la famiglia, circa 15 anni fa. Non ho redditi. In questi 15 anni, mi ha mantenuta solo mio marito. vive a Torino, sta facendo il terzo Per_2
anno di specializzazione in ortopedia, ha una bora di studio e fa guardie mediche, in tutto prenderà circa Euro 1.600,00 mensili netti circa. prenderà la maturità Persona_1 quest'anno, vive col padre, vive solo col padre da tanto, proprio da solo sarà poco più di un anno, ma io sono sempre andata su e giù da Locarno”. Il Sig. Vi ha CP_1 dichiarato: “vivo a Masio, faccio il medico, sono chirurgo, faccio il pronto soccorso al 118, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 4.000,00 mensili netti. Non ho altri redditi. vive con me, non fa nessun lavoro. Ho un conto corrente con circa Persona_1
Euro 10.000,00, pochi buoni fruttiferi, null'altro. Ci siamo accordati per un mantenimento di
Euro 2.000,00 in considerazione del fatto che tra poco farò un altro contratto di lavoro e inizierò a prendere circa Euro 6.000,00 mensili netti”. All'esito, la causa è stata rimessa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia
3 divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri ed Controparte_1 Parte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Moncalieri, il 6.8.1994;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. la casa coniugale, attualmente di proprietà della moglie, resta assegnata al marito, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
2. la moglie preleverà dalla casa coniugale i suoi effetti personali;
3. il marito corrisponderà alla moglie a titolo di concorso per il Controparte_1 Parte_1
suo mantenimento, la somma di € 2.000,00 mensili mediante bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dal 6° anno successivo alla separazione;
4. il figlio , maggiorenne ma ancora Persona_1
studente e non economicamente autosufficiente, risiederà con il padre in Controparte_1
Masio, Vicolo Discesa Spalto. Il figlio , il quale ha da qualche tempo Persona_2
intrapreso un'attività lavorativa ed è pertanto economicamente autosufficiente, ha stabilito altrove la propria residenza;
5. le spese straordinarie, tali dovendosi ritenere, senza pretesa di esaustività, quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e specialistiche, quelle scolastiche e quelle relative ad attività extrascolastiche quali attività sportive già praticate, saranno interamente a carico del padre, previo formale accordo tra i genitori circa la loro necessità e comunque secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di
Alessandria, che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
6. relativamente agli immobili di cui i coniugi ricorrenti sono proprietari esclusivi o tra di loro comproprietari, gli stessi intendono accordarsi come segue. Premesso che: A. i coniugi e Controparte_1 Parte_1
4 sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno, delle seguenti unità immobiliari, poste in
Locana (TO), Borgata Montigli, e precisamente: - nel fabbricato condominiale posto in via
Montigli n. 10, a tre piani fuori terra, alloggio posto al piano primo, con annessa cantina di pertinenza al piano terreno;
in Catasto fabbricati, foglio 87, mappale numero 359 /sub. 4, categoria A/3; - fabbricato ad uso civile abitazione, composto da piano seminterrato, piano terra e piano primo;
in Catasto Fabbricati, foglio 87, mappale numero 177, categoria A/3; - altro fabbricato ad uso civile abitazione, composto da piano seminterrato, piano terra, piano primo e piano secondo;
in Catasto Fabbricati, foglio 87, mappale numero 373, categoria A/4
- Il tutto con accessori, pertinenze e dipendenze;
B. la signora è Parte_1
proprietaria esclusiva delle seguenti unità immobiliari poste in Masio (AL), Vicolo Spalto, e precisamente: - fabbricato ad uso civile abitazione, composto da piano terreno e piano primo;
oltre a fabbricato accessorio sito nel cortile, costituito da piano terra con soprastante locale di sgombero;
in Catasto Fabbricati foglio 6, mappale numero 307 / sub. 3, categ. A/2;
e mappale numero 307 / sub. 2, categ. C/6 – Il tutto con accessori, pertinenze e dipendenze –
Tanto premesso, i coniugi concordano quanto segue relativamente alle dette unità immobiliari: I. il signor , titolare della quota di 1/2 in piena proprietà dei Controparte_1
sopra descritti immobili posti in LOCANA si impegna ed obbliga sin da ora a trasferire, senza corrispettivo alcuno, alla signora la quota di sua spettanza in Parte_1
piena proprietà degli immobili sopra descritti, con tutte le servitù attive e passive esistenti e praticate;
divenendo conseguentemente la signora unica ed esclusiva Parte_1
proprietaria degli immobili posti in Locana;
II. a sua volta, la signora Parte_1
– titolare per intero dei sopra descritti immobili posti in Masio – si impegna ed obbliga sin da ora a trasferire, senza corrispettivo alcuno, al signor il diritto di piena Controparte_1
proprietà in ordine ai suddetti immobili, con tutte le servitù attive e passive esistenti e praticate, divenendo quest'ultimo unico ed esclusivo proprietario degli immobili medesimi -
III. quanto sopra pattuito verrà formalizzato con atto notarile da stipularsi in esecuzione degli accordi di separazione e successivamente ai medesimi ed in tempi brevi. IV. ed infine i ricorrenti coniugi confermano che il suddetto accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e chiedono pertanto l'applicazione di tutte le relative agevolazioni fiscali secondo il disposto dell'articolo 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74, ai fini della registrazione in esenzione da ogni tributo.
7. il sig.
e la sig.ra prestano reciproco consenso al rilascio ed Controparte_1 Parte_1 al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani)