Versione
1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 70.
La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere.
La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere.
Commentari • +500
- 1. Costituzione - Il Parlamentohttps://www.studiocataldi.it/ · 68.73486
[…] Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. […] Sezione II - La formazione delle leggi. Art. 70. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/2024, n. 192Massima: Se una componente fondamentale della forma di stato delineata dalla Costituzione è il regionalismo, connotato dall'attribuzione alle regioni di autonomia politica, che si specifica in autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.), a cui si aggiunge la garanzia dell'autonomia degli enti locali, parimenti, però, la Costituzione definisce la Repubblica come «una e indivisibile» (art. 5 Cost.). […]Massima: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, che disciplinano l'attuazione dell'autonomia differenziata. […]Leggi di più...
- regioni·
- regioni a statuto ordinario·
- disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata·
- insussistenza·
- non fondatezza delle questioni. (classif. 215015).·
- ricorso della regione autonoma sardegna·
- inammissibilità delle questioni. (classif. 215015).·
- non fondatezza della questione. (classif. 215015).·
- ricorso della regione puglia·
- illegittimità costituzionale. (classif. 215015).·
- violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, cost.·
- illegittimità costituzionale in parte qua. (classif. 215015).·
- ricorso delle regioni toscana e campania·
- in genere·
- approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale