Sentenza 10 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2004, n. 11004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11004 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo Studio dell'avvocato SILVIA CINQUEMANI, difeso dagli avvocati STEFANO TRINCO, ALBERTO PINALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT ASSIC SPA, MO IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 125/02 del Giudice di pace di ROVERETO, emessa il 21/05/02 e depositata il 28/05/02 (R.G. 80/02);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 27/04/04 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO
che viene proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Rovereto, decidendo secondo equità, ha rigettato la domanda di TO OR volta al risarcimento del danno subito a seguito dell'urto contro il parabrezza sella sua autovettura di un sasso (o di analogo materiale pietroso) caduto da un autocarro che aveva incrociato, condotto da NO DE ed assicurato presso la Vittoria Assicurazioni s.p.a.;
che con i tre motivi di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia adottato una decisione in contrasto con le risultanze processuali, erroneamente ritenendo, con motivazione non adeguata, che non fosse stato provato che il sasso era caduto dal pianale dell'autocarro; e ciò senza neppure disporre un accertamento tecnico ed ipotizzando una dinamica del fatto che comunque non avrebbe escluso la responsabilità del conducente dell'autocarro;
RITENUTO
che il giudice di pace ha ritenuto che il punto d'impatto del sasso contro il parabrezza a circa 120 centimetri dal suolo non fosse compatibile con la sua caduta dal pianale di un autocarro sito ad un altezza di 107 centimetri;
che la ragione per la quale ha disatteso la testimonianza del teste IA è chiaramente esposta in sentenza;
che il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio;
che il ricorrente non chiarisce per quali ragioni la velocità dell'autocarro (peraltro non indicata) avrebbe reso addebitabile a colpa del conducente l'accidentale spinta impressa ad un sasso o ad altro corpo solido da un pneumatico che lo avesse colpito;
che è in definitiva censurato l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità;
che il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato e che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004