Articolo 1 della Legge 5 giugno 1965, n. 718
Articolo 2
Versione
2 luglio 1965
Art. 1.
In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprieta' agricole o titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, dal Governo tunisino, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorita' tunisine, e' autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.
L'anticipazione sara' corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, secondo i criteri di stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 2.
L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sara' recuperato sul risarcimento definito in sede internazionale e dovra' essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza, del relativo ammontare.
Per la corresponsione delle suddette anticipazioni e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi provvedimenti legislativi e iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti necessari.
Entrata in vigore il 2 luglio 1965