Sentenza 30 luglio 2018
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 9
- 1. Art. 91Claudio Cataldi · https://www.filodiritto.com/
Bibliografia. R. De Nictolis, Processo Amministrativo. Formulario commentato, IV ed., Ipsoa, 2019; S. Perongini, Le impugnazioni in generale, in G.P. Cirillo, a cura di, Diritto processuale amministrativo, Utet, 2017; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, XVIII ed., Giuffrè editore, 2016; A. Police, Il nuovo codice del processo amministrativo, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, fasc. 11; F.P. Luiso, Le impugnazioni nel progetto di codice del processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2010, fasc. 3. Sommario. 1. Il sistema delle impugnazioni all'interno del Codice del processo amministrativo. 2. Le diverse tipologie dei mezzi di impugnazione. 3. I …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Gli effetti delle “valutazioni” di merito e delle prove raccolte in un giudizio successivamente definito in rito per inammissibilità del ricorso (Nota a Consiglio…Enrico Roveroni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Enrico Roveroni Sommario: 1. Il giudizio e la questione oggetto di commento – 2. Le “valutazioni” di merito contenute nella motivazione di una sentenza di rigetto in rito – 3. La rilevanza delle “valutazioni” di merito nell'ambito di un successivo giudizio – 4. Riflessi delle tesi esposte sui limiti del giudicato – 5. La sorte delle prove raccolte nel giudizio poi definito in rito 1. Il giudizio e la questione oggetto di commento La sentenza in commento conclude una complessa vicenda relativa alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in località Cantalupa (Milano). In estrema sintesi, la società istante propone ricorso avverso il provvedimento con cui il Comune di …
Leggi di più… - 5. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03128/2026REG.PROV.COLL.
N. 03031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3031 del 2025, proposto da RG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vito Martiello e Filippo Colapinto, con domicilio fisico eletto in Roma, via Panama n. 74;
contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
nei confronti
M.A. & F. Invest S.n.c., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, 11 febbraio 2025, n. 197, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti;
Viste le memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il cons. Francesco IN e uditi per le parti gli avvocati Filippo Colapinto e Nicolò De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, la RG S.r.l. impugnava la determina dirigenziale, prot. n. 19330 del 21 giugno 2022, con la quale il Comune di Acquaviva delle Fonti aveva rigettato la domanda del 31 dicembre 2021 con cui la ricorrente aveva chiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione (c.d. fiscalizzazione), ai sensi dell’art. 34, co. 2, del d.P.R. 380 del 2001, per interventi edilizi abusivi consistenti nella realizzazione, in difetto di titolo edilizio, di una tettoia posta sul lastrico solare al 6° piano di un edificio condominiale sito in Acquaviva delle Fonti alla via Arc. G. Palombella n. 27, di cui il Comune aveva ordinato la demolizione con ordinanza n. 95 del 25 settembre 2011, e nella successiva tompagnatura della stessa, oggetto di ordinanza di demolizione n. 136 del 5 dicembre 2016; richiesta giustificata con l’assunto che la demolizione della tettoria non sarebbe potuta avvenire senza pregiudizio di un impianto fotovoltaico realizzato sulla medesima tettoia in forza di comunicazione di inizio lavori del 19 settembre 2012.
2. – Nel corso del giudizio la RG s.r.l. proponeva un ricorso per motivi aggiunti avverso il verbale del sopralluogo effettuato il 12 luglio 2023 dal Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l. n. 689/1981 e dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e un ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso la nota del 14 luglio 2023 con cui il dirigente comunale del Settore tecnico aveva respinto la sua comunicazione di inizio lavori asseverata, prot. n. 21437 dell’11 luglio 2023, presentata per l’installazione di vetrate amovibili di tipo VE.PA. a chiusura della tettoia.
3. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
4. – Avverso la decisione di primo grado la società RG ha proposto ricorso in appello, notificato l’11 aprile 2025 e depositato il 14 aprile 2025.
5. – Il Comune di Acquaviva delle Fonti si è costituito in giudizio il 2 dicembre 2025 per resistere all’appello.
6. – Il 17 febbraio 2026 il Comune ha depositato documenti.
7. – Il 27 febbraio 2026 il Comune ha depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a.
8. – Il 28 febbraio 2026 l’appellante ha depositato un atto di costituzione di un nuovo difensore e, a propria volta, memoria difensiva ex art. 73 c.p.a.
9. – Il 10 marzo 2026 il Comune ha depositato memoria di replica e lo stesso ha fatto l’appellante il 14 marzo 2026.
10. – Il 18 marzo 2026 il Comune ha depositato note di udienza al fine di eccepire la tardività della memoria di replica dell’appellante.
11. – Alla pubblica udienza del 31 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. – In rito, dev’essere accolta l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dall’appellante il 14 marzo 2026, quando era ormai già decorso il termine per presentare repliche alle nuove memorie, il che l’art. 73, co. 1, c.p.a. consente fino a venti giorni liberi prima dell’udienza (tenutasi, nella specie, il 31 marzo).
2. – Per costante giurisprudenza, difatti, i termini fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a. hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 21 febbraio 2025, n. 1490; sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9613, Sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4542).
3. – Della memoria di replica dell’appellante, pertanto, non può tenersi conto.
4. – Nel merito, il provvedimento reiettivo dell’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione è stato motivato dal Comune adducendo che, essendo stato l’impianto fotovoltaico installato su un manufatto abusivo, già oggetto di ordinanza di demolizione, il secondo comma dell’art. 34 cit. non era applicabile alla fattispecie in quanto trattavasi di impianto installato su un’opera illegittima.
5. – Il T.a.r. ha respinto il ricorso di primo grado rilevando, in motivazione, che:
- è principio acquisito in giurisprudenza quello in forza del quale la possibilità, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001, di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria è rimessa alla valutazione dell’amministrazione competente nella sola fase esecutiva del procedimento, successiva rispetto all’ordine di demolizione;
- l’art. 34 del d.P.R. 380/2001, che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione “ quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità ” (cfr. comma 2), risulta inapplicabile nella fattispecie dedotta in giudizio, nella quale – ha osservato il T.a.r. – con la chiusura, nell’agosto 2016, della “tettoia” abusiva (“ composta da due falde inclinate e altezza min. di mt. 2,20 e max. di mt. 3,20, poggianti su 11 pilastri anch’essi in legno nonché su muri ”) mediante materiale in PVC e infissi in vetro e alluminio “ v’è stata la realizzazione di un intero nuovo manufatto di 96 mq, ubicato sul lastrico solare dell’edificio, privo ab origine di titolo edilizio, che può essere rimosso, senza alcun pregiudizio per la costruzione principale; e, comunque sia, la prova dell’impossibilità di rimozione, senza pregiudizio per la parte conforme, non risulta raggiunta nella trattazione dell’odierno ricorso (Cons. St., sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7822) ”;
- il posizionamento, sulla tettoia, dell’impianto fotovoltaico oggetto di C.I.L. del 20 settembre 2012 è irrilevante ai fini dell’applicazione della misura demolitoria, in quanto l’impianto è installato su un’opera (il vano-tettoria) non assentita e, quindi, abusiva;
- poiché sia la tettoia che l’impianto fotovoltaico sono utilizzati dalla ricorrente, tale manufatto non rientra tra quelli previsti dalla legge regionale della Puglia del 10 giugno 2008, n. 13 (“ Norme per l’abitare sostenibile ”), in quanto non a servizio esclusivo del condominio;
- è esclusa l’applicabilità della predetta legge regionale, poiché la tettoia e l’impianto fotovoltaico sono stati utilizzati per la commercializzazione dell’energia con il GSE e non “ a servizio esclusivo del condominio ”, come vuole, invece, la normativa sopracitata.
6. – L’appello è affidato ad un unico complesso motivo di ricorso, rubricato “ Omesso esame e pronuncia sui motivi aggiunti – violazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c. - erronea lettura degli atti di causa ”, con il quale l’appellante:
i) si duole della mancata pronuncia del T.a.r. su entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, proposti, rispettivamente, contro il verbale di sopralluogo edilizio del 12 luglio 2023 e il provvedimento di rigetto adottato in data 14 luglio 2023 con riferimento alla comunicazione inizio lavori asseverata prot. n. 21437 dell’11 luglio 2023;
ii) sostiene che, disattendendo l’esame dei predetti ricorsi per motivi aggiunti, il T.a.r. avrebbe erroneamente assecondato una eccezione del Comune resistente e ritenuto violato il limite massimo di altezza di 18 metri prescritto dalle NTA del piano regolatore generale nonostante questo si riferisca all’altezza degli edifici per i volumi abitativi, ma non per i volumi tecnici quale sarebbe la tettoia fotovoltaica;
iii) contesta che il manufatto de quo abbia consistenza di un vano, adducendo che la presentazione della C.I.L.A. in data 11 luglio 2023 per l’installazione delle vetrate panoramiche (VE.PA.), integrante attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 come modificato nel 2022, varrebbe ad escludere l’assunzione della consistenza di un vano della tettoria fotovoltaica in parola, ancorché sui tre lati aperti delimitata con vetrate panoramiche;
iv) contesta quanto sostenuto dal T.a.r. in merito all’inapplicabilità dell’art. 34, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2011 al caso in esame, insistendo nel sostenere che la demolizione della tettoia non può che comportare il pregiudizio dell’impianto fotovoltaico che vi è stato installato in pendenza della sospensiva, ad opera del T.a.r., dell’ordinanza di demolizione n. 95 del 2011 e in conformità alla relativa comunicazione d’inizio lavori del 19 settembre 2012;
v) si duole ulteriormente del mancato esame del primo ricorso per motivi aggiunti, che avrebbe proposto per opporsi alla fase esecutiva del procedimento ex art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, poiché, secondo l’appellante, ove non vi fosse stata tale omissione l’esito del giudizio sarebbe stato diverso alla luce dei principi in materia di sopravvenienze di fonti regolatrici al giudicato rilevanti per il tratto libero dell’azione amministrativa;
vi) sostiene che la l.r. n. 13/2008 non prevede la condominialità del manufatto realizzato allo scopo di minimizzare i consumi di energia e di risorse ambientali, né il collegamento con il Gestore dei servizi energetici prevede la vendita dell’energia, diversamente da quanto opinato dal primo giudice.
7. – L’appello è infondato.
8. – In base all’art. 34, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 “ Quando la demolizione [degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, di cui al primo comma] non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale ”.
La giurisprudenza di questo Consiglio in passato ha già chiarito che il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, come si desume in negativo dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, per cui la difformità parziale si configura quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2022, n. 5620).
Pertanto, un manufatto interamente realizzato in mancanza del titolo abilitativo non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia in s.g., 25 gennaio 2024, n. 70).
9. – Questo sarebbe sicuramente il caso ove si avesse riguardo, nella fattispecie in esame, alla costruzione realizzata sul lastrico solare.
Sia che si faccia correttamente riferimento al volume definito con la tettoia costruita sine titulo (oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 95 del 2011, la cui legittimità ha trovato definitiva conferma in giudizio: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1397, e sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5189) e con la successiva chiusura della stessa, tramite opere in PVC e infissi in vetro e alluminio, del pari realizzata sine titulo (con conseguente ordinanza di demolizione n. 136 del 2016, la cui impugnazione è stata respinta dal T.a.r. Puglia con sentenza n. 50 del 2023, confermata in appello con la decisione assunta sul ricorso n.r.g. 3132 del 2023 nella stessa camera di consiglio in cui è stata deliberata la presente decisione), sia che si neghi rilevanza edilizia (come pretenderebbe l’appellante) alla chiusura perimetrale per considerare la sola tettoria, comunque la costruzione realizzata dall’appellante sul lastrico solare condominiale, del quale essa si afferma comodataria, risulta realizzata in difetto di qualsivoglia titolo abilitativo.
10. – Pertanto nell’istanza di c.d. fiscalizzazione dell’abuso presentata il 31 dicembre 2021 l’appellante ha sostenuto che la demolizione delle opere di cui sopra “ non può avvenire senza pregiudizio per le opere di cui alla citata C.I.L. del 19.9.2012, così come attestato dall’allegata Perizia Tecnica a firma dell’ing. prof. Roberto Lorusso, dell’Ordine degli Ingegneri di Bari (cfr. all.) ”, cioè per l’impianto fotovoltaico posto sulla falda della tettoia.
Difatti nella perizia citata (che peraltro, da quanto risulta agli atti di causa, è priva di asseverazione), si è affermato, laconicamente, che “ Allo stato dei luoghi appare chiaro ed evidente che la ridetta ordinanza di: demolizione della sottostante tettoia non può avvenire senza arrecare pregiudizio del suddetto impianto fotovoltaico eseguito in conformità ”).
11. – Tuttavia, poiché l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001 non ha valenza ripristinatoria dell’assetto edilizio violato, la norma è derogatoria rispetto alla regola generale posta dal primo comma e perciò deve essere interpretata in maniera restrittiva.
Ne deriva non soltanto che occorre, quindi, che sia fornita inequivoca dimostrazione che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità della costruzione nel suo complesso, ma anche, specularmente, che la norma in questione non può trovare applicazione per il solo fatto che la demolizione possa incidere sulla funzionalità del manufatto o implicare una notevole spesa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4982, e sez. V, 12 novembre 1999, n. 1876, con riferimento alla disposizione analoga contenuta nell’art. 12 della l. 28 febbraio 1985, n. 47), essendo irrilevante, in particolare, che nella parte da demolire siano stati realizzati strumenti o impianti più o meno costosi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1912, dove si chiosa che “ se si potessero prendere in esame anche questi profili si rischierebbe di trasformare l’istituto in esame in una sorta di "condono mascherato" ”).
12. – Un impianto fotovoltaico posto sul tetto di un fabbricato non è una porzione dell’edificio che possa (del caso) considerarsi realizzata in modo conforme al titolo abilitativo dell’edificio medesimo, non essendo affatto una porzione del fabbricato, ma un impianto posto a servizio dello stesso, che non ne condiziona la stabilità o la possibilità di utilizzazione e che, tra l’altro, si presta ad essere smontato e non certo “demolito”.
Diversamente opinando e accordando rilevanza, invece, alla legittimità dell’impianto per sé solo considerato (ove mai ciò fosse possibile), la realizzazione di interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici anche in attività libera o con procedura abilitativa semplificata (ai sensi del d.lgs. 25 novembre 2024 n. 190, che ne costituisce ora la sedes materiae ) finirebbe per sottrarre le costruzioni sottostanti, quand’anche del tutto prive di titolo, all’adozione di misure ripristinatorie dell’assetto edilizio violato.
13. – Correttamente, dunque, il T.a.r. ha respinto le critiche mosse al provvedimento nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie il secondo comma dell’art. 34 del d.P.R. n 380 del 2001, sicché la censura di cui sopra al § 6 punto iv) dev’essere rigettata.
Né, passando all’esame del connesso profilo di appello di cui sopra al § 6 punto vi) , tale conclusione può trovare smentita nella l.r. Puglia n. 13 del 2008 per il fatto che, secondo l’appellante, la rimozione dell’impianto fotovoltaico avrebbe una ricaduta negativa in termini di coibentazione del lastrico solare e di impatto sui consumi di energia delle unità servite dall’impianto (cfr. il motivo 1.2 del ricorso di primo grado) laddove la finalità della legge regionale è di promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.
La suddetta legge regionale, infatti, nel definire le proprie finalità non importa deroga alle disposizioni del Testo unico dell’edilizia (sicché non occorre fermarsi sul tema delle condizioni di derogabilità delle norme del T.U.E. per il caso dell’installazione di impianti fotovoltaici, su cui cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 maggio 2025, n. 4128, e sez. IV, 9 ottobre 2024, n. 8113), anche senza considerare che (come già rilevato nel corso del contenzioso che ha opposto l’appellante al Comune: cfr. Cons. Stato, sez. II, ord. 13 settembre 2023, n. 3764), una volta smontato l’impianto e rimossa la tettoia, era materialmente possibile la ricollocazione dei pannelli fotovoltaici sul lastrico solare.
14. – Procedendo oltre nell’esame delle censure proposte con il ricorso in appello, secondo l’ordine che se ne è fatto sopra al § 6, la lamentata circostanza che il primo giudice non si sia pronunciato sui due ricorsi per motivi aggiunti, la quale trova piana conferma nella lettura della sentenza impugnata, comporta che all’esame degli stessi – ove non vi fosse la causa ostativa di cui appresso si dirà - occorrerebbe procedere in questa sede, in ossequio al principio, tuttora insuperato, secondo cui tra i casi di annullamento con rinvio non rientra l’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia totalmente omesso di esaminare una delle domande proposte, anche per ragioni diverse dall’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale di rito (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11, cui si deve l’enunciazione del principio di diritto in base al quale “ la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado ”).
15. – Tuttavia, l’appellante si è limitato a lamentare la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non ha assolto l’onere dell’espressa riproposizione delle domande non esaminate dal giudice di primo grado che è imposto dal secondo comma dell’art. 101 c.p.a.
Nel sistema del codice del 2010, l’effetto devolutivo al giudice di secondo grado dei motivi non esaminati dal giudice di primo grado non è più, senz’altro, “connaturato all’appello”, come invece in passato (Con. Stato, Ad. plen., 22 dicembre 2008, n. 19), giacché il comma 2 dell’art. 101 c.p.a., rubricato “Contenuto del ricorso in appello”, adesso richiede che l’appellante riproponga “espressamente” nell’atto di appello le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado che, altrimenti, si intendono per rinunciate.
L’onere di riproposizione espressa non può dirsi assolto neppure attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto, poiché con il termine “espressamente” il legislatore “ ha evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l’ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti a contraddire sulle stesse, mentre il mero richiamo non consente il recupero dei vizi denunciati in primo grado senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026, n. 2091; sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2021; sez. II, 30 gennaio 2026, n. 801; sez. V, 9 dicembre 2024, n. 9862; sez. III, 4 novembre 2024, n. 8747; Cons. Stato, II, 12 dicembre 2022, n. 10841).
Pertanto, nel presente grado il thema decidendum è quello inderogabilmente fissato dai motivi d’appello e da quelli espressamente e testualmente riproposti nel termine di costituzione e difesa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2021/2026 cit.).
16. – Da quanto detto consegue l’inammissibilità, per carenza d’interesse, del motivo di gravame di cui sopra al § 6 punto i) , relativo all’omesso esame dei due ricorsi per motivi aggiunti, nonché l’inammissibilità del motivo di cui al § 6 punto v) , il cui contenuto, in mancanza della riproposizione dei motivi aggiunti cui fa riferimento, risulta monco e, in definitiva, non comprensibile quanto alle ragioni, in concreto, per le quali l’esito del giudizio sarebbe stato diverso se non vi fosse stata la lamentata omissione.
17. – Il motivo di gravame di cui sopra al § 6 punto ii) risulta estraneo, già ictu oculi , al tema della presunta illegittimità del diniego di fiscalizzazione, che è l’oggetto del ricorso di primo grado, ed è volto, piuttosto, a revocare in dubbio la stessa abusività della tettoia, la correttezza del cui accertamento, come già si è osservato al § 9, è ormai coperta dall’autorità del giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1397/2021 e n. 5189/2024).
Ed invero, nel corrispondente motivo (n. 1.4) del ricorso di primo grado è la stessa parte ricorrente ad aver riconosciuto che, rispetto al tema, la questione dell’abusività della tettoia è “non direttamente pertinente ed anzi ultronea”.
Il motivo d’appello, perciò, è inammissibile ancor prima che infondato.
18. – Analogo discorso è a farsi per il successivo motivo di gravame, di cui sopra al § 6 punto iii) , perché la questione della configurabilità del manufatto de quo in termini di nuovo vano - peraltro definito tale da un intervento di chiusura perimetrale che è stato sia realizzato sia successivamente colpito da ordinanza di demolizione svariati anni prima della modifica dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e della presentazione della C.I.L.A. del 2023 – riguarda la legittimità dell’ordinanza di ripristino del 2016, oggetto di precedente giudizio, e non del provvedimento di diniego per cui è causa, adottato per respingere l’istanza di fiscalizzazione presentata nel 2021 dall’appellante proprio per sanare l’abuso.
Fermo quanto sopra, inoltre, il motivo non ha riscontro nel ricorso di primo grado e, quindi, risulta proposto per la prima volta, in contrasto con il divieto dei nova in appello.
19. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto, essendone le censure in parte infondate e in parte inammissibili.
20. – Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune appellato, nella misura liquidata in dispositivo, nulla dovendo disporsi per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Acquaviva delle Fonti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 5000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD ZA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco IN, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Francesco IN | RD ZA |
IL SEGRETARIO