Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3128
CS
Sentenza 30 luglio 2018
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CS
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità dell'art. 34, co. 2, d.P.R. 380/2001

    La norma di cui all'art. 34, co. 2, del d.P.R. 380/2001, che consente la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, presuppone una parziale difformità da un titolo edilizio valido e non si applica a manufatti interamente realizzati in assenza di titolo abilitativo. La tettoia e la sua chiusura sono state realizzate sine titulo, e l'impianto fotovoltaico, pur se installato in conformità a comunicazione di inizio lavori, insiste su un'opera abusiva. Inoltre, la norma non può trovare applicazione per il solo fatto che la demolizione possa incidere sulla funzionalità del manufatto o implicare una notevole spesa, né per la presenza di impianti costosi, altrimenti si rischierebbe un 'condono mascherato'. L'impianto fotovoltaico non è una porzione dell'edificio che ne condiziona la stabilità e si presta ad essere smontato e non demolito.

  • Inammissibile
    Mancata riproposizione espressa in appello

    L'art. 101, co. 2, c.p.a. richiede che l'appellante riproponga espressamente nell'atto di appello le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado. Il mero richiamo agli atti del giudizio di primo grado, privo della specifica indicazione del contenuto delle domande, non è sufficiente a soddisfare tale onere. Pertanto, il motivo di gravame relativo all'omesso esame dei ricorsi per motivi aggiunti è inammissibile per carenza d'interesse e per mancata riproposizione espressa.

  • Inammissibile
    Mancata riproposizione espressa in appello

    L'art. 101, co. 2, c.p.a. richiede che l'appellante riproponga espressamente nell'atto di appello le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado. Il mero richiamo agli atti del giudizio di primo grado, privo della specifica indicazione del contenuto delle domande, non è sufficiente a soddisfare tale onere. Pertanto, il motivo di gravame relativo all'omesso esame dei ricorsi per motivi aggiunti è inammissibile per carenza d'interesse e per mancata riproposizione espressa.

  • Inammissibile
    Irrilevanza della questione in appello

    La questione dell'abusività della tettoia è coperta dall'autorità del giudicato formatosi in precedenti gradi di giudizio. Inoltre, tale contestazione è estranea al tema della presunta illegittimità del diniego di fiscalizzazione, oggetto del ricorso di primo grado. La parte ricorrente aveva già riconosciuto nel ricorso di primo grado che la questione dell'abusività della tettoia non era direttamente pertinente.

  • Inammissibile
    Proposizione per la prima volta in appello e irrilevanza

    La questione della configurazione del manufatto come nuovo vano, anche a seguito della chiusura perimetrale con vetrate amovibili, riguarda la legittimità dell'ordinanza di demolizione del 2016, oggetto di precedente giudizio, e non il provvedimento di diniego di fiscalizzazione del 2021. Inoltre, il motivo non trova riscontro nel ricorso di primo grado e risulta proposto per la prima volta in appello, in contrasto con il divieto dei nova.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della L.R. Puglia n. 13/2008

    La legge regionale non importa deroga alle disposizioni del Testo unico dell'edilizia. Anche a voler considerare la possibilità di ricollocazione dei pannelli fotovoltaici sul lastrico solare dopo la rimozione della tettoia, la conclusione sull'inapplicabilità dell'art. 34, co. 2, d.P.R. 380/2001 rimane ferma.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3128
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 3128
Data del deposito : 21 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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