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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1002/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.12.2022 parte ricorrente rappresentava di aver svolto attività di operaio agricolo forestale dal 2007 ed in particolare rappresentava di essere stato adibito, per la maggior parte del tempo lavorativo, a servizi di pulizia manuale di canaloni di montagna con motosega e decespugliatore su terreni in pendenza contraendo a causa di ciò tendinopatia del quadricipite femorale bilaterale. Aveva quindi presentato domanda all' in data 06/08/2019 per il riconoscimento di malattia CP_1 professionale, domanda respinta dall' in data 05/12/2019; cui è seguito ricorso in data 10/03/2020 CP_1
a sua volta respinto dall' in data 23/01/2021. CP_1
Adiva così il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché “previa ammissione di CTU medico-legale, accerti e dichiari che il ricorrente è affetto da tendinopatia quadricipite femorale bilaterale, contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalla quale consegue inabilità permanente al lavoro nella misura del 7 % e così complessivamente nella misura del 26 % od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Chiede ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 4 indicando i Signori e , nonché CTU medico - legale, indicando Tes_1 Persona_1 sin d'ora quale CT di parte la Dott.ssa Persona_2
1 L' si costituiva tempestivamente e, pur non contestando le mansioni svolte dal ricorrente, contestava CP_1 in fatto e in diritto le domande ex adverso proposte, confutando che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre le malattie denunciate e che vi fosse nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le suddette patologie. In particolar modo si rimetteva alla relazione del proprio C.T.P. dott.ssa . Per_3
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza cartolare è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Occorre premette che, nel caso di specie, trattasi di malattia professionale cd. “non tabellata” o ad eziologia multifattoriale per cui grava sul lavoratore l'onere di provare con precisione i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento della malattia professionale ossia la prova della connessione causale dell'origine professionale della malattia deve essere specifica e concreta e non oggetto di semplici presunzioni (si veda Cass. n. 17438 del 2012, Cass. n. 8773 del 2018, Cass. n. 7313 del 2019). Prova, questa, che sarà valutata
“secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (si veda Cass. n. 8773 del 2018). Nel caso di specie, non avendo la parte ricorrente formulato precisi capitoli di prova e attese le difese dell' che non ha contestato lo svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso, si è ritenuta non CP_1 necessaria l'ammissione di un'istruttoria testimoniale. Parte ricorrente, lamenta di aver sviluppato la malattia professionale in quanto: “si tratta di luoghi dove non è possibile lavorare con il trattore ed egli taglia manualmente alberi, cespugli, arbusti. Gli alberi poi devono essere segati in pezzi, caricati sui camion e portati via. si tratta di lavori svolti per l'80% del tempo su terreni in pendenza”. Si ha, dunque, una mera indicazione di “lavori svolti in pendenza” “manualmente con l'uso di decespugliatore e motosega”, senza, tuttavia, fornire prova precisa e puntuale né del grado di pendenza di detti terreni né del peso degli strumenti di lavoro. Pertanto, alla luce degli atti di giudizio acquisiti questo Giudice, non potendolo ritenere esistente in via presuntiva, ritiene che non vi siano elementi sufficienti a connotare come tale il fattore di rischio per ricostruire l'effettiva esposizione a rischio ed in assenza della prova circa l'effettiva esposizione ed il relativo nesso eziologico tra la patologia e l'attività lavorativa svolta si rende superfluo lo svolgimento della ctu medica e la domanda non può che essere rigettata.
Spese compensate vanno compensate stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate Lucca, 29 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
2 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1002/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.12.2022 parte ricorrente rappresentava di aver svolto attività di operaio agricolo forestale dal 2007 ed in particolare rappresentava di essere stato adibito, per la maggior parte del tempo lavorativo, a servizi di pulizia manuale di canaloni di montagna con motosega e decespugliatore su terreni in pendenza contraendo a causa di ciò tendinopatia del quadricipite femorale bilaterale. Aveva quindi presentato domanda all' in data 06/08/2019 per il riconoscimento di malattia CP_1 professionale, domanda respinta dall' in data 05/12/2019; cui è seguito ricorso in data 10/03/2020 CP_1
a sua volta respinto dall' in data 23/01/2021. CP_1
Adiva così il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché “previa ammissione di CTU medico-legale, accerti e dichiari che il ricorrente è affetto da tendinopatia quadricipite femorale bilaterale, contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalla quale consegue inabilità permanente al lavoro nella misura del 7 % e così complessivamente nella misura del 26 % od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Chiede ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 4 indicando i Signori e , nonché CTU medico - legale, indicando Tes_1 Persona_1 sin d'ora quale CT di parte la Dott.ssa Persona_2
1 L' si costituiva tempestivamente e, pur non contestando le mansioni svolte dal ricorrente, contestava CP_1 in fatto e in diritto le domande ex adverso proposte, confutando che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre le malattie denunciate e che vi fosse nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le suddette patologie. In particolar modo si rimetteva alla relazione del proprio C.T.P. dott.ssa . Per_3
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza cartolare è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Occorre premette che, nel caso di specie, trattasi di malattia professionale cd. “non tabellata” o ad eziologia multifattoriale per cui grava sul lavoratore l'onere di provare con precisione i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento della malattia professionale ossia la prova della connessione causale dell'origine professionale della malattia deve essere specifica e concreta e non oggetto di semplici presunzioni (si veda Cass. n. 17438 del 2012, Cass. n. 8773 del 2018, Cass. n. 7313 del 2019). Prova, questa, che sarà valutata
“secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (si veda Cass. n. 8773 del 2018). Nel caso di specie, non avendo la parte ricorrente formulato precisi capitoli di prova e attese le difese dell' che non ha contestato lo svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso, si è ritenuta non CP_1 necessaria l'ammissione di un'istruttoria testimoniale. Parte ricorrente, lamenta di aver sviluppato la malattia professionale in quanto: “si tratta di luoghi dove non è possibile lavorare con il trattore ed egli taglia manualmente alberi, cespugli, arbusti. Gli alberi poi devono essere segati in pezzi, caricati sui camion e portati via. si tratta di lavori svolti per l'80% del tempo su terreni in pendenza”. Si ha, dunque, una mera indicazione di “lavori svolti in pendenza” “manualmente con l'uso di decespugliatore e motosega”, senza, tuttavia, fornire prova precisa e puntuale né del grado di pendenza di detti terreni né del peso degli strumenti di lavoro. Pertanto, alla luce degli atti di giudizio acquisiti questo Giudice, non potendolo ritenere esistente in via presuntiva, ritiene che non vi siano elementi sufficienti a connotare come tale il fattore di rischio per ricostruire l'effettiva esposizione a rischio ed in assenza della prova circa l'effettiva esposizione ed il relativo nesso eziologico tra la patologia e l'attività lavorativa svolta si rende superfluo lo svolgimento della ctu medica e la domanda non può che essere rigettata.
Spese compensate vanno compensate stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate Lucca, 29 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
2 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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