Articolo 1987 del Codice civile
Articolo 1986Articolo 1988
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19 aprile 1942
Art. 1987.

(Efficacia delle promesse).

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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