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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/11/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 52/2023 R.G. promossa da:
, difesa e rappresentata dall'avv. LUCCIARINI OSVALDO, Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, difesa e Controparte_1
rappresentata dall'avv. COSTANTINI STEFANO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2023, la dott.ssa esponeva di essere Parte_1
alle dipendenze dell' con contratto a Controparte_2 Pt_2
tempo indeterminato, quale funzionario collaboratore professionale cat. D e assegnata alla
U.O.C. Gestione e Amministrazione Risorse Umane.
Con Determina n.78 del 05.02.2013, avente a oggetto “Posizioni Organizzative anno 2013
– Approvazione atti relativi all'avviso interno a titoli e colloquio e conferimento degli
pagina 1 di 15 incarichi. Conferimento incarico”, superata la selezione, alla Dott.ssa veniva Parte_1
conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di Coordinatore dell'Area Giuridica del
Personale, con decorrenza dal 01.02.2013 al 31.12.2013, poi più volte prorogata e rinnovata dall' , senza soluzione di continuità. Controparte_2
Con Determina n. 445 del 04.09.2020 (doc. 11 ricorrente) l' Controparte_2
provvedeva a istituire gli Incarichi di Funzione ex artt. 14 e s.s. del rinnovato CCNL
21.05.2018 Comparto Sanità, prevedendo, all'interno del Dipartimento Amministrativo,
complessivamente n. 18 Incarichi di Funzione, dei quali n. 4 incarichi afferenti alla U.O.C.
Gestione ed Amministrazione Risorse Umane. Dei quattro incarichi di pertinenza della
U.O.C. Gestione e Amministrazione Risorse Umane nessuno veniva fatto oggetto di selezione e conseguente attribuzione, neppure quello denominato “reclutamento risorse umane ed amministrazione dei profili giuridici”, corrispondente alla P.O. ricoperta fino a quel momento dalla ricorrente.
Con Determina n. 46 del 29.01.2021 (doc. 12 ricorrente), a seguito del parziale espletamento delle selezioni previste, venivano conferiti tutti gli Incarichi di Area
Amministrativa con esclusione, unicamente, di quelli di pertinenza della UOC Gestione del Personale. La determina, inoltre, affermava “6. di dare atto che per gli ulteriori
Incarichi di Funzione previsti nell'assetto, le cui procedure di selezione non sono state
ancora espletate, si procederà ai conferimenti secondo le indicazioni fornite dai
Direttori/Responsabili di di afferenza;
7. di disporre, dalla data di Parte_3
attribuzione dei predetti Incarichi di Funzione, di cui alla presente determina, 01.02.2021,
la cessazione di tutti gli Incarichi di Posizione organizzativa ex art. 10 del CCNL
20.09.2001 in essere, in relazione alla messa a regime degli incarichi in conformità alle disposizioni del CCNL 21/05/2018”. Veniva, quindi, statuita esclusivamente la cessazione dei precedenti incarichi di Posizione Organizzativa dalla data di attribuzione dei nuovi
Incarichi di Funzione.
pagina 2 di 15 Pertanto, in assenza di qualsivoglia indizione, selezione e/o conferimento degli Incarichi
di Funzione previsti per la UOC Gestione ed Amministrazione Risorse Umane nel nuovo assetto e senza alcuna comunicazione formale, la dott.ssa si vedeva decurtare per le Pt_1
vie brevi dalla propria retribuzione l'emolumento relativo alla P.O. di complessivi €
4.400,00 annui.
Sebbene la ricorrente si vedeva applicare tale decurtazione retributiva, ella continuava a svolgere, con le medesime responsabilità connesse alle sostanziali funzioni di P.O. le consuete attività connesse alla posizione organizzativa (Responsabile del Procedimento;
-
Gestione legge 104/92; - Congedi per cure e conferimenti incarichi ex art. 53 D. Lgs
165/2001; - Coordinamento e espletamento delle attività di reclutamento (collaborazioni coordinate e continuative, contratti flessibili, consulenze e gestione procedure finanziate con fondi esterni).
La ricorrente lamentava, quindi, come, con riferimento agli Incarichi di Funzione previsti dal nuovo assetto delineato dalla Determina n. 445/2020, le cui procedure di selezione non erano state ancora espletate, non si fosse determinata alcuna cessazione delle funzioni relative alle precedenti P.O. Pertanto, si sarebbe dovuta dare continuità all'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del rinnovato CCNL del
Comparto Sanità 2016/2018, secondo il quale “1. Gli incarichi di posizione e
coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che
saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in
vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”.
La Dott. in data 11.10.2021, procedeva a richiedere il nulla osta preventivo per Pt_1
partecipare a selezione pubblica di mobilità presso altro Ente, della quale sarebbe poi risultata vincitrice. Il nulla osta definitivo, richiesto direttamente dall'Ente di destinazione pagina 3 di 15 in data 02.12.2021, le veniva concesso in data 03.02.2022 e successivamente, in data
01.03.2022, faceva seguito il trasferimento della Dott. in altra amministrazione. Pt_1
La ricorrente conveniva in giudizio l' per Controparte_1
vedersi riconosciuto il proprio diritto, ai sensi dell'art. 22 del CCNL Comparto Sanità
2016/2018 e delle specifiche Determine richiamate, alla continuità della P.O. attribuita per il periodo 01.02.2021-28.02.2022 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
convenuta al pagamento del corrispondente emolumento retributivo di € 4.766,66.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della responsabilità dell' per non aver Controparte_1
espletato la selezione e conferito l'Incarico di Funzione previsto dal nuovo assetto organizzativo per il “coordinamento attività area giuridica del personale: profili giuridici e reclutamento” e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento del danno da perdita di chance in favore della ricorrente, da quantificarsi in via equitativa da parte del giudice in €
50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.06.2023, si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso e, in via Controparte_3
riconvenzionale, in caso di accoglimento del ricorso avversario, la condanna della ricorrente alla restituzione della somma di € 1.329,21, mediante compensazione con l'eventuale accertato debito, percepita dalla Dott.ssa nella busta paga di febbraio Pt_1
2022, a titolo di compensi per lavoro straordinario. La resistente, infatti, invocava l'applicazione dell'art. 36, comma 2, del CCNL del 7.4.1999, rubricato “Misura dell'indennità di funzione”, il quale prevede espressamente che l'indennità di funzione, per i dipendenti cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa, assorbe i compensi per lavoro straordinario.
In merito alla domanda riconvenzionale, nella memoria depositata in data 05.12.2023, parte ricorrente evidenziava come la propria domanda di corresponsione del lavoro straordinario non costituiva riconoscimento della mancata continuità di corresponsione dell'indennità di pagina 4 di 15 P.O. ex art. 20 CCNL. Pertanto, come ribadito anche nelle conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in data 09.09.2024, parte ricorrente riconosceva come dall'eventuale somma riconosciuta a titolo di differenze retributive andava detratto l'importo per lavoro straordinario già corrisposto di € 1.329,21.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale chiesta dalle parti,
nel corso della quale venivano escussi i testimoni , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
e , colleghe della ricorrente.
[...] Testimone_4
***
1. L'espletata istruttoria orale e la documentazione prodotta in atti escludono che la ricorrente, in seguito alla “perdita” della Posizione Organizzativa e fino alla cessazione del rapporto di lavoro (01.02.2021-28.02.2022), abbia continuato a svolgere le medesime mansioni attribuitele nel periodo antecedente in cui ricopriva la P.O. di Coordinatrice dell'Area
Giuridica del Personale.
In tal senso depongono le dichiarazioni delle testi (“Nel 2021 la ricorrente Tes_1
perde la PO. Il coordinamento del personale lo svolgo io mentre la ricorrente continua
ad occuparsi dei singoli procedimenti relativi alle assunzioni di personale di diritto
privato; delle procedure di assunzione di alcuni dirigenti e di altre pratiche. A tal punto ero io e non più la ricorrente ad assegnare le singole pratiche ai colleghi”), (“Ho Tes_2
preso servizio presso la resistente il 21.01.2021 con mansioni di collaboratore amministrativo professionale e assegnata all'ufficio reclutamento dove lavora la ricorrente, due assistenti amministrativi e un'altra persona prossima alla pensione che
non ho mai visto perché lavorava a casa in smart working. All'epoca la ricorrente aveva
Pa la che ha mantenuto per poco tempo. Era un periodo di emergenze assunzionali legate
alla pandemia, con normativa in continua evoluzione. La ricorrente seguiva le procedure concorsuali che erano già state indette per l'assunzione di dirigenti;
per tali procedure
svolgeva la funzione di segretario che per legge deve essere un funzionario. Non so se la
pagina 5 di 15 ricorrente coordinava il personale addetto alla gestione giuridica del personale”) e dipendente della resistente dal febbraio 2021 (“Quando ho cominciato a Tes_4
lavorare ero a conoscenza del fatto che la ricorrente avesse la posizione organizzativa
che successivamente ha cessato di avere. Ho poi saputo che tale cessazione coincideva
temporalmente con la mia assunzione. È capitato che mi confrontassi con lei su questioni
di tipo giuridico. La ricorrente rientrava sia nell'ufficio giuridico sia nel reclutamento, la
posizione organizzativa riguardava entrambi gli uffici. Da quando sono stata assunta la
funzione di coordinamento era svolta dalla dirigente, nel senso che se avevo qualche
problematica che non riuscivo a risolvere da sola, mi rivolgevo alla dirigente. È vero
però che mi confrontavo anche con la ricorrente ed altri colleghi. Ricordo che fu la ad assegnarmi sia l'incarico inziale che successivamente altri incarichi, quali Tes_1
ad esempio le pratiche relative alla sospensione dei dipendenti non vaccinati, se non erro
nel settembre 2021. Questa attività coinvolgeva la responsabilità delle altre unità
operative con i cui responsabili vennero fatte delle riunioni, a cui io partecipavo ma non
la ricorrente. Ricordo che la ricorrente era maggiormente impegnata presso l'ufficio
reclutamento piuttosto che a quello giuridico. Ho avuto confronti con la ricorrente sugli
incarichi extra-istituzionali che in precedenza la ricorrente supervisionava, a quanto mi è
stato detto. Con la ricorrente mi confrontavo in merito agli incarichi extra-istituzionali e
legge 104”).
Non appaiono decisive le dichiarazioni della teste dipendente della resistente Tes_3
dal 2016 (“Quando sono arrivata, la ricorrente mi è stata presentata come persona titolare
della posizione organizzativa alla quale avrei dovuto fare riferimento. Ad esempio, a lei riferivo con riguardo ai bandi per l'assunzione del personale per i quali io mi occupavo di
raccogliere la documentazione. Ricordo che predisponevo degli atti nei quali la ricorrente
era indicata con una qualifica che richiamava la posizione organizzativa, a fianco della
indicazione del dirigente del settore. Per quanto mi riguarda la ricorrente ha sempre
pagina 6 di 15 rappresentato il mio riferimento in relazione alle pratiche che ho trattato fino a quando
se ne è andata. Preciso che per un periodo non ho lavorato in maniera continuativa (dal
2019 al 2021) a causa di problemi di salute. Ricordo che nel periodo del Covid la ricorrente era l'unica dipendente di categoria D alla quale facevo riferimento anche
perché, pur essendo arrivata una nuova collaboratrice amministrativa, non aveva ancora
sufficiente esperienza. Ricordo che ad un certo punto la dirigente mi disse che la
ricorrente non aveva più la posizione organizzativa e che non avrei più dovuto indicarla
con tale qualifica negli atti. Non riesco a collocare temporalmente questo fatto ma mi pare che sia successo dopo il periodo più critico dell'emergenza Covid. Ricordo che nel periodo
più critico quando lavoravo in smart working il mio riferimento era la ricorrente. Anche
successivamente il mio riferimento rimase la ricorrente, anche alla luce della sua
esperienza. Quando era disponibile mi potevo rapportare anche con la dirigente, Dott.ssa
Fraternale, che però spesso era oberata da altri impegni e quindi io continuavo a fare
riferimento alla ricorrente”). La teste ricorda bene che, ad un certo punto, la ricorrente perde la formale qualifica di P.O., che non viene più menzionata negli atti. La circostanza che la ricorrente abbia mantenuto un ruolo di riferimento per la teste si giustifica in ragione dell'esperienza della nell'ambito di un ordinario rapporto collaborativo tra Pt_1
dipendenti. La teste era ben consapevole che il suo principale riferimento era la dirigente e non più la ricorrente, alla quale si rapportava solo quando non era disponibile la prima.
Neppure la documentazione allegata da parte ricorrente (docc. 24-29 ricorrente) si ritiene in grado di colmare le lacune e le evidenze opposte rinvenute all'esito dell'istruttoria orale posto che, nei documenti richiamati, non si evincono in alcun modo le funzioni di direzione e coordinamento in capo alla ricorrente, la quale compare, più spesso, in copia conoscenza di corrispondenze tra vari uffici, destinataria di disposizioni della dirigente, Dott.ssa
(“A chiedo di fare anche la parte del giuridico visti tutti i nuovi Tes_1 Pt_1
congedi!!! Ed il lavoro che ha comportato la loro applicazione! la rendicontazione è
pagina 7 di 15 urgente! - doc. 27 pagina 3). Anzi, la documentazione richiamata avvalla ancor più la tesi di parte resistente, come si può evincere dalla pagina 1 del doc. 27 (“Non lo so
probabilmente perché non sono tenuta a saperlo in quanto non più necessaria la mia
attività di coordinamento, ma so che non ho informazioni sufficienti per definirmi
responsabile del procedimento quando del procedimento conosco solo informazioni frastagliate e provenienti da interlocutori più disparati come conoscenza”) e dalla pagina
5 del doc. 29 (“Non sono stata interessata della questione rinnovo contratti SOC in
quanto, come ben sai, la Dirigente ha riorganizzato la struttura, avendo ritenuto cessate
le posizioni organizzative in atto a gennaio e non più indette, assegnandomi unicamente
attività proprie del reclutamento: il rinnovo dei contratti per consuetudine rientra nelle attività del giuridico”).
2. Escluso che la dott.ssa possa vantare il diritto al compenso in ragione delle attività di Pt_1
fatto svolte nel periodo 01.02.2021-28.02.2022, occorre valutare se la decisione della resistente di disporre, dal primo febbraio 2021, la cessazione di tutti gli incarichi di
Posizione organizzativa ex art. 20, CCNL 07.04.1999 in essere (tra cui quello della ricorrente), violi l'art. 22 del CCNL Sanità 2016-2018.
L'art. 22 del CCNL prevede che “Gli incarichi di posizione e di coordinamento attribuiti
alla data di sottoscrizione dl presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di
una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”.
Si condivide l'interpretazione che l' ha dato del suddetto art. 22 (v. doc. 20, ric.). CP_4
Secondo l'ARAN “le parti hanno previsto, all'art. 23, che il nuovo sistema degli incarichi debba avere decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo CCNL;
peraltro, in
considerazione della necessità di tempi tecnici, seppur brevi, per la concreta messa a
regime del nuovo impianto, l'articolo 22 ha disposto uno specifico regime transitorio in
forza del quale gli incarichi attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero
pagina 8 di 15 quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data
restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei
nuovi incarichi di funzione, processo che dovrà avvenire nel minor tempo possibile. Ciò
implica che i suddetti incarichi avranno durata fino alla originaria data di scadenza senza
rinnovo, fatta salva soltanto una eventuale prorogatio, eccezionale e temporanea, giustificato dalla condizione che l' o Ente abbia attivato, a far data dalla CP_2
decorrenza di cui all'art. 23, il processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi
di funzione”.
In sostanza, l'art. 22 regola due eventualità:
a) la sorte delle P.O. che, alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL (11.07.2019)
non hanno ancora esaurito l'originario termine di durata;
b) la sorte delle P.O. conferite dopo la data di sottoscrizione del nuovo CCNL, sulla base di procedure già avviate alla suddetta data.
In entrambi i casi si prevede che tali incarichi proseguano fino alla “originaria data di scadenza, senza rinnovo”, salva solo un'eventuale loro prorogatio purchè, alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, l'Ente abbia attivato il processo di istituzione dei nuovi incarichi di funzione.
La situazione della ricorrente non rientra nell'ambito della norma transitoria, che non considera le P.O. che alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL avevano già raggiunto l'originaria data di scadenza e proseguivano in regime di proroga.
La ratio della disciplina transitoria e la ragione per la quale la situazione della ricorrente non è ad essa riconducibile è abbastanza evidente. L'art. 22 tutela l'interesse dei dipendenti che si sono visti conferire la P.O. nella fase di passaggio al nuovo regime, a mantenere l'incarico (e il correlato trattamento retributivo) per un tempo non inferiore a quello originariamente previsto. Esigenza di tutela che chiaramente non si pone per i dipendenti pagina 9 di 15 che, come la ricorrente, alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL avevano già svolto l'incarico per l'intera durata originaria e lo proseguivano in regime di prorogatio.
L'ultima di siffatte proroghe veniva disposta con determina n. 952 del 29.12.2017 (doc. 10 ricorrente), dove si prevedeva espressamente che “occorre prorogare gli incarichi di posizione organizzativa dal 01.01.2018 fino all'espletamento delle selezioni per i nuovi conferimenti, presumibilmente entro il 31.03.2018”.
La ricorrente ha continuato a ricoprire la posizione organizzativa e a ricevere la relativa indennità fino al 31.01.2021. La decisione della resistente di non prorogarla ulteriormente, tenuto conto dell'avanzato stato di attuazione del nuovo sistema degli incarichi di funzione
(determina n. 46 del 29.01.2021), per le esposte ragioni, non è giuridicamente censurabile.
L'inapplicabilità al caso di specie della disciplina transitoria di cui all'art. 22 del CCNL si pone in linea con altre pronunce di merito in materia, fra cui si cita la sentenza n. 1526/2023
del Tribunale di Brindisi, la quale ha espresso sostanzialmente lo stesso orientamento sul tema: “Trattandosi dunque di incarichi già scaduti e non attribuiti in forza della procedura prevista dalla contrattazione collettiva, la disposizione di cui all'art. 22 non risulta
utilmente invocabile nel caso di specie, laddove – al momento dell'entrata in vigore di tale
previsione – con determina n. 790 aveva già avviato una procedura per il conferimento
degli incarichi di posizione sulla scorta del nuovo modello dipartimentale, disponendo
sostanzialmente la revoca di quelli a suo tempo prorogati”.
3. Occorre ora valutare la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata attivazione della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di funzione.
La domanda va accolta..
E' pacifico che le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione relativi all'U.O.
Gestione ed amministrazione delle risorse umane nella quale la ricorrente operava, non siano mai state attivate. L'incarico di funzione “corrispondente” alla precedente posizione organizzativa rivestita dalla ricorrente, denominato “Coordinamento attività area
pagina 10 di 15 giuridica del personale: profilo giuridico e reclutamento”, sebbene istituito con la determina n. 445 del 04.09.2020, non è divenuto oggetto di selezione e conferimento.
Nella determina di istituzione era previsto “di indire l'avviso di selezione interno, a titoli e
colloquio, per il conferimento degli incarichi di funzione secondo quanto previsto dal regolamento aziendale in materia (…) con le modalità e alle condizioni indicate nell'allegato schema di avviso”.
Con determina n. 46 del 29.01.2021, la resistente procedeva al conferimento, tra gli altri,
di tutti gli incarichi relativi al Dipartimento Amministrativo salvo i quattro concernenti l'UO di pertinenza dell'istante, per i quali le procedure di selezione non erano state avviate. In relazione agli incarichi di funzione le cui procedure di selezione non erano ancora espletate la determina confermava la volontà di darvi corso “secondo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili di UO/Struttura di afferenza” ma la mancata attivazione delle procedure di conferimento era ancora attuale alla data del 22.08.2021 (v. corrispondenza intrattenuta fra le parti, di cui al doc. 22 di parte resistente (“nelle
articolazioni aziendali per le quali non sono stati previsti o conferiti incarichi funzionali,
come è nel caso della UOC Gestione ed Amministrazione delle risorse umane, le attività
gestionali e le responsabilità ascritte agli incarichi funzionali previsti nel nuovo assetto
organizzativo sono state di fatto e di diritto assunte dal Dirigente della medesima
Struttura”).
Secondo la ricorrente l'inerzia della resistente nell'attivazione della procedura di selezione per l'incarico di funzione organizzativa precedentemente istituita ha leso la sua qualificata aspettativa al conseguimento dell'incarico e determinato un danno risarcibile in termini di chances perdute.
La Corte di Cassazione, in relazione al precedente sistema delle Posizioni Organizzative
ha costantemente negato la sussistenza in capo al dipendente del diritto alla connessa indennità prima dell'istituzione della P.O. (Cass. Sent. n. 8297/2012: “In tema di personale
pagina 11 di 15 sanitario non dirigente, l'art. 20, comma 1, del c.c.n.l. 1998-2001 del comparto sanità,
stipulato il 17 aprile 1999, per il contenuto testuale e per il coordinamento con le
disposizioni dei successivi commi 2 e 3 nonché dei commi 1 e 2 dell'art. 21, nel prevedere
l'istituzione delle posizioni organizzative, non impone alle aziende e agli enti di comparto
un obbligo incondizionato, ma concede loro ampio margine di apprezzamento, sicché le
relative decisioni non sono meramente ricognitive, ma esplicano una funzione costitutiva,
non essendo quindi configurabile, prima dell'istituzione delle posizioni organizzative, un
danno da perdita di "chance" per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne
destinatario. Ne consegue ulteriormente che, a questi fini, rileva soltanto l'atto costitutivo
delle posizioni organizzative, mentre sono irrilevanti gli eventuali atti preparatori endoprocedimentali”; conformi Cass. 25550/2015, Cass. 18248/2011, Cass. 12556/2017).
Nel caso in esame, è pacifica l'avvenuta l'istituzione dell'incarico di funzione e delle altre condizioni di natura regolamentare che il CCNL richiede affinchè l' possa attivare CP_2
la procedura selettiva finalizzata al conferimento degli incarichi e risulta anche la chiara volontà di dar corso agli adempimenti conseguenti (come si è già visto la determina di istituzione degli incarichi di funzione disponeva di “indire l'avviso di selezione interno, a
titolo e colloquio, per il conferimento degli incarichi di funzione secondo quanto previsto dal regolamento aziendale in materia”).
La convenuta, tuttavia, non ha dato corso a tale determinazione, senza dimostrare e neppure allegare ragioni organizzative che giustifichino l'inerzia.
Il comportamento tenuto dalla resistente, da valutarsi secondo canoni prettamente civilistici
(v. Cass. 12315/2008) è in contrasto con i canoni della buona fede e correttezza (art. 1175
e 1375 cc.), che impongono di non tradire, senza un giusto motivo, l'affidamento indotto nella controparte. La decisione dell' di istituire gli incarichi di posizione e di indire CP_2
le relative selezioni, fonda un corrispondente affidamento dei dipendenti, il cui interesse non è più di mero fatto ma giuridico, essendo correlato sia all'impegno assunto dalla datrice pagina 12 di 15 in sede collettiva che alle proprie successive determinazioni. Né possono plausibilmente ritenersi ostacoli di altra natura, sia perché non allegati, sia perché con la determina di istituzione si prevede per ogni incarico il relativo costo che deve reputarsi già appostato in bilancio.
Poiché per la generalità degli incarichi di funzione relativi al dipartimento amministrativo la resistente ha perfezionato la selezione il 04.09.2020, è da tale data che ella deve ritenersi inadempiente rispetto all'incarico al quale l'istante poteva legittimamente aspirare.
La perdita della possibilità di partecipare alla selezione che la resistente si era impegnata ad attivare è fonte di un danno risarcibile, secondo il principio affermato da Cass. n.
1884/2022, secondo cui: “In tema di pubblico impiego locale, l'illegittimo diniego di una
posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per
perdita di "chance", che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista
la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta;
il danno, che non coincide con le
retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le
retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro,
consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo”.
Esaminando le mansioni e le responsabilità connesse all'incarico di funzione rivendicato dalla ricorrente, denominato Coordinamento attività area giuridica del personale: profilo giuridici e reclutamento, esplicitate nell'Assetto incarichi di funzione CP_5
(funzioni, contenuti professionali specifici ed attività proprie dell'incarico), è evidente l'affinità con i compiti svolti dalla dott.ssa nel quasi decennale periodo (01.02.2013- Pt_1
29.01.2021) in cui ha rivestito la Posizione Organizzativa di Coordinatore dell'Area
Giuridica del Personale, con valutazioni sempre positive (doc. 23 ric.).
pagina 13 di 15 E' incontestato che la ricorrente fosse l'unica risorsa presente in dotazione organica assegnata all'UOC Gestione ed Amministrazione Risorse Umane con oltre 5 anni di esperienza professionale, come richiesto dal Regolamento Aziendale.
In sostanza, sussistono plurimi elementi che fanno presumere che, qualora la resistente avesse dato corso all'impegno di indire la selezione per l'incarico di funzione “Coordinamento attività area giuridica del personale: profili giuridici e reclutamento”, la ricorrente con alta probabilità l'avrebbe conseguito.
Si ritiene di determinare in termini percentuali tale probabilità al 90%.
Utilizzando quale parametro l'emolumento retributivo previsto dalla determina n.
445/2020 per il rivendicato incarico di funzione, stabilito nel valore economico annuo di €
5.040,00, si ricava che il danno da perdita di chance patito dalla dott.ssa si possa Pt_1
quantificare in € 4.536,00 l'anno (90% di € 5.040,00).
Non è accoglibile la domanda di parametrare il risarcimento all'ipotetica durata dell'incarico. La ricorrente ha ottenuto il trasferimento per mobilità presso altro Ente in data 01.03.2022 e non può quindi pretendere un risarcimento per un tempo superiore. La ricorrente ha perduto un'utilità di cui avrebbe goduto per non più di 18 mesi.
Cont In definitiva, alla luce di quanto sopra, l' va condannata al pagamento della somma di
€ 6.804,00 (4.536/12*18) a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance derivante dalla mancata attivazione delle procedure di selezione e conferimento dell'incarico di funzione Coordinamento attività area giuridica del personale: profilo giuridici e
reclutamento.
4. La domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente per il pagamento della somma di
€ 1.329,21, percepita dalla Dott.ssa nella busta paga di febbraio 2022, a titolo di Pt_1
compensi per lavoro straordinario resta assorbita dal rigetto della domanda principale della ricorrente di accertamento del diritto alla continuità della Posizione Organizzativa ed alla relativa indennità.
pagina 14 di 15 Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in complessivi €
3.000,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.804,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances.
Spese di lite come in parte motiva.
Pesaro, 11.11.2024.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 52/2023 R.G. promossa da:
, difesa e rappresentata dall'avv. LUCCIARINI OSVALDO, Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, difesa e Controparte_1
rappresentata dall'avv. COSTANTINI STEFANO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2023, la dott.ssa esponeva di essere Parte_1
alle dipendenze dell' con contratto a Controparte_2 Pt_2
tempo indeterminato, quale funzionario collaboratore professionale cat. D e assegnata alla
U.O.C. Gestione e Amministrazione Risorse Umane.
Con Determina n.78 del 05.02.2013, avente a oggetto “Posizioni Organizzative anno 2013
– Approvazione atti relativi all'avviso interno a titoli e colloquio e conferimento degli
pagina 1 di 15 incarichi. Conferimento incarico”, superata la selezione, alla Dott.ssa veniva Parte_1
conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di Coordinatore dell'Area Giuridica del
Personale, con decorrenza dal 01.02.2013 al 31.12.2013, poi più volte prorogata e rinnovata dall' , senza soluzione di continuità. Controparte_2
Con Determina n. 445 del 04.09.2020 (doc. 11 ricorrente) l' Controparte_2
provvedeva a istituire gli Incarichi di Funzione ex artt. 14 e s.s. del rinnovato CCNL
21.05.2018 Comparto Sanità, prevedendo, all'interno del Dipartimento Amministrativo,
complessivamente n. 18 Incarichi di Funzione, dei quali n. 4 incarichi afferenti alla U.O.C.
Gestione ed Amministrazione Risorse Umane. Dei quattro incarichi di pertinenza della
U.O.C. Gestione e Amministrazione Risorse Umane nessuno veniva fatto oggetto di selezione e conseguente attribuzione, neppure quello denominato “reclutamento risorse umane ed amministrazione dei profili giuridici”, corrispondente alla P.O. ricoperta fino a quel momento dalla ricorrente.
Con Determina n. 46 del 29.01.2021 (doc. 12 ricorrente), a seguito del parziale espletamento delle selezioni previste, venivano conferiti tutti gli Incarichi di Area
Amministrativa con esclusione, unicamente, di quelli di pertinenza della UOC Gestione del Personale. La determina, inoltre, affermava “6. di dare atto che per gli ulteriori
Incarichi di Funzione previsti nell'assetto, le cui procedure di selezione non sono state
ancora espletate, si procederà ai conferimenti secondo le indicazioni fornite dai
Direttori/Responsabili di di afferenza;
7. di disporre, dalla data di Parte_3
attribuzione dei predetti Incarichi di Funzione, di cui alla presente determina, 01.02.2021,
la cessazione di tutti gli Incarichi di Posizione organizzativa ex art. 10 del CCNL
20.09.2001 in essere, in relazione alla messa a regime degli incarichi in conformità alle disposizioni del CCNL 21/05/2018”. Veniva, quindi, statuita esclusivamente la cessazione dei precedenti incarichi di Posizione Organizzativa dalla data di attribuzione dei nuovi
Incarichi di Funzione.
pagina 2 di 15 Pertanto, in assenza di qualsivoglia indizione, selezione e/o conferimento degli Incarichi
di Funzione previsti per la UOC Gestione ed Amministrazione Risorse Umane nel nuovo assetto e senza alcuna comunicazione formale, la dott.ssa si vedeva decurtare per le Pt_1
vie brevi dalla propria retribuzione l'emolumento relativo alla P.O. di complessivi €
4.400,00 annui.
Sebbene la ricorrente si vedeva applicare tale decurtazione retributiva, ella continuava a svolgere, con le medesime responsabilità connesse alle sostanziali funzioni di P.O. le consuete attività connesse alla posizione organizzativa (Responsabile del Procedimento;
-
Gestione legge 104/92; - Congedi per cure e conferimenti incarichi ex art. 53 D. Lgs
165/2001; - Coordinamento e espletamento delle attività di reclutamento (collaborazioni coordinate e continuative, contratti flessibili, consulenze e gestione procedure finanziate con fondi esterni).
La ricorrente lamentava, quindi, come, con riferimento agli Incarichi di Funzione previsti dal nuovo assetto delineato dalla Determina n. 445/2020, le cui procedure di selezione non erano state ancora espletate, non si fosse determinata alcuna cessazione delle funzioni relative alle precedenti P.O. Pertanto, si sarebbe dovuta dare continuità all'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del rinnovato CCNL del
Comparto Sanità 2016/2018, secondo il quale “1. Gli incarichi di posizione e
coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che
saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in
vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”.
La Dott. in data 11.10.2021, procedeva a richiedere il nulla osta preventivo per Pt_1
partecipare a selezione pubblica di mobilità presso altro Ente, della quale sarebbe poi risultata vincitrice. Il nulla osta definitivo, richiesto direttamente dall'Ente di destinazione pagina 3 di 15 in data 02.12.2021, le veniva concesso in data 03.02.2022 e successivamente, in data
01.03.2022, faceva seguito il trasferimento della Dott. in altra amministrazione. Pt_1
La ricorrente conveniva in giudizio l' per Controparte_1
vedersi riconosciuto il proprio diritto, ai sensi dell'art. 22 del CCNL Comparto Sanità
2016/2018 e delle specifiche Determine richiamate, alla continuità della P.O. attribuita per il periodo 01.02.2021-28.02.2022 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
convenuta al pagamento del corrispondente emolumento retributivo di € 4.766,66.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della responsabilità dell' per non aver Controparte_1
espletato la selezione e conferito l'Incarico di Funzione previsto dal nuovo assetto organizzativo per il “coordinamento attività area giuridica del personale: profili giuridici e reclutamento” e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento del danno da perdita di chance in favore della ricorrente, da quantificarsi in via equitativa da parte del giudice in €
50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.06.2023, si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso e, in via Controparte_3
riconvenzionale, in caso di accoglimento del ricorso avversario, la condanna della ricorrente alla restituzione della somma di € 1.329,21, mediante compensazione con l'eventuale accertato debito, percepita dalla Dott.ssa nella busta paga di febbraio Pt_1
2022, a titolo di compensi per lavoro straordinario. La resistente, infatti, invocava l'applicazione dell'art. 36, comma 2, del CCNL del 7.4.1999, rubricato “Misura dell'indennità di funzione”, il quale prevede espressamente che l'indennità di funzione, per i dipendenti cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa, assorbe i compensi per lavoro straordinario.
In merito alla domanda riconvenzionale, nella memoria depositata in data 05.12.2023, parte ricorrente evidenziava come la propria domanda di corresponsione del lavoro straordinario non costituiva riconoscimento della mancata continuità di corresponsione dell'indennità di pagina 4 di 15 P.O. ex art. 20 CCNL. Pertanto, come ribadito anche nelle conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in data 09.09.2024, parte ricorrente riconosceva come dall'eventuale somma riconosciuta a titolo di differenze retributive andava detratto l'importo per lavoro straordinario già corrisposto di € 1.329,21.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale chiesta dalle parti,
nel corso della quale venivano escussi i testimoni , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
e , colleghe della ricorrente.
[...] Testimone_4
***
1. L'espletata istruttoria orale e la documentazione prodotta in atti escludono che la ricorrente, in seguito alla “perdita” della Posizione Organizzativa e fino alla cessazione del rapporto di lavoro (01.02.2021-28.02.2022), abbia continuato a svolgere le medesime mansioni attribuitele nel periodo antecedente in cui ricopriva la P.O. di Coordinatrice dell'Area
Giuridica del Personale.
In tal senso depongono le dichiarazioni delle testi (“Nel 2021 la ricorrente Tes_1
perde la PO. Il coordinamento del personale lo svolgo io mentre la ricorrente continua
ad occuparsi dei singoli procedimenti relativi alle assunzioni di personale di diritto
privato; delle procedure di assunzione di alcuni dirigenti e di altre pratiche. A tal punto ero io e non più la ricorrente ad assegnare le singole pratiche ai colleghi”), (“Ho Tes_2
preso servizio presso la resistente il 21.01.2021 con mansioni di collaboratore amministrativo professionale e assegnata all'ufficio reclutamento dove lavora la ricorrente, due assistenti amministrativi e un'altra persona prossima alla pensione che
non ho mai visto perché lavorava a casa in smart working. All'epoca la ricorrente aveva
Pa la che ha mantenuto per poco tempo. Era un periodo di emergenze assunzionali legate
alla pandemia, con normativa in continua evoluzione. La ricorrente seguiva le procedure concorsuali che erano già state indette per l'assunzione di dirigenti;
per tali procedure
svolgeva la funzione di segretario che per legge deve essere un funzionario. Non so se la
pagina 5 di 15 ricorrente coordinava il personale addetto alla gestione giuridica del personale”) e dipendente della resistente dal febbraio 2021 (“Quando ho cominciato a Tes_4
lavorare ero a conoscenza del fatto che la ricorrente avesse la posizione organizzativa
che successivamente ha cessato di avere. Ho poi saputo che tale cessazione coincideva
temporalmente con la mia assunzione. È capitato che mi confrontassi con lei su questioni
di tipo giuridico. La ricorrente rientrava sia nell'ufficio giuridico sia nel reclutamento, la
posizione organizzativa riguardava entrambi gli uffici. Da quando sono stata assunta la
funzione di coordinamento era svolta dalla dirigente, nel senso che se avevo qualche
problematica che non riuscivo a risolvere da sola, mi rivolgevo alla dirigente. È vero
però che mi confrontavo anche con la ricorrente ed altri colleghi. Ricordo che fu la ad assegnarmi sia l'incarico inziale che successivamente altri incarichi, quali Tes_1
ad esempio le pratiche relative alla sospensione dei dipendenti non vaccinati, se non erro
nel settembre 2021. Questa attività coinvolgeva la responsabilità delle altre unità
operative con i cui responsabili vennero fatte delle riunioni, a cui io partecipavo ma non
la ricorrente. Ricordo che la ricorrente era maggiormente impegnata presso l'ufficio
reclutamento piuttosto che a quello giuridico. Ho avuto confronti con la ricorrente sugli
incarichi extra-istituzionali che in precedenza la ricorrente supervisionava, a quanto mi è
stato detto. Con la ricorrente mi confrontavo in merito agli incarichi extra-istituzionali e
legge 104”).
Non appaiono decisive le dichiarazioni della teste dipendente della resistente Tes_3
dal 2016 (“Quando sono arrivata, la ricorrente mi è stata presentata come persona titolare
della posizione organizzativa alla quale avrei dovuto fare riferimento. Ad esempio, a lei riferivo con riguardo ai bandi per l'assunzione del personale per i quali io mi occupavo di
raccogliere la documentazione. Ricordo che predisponevo degli atti nei quali la ricorrente
era indicata con una qualifica che richiamava la posizione organizzativa, a fianco della
indicazione del dirigente del settore. Per quanto mi riguarda la ricorrente ha sempre
pagina 6 di 15 rappresentato il mio riferimento in relazione alle pratiche che ho trattato fino a quando
se ne è andata. Preciso che per un periodo non ho lavorato in maniera continuativa (dal
2019 al 2021) a causa di problemi di salute. Ricordo che nel periodo del Covid la ricorrente era l'unica dipendente di categoria D alla quale facevo riferimento anche
perché, pur essendo arrivata una nuova collaboratrice amministrativa, non aveva ancora
sufficiente esperienza. Ricordo che ad un certo punto la dirigente mi disse che la
ricorrente non aveva più la posizione organizzativa e che non avrei più dovuto indicarla
con tale qualifica negli atti. Non riesco a collocare temporalmente questo fatto ma mi pare che sia successo dopo il periodo più critico dell'emergenza Covid. Ricordo che nel periodo
più critico quando lavoravo in smart working il mio riferimento era la ricorrente. Anche
successivamente il mio riferimento rimase la ricorrente, anche alla luce della sua
esperienza. Quando era disponibile mi potevo rapportare anche con la dirigente, Dott.ssa
Fraternale, che però spesso era oberata da altri impegni e quindi io continuavo a fare
riferimento alla ricorrente”). La teste ricorda bene che, ad un certo punto, la ricorrente perde la formale qualifica di P.O., che non viene più menzionata negli atti. La circostanza che la ricorrente abbia mantenuto un ruolo di riferimento per la teste si giustifica in ragione dell'esperienza della nell'ambito di un ordinario rapporto collaborativo tra Pt_1
dipendenti. La teste era ben consapevole che il suo principale riferimento era la dirigente e non più la ricorrente, alla quale si rapportava solo quando non era disponibile la prima.
Neppure la documentazione allegata da parte ricorrente (docc. 24-29 ricorrente) si ritiene in grado di colmare le lacune e le evidenze opposte rinvenute all'esito dell'istruttoria orale posto che, nei documenti richiamati, non si evincono in alcun modo le funzioni di direzione e coordinamento in capo alla ricorrente, la quale compare, più spesso, in copia conoscenza di corrispondenze tra vari uffici, destinataria di disposizioni della dirigente, Dott.ssa
(“A chiedo di fare anche la parte del giuridico visti tutti i nuovi Tes_1 Pt_1
congedi!!! Ed il lavoro che ha comportato la loro applicazione! la rendicontazione è
pagina 7 di 15 urgente! - doc. 27 pagina 3). Anzi, la documentazione richiamata avvalla ancor più la tesi di parte resistente, come si può evincere dalla pagina 1 del doc. 27 (“Non lo so
probabilmente perché non sono tenuta a saperlo in quanto non più necessaria la mia
attività di coordinamento, ma so che non ho informazioni sufficienti per definirmi
responsabile del procedimento quando del procedimento conosco solo informazioni frastagliate e provenienti da interlocutori più disparati come conoscenza”) e dalla pagina
5 del doc. 29 (“Non sono stata interessata della questione rinnovo contratti SOC in
quanto, come ben sai, la Dirigente ha riorganizzato la struttura, avendo ritenuto cessate
le posizioni organizzative in atto a gennaio e non più indette, assegnandomi unicamente
attività proprie del reclutamento: il rinnovo dei contratti per consuetudine rientra nelle attività del giuridico”).
2. Escluso che la dott.ssa possa vantare il diritto al compenso in ragione delle attività di Pt_1
fatto svolte nel periodo 01.02.2021-28.02.2022, occorre valutare se la decisione della resistente di disporre, dal primo febbraio 2021, la cessazione di tutti gli incarichi di
Posizione organizzativa ex art. 20, CCNL 07.04.1999 in essere (tra cui quello della ricorrente), violi l'art. 22 del CCNL Sanità 2016-2018.
L'art. 22 del CCNL prevede che “Gli incarichi di posizione e di coordinamento attribuiti
alla data di sottoscrizione dl presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di
una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”.
Si condivide l'interpretazione che l' ha dato del suddetto art. 22 (v. doc. 20, ric.). CP_4
Secondo l'ARAN “le parti hanno previsto, all'art. 23, che il nuovo sistema degli incarichi debba avere decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo CCNL;
peraltro, in
considerazione della necessità di tempi tecnici, seppur brevi, per la concreta messa a
regime del nuovo impianto, l'articolo 22 ha disposto uno specifico regime transitorio in
forza del quale gli incarichi attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero
pagina 8 di 15 quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data
restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei
nuovi incarichi di funzione, processo che dovrà avvenire nel minor tempo possibile. Ciò
implica che i suddetti incarichi avranno durata fino alla originaria data di scadenza senza
rinnovo, fatta salva soltanto una eventuale prorogatio, eccezionale e temporanea, giustificato dalla condizione che l' o Ente abbia attivato, a far data dalla CP_2
decorrenza di cui all'art. 23, il processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi
di funzione”.
In sostanza, l'art. 22 regola due eventualità:
a) la sorte delle P.O. che, alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL (11.07.2019)
non hanno ancora esaurito l'originario termine di durata;
b) la sorte delle P.O. conferite dopo la data di sottoscrizione del nuovo CCNL, sulla base di procedure già avviate alla suddetta data.
In entrambi i casi si prevede che tali incarichi proseguano fino alla “originaria data di scadenza, senza rinnovo”, salva solo un'eventuale loro prorogatio purchè, alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, l'Ente abbia attivato il processo di istituzione dei nuovi incarichi di funzione.
La situazione della ricorrente non rientra nell'ambito della norma transitoria, che non considera le P.O. che alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL avevano già raggiunto l'originaria data di scadenza e proseguivano in regime di proroga.
La ratio della disciplina transitoria e la ragione per la quale la situazione della ricorrente non è ad essa riconducibile è abbastanza evidente. L'art. 22 tutela l'interesse dei dipendenti che si sono visti conferire la P.O. nella fase di passaggio al nuovo regime, a mantenere l'incarico (e il correlato trattamento retributivo) per un tempo non inferiore a quello originariamente previsto. Esigenza di tutela che chiaramente non si pone per i dipendenti pagina 9 di 15 che, come la ricorrente, alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL avevano già svolto l'incarico per l'intera durata originaria e lo proseguivano in regime di prorogatio.
L'ultima di siffatte proroghe veniva disposta con determina n. 952 del 29.12.2017 (doc. 10 ricorrente), dove si prevedeva espressamente che “occorre prorogare gli incarichi di posizione organizzativa dal 01.01.2018 fino all'espletamento delle selezioni per i nuovi conferimenti, presumibilmente entro il 31.03.2018”.
La ricorrente ha continuato a ricoprire la posizione organizzativa e a ricevere la relativa indennità fino al 31.01.2021. La decisione della resistente di non prorogarla ulteriormente, tenuto conto dell'avanzato stato di attuazione del nuovo sistema degli incarichi di funzione
(determina n. 46 del 29.01.2021), per le esposte ragioni, non è giuridicamente censurabile.
L'inapplicabilità al caso di specie della disciplina transitoria di cui all'art. 22 del CCNL si pone in linea con altre pronunce di merito in materia, fra cui si cita la sentenza n. 1526/2023
del Tribunale di Brindisi, la quale ha espresso sostanzialmente lo stesso orientamento sul tema: “Trattandosi dunque di incarichi già scaduti e non attribuiti in forza della procedura prevista dalla contrattazione collettiva, la disposizione di cui all'art. 22 non risulta
utilmente invocabile nel caso di specie, laddove – al momento dell'entrata in vigore di tale
previsione – con determina n. 790 aveva già avviato una procedura per il conferimento
degli incarichi di posizione sulla scorta del nuovo modello dipartimentale, disponendo
sostanzialmente la revoca di quelli a suo tempo prorogati”.
3. Occorre ora valutare la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata attivazione della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di funzione.
La domanda va accolta..
E' pacifico che le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione relativi all'U.O.
Gestione ed amministrazione delle risorse umane nella quale la ricorrente operava, non siano mai state attivate. L'incarico di funzione “corrispondente” alla precedente posizione organizzativa rivestita dalla ricorrente, denominato “Coordinamento attività area
pagina 10 di 15 giuridica del personale: profilo giuridico e reclutamento”, sebbene istituito con la determina n. 445 del 04.09.2020, non è divenuto oggetto di selezione e conferimento.
Nella determina di istituzione era previsto “di indire l'avviso di selezione interno, a titoli e
colloquio, per il conferimento degli incarichi di funzione secondo quanto previsto dal regolamento aziendale in materia (…) con le modalità e alle condizioni indicate nell'allegato schema di avviso”.
Con determina n. 46 del 29.01.2021, la resistente procedeva al conferimento, tra gli altri,
di tutti gli incarichi relativi al Dipartimento Amministrativo salvo i quattro concernenti l'UO di pertinenza dell'istante, per i quali le procedure di selezione non erano state avviate. In relazione agli incarichi di funzione le cui procedure di selezione non erano ancora espletate la determina confermava la volontà di darvi corso “secondo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili di UO/Struttura di afferenza” ma la mancata attivazione delle procedure di conferimento era ancora attuale alla data del 22.08.2021 (v. corrispondenza intrattenuta fra le parti, di cui al doc. 22 di parte resistente (“nelle
articolazioni aziendali per le quali non sono stati previsti o conferiti incarichi funzionali,
come è nel caso della UOC Gestione ed Amministrazione delle risorse umane, le attività
gestionali e le responsabilità ascritte agli incarichi funzionali previsti nel nuovo assetto
organizzativo sono state di fatto e di diritto assunte dal Dirigente della medesima
Struttura”).
Secondo la ricorrente l'inerzia della resistente nell'attivazione della procedura di selezione per l'incarico di funzione organizzativa precedentemente istituita ha leso la sua qualificata aspettativa al conseguimento dell'incarico e determinato un danno risarcibile in termini di chances perdute.
La Corte di Cassazione, in relazione al precedente sistema delle Posizioni Organizzative
ha costantemente negato la sussistenza in capo al dipendente del diritto alla connessa indennità prima dell'istituzione della P.O. (Cass. Sent. n. 8297/2012: “In tema di personale
pagina 11 di 15 sanitario non dirigente, l'art. 20, comma 1, del c.c.n.l. 1998-2001 del comparto sanità,
stipulato il 17 aprile 1999, per il contenuto testuale e per il coordinamento con le
disposizioni dei successivi commi 2 e 3 nonché dei commi 1 e 2 dell'art. 21, nel prevedere
l'istituzione delle posizioni organizzative, non impone alle aziende e agli enti di comparto
un obbligo incondizionato, ma concede loro ampio margine di apprezzamento, sicché le
relative decisioni non sono meramente ricognitive, ma esplicano una funzione costitutiva,
non essendo quindi configurabile, prima dell'istituzione delle posizioni organizzative, un
danno da perdita di "chance" per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne
destinatario. Ne consegue ulteriormente che, a questi fini, rileva soltanto l'atto costitutivo
delle posizioni organizzative, mentre sono irrilevanti gli eventuali atti preparatori endoprocedimentali”; conformi Cass. 25550/2015, Cass. 18248/2011, Cass. 12556/2017).
Nel caso in esame, è pacifica l'avvenuta l'istituzione dell'incarico di funzione e delle altre condizioni di natura regolamentare che il CCNL richiede affinchè l' possa attivare CP_2
la procedura selettiva finalizzata al conferimento degli incarichi e risulta anche la chiara volontà di dar corso agli adempimenti conseguenti (come si è già visto la determina di istituzione degli incarichi di funzione disponeva di “indire l'avviso di selezione interno, a
titolo e colloquio, per il conferimento degli incarichi di funzione secondo quanto previsto dal regolamento aziendale in materia”).
La convenuta, tuttavia, non ha dato corso a tale determinazione, senza dimostrare e neppure allegare ragioni organizzative che giustifichino l'inerzia.
Il comportamento tenuto dalla resistente, da valutarsi secondo canoni prettamente civilistici
(v. Cass. 12315/2008) è in contrasto con i canoni della buona fede e correttezza (art. 1175
e 1375 cc.), che impongono di non tradire, senza un giusto motivo, l'affidamento indotto nella controparte. La decisione dell' di istituire gli incarichi di posizione e di indire CP_2
le relative selezioni, fonda un corrispondente affidamento dei dipendenti, il cui interesse non è più di mero fatto ma giuridico, essendo correlato sia all'impegno assunto dalla datrice pagina 12 di 15 in sede collettiva che alle proprie successive determinazioni. Né possono plausibilmente ritenersi ostacoli di altra natura, sia perché non allegati, sia perché con la determina di istituzione si prevede per ogni incarico il relativo costo che deve reputarsi già appostato in bilancio.
Poiché per la generalità degli incarichi di funzione relativi al dipartimento amministrativo la resistente ha perfezionato la selezione il 04.09.2020, è da tale data che ella deve ritenersi inadempiente rispetto all'incarico al quale l'istante poteva legittimamente aspirare.
La perdita della possibilità di partecipare alla selezione che la resistente si era impegnata ad attivare è fonte di un danno risarcibile, secondo il principio affermato da Cass. n.
1884/2022, secondo cui: “In tema di pubblico impiego locale, l'illegittimo diniego di una
posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per
perdita di "chance", che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista
la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta;
il danno, che non coincide con le
retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le
retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro,
consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo”.
Esaminando le mansioni e le responsabilità connesse all'incarico di funzione rivendicato dalla ricorrente, denominato Coordinamento attività area giuridica del personale: profilo giuridici e reclutamento, esplicitate nell'Assetto incarichi di funzione CP_5
(funzioni, contenuti professionali specifici ed attività proprie dell'incarico), è evidente l'affinità con i compiti svolti dalla dott.ssa nel quasi decennale periodo (01.02.2013- Pt_1
29.01.2021) in cui ha rivestito la Posizione Organizzativa di Coordinatore dell'Area
Giuridica del Personale, con valutazioni sempre positive (doc. 23 ric.).
pagina 13 di 15 E' incontestato che la ricorrente fosse l'unica risorsa presente in dotazione organica assegnata all'UOC Gestione ed Amministrazione Risorse Umane con oltre 5 anni di esperienza professionale, come richiesto dal Regolamento Aziendale.
In sostanza, sussistono plurimi elementi che fanno presumere che, qualora la resistente avesse dato corso all'impegno di indire la selezione per l'incarico di funzione “Coordinamento attività area giuridica del personale: profili giuridici e reclutamento”, la ricorrente con alta probabilità l'avrebbe conseguito.
Si ritiene di determinare in termini percentuali tale probabilità al 90%.
Utilizzando quale parametro l'emolumento retributivo previsto dalla determina n.
445/2020 per il rivendicato incarico di funzione, stabilito nel valore economico annuo di €
5.040,00, si ricava che il danno da perdita di chance patito dalla dott.ssa si possa Pt_1
quantificare in € 4.536,00 l'anno (90% di € 5.040,00).
Non è accoglibile la domanda di parametrare il risarcimento all'ipotetica durata dell'incarico. La ricorrente ha ottenuto il trasferimento per mobilità presso altro Ente in data 01.03.2022 e non può quindi pretendere un risarcimento per un tempo superiore. La ricorrente ha perduto un'utilità di cui avrebbe goduto per non più di 18 mesi.
Cont In definitiva, alla luce di quanto sopra, l' va condannata al pagamento della somma di
€ 6.804,00 (4.536/12*18) a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance derivante dalla mancata attivazione delle procedure di selezione e conferimento dell'incarico di funzione Coordinamento attività area giuridica del personale: profilo giuridici e
reclutamento.
4. La domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente per il pagamento della somma di
€ 1.329,21, percepita dalla Dott.ssa nella busta paga di febbraio 2022, a titolo di Pt_1
compensi per lavoro straordinario resta assorbita dal rigetto della domanda principale della ricorrente di accertamento del diritto alla continuità della Posizione Organizzativa ed alla relativa indennità.
pagina 14 di 15 Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in complessivi €
3.000,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.804,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances.
Spese di lite come in parte motiva.
Pesaro, 11.11.2024.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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