Articolo 8 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 febbraio 1991
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Versione
20 luglio 1993
Art. 8. (( 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parita' di condizioni per concorrere alle finalita' di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attivita'produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno.Per tali ultime finalita' e' altresi' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993- 1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 )) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149 , convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 maggio 1993.
Entrata in vigore il 20 luglio 1993
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