Articolo 278 del Codice civile
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Art. 278.

((Autorizzazione all'azione)) ((Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.)) -------------- AGGIORNAMENTO (140)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 278, primo comma, del codice civile , nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita' naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell' art. 251, primo comma, del codice civile , il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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