Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 18824/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18824/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 08/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
nata a [...], il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via Giacomo Leopardi n. 140, (c.f.: ) elett.te dom.ta in C.F._1
Napoli, alla via Diocleziano 442, presso lo studio dell'Avv. Monica Amirante,
,pec: , CodiceFiscale_2 Email_1
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Milano, C.so Sempione n. 39, in persona della propria procuratrice speciale
Avv. , difesa e rappresentata dagli Avv.ti Michael Buse Parte_2
(c.f. , ) e C.F._3 Email_2
Fania Dal Zotto (c.f. ), in forza di procura in calce al C.F._4
presente atto, elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michael Buse, Via
Monte Napoleone, Milano, in forza di procura in calce all'atto di costituzione
-
CONVENUTO
Nonché
, domiciliato ex lege presso L' Controparte_2 Controparte_3
, in p.l.r.p.t. con sede legale in Milano, cap. 20145, al C.so Sempione
[...]
n. 39, (p.iva pec: P.IVA_1 Email_3
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: . lesione personale
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come da note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e va rigettata.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio l' (ufficio centrale italiano di assistenza CP_3
assicurativa automobilisti in circolazione internazionale) al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il 20.8.2018.
L'attrice a sostegno della domanda ha dedotto: che in data 20.8.2018, alle ore 04,15 circa, in Napoli, alla via Provinciale Napoli, era trasportata sul motociclo tipo Honda SH tg. GA020H, con immatricolazione stato estero
Polonia, risultante di proprietà del sig. , nell'occasione Controparte_2
condotto dal sig. ed assicurato per la r.c.a. al momento del Persona_1
sinistro con la società con polizza n. PL/02/35498869, CP_4
allorquando risultava vittima di un incidente stradale con il motociclo tipo
Honda SH tg. EL36444, di proprietà della sig.ra , nell'occasione Parte_3 condotto dal sig. ed assicurato per la r.c.a. al momento del Persona_2
sinistro con la;
che nelle circostanze di tempo e luogo Controparte_5
indicate, il conducente del motociclo tipo Honda SH tg. EL36444 percorreva la citata via Provinciale Napoli, con direzione via Trencia, a velocità elevata,
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e non riuscendo a frenare collideva, da tergo, con la parte anteriore, contro la parte laterale sinistra del motociclo tipo Honda SH tg. GA020H sul quale l'attrice era trasportata;
che in conseguenza dell'urto il motociclo su cui l'attrice era trasportata effettuava un repentino spostamento verso la parte sinistra della carreggiata onde arrestare la propria marcia;
che per effetto dell'urto il medesimo motociclo veniva sospinto, unitamente alla trasportata contro l'autovettura tipo Peugeot tg. CX 994 CX ferma al Parte_1 lato sinistro della strada;
che a causa dell'incidente parte attrice riportava gravi lesioni personali e veniva trasportata al Pronto Soccorso dell' Ospedale
“ San Paolo “ di Napoli dove i sanitari le diagnosticavano “ crisi epilettiche subentranti post trauma”; che veniva ricoverata in rianimazione presso la neurochirurgia dell' Ospedale “ San Giovanni OS “ di Napoli dal
20.08.2018 al 03.09.2018 con diagnosi di dimissione “ trauma cranico con focolai lacero contusivi multipli, contusione polmonare, infezione urinaria da candida, frattura occipitale”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto di rigettare la CP_3
domanda di parte attrice perché infondata e nel merito ha dedotto: che l'
, con cui era assicurato il motociclo tipo Honda SH tg. Controparte_5
EL36444, di proprietà della sig.ra , nell'occasione condotto dal Parte_3 sig. corrispondeva a l'importo di Persona_2 Parte_1
203.000,00 € ; che l' sulla scorta della propria perizia medico legale CP_5
riduceva in misura corrispondente la somma delle lesioni quantificate sulla base di un concorso di colpa in misura del 70% a carico del proprio assicurato e riducendolo altresì in misura del 25% in quanto l'attrice al momento del sinistro non indossava il casco e che l'attrice sottoscriveva atto di quietanza a tacitazione definitiva dei danni complessivamente derivati dal sinistro per cui
è causa, comprensivo della rinuncia da parte della danneggiata ad ogni azione inerente e conseguente al fatto per cui la controversia era insorta.
Non si è invece costituito in giudizio e ne va dichiarata Controparte_6
la contumacia.
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2. La domanda va qualificata ai sensi dell'articolo 141 C.d.a., trattandosi di azione diretta del terzo trasportato.
Va premesso che trattandosi di danni subiti da un “trasportato”, sulla base dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.
UU. n. 35318 del 30/11/2022), in materia di sinistri causati dalla circolazione stradale, l'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito
(che deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei).
Il legislatore ha inteso escludere, quindi, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa, coerentemente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva).
Tale tutela rafforzata presuppone, però, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.
Nel caso di specie, l'azione concretamente esercitata dall'attore, sebbene dallo stesso non espressamente qualificata, per le motivazioni su esposte, deve essere ricondotta sotto la sfera applicativa dell'art. 141 C.d.A.
3. Con riguardo all'onere probatorio, ai sensi dell'articolo 141 C.d.A, il terzo trasportato deve provare il sinistro ed il nesso di causalità tra l'incidente il danno da risarcire.
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Come disposto dall'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, sensi dell'articolo 141 C.d.A, per ottenere il risarcimento del danno, fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e dei danni di cui si chiede risarcimento.
Pertanto, nel caso di specie, facendo applicazione dell'onere probatorio non risulta fornita prova dei danni che si deduce essere stati conseguenza del sinistro.
Dall'istruttoria espletata, sia attraverso l'acquisizione della documentazione sia dall'escussione del teste di parte attrice, non si ritiene raggiunta la prova circa l'entità dei danni patiti dall'attrice in occasione del sinistro oggetto di causa.
L'attrice, infatti, invoca il diritto al risarcimento del danno patito in occasione del sinistro, fondandolo su una relazione medico-legale di parte redatta dal Dott. quale perito nominato dalla AG Persona_3
assicurativa , perizia che essendo posta in essere da Controparte_5
soggetti terzi rispetto al procedimento de quo, non costituisce prova nel presente giudizio, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, tenuto conto anche della precisa, puntuale e tempestiva contestazione da parte della convenuta nel presente giudizio.
Pertanto, come insegna la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. 15169 del 2010), le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 5 maggio 2015,
n. 8938), che nel caso di specie sono inesistenti.
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Con riguardo, poi, alla deposizione resa dal teste di parte attrice, Tes_1
all'udienza dell'8.10.24, quest'ultima, sulla base delle proprie
[...]
conoscenze, si è limitata a ricostruire la dinamica dell'incedente senza fornire elementi sufficienti a quantificare i danni subiti dall'attrice.
Nella stessa udienza, inoltre, l'Avv. Pommella, per delega del procuratore costituto di parte attrice, ha dichiarato di non aver intimato nessun altro teste e considerato che la propria assistita è stata già visitata dalla compagnia assicurativa , ha ritenuto istruita la causa ed ha richiesto rinvio per la CP_5
precisazione delle conclusioni, senza fare richiesta di esperimento di CTU.
4. Tanto premesso, per tutti i riferiti motivi, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda va rigettata, ogni altra questione essendo assorbita.
Invero, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass. n. 363 del
9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014)
5. Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' spese che si liquidano in CP_3
dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
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nei confronti di Parte_1 [...]
, con atto di Controparte_7
citazione notificato, così provvede:
1- Rigetta la domanda attorea;
2-Condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_3
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1700,00, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 26/5/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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