Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01865/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1850 del 2024, proposto da
Società Agricola F.Lli Lo ON S.a.s. di CE Lo ON & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mistretta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lirio PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Di Salvo e Eugenio Passalacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti:
- della determinazione del 30 settembre 2024, numero 506 con cui il Segretario Comunale nella qualità di responsabile dei fondi rustici, con riferimento al lotto 14, ha preso atto della revoca dell’immissione in possesso nei confronti della F.LI Lo ON, e autorizzato l’immissione in possesso in favore della ditta PI Lirio;
- della nota del 23 luglio 2024 prot. 8976, con cui il Segretario Comunale nella qualità di responsabile dei fondi rustici, ha comunicato alla Società Agricola F.LI Lo ON s.a.s., la revoca dell’aggiudicazione del lotto 14 e dell’immissione in possesso, intimando la restituzione del fondo che era stato consegnato alla ricorrente ben tre anni prima, col verbale dell’1 settembre 2021;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, disposta col verbale del 15 luglio 2021 numero 15.
Nonché:
- del regolamento relativo alla disciplina dei fondi rustici di proprietà comunale approvato con delibera del 2 luglio 2019 numero 12, nella parte in cui disciplina il diritto di prelazione;
- del disciplinare di attuazione del regolamento relativo alla disciplina dei fondi rustici di proprietà comunale, approvato con delibera del 7 novembre 2019 numero 28 e successiva modifica approvata con delibera del 19 novembre 2019 numero 31;
- del bando di gara pubblicato nel dicembre 2019 nella parte in cui disciplina l’esercizio del diritto di prelazione;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra, i verbali di gara con cui la commissione ha svolto la procedura selettiva ed i pareri endoprocedimentali acquisiti dall’amministrazione.
Risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mistretta e di Lirio PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 17.10.2024 e il 21.10.2024, la Società Agricola F.LI Lo ON s.a.s. di CE Lo ON & C. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti con i quali il Comune di Mistretta ha revocato l’aggiudicazione provvisoria di un fondo rustico (lotto n. 14) a questa concessa, all’esito di procedura di gara, per prelazione ex art. 4 bis della Legge 3 maggio 1982 n. 203, nonché gli altri più puntualmente indicati in epigrafe.
L’Amministrazione, in particolare, dopo averlo inizialmente riconosciuto, ha denegato il diritto di prelazione sul rilievo della mancanza in capo alla ricorrente del requisito dello svolgimento in forma esclusiva dell’attività agricola -come invece prescritto dall’art. 6 del disciplinare- avendo la legale rappresentante della società (da cui quest’ultima deriva la qualità d’impresa agricola) percepito altri redditi per il periodo corrente dal 2019 al 2023, tra i quali redditi da lavoro dipendente.
Affermata in via preliminare la giurisdizione del giudice amministrativo, la società deducente ha articolato le seguenti ragioni di doglianza:
1. Violazione dell’articolo 10 del Regolamento relativo alla disciplina della locazione dei fondi rustici di proprietà comunale, da assegnare a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Violazione dell’articolo 6 del disciplinare. Violazione dei principi 9 di buon andamento e par condicio; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria e sviamento. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione ; con cui la ricorrente deduce che il Comune di Mistretta avrebbe illegittimamente obliterato l’intersoggettività giuridico-formale tra la società che ha partecipato alla procedura e la sua legale rappresentante, ascrivendo alla prima attività idonee a produrre reddito, estranee allo stretto ambito agricolo, in realtà riferibili in via esclusiva alla seconda; con conseguente applicazione di una ragione ostativa al riconoscimento della prelazione non prevista dalla disciplina di gara.
2. Violazione degli articoli 3 e 12 del Regolamento e 13 del bando di gara. Violazione dei principi e delle regole dell’evidenza pubblica. Violazione dei principi di buon andamento e par condicio; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria e incompetenza. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione ; in quanto il provvedimento, pur costituendo manifestazione di un potere di secondo grado, sarebbe nondimeno carente dei relativi presupposti, con particolare riguardo all’enunciazione di un interesse pubblico prevalente, nonché viziato da difetto d’istruttoria.
3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 bis e 51 della legge 203/1982, in relazione al disposto dell’articolo 58 e 45 della medesima legge. Illogicità e violazione dei principi di buon andamento della P.A. Violazione della par condicio dei concorrenti ; a mezzo del quale, rilevata preliminarmente la matrice legale del diritto di prelazione -non disponibile per volontà delle parti-, si lamenta l’illegittima deroga alle cogenti disposizioni in materia di contratti agrari.
Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e il controinteressato che hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; l’irricevibilità del ricorso; l’inammissibilità per difetto d’interesse attesa la natura di atto endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria; nonché, nel merito, l’infondatezza del gravame.
Alla camera di consiglio del 7.11.2024, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Mediante deposito in atti del 4.3.2025, il controinteressato ha documentato che parte ricorrente ha, nelle more, proposto innanzi al Tribunale civile di Patti ricorso ex art. 409 n. 2 cpc (RG n. 1264/2024), diretto: i) alla disapplicazione della disposizione di cui all’art. 6 del Disciplinare di attuazione del Regolamento relativo alla disciplina della locazione dei fondi rustici di proprietà comunale approvato con la Delibera della Commissione straordinaria N. 28/2019 richiamata all’art. 3 del Bando di Gara per la Locazione di fondi rustici di proprietà comunale pubblicato il 3.12.2019; ii) al contestuale riconoscimento del diritto della ricorrente ad esercitare la prelazione sul fondo rustico del lotto n. 14 del bando di gara per la locazione di fondi rustici di proprietà comunale pubblicato il 3.12.2019.
All’udienza pubblica del 17 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Merita preliminarmente osservare che la sopravvenuta instaurazione presso il Giudice Ordinario di contenzioso tra le stesse parti, volto all’accertamento del medesimo diritto di prelazione azionato anche nel presente giudizio (cfr. infra sulla questione di giurisdizione), non dà luogo a litispendenza.
L’istituto della litispendenza (consistente nella contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa) è deputato a operare per l’ipotesi in cui tale contemporanea pendenza sia radicata presso uffici giudiziari diversi, ma pur sempre appartenenti al medesimo ordine giudiziario. Viceversa, nel caso di contestuale pendenza di identiche azioni dinanzi a diversi plessi giurisdizionali, il concorso tra i processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione (cfr., ex plurimis , Cass. Civ., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834; Id., 24 luglio 2012, n. 18024).
Ciò posto, ritenendo dirimente e fondata l’eccezione sul punto delle parti resistenti, il collegio esclude che nella controversia in oggetto sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ricorrendo piuttosto quella del Giudice Ordinario per i principi di diritto (di seguito riportati anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 cod. proc. amm.) affermati su fattispecie pressoché sovrapponibile dalla sezione III di questo Tribunale con sentenza 15.3.2022 n. 755.
Giova premettere che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al cosiddetto petitum sostanziale e alla causa petendi , ossia all’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati.
Orbene anche nella fattispecie in oggetto, come in quella decisa nel precedente richiamato, parte ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per l’assegnazione in affitto dei fondi rustici di proprietà comunale; non è stata esclusa dalla Commissione di gara e si è collocata al settimo posto in graduatoria (cfr. verbale n. 6 del 9.3.2021: doc. 1 del controinteressato). Quindi, a fronte della sua richiesta di esercitare il diritto di prelazione, l’istanza era inizialmente respinta dalla commissione nella seduta del 20.4.2021 in quanto ritenuta “ società non intestataria di precedente contratto ” (cfr. verbale n. 8: doc. 2 del controinteressato). La decisione era, tuttavia, riformata nella seduta del 1.6.2021, con conseguente aggiudicazione provvisoria del lotto alla società FrateLI Lo ON (cfr. verbale n. 15: doc. 5 del controinteressato). Infine, con l’atto oggi impugnato, l’Amministrazione escludeva il presupposto soggettivo della prelazione ( sub specie dell’esercizio in via esclusiva dell’attività imprenditoriale agricola) e su questa esclusiva base disponeva la revoca dell’aggiudicazione provvisoria del lotto.
Ne consegue che “ la controversia avviata col ricorso in epigrafe non attiene alla celebrazione della gara; ossia, non riguarda l’esercizio di poteri pubblici che si scontrano con posizioni di interesse legittimo dei concorrenti, per le quali sussiste indubbiamente la giurisdizione del g.a. Al contrario, deve osservarsi che la controversia attiene al mancato riconoscimento del diritto di prelazione sull’affitto del fondo specificamente previsto dall’art. 6 del disciplinare attuativo del regolamento comunale. Detto in altre parole, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di un diritto soggettivo nascente direttamente da atto dell’amministrazione, che la Commissione di gara gli ha negato ritenendo insussistente il presupposto soggettivo individuato nella norma regolamentare, consistente nell’esercizio “in via esclusiva” dell’attività di impresa agricola.
Tenuto conto del fatto che la Commissione di gara non ha esercitato alcun potere o valutazione discrezionale – e dunque non ha “compresso” interessi legittimi - ma si è limitata a disconoscere (secondo il ricorrente, erroneamente) la titolarità del diritto di prelazione, la controversia riguarda indubbiamente l’esercizio di un diritto soggettivo di prelazione, conoscibile solo dall’autorità giudiziaria ordinaria ” (T.A.R. Sicilia - AT, sez. III, 15.3.2022 n. 755 cit.).
Depongono in tal senso anche le allegazioni di parte ricorrente circa la matrice legale (e inderogabile) della situazione giuridica azionata in giudizio (cfr. il terzo motivo di ricorso).
Inoltre, nell’atto introduttivo del parallelo giudizio innanzi al Tribunale civile di Patti, è la stessa società esponente ad affermare che “ il mancato riconoscimento del diritto di prelazione sul fondo rustico in questione, spetta alla cognizione del giudice ordinario, ancorché promossa sotto il profilo della illegittimità dei provvedimenti adottati dall'ente pubblico, atteso che investe posizioni di diritto soggettivo che discendono da rapporti di natura privatistica e che non sono suscettibili di degradazione od affievolimento per effetto dei suddetti provvedimenti (Cassazione civile sez. un., 30/08/2018, n.21450 che richiama Cassazione Sezioni Unite 14.05.1981 N. 3163) ” (doc. 4 del controinteressato, pag. 10 del ricorso ex art. 414 cpc). Ciò che mentre, per un verso, denota l’identità di oggetto tra il presente giudizio e quello instaurato innanzi al Giudice Ordinario, per altro verso fornisce ulteriore elemento decisivo a comprova del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo plesso giurisdizionale in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale, tenuto conto del giudizio già in quella sede promosso, potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm.
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario -ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.- innanzi al quale è già pendente giudizio tra le stesse parti sul medesimo oggetto.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO