Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2026, proposto da IA CH, IA LI, NA LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Amata, Cristina Bellerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Messina, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, già Provincia Regionale di Messina, non costituita in giudizio;
il Comune di Militello Rosmarino, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 2560/2023, pubblicata il 25.08.2023, resa nel giudizio n. 13/2018 R.G., non appellata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. EL IN e uditi per le parte costituita l’Avv. Bellerone e Amata come specificato nel verbale.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, gli odierni istanti, quali eredi del sig. AS LI, hanno adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2560/2023, passata in giudicato.
Con tale pronuncia veniva accertata l'occupazione illegittima di un fondo di proprietà del loro dante causa, e veniva condannata la Città Metropolitana di Messina, in via alternativa, a restituire il bene previa riduzione in pristino oppure ad acquisirlo ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, fissando un termine di 60 giorni per la scelta.
Con la medesima sentenza veniva altresì condannato il Comune di Militello Rosmarino al risarcimento del danno per il periodo di occupazione ad esso imputabile.
Le Amministrazioni intimate sono rimaste inerti, lasciando decorrere infruttuosamente il termine assegnato.
ricorrenti, pertanto, hanno chiesto al Tribunale di ordinare alle Amministrazioni di adempiere, sostenendo che, a fronte dell'inadempimento, la facoltà di scelta tra le due opzioni si fosse trasferita in capo a loro quali creditori.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite nel presente giudizio.
All’udienza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2560/2023 è pacifica e documentalmente provata.
La questione giuridica centrale attiene alle conseguenze della mancata scelta, da parte della Città Metropolitana di Messina, tra la restituzione del bene e la sua acquisizione sanante entro il termine fissato dal giudice.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 4/2020), ha chiarito che la scelta tra la restituzione e l’acquisizione ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001 costituisce espressione di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, che implica una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e l’interesse privato alla restituzione del bene.
Tale potere non può essere esercitato dal privato creditore, neppure in caso di inerzia dell’Amministrazione, non trovando applicazione la disciplina civilistica di cui all’art. 1287 c.c.
La facoltà di scelta, pertanto, permane in capo all’Amministrazione.
In caso di persistente inerzia della stessa, viene nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Messina il quale, agendo in sostituzione dell’organo amministrativo, eserciterà la medesima discrezionalità, scegliendo l’alternativa da percorrere e ponendo in essere tutti gli atti conseguenti, dando così esecuzione al giudicato.
Ciò posto, va ordinato alle Amministrazioni intimate di adempiere, ciascuna per la propria parte, entro un nuovo e perentorio termine.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle Amministrazioni inadempienti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per ottemperanza e, per l’effetto:
- ordina alla Città Metropolitana di Messina di dare esecuzione alla sentenza n. 2560/2023, determinandosi, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, in ordine alla restituzione del bene o alla sua acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e ponendo in essere tutti gli atti conseguenti, inclusa la liquidazione e il pagamento delle somme dovute ai ricorrenti secondo i criteri indicati nel giudicato;
- ordina al Comune di Militello Rosmarino di provvedere, entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni, alla liquidazione e al pagamento del risarcimento del danno per il periodo di occupazione ad esso imputabile;
- nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta il Prefetto di Messina, o un suo delegato, affinché, in via sostitutiva, previa valutazione degli interessi in conflitto, si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione del bene e, di conseguenza, ponga in essere tutti gli adempimenti necessari a dare completa esecuzione al giudicato entro i successivi 120 (centoventi) giorni, con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti.
- condanna la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Militello Rosmarino, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
EL IN, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IN | AN EL |
IL SEGRETARIO