Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6491/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6491 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione ex art. 22 e s.m.i. L. 689/81, come modificata dal D. Lgs. 150/2011 - appello avverso sentenza n. 996/2020 resa dal Giudice di Pace di Caserta e depositata in
Cancelleria in data 08.04.2021, tra
in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 [...]
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Nicola Napolitano e Pt_2
con questo elettivamente domiciliata presso il suo studio;
appellante
e
, in persona del Sindaco p.t. Ing. Controparte_1 Per_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Esposito ed elettivamente
[...]
domiciliato presso lo studio del difensore;
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
20.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello l'odierna appellante conveniva in
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della sentenza 996/2020, resa nell'ambito del giudizio recante R.G.
874/2020, dal Giudice di Pace di Caserta, dott. emessa in data Per_2
18.12.2020 e depositata in Cancelleria in data 08.04.2021, con la quale il primo giudice, rigettava l'opposizione come proposta da parte ricorrente e compensava le spese di lite.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva:
1. che in data
04.02.2020 veniva notificato alla ricorrente il verbale n. 15067/V/2020 con cui la Polizia Municipale di contestava la violazione CP_1 dell'art. 23, commi 4 e 11, C.d.S., per presunta installazione non autoriz- zata di un impianto pubblicitario in Via Appia n. 341. Irrogata sanzione pecuniaria di € 446,00 e ordinata la rimozione dell'impianto. La società proponeva opposizione ai sensi della L. 689/81 ed eccepiva: la nullità della notifica del verbale per omessa indicazione del legale rappresentan- te quale trasgressore o coobbligato solidale, in violazione dell'art. 6, comma 3, L. 689/81; la nullità del fatto storico contestato per insussisten- za della condotta descritta nel verbale e mancanza di prova della materia- le collocazione dell'impianto da parte della società appellante;
la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 23, commi 4 e 11, C.d.S. e dell'art. 383 del Regolamento di esecuzione, non risultando il manufatto ricondu- cibile alla tipologia prevista dalla norma sanzionatoria;
la violazione del principio di legalità per inesistenza della fattispecie contestata, con con- seguente illegittimità della sanzione irrogata;
l'illegittimità della sanzione accessoria della rimozione per difetto di presupposti normativi e istrutto- ri;
intervenuto giudicato su identica fattispecie, con violazione del princi- pio del ne bis in idem;
2. che nel giudizio di primo grado si costituiva ritualmente il CP_1 il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione;
[...]
3. che il Giudice di Pace di Caserta, rigettava l'opposizione e confermava il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di Casa- giove con compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
4. che il giudice aveva omesso di valutare l'eccezione preliminare con cui si denunciava la nullità del procedimento per mancata notifica del verbale al legale rappresentante p.t., unico soggetto individuabile quale trasgressore, con conseguente violazione del litisconsorzio necessario;
la
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ente impersonale, poteva solo essere coobbligata in soli- Parte_1
do, al pagamento della sanzione. Ne deriva la nullità del verbale,
l'illegittimità della sanzione accessoria e l'inutiliter data della sentenza impugnata per violazione degli artt. 6 L. 689/81, 102, 99 e 112 c.p.c., nonché per estinzione dell'obbligazione ex artt. 14 L. 689/81 e 201
C.d.S.;
5. che il giudice aveva rigettato il ricorso senza considerare la documen- tazione versata in atti attestante l'esistenza di valida autorizzazione all'installazione dell'impianto (rilasciata nel 1991 e ratificata nel 2004), errando nel ritenere l'autorizzazione riferita ad altri siti. Aggiungeva che il Giudice di prime cure aveva altresì omesso di considerare i versamenti Con annuali di e effettuati dalla società, elementi che conferma- Pt_3
no la legittimità del manufatto e il fondato affidamento sulla vigenza del titolo. Era stata, quindi, erroneamente applicata la normativa sanzionato- ria ex art. 23 C.d.S., in assenza dei presupposti di fatto;
6. che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto legittima la sanzione accessoria della rimozione dell'impianto richiamando l'art. 23, comma 13-quater, C.d.S.; non veniva valutata l'eccezione con cui si evi- denziava la mancata instaurazione del procedimento previsto dall'art. 23, comma 13-bis, C.d.S., che impone, quale presupposto, l'assenza di auto- rizzazione e la previa diffida alla rimozione volontaria entro 10 giorni. In difetto di tale fase procedimentale, la sanzione è nulla, e il verbale illegit- timo;
8. Per tali motivi, parte appellante, chiede nel suo atto di gravame, anche la necessaria revisione della statuizione in ordine alle spese processuali, da regolarsi ex art. 336, comma 1, c.p.c. secondo l'esito complessivo del giudizio. La compensazione disposta in primo grado deve ritenersi supe- rata, spettando al giudice d'appello un nuovo regolamento anche d'ufficio (Cass. SS.UU. 1559/2003; Cass. 13059/2007).
Ciò posto, l'appellante concludeva: 1) In via preliminare, sospendere
l'esecutività della sentenza di primo grado, in ragione dei gravi motivi sottesi ai motivi di appello;
2) Nel merito, accogliere il gravame e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 996/2020 del Giudice di Pa- ce di Caserta, dott. - depositata in data 08.04.2021 e resa nel Per_2
giudizio avente R.G. 874/2020 - per le causali di cui in narrativa e nei
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termini ed alle condizioni innanzi prospettate, dichiarando nullo e/o ille- gittimo l'opposto verbale di accertamento di sanzioni amministrative per
i motivi suesposti e/o in via del tutto subordinata, in virtù della eccepita esistenza dell'atto autorizzatorio alla installazione dell'impianto, dichia- rare illegittimo lo stesso ed ogni atto pregresso, connesso e consequen- ziale, perché infondato in fatto e diritto, con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria ed accessoria irrogate;
3) Condannare parte appellata società al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese 15%, IVA e CPA, con attribuzio- ne al procuratore costituito ed anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'Ente appellato adducendo:
1. in data 04/02/2020 era stato notificato alla controparte il verbale n.
15067/V/2020 per presunta violazione dell'art. 23, commi 4 e 11, C.d.S., accertata il 15/01/2020, relativa alla collocazione di un tabellone pubbli- citario in Via Appia n. 341 (Pal. , ritenuto privo di CP_3 CP_1 autorizzazione. Era stata irrogata una sanzione di € 446,00 e disposta la rimozione dell'impianto. L'Ente riteneva nella sua difesa che l'installazione sarebbe avvenuta senza i necessari titoli abilitativi e in dif- formità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, in area non destina- ta a tale uso;
2. l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei requisiti di spe- cificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., non risultando l'atto idoneo a consen- tire un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza im- pugnata;
l'appello, in quanto revisione del giudizio di primo grado, ri- chiede una puntuale censura degli errori commessi dal giudice;
3. la correttezza, la validità e l'efficacia della notifica del verbale eseguita presso la sede legale della società, in conformità agli artt. 14 L. 689/81 e
145 c.p.c.; l'eccezione di litisconsorzio è infondata, in quanto riferita a un istituto processuale non applicabile alla fase amministrativa. Inoltre, nel sistema delineato dalla L. 689/81, la P.A. può agire nei confronti del tra- sgressore, dell'obbligato in solido o di entrambi, senza che l'omessa identificazione della persona fisica pregiudichi la validità del provvedi- mento;
4. il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che l'impianto fosse privo di autorizzazione in quanto, quella del 15/07/1991 si riferisce a siti diversi da via Appia 341 e non può essere qualificata
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come autorizzazione amministrativa abilitante. I grafici allegati non han- no valore integrativo dell'atto, né risultano sottoscritti con modalità con- formi alla L. 241/90. Il Comune di aggiungeva che l'eventuale CP_1
Con pagamento della tassa di pubblicità ( ) o della non surroga Pt_3
l'obbligo di munirsi di valida autorizzazione. Ai sensi del D.Lgs.
507/1993, il pagamento di tributi è dovuto anche in caso di occupazione abusiva, senza che ciò implichi regolarizzazione o legittimazione dell'impianto;
5. l'asserita mancata notifica della diffida alla rimozione non incide sulla validità del verbale, che resta autonomo rispetto all'attività esecutiva dell'Ente. Non vi è alcuna nullità del verbale per l'omessa attivazione della procedura prevista dall'art. 23 C.d.S. e la con- dotta contestata è sanzionabile a prescindere dalla natura del suolo (pub- blico o privato).
6. la compensazione delle spese disposta dal Giudice di primo grado è favorevole all'odierno appellante, non essendovi stata condanna alla refusione;
7. Infondatezza dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. per mancanza sia del fumus boni iuris, essendo i motivi d'appello manifestamente infondati, sia del periculum in mora, non es- sendo stato allegato né provato alcun pregiudizio concreto e irreparabile.
Ciò posto l'appellato chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 342 cpc. 2) Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per radicale carenza dei requisiti richiesti dal- la legge con ogni effetto consequenziale in merito al governo dei com- pensi di lite da attribuirsi al procuratore antistatatrio. 3) Rigettare in via definitiva l'appello proposto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado con condanna alle spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatatrio.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità del gravame.
L'atto di appello proposto da rispecchia i requisiti di Parte_1
specificità richiesti dall'art. 342, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. n. 27199/2017) secondo cui l'appello deve
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contenere l'indicazione delle parti censurate della sentenza e la specifica esposizione dei motivi di gravame. L'atto in esame, a ben vedere, indivi- dua con chiarezza le statuizioni impugnate della sentenza, con specifiche critiche al ragionamento logico-giuridico posto a sostegno delle conclu- sioni raggiunte. Tanto depone per l'infondatezza dell'eccezione.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Con esso, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto regolare la notificazione del verbale di accertamento ese- guita nei confronti della sola presso la sede legale, la- Parte_1
mentando invece la pretermissione del legale rappresentante in proprio, ritenuto – secondo la prospettazione difensiva – unico trasgressore ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 689/1981. Da ciò, l'appellante fa di- scendere la violazione dell'art. 102 c.p.c., nonché degli artt. 99 e 112
c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di litisconsorzio necessario e per erronea identificazione del soggetto effettivamente tenuto.
Tale doglianza non può essere condivisa. In primo luogo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 689/1981, la notificazione degli atti am- ministrativi sanzionatori deve essere eseguita secondo le modalità previ- ste dal c.p.c. Nella specie, la notifica del verbale risulta effettuata presso la sede legale della persona giuridica, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., in mo- do conforme alla disciplina vigente. Quanto al merito della censura, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che:
“La responsabilità per l'illecito amministrativo, secondo la L. n. 689 del
1981, è personale e può essere riferita solo alla persona fisica che ha commesso l'azione o l'omissione sanzionata. Tuttavia, l'art. 6, comma 3, della medesima legge prevede un'ipotesi di responsabilità solidale della persona giuridica, nel caso in cui la violazione sia stata commessa dal legale rappresentante o da un dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni” (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 agosto 2018, n. 20517). È altrettanto pacifico che la responsabilità solidale della persona giuridica non è su- bordinata alla previa identificazione o alla notificazione della sanzione all'autore materiale della violazione. L'amministrazione può validamente agire nei confronti dell'ente, in via diretta, senza necessità di estendere il procedimento al trasgressore persona fisica. In tal senso: “L'autorità amministrativa può rivolgersi a uno solo dei soggetti tenuti, senza neces-
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sità di identificare entrambi” (Cass. civ., Sez. II, 5 dicembre 2003, n.
18389; conf. Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2005, n. 1092).
Non è dunque ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra la persona giuridica e il suo legale rappresentante, giacché il procedimento può vali- damente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.
In particolare, la giurisprudenza ha escluso che la mancata partecipazione al giudizio del soggetto autore materiale dell'illecito determini nullità della notificazione o vizio del contraddittorio, trattandosi di soggetto non indispensabile alla formazione del titolo esecutivo amministrativo. Quan- to all'asserita omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure, la censura si rivela infondata. Dalla lettura della sentenza emerge che il
Giudice adito ha dato atto della regolarità della notifica alla società pres- so la sede legale, ritenendo insussistente l'obbligo di ulteriore notifica- zione al legale rappresentante in proprio. Si tratta, dunque, di motivazio- ne espressa, seppur succinta, che ha rigettato implicitamente – ma ine- quivocabilmente – l'eccezione formulata, escludendo la configurabilità del litisconsorzio necessario. In ogni caso, va rilevato che la società ha tempestivamente proposto opposizione, esercitando il proprio diritto di difesa e sanando, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ogni eventuale vizio di notificazione. La partecipazione attiva al giudizio, unita al confe- rimento di procura da parte del legale rappresentante, esclude ogni lesio- ne del diritto di difesa e conferma l'idoneità dell'atto a produrre i suoi ef- fetti.
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per mancato rispetto del termine di 90 giorni ex art. 201 C.d.S., atteso che la notifica è stata tempestivamente eseguita nei confronti del soggetto legittimamente individuato quale de- stinatario dell'atto ossia la persona giuridica, obbligata solidale ai sensi di legge. Ne consegue che: la notifica al solo ente è valida ed efficace, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 14 L. 689/1981; non sussiste litiscon- sorzio necessario con il legale rappresentante in proprio, né alcuna pre- termissione processuale rilevante;
la sentenza di primo grado contiene motivazione sufficiente sul punto ed esclude ogni violazione degli artt.
99 e 112 c.p.c.
Il motivo di appello, pertanto, risulta infondato e va rigettato.
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Non può trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello.
L'appellante contesta l'omessa o inidonea valutazione dell'autorizzazione del 15.07.1991 e degli allegati grafici, invocando la violazione dell'art. 383 Reg. Att. C.d.S. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e
2697 c.c.; tuttavia, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l'autorizzazione si riferiva a siti diversi da Via Appia 341, e che i grafici non possono integrare o modificare il contenuto dell'atto amministrativo, essendo privi di firma, data e timbro della P.A., con conseguente incer- tezza in ordine alla loro riconducibilità all'ente sanzionante. Ancora, la pretesa ratifica del 2004 non risulta comprovata mediante atto formale idoneo e, quanto ai pagamenti , la giurisprudenza esclude CP_4
che possano surrogare il titolo autorizzatorio (Cons. Stato, Sez. VI, n.
4008/2010; TAR Campania, n. 5463/2016), non essendo idonei a legitti- mare ex se l'impianto. Il verbale, poi, contiene tutti gli elementi essenzia- li richiesti dall'art. 383 Reg. Att. C.d.S., come rilevato dal primo giudice, escludendo vizi formali o motivazionali. Non ricorre, pertanto, alcuna violazione delle norme processuali richiamate dall'appellante e il motivo deve considerarsi infondato e da rigettarsi.
Non è meritevole di accoglimento nemmeno il terzo motivo, con cui par- te appellante lamenta, in via cumulativa, la violazione dell'art. 383 Reg.
Att. C.d.S. e l'illegittimità della sanzione accessoria della rimozione.
Le censure sollevate sono infondate.
In primo luogo, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto inido- nea, a legittimare l'impianto, l'autorizzazione prodotta in giudizio e risa- lente al 1991, atteso che essa si riferisce a siti differenti rispetto a quello oggetto di accertamento (Via Appia n. 341, laddove il provvedimento au- torizzatorio attiene all'ang. S. Leucio e Viale Libertà – ang. Via Camus- so con l'esterna provinciale di via S. Leucio).
Circa la esatta allocazione dei poster pubblicitari, in assenza di querela di falso, deve osservarsi che il verbale accertativo gode di piena efficacia probatoria in ordine ai fatti in essi riportati, e le deduzioni difensive non sono idonee a sovvertire le risultanze documentali e fotografiche acquisi- te. Con Parimenti irrilevante è il riferimento al pagamento di tributi locali ( e
, che non equivale né può surrogare il rilascio di un valido titolo Pt_3
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autorizzativo amministrativo, trattandosi di presupposti giuridici del tutto distinti e non sovrapponibili.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata diffida prevista dall'art. 23, comma 13-bis, C.d.S., essa è priva di fondamento. La dispo- sizione citata disciplina esclusivamente la fase esecutiva della rimozione,
e non costituisce in alcun modo condizione di validità o efficacia del ver- bale di accertamento. Ne consegue che l'eventuale omissione della diffi- da può rilevare in sede amministrativa o esecutiva, ma non incide retroat- tivamente sulla legittimità dell'irrogazione della sanzione accessoria, né configura una nullità del provvedimento sanzionatorio originario. Il mo- tivo, pertanto, va respinto in tutte le sue articolazioni.
Non è meritevole di censura nemmeno il terzo motivo con cui parte ap- pellante lamenta la violazione dell'art. 383 Reg. Att. C.d.S. e l'illegittimità per atipicità della sanzione accessoria. L'appellante solleva due censure infondate: il giudice ha correttamente escluso la validità dell'autorizzazione del 1991, riferita a siti diversi e priva di valore forma- le in assenza di querela di falso, e ha ritenuto irrilevante il pagamento di Con
e ai fini autorizzatori. Quanto alla riferita atipicità della san- Pt_3
zione accessoria, la doglianza è infondata. Invero non vi è chi non veda come la rimozione dell'opera non sia un provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma attenga alla mera disciplina delle conseguenze discen- denti dalla applicazione della sanzione irrogata. Peraltro non è forse inu- tile osservare che in conseguenza dell'avvenuto accertamento della occu- pazione abusiva di suolo pubblico ad opera della appellante discende ai sensi dell'art 823 cc il potere dovere dell'ente pubblico di procedere al rispristino dello stato luoghi attraverso il ricorso a una autotutela posses- soria trattandosi di area rientrante nel patrimonio non disponibile dell'ente comunale.
L'ultimo motivo di gravame, con cui parte appellante ha chiesto la rifor- ma della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado, si appalesa infondato. La compensazione disposta dal Giudice di
Pace, in assenza di soccombenza della parte appellata, rientra nell'ambito della discrezionalità giudiziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., esercitata nel rispetto dei parametri indicati dalla norma e dei principi consolidati in giurisprudenza. Invero, la decisione impugnata ha rigettato integralmente
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il ricorso, statuendo la compensazione delle spese tra le parti in conside- razione della particolarità delle questioni trattate, non manifestamente in- fondate. Trattasi, pertanto, di statuizione che si fonda su una valutazione congrua e motivata delle circostanze del caso. Va ricordato che, in sede di gravame, il potere del giudice di riformare la decisione sulle spese del grado precedente trova fondamento nell'art. 336, comma 1, c.p.c., il qua- le presuppone la riforma, anche solo parziale, della decisione impugnata.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui la sentenza di primo grado è stata confermata in ogni sua parte. Ne consegue l'inapplicabilità dell'effetto espansivo interno, mancando il necessario presupposto della riforma del provvedimento appellato. Deve, pertanto, escludersi anche l'operatività del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 1559/2003) e successivamente ribadito dalla giuri- sprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, n. 13059/2007), secondo cui la statuizione sulle spese è travolta unitamente alla pronuncia di merito cui accede. Poiché la decisione appellata non è stata riformata e il giudi- zio si è concluso con la soccombenza dell'appellante anche in secondo grado, deve ritenersi corretta la statuizione del primo giudice in punto spese, la quale non può essere oggetto di modifica in assenza di violazio- ne dei principi di causalità o di manifesta illogicità. Il motivo va, pertan- to, rigettato.
Ciò posto, l'appello va rigettato e confermata la sentenza n. 996/2020 re- sa dal Giudice di Pace di Caserta, depositata in Cancelleria in data
08.04.2021.
Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio del- la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere integralmente po- ste a carico dell'appellante e si liquidano secondo i criteri e nella misura media previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della
contro
- versia, del numero delle parti rappresentate e dell'attività difensiva svol- ta, come da dispositivo.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ad opera dell'appellante principale pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello proposto dalla e conferma la Parte_1
sentenza n. 996/2020 resa dal Giudice di Pace di Caserta, depositata in Cancelleria in data 08.04.2021;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 662,00 stando ai parametri vigenti al valore medio e tenuto conto dell'attività svolta, oltre spese del contributo unificato, 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge con attribuzione al difen- sore che ne fa specifica richiesta.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il pagamento di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato ad opera dell'appellante principale pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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