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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 276/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N. 171 47923 RIMINIpresso il difensore avv.
ROSSI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N. 171 47923 RIMINIpresso il difensore avv.
ROSSI FABIO
APPELLANTE contro
GIA' (C.F. Controparte_1 RT
), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e dell'avv. MORETTI P.IVA_1
ROBERTA ( VIA MICHELE BAROZZI 1 MILANO;
elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA BAROZZI 1 MILANOpresso il difensore avv. MALAVASI MANUELA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 751/2021 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 05.07.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. e convenivano in Parte_3 Parte_2 Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì, l fine di ottenere RT
pagina 1 di 11 l'accertamento e la declaratoria di grave inadempimento della convenuta agli obblighi comportamentali su di essa gravanti, quale intermediaria in un'operazione di compravendita di azioni, e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni, così quantificati: per € 153.392,25 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
per Parte_1
105.592,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
per Parte_3
€ 2.265,50, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
[...]
2. Gli attori deducevano a sostegno delle proprie pretese quanto segue. richiedeva nel mese di marzo 2014 a Parte_3 RT
la concessione di un mutuo chirografario della somma di € 1.000.000,00 e il finanziamento
[...] veniva concesso in data 6.5.2014, previo acquisto da parte della società di 15.000 azioni della banca al prezzo unitario di € 17,75 cadauna per un controvalore di € 266.250,00, le quali venivano poste a garanzia della concessione del mutuo mediante la sottoscrizione di mandato irrevocabile a
[...]
alla vendita delle stesse sino alla data del 16.4.2023. RT Pt_3 erso la fine del 2014 manifestava a la necessità di
[...] RT ottenere la concessione di un nuovo finanziamento per la somma di € 2.600.000,00 per la società
LL AN e c. snc, altra società facente capo a;
la banca subordinava la Parte_3 concessione del finanziamento al trasferimento delle 15.000 azioni poste a garanzia del precedente mutuo al figlio e alla madre i quali avrebbero poi Parte_2 Parte_1 dovuto rilasciare mandato irrevocabile a vendere i titoli a . RT
In data 5.02.2015 e sottoscrivevano documentazione informativa e Parte_2 Parte_1 contrattuale al fine dell'acquisto delle azioni di da RT Parte_3 che avveniva in data 18.02.2015 con versamento del complessivo importo di euro 263.984,50 e successivamente in data 26.02.2015 veniva stipulato tra la banca e la società EL LE e c. snc il contratto di mutuo ipotecario per l'importo di euro 2.000.000,00, con estinzione del precedente mutuo chirografario concesso al mutuatario. L'acquisto dei titoli si perfezionava in data 16.2.2015: cedeva a 9.000 azioni e ad Parte_3 Parte_2 [...]
6000 azioni al prezzo di € 17,60 cadauna con l'incasso da parte di Parte_1 [...] della somma di € 158.392,50 e da della somma di € Parte_3 Parte_1
105.592,25. In data 20.2.2015 ilasciavano alla banca Parte_2 Parte_1 mandato irrevocabile alla vendita sino al 3.2.2024 a garanzia del nuovo mutuo ipotecario concesso a
LL AN & C S.N.C. Gli attori deducevano che in entrambe le occasioni
[...]
aveva fornito le seguenti rassicurazioni: l'acquisto delle azioni suindicate RT era un investimento sicuro;
le azioni avrebbero potuto essere rivendute successivamente anche allo stesso istituto di credito senza alcun rischio di perdite trattandosi di azioni della stessa banca;
a seguito pagina 2 di 11 di accertamenti ispettivi presso la banca ad opera della Banca d'Italia e della situazione patrimoniale gravemente compromessa della stessa, il valore delle relative azioni veniva sostanzialmente azzerato e come da comunicato della stessa banca le azioni avevano un valore nominale di euro 0,50; la banca, solo nell'anno 2016, a seguito di un procedimento sanzionatorio nei propri confronti da parte della aveva aggiunto un paragrafo nel proprio documento di policy aziendale in materia di servizi di CP_3 investimento rivolti alla clientela relativo agli strumenti finanziari illiquidi, quali le azioni emesse dalla banca.
Parte attrice si doleva di gravi inadempimenti agli obblighi comportamentali di cui all'art. 21 del d. lgs.
n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, avendo violato la banca gli obblighi CP_3 informativi e di trasparenza in relazione all'illiquidità del titolo emesso e negoziato, nonché lamentando, altresì la violazione dell'obbligo di valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'operazione.
3. Si costituiva quale società incorporante Controparte_4 [...]
, poi rilevando l'infondatezza RT Controparte_1 dell'azione, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'azione proposta dagli attori. In particolare, deduceva quanto segue: al momento del conferimento dell'ordine di investimento delle azioni un funzionario della banca indicava che l'operazione veniva eseguita in conflitto di interesse con l'istituto di credito;
il legale rappresentante di
[...] era perfettamente consapevole del fatto che le azioni non erano quotate su mercati Parte_3 regolamentati;
all'esito delle risposte di cui al questionario MIFID la suindicata società veniva classificata con un profilo di rischio medio-alto adeguato all'acquisto delle azioni di
[...]
e che l'investitore possedeva la necessaria esperienza e conoscenza per RT comprendere i rischi inerenti all'operazione; l'acquisto delle azioni da parte di Parte_2
e a era stata un'operazione di natura privata e Parte_1 Parte_3 la banca aveva dato corso all'operazione di cessione dalle azioni dalla società ai suindicati soggetti, evidenziando che l'investimento era iniziativa dei clienti e per entrambi non era appropriato.
Deduceva, altresì, che e erano consapevoli delle Parte_2 Parte_1 caratteristiche degli investimenti in titoli azionari di e dei rischi RT connessi e che le azioni non dovessero essere considerati titoli illiquidi al momento dell'acquisto nel
2014, in quanto la banca aveva un fondo dedicato all'acquisto di azioni proprie e le stesse erano diventate illiquide solo quando il fondo era stato revocato;
fino alla data del 16.11.2015 le azioni venivano negoziate sulla scorta di un sistema d'asta settimanale nel quale RT
metteva in contatto due o più investitori con raccolta delle proposte di compravendita delle
[...] azioni e conferendo così la possibilità di concludere operazioni aventi ad oggetto le azioni della stessa.
pagina 3 di 11 Deduceva, inoltre, che nel 2018 veniva registrata l'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di da parte di CREDIT AGRICOLE RT
CARIPARMA S.P..A, alla quale on aderivano, così Parte_1 Parte_2 ottenendo, rispettivamente 424 e 636 azioni di Infine, Controparte_4 deduceva: la sussistenza del difetto di legittimazione passiva ad agire nei confronti di
[...] in quanto gli stessi avevano acquistato le azioni di Parte_4 [...]
da la nullità dell'attività processuale RT Parte_3 effettuata dagli attori, in quanto, nonostante fossero titolari di interessi contrapposti alla luce della suindicata cessione delle azioni, si erano costituiti in giudizio a mezzo di un unico difensore;
la sussistenza in capo agli attori di concorso di colpa, in quanto gli stessi avevano deciso di mantenere i titoli piuttosto che porre in essere la vendita delle azioni con la conseguenza che il danno differenziale astrattamente risarcibile era di € 24.000,00 e che in mancanza di adesione all'OPA agli stessi erano stati attribuiti sette azioni così non verificandosi alcuna Controparte_4 perdita patrimoniale.
4. chiedeva pertanto il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori e, in Controparte_4 subordine, in caso di accoglimento, la quantificazione del danno dovuto in virtù delle difese esposte dall'istituto di credito e degli eventuali accreditamenti sui titoli cambiati, con condanna degli attori alla restituzione di quanto incassato dai titoli negoziati, ovvero dai titoli ricevuti in concambio, oltre alle utilità ricevute in relazioni i medesimi, ovvero disporne la compensazione.
5. La causa veniva decisa con l'accertamento del grave inadempimento di RT
nell'ambito delle operazioni di compravendita di azioni proprie poste in essere da
[...]
e il rigetto della Parte_3 Parte_4 domanda risarcitoria per carenza di prova del danno e del nesso causale tra questo e la condotta della banca.
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande attoree per i motivi e nei limiti di cui in motivazione. 2
ACCERTA e DICHIARA il grave inadempimento posto in essere dall'intermediario finanziario
[...] nell'ambito delle operazioni di compravendita di azioni proprie poste in RT essere dalle parti attrici e 3. RIGETTA la Parte_3 Parte_2 Parte_1 domanda attorea di risarcimento del danno per carenza di idonea prova.
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.”.
7. Il Tribunale, con riferimento all'inadempimento di , RT osservava che l'istituto di credito, all'atto dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria, nonché al momento della vendita diretta a delle 15.000 Parte_3
pagina 4 di 11 azioni in data 18.4.2014 e del successivo disinvestimento della società con contestuale acquisto di 9000 azioni da parte di e di 6000 azioni da parte di n data Parte_2 Parte_1
18.2.2015, non aveva provato di aver segnalato in alcun modo ai clienti investitori che le azioni acquistate erano totalmente illiquide, in quanto non negoziabili in un mercato regolamentato ma solo nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso che era gestito dalla stessa banca.
8. In merito al rigetto della domanda risarcitoria, il Tribunale, con riferimento ad
[...]
e affermava che non era stata fornita adeguata prova Parte_1 Parte_2 dell'esistenza del danno derivante dalla mancanza di trasparenza e correttezza dell'emittente. Secondo il giudice di prime cure, la circostanza per cui e non Parte_1 Parte_2 avevano aderito all'Offerta Pubblica di Acquisto di in Controparte_4 data 18.5.2018 faceva sì che gli stessi avessero mantenuto la titolarità sia delle azioni sia dei relativi warrant convertibili nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento di nuove azioni dell'appena indicato offerente con scadenza al 23.9.2021, avevano convertito consapevolmente l'originario rischio in un altro rischio di credito, accettando tali nuovi strumenti finanziari sostitutivi a fronte della precisa informazione da parte della banca in sede di Offerta Pubblica di Acquisto della sostanziale illiquidità degli stessi.
9. Proponevano appello soltanto e (e non anche Parte_1 Parte_2
), così concludendo: Parte_3
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma parziale della sentenza, resa inter partes, n. 752/2021 -Repert. n. 1519/2021 del 05/07/2021_-dal Tribunale Ordinario di Forlì –II^ sottosezione civile, Giudice dott.ssa Giorgia
Sartoni -all'esito del procedimento rubricato al n.R.G. 193/2018 del prefato Tribunale, pubblicata in data 05/07/2021 e mai notificata, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, -nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento della la (già Controparte_5
già ,in persona Controparte_6 RT del legale rapp.te protempore, agli obblighi comportamentali dedotti in giudizio e su di essa gravanti quale intermediaria (come peraltro già accertato e dichiarato dal Tribunale di prime cure), e per l'effetto condannare la (già Controparte_5 Controparte_6 e già – C.F. e N.RE , P.IVA
[...] RT P.IVA_1
-in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori in P.IVA_2 conseguenza di detto grave inadempimento, quantificati quanto a favore di in € Parte_2 153.392,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
quanto a favore di
in € 105.592,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, o Parte_1 nella diversa minore somma di euro 251.484,50 complessivi, tenuto conto della mancata adesione all'OPA o in quella ulteriormente diversa somma ritenuta di giustizia. -In via istruttoria, come da atto di appello.
11. Si costituiva in giudizio formulando appello Controparte_4 incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, in rito − dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dai Sig.ri e avverso la sentenza n. 752/2021 resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 11 Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018 per le ragioni esposte in atti;
nel merito − rigettare, perché infondato, tanto in fatto quanto in diritto l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 [...]
avverso la sentenza 752/2021 resa dal Tribunale di Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata Pt_2 in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018; nel merito, in accoglimento dei motivi di impugnazione incidentali formulati in atti, ed in riforma della sentenza n. 752/2021 Tribunale di Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza 752/2021 resa dal Tribunale di Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018 e in riforma della stessa, in via principale, respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, mandando esente Crèdit Agricole Italia S.p.A. da qualsivoglia responsabilità e pretesa avversaria;
- in via principale, anche a prescindere dall'invocata nullità ex art. 112 c.p.c., respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, mandando esente da qualsivoglia responsabilità e pretesa Controparte_5 avversaria;
nel merito, e per la denegata ipotesi di riforma totale o parziale della Sentenza n. 752/2021 Tribunale di Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018 per effetto dell'accoglimento dei motivi di gravame proposti da parte appellante: - in via principale: respingere tutte le domande formulate avversarie in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, mandando esente Crèdit Agricole Italia S.p.A. da qualsivoglia responsabilità e pretesa avversarie;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede che l'autorità giudiziaria adita: (i) ridetermini il quantum debeatur in virtù delle difese esposte e degli eventuali accreditamenti ricevendi sui titoli cambiati, (ii) condanni parte avversaria alla restituzione di quanto incassato dai titoli negoziati e/o dai titoli ricevuti in concambio, oltreché delle utilità ricevute in relazione agli stessi, ovvero disporne la compensazione;
- in via istruttoria: a) rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in atti;
b) ammettere le istanze istruttorie dell'esponente nei termini esposti in atti;
in ogni caso − con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
12. Con un unico motivo di appello gli appellanti principali censuravano la sentenza impugnata, lamentando “errata/omessa valutazione documentale – violazione art. 116 c.p.c. – immotivata non adesione alla giurisprudenza prevalente in materia”, nella parte in cui aveva ritenuto accertata la violazione degli obblighi informativi gravanti su ma non aveva RT CP_2 ritenuto provati né il danno né il nesso causale tra quest'ultimo e la violazione.
13. Con il primo motivo di appello incidentale lamentava che la sentenza Controparte_4 impugnata “è nulla ex art. 112 c.p.c. e comunque inutiliter data”.
Secondo l'appellante incidentale nel giudizio di primo grado era stata formulata una sola domanda preordinata ad ottenere la condanna di al risarcimento dei RT danni, che sarebbero stati subìti a fronte del lamentato inadempimento da parte dell'istituto di credito degli obblighi informativi su di essa gravanti quale intermediario. Pertanto, la sentenza sarebbe affetta da nullità ex art. 112 c.p.c. in quanto non conforme al contenuto della domanda.
pagina 6 di 11 14. Con il secondo motivo di appello incidentale censurava la sentenza Controparte_4 impugnata, lamentando che la stessa fosse “errata nella parte in cui, il Giudice incorrendo in vizio di omessa motivazione, ha disatteso l'eccezione di legittimazione passiva della Banca”. Secondo
l'appellante incidentale avrebbero dovuto formulare Parte_1 Parte_2 le domande nei confronti di e non nei confronti di Parte_3 [...]
, dal momento che erano stati gli appellanti e RT Parte_3
a condurre le trattative e a realizzare i contratti di compravendita, determinando il prezzo di
[...] vendita delle azioni e le somme per la compravendita era state corrisposte dagli appellanti a quest'ultima società.
15. Con il terzo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata, Controparte_4 lamentando che la stessa “è errata nella parte in cui, incorrendo in vizio di omessa motivazione, ha disatteso l'eccezione di conflitto di interessi sollevata dalla Banca”. Secondo l'appellante incidentale, la cessione realizzata tra da un lato, e Parte_3 Parte_2 [...] dall'altro, generava un conflitto di interessi tra parti avversarie, che andava ad incidere Parte_1 sulla validità della costituzione in giudizio delle parti stesse mediante un unico difensore.
16. Con il quarto motivo di appello incidentale censurava la sentenza Controparte_4 impugnata, lamentando che la stessa fosse errata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un inadempimento in capo all'istituto di credito. L'appellante incidentale deduceva che: la CP_7
non aveva natura precettiva e non era applicabile alle azioni di
[...] RT
; le azioni in questione non rientravano nel gruppo dei prodotti finanziari illiquidi come
[...] definiti dalla suindicata;
nel giudizio di primo grado Controparte_7 Parte_1 avevano omesso di fornire la prova del danno patrimoniale lamentato, del Parte_2 nesso causale tra questo e la condotta inadempiente addebitata alla banca e non avevano contestato tutte le allegazioni proposte dall'istituto di credito in sede di comparsa di costituzione;
[...]
aveva fornito tutte le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche RT dell'investimento sia verbalmente attraverso i propri dipendenti sia per iscritto.
Infine, la banca deduceva la insussistenza di un obbligo informativo in relazione alla vendita di azioni dalla società alle persone fisiche e , Parte_3 Parte_1 Parte_2 sostanzialmente negando la propria qualità di intermediario (si riporta l'appello incidentale in parte qua):
“La Banca, difatti: a. anzitutto – ed è circostanza questa che è stata completamente ignorata dal Giudice di prime cure – nella vicenda per cui è causa si è limitata a dare corso a decisioni privatamente e direttamente assunte tra parte venditrice (la e parte Parte_5 acquirente (i Sig.ri e . Tanto esclude in radice la sussistenza di qualsivoglia Parte_1 Pt_3 responsabilità della Banca per violazione degli obblighi informativi, ragion per cui le pretese avversarie avrebbero dovuto – e devono – essere rigettate per pacifica inapplicabilità della disciplina
pagina 7 di 11 che parte appellante assumeva (e assume) violata (30). (30) Né la normativa de qua può ritenersi applicabile al caso di specie per il sol semplice fatto che la Banca ha provveduto a raccogliere gli ordini di compravendita degli Acquisti Azioni e a valutare l'appropriatezza degli investimenti ai profili di investimento delle controparti. Si tratta, difatti, di attività che ha svolto: (i) al solo fine CP_8 di dare corso agli accordi contrattuali già assunti autonomamente tra parte acquirente e venditrice;
(ii) in assenza di alcun obbligo normativo e al solo scopo di fornire all'investitore quante più possibili informazioni alle per maturare una consapevole decisione d'investimento”.
17. Prima di procedere all'esame dei motivi di appello incidentale (esame pregiudiziale logicamente a quello dell'appello principale, per le considerazioni che verranno svolte infra), è necessario preliminarmente analizzare l'infondata eccezione in rito formulata da , per cui Controparte_4
l'appello sarebbe inammissibile o improcedibile, in quanto notificato in data 7.2.2022, giorno che cadeva di lunedì. Secondo l'istituto di credito, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
5.7.2021 e in difetto di notifica, il termine semestrale per proporre l'impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, scadeva il 5.2.2022, giorno che cadeva di sabato. Secondo l'appellante il disposto di cui all'art. 155 co. 4 c.p.c. (il quale prevede che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo), non troverebbe applicazione estensiva alle attività giudiziarie che possono svolgersi nella giornata di sabato quali la notifica di un atto giudiziario. Sul punto si osserva che il termine per proporre appello è a decorrenza successiva;
pertanto, qualora cada di sabato, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo, ovvero il lunedì. Sul punto si veda quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in Sez. 5,
Sentenza n. 6728 del 04/05/2012 (Rv. 622368-01) in cui si legge: “Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il “dies a quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotto dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005.”.
18. Occorre preliminarmente dare atto del passaggio in giudicato delle statuizioni relative alla posizione processuale di , che non risultano oggetto di gravame né Parte_3 principale né incidentale.
19. È necessario procedere, in primo luogo, in via pregiudiziale da un punto di vista logico, all'analisi del quarto motivo di appello incidentale, dal momento che ha ad oggetto la questione della titolarità o meno della veste di intermediario in capo alla banca appellante incidentale e il cui accoglimento renderebbe superfluo l'esame di ogni altra doglianza, mossa a sostegno sia dell'appello incidentale sia di quello principale.
20. Il motivo di appello è fondato.
pagina 8 di 11 21. Parte appellante principale ha proposto in giudizio contro la banca una domanda risarcitoria, fondata sulla responsabilità per violazione degli obblighi informativi, inerenti alla operazione di vendita delle azioni della banca medesima da alienante, a e Parte_3 Parte_1
, acquirenti (in particolare, obblighi informativi relativi al carattere illiquido delle Parte_2 azioni della banca).
Tale responsabilità presuppone logicamente in capo alla banca la qualità di intermediario, tenuto per legge all'assolvimento degli obblighi informativi connessi a tale qualità.
Parte appellante incidentale ha contestato la sussistenza di tali obblighi informativi, negando la propria qualità di intermediario nell'ambito della operazione di vendita de qua, ed elevando tale deduzione a motivo di gravame incidentale.
Tale deduzione è fondata.
In primo luogo, si tratta di una vendita di titoli (azioni della banca), avvenuta direttamente tra le parti, rappresentate dalla società e dalle persone fisiche Parte_3 Parte_2 [...] rispettivamente figlio e madre di , legale rappresentante della società Parte_1 Parte_3 predetta.
Inoltre, l'acquisto da parte degli appellanti principali delle azioni della banca detenute dalla società non costituisce affatto un'operazione di investimento bensì rientra in una più Parte_3 ampia e articolata operazione di finanziamento della società da parte di Parte_3 [...]
stretti parenti di . Pt_2 Parte_1 Parte_3
È incontestato in giudizio che tale più ampia operazione di finanziamento prevedesse l'erogazione di un mutuo fondiario da due milioni di euro (erogato alla EL LE e c. snc ma da utilizzarsi per l'estinzione del precedente mutuo chirografario intestato alla nonché il contributo Parte_3 finanziario dei familiari del legale rappresentante della società finanziata, derivante dall'acquisto delle azioni della banca detenute dalla società Parte_3
Il riscontro probatorio di ciò è contenuto nella mail di cui al doc. n. 15, in cui vengono sintetizzati i tratti salienti e le modalità specifiche della operazione di finanziamento.
In tale contesto deve escludersi che l'acquisto delle azioni della banca da parte degli appellanti principali avesse la natura di un'operazione di investimento, trattandosi con evidenza di un'operazione di finanziamento in ambito familiare, finalizzata al finanziamento della società di cui uno dei familiari era legale rappresentante.
Conferma l'assenza di un'effettiva finalità di investimento la circostanza che le azioni di cui si tratta, già poste a garanzia del primo mutuo concesso dalla banca, abbiano mantenuto tale finalità di garanzia successivamente al passaggio di proprietà in favore degli odierni appellanti principali (in data pagina 9 di 11 20.2.2015 e rilasciavano alla banca mandato Parte_2 Parte_1 irrevocabile alla vendita sino al 3.2.2024 con esplicita funzione di garanzia).
È lecito inferirne che il profilo delle caratteristiche dei titoli oggetto di acquisto (azioni della banca) fosse del tutto irrilevante ai fini del compimento delle finalità sottese all'operazione (cioè il finanziamento della società . Parte_3
L'acquisto delle azioni della banca ha avuto lo specifico ed esclusivo scopo di realizzare il finanziamento della società tramite il versamento del prezzo di tali azioni. Parte_3
Tale operazione è avvenuta mediante contrattazione diretta in un ristretto ambito familiare, come quello appena descritto.
22. Deve pertanto escludersi sia che la banca abbia rivestito in astratto il ruolo di intermediario, sia che tale ruolo lo abbia svolto in concreto, con la conseguenza della inesistenza degli obblighi informativi previsti dalla legge.
In senso contrario, non rileva che:
- gli appellanti principali abbiano sottoscritto il documento informativo per la prestazione dei servizi di investimento;
- la banca abbia segnalato l'inappropriatezza dell'acquisto delle azioni di cui si tratta ai profili di investimento di e Parte_1 Pt_3
- la banca abbia svolto una funzione meramente esecutiva in relazione alle operazioni inerenti al trasferimento della titolarità delle proprie azioni da da un lato, a e Parte_3 Parte_1
, dall'altro lato. Parte_2
23. L'accoglimento del presente motivo di gravame determina il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca in relazione alla operazione di acquisto delle azioni della banca compiuta da e , Parte_1 Parte_2 rendendo superfluo l'esame degli ulteriori di motivi di gravame incidentale.
24. Consegue a ciò inoltre il rigetto dell'appello principale, incentrato su quella domanda risarcitoria, il cui accoglimento presuppone la violazione degli obblighi informativi, peraltro insussistenti nella fattispecie.
25. La piena soccombenza di parte appellante principale implica la condanna della medesima al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, a carico di parte appellante principale, i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 10 di 11 dispone:
I – rigetta l'appello principale, proposto da e;
Parte_1 Parte_2
II- accoglie l'appello incidentale, proposto da , GIA' Controparte_1 [...]
e per l'effetto rigetta la domanda proposta nei confronti RT dell'appellante incidentale, volta ad accertare il grave inadempimento della banca agli obblighi informativi relativi all'operazione di acquisto di azioni della banca medesima da parte di e , Parte_1 Parte_2
III – conferma nel resto la sentenza appellata, eccezion fatta per il regolamento delle spese, disciplinato come segue;
IV - condanna e , in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2 favore di , GIA' Controparte_1 RT delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al grado di appello, in euro 10.000,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, a carico di parte appellante principale, i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 276/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N. 171 47923 RIMINIpresso il difensore avv.
ROSSI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N. 171 47923 RIMINIpresso il difensore avv.
ROSSI FABIO
APPELLANTE contro
GIA' (C.F. Controparte_1 RT
), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e dell'avv. MORETTI P.IVA_1
ROBERTA ( VIA MICHELE BAROZZI 1 MILANO;
elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA BAROZZI 1 MILANOpresso il difensore avv. MALAVASI MANUELA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 751/2021 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 05.07.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. e convenivano in Parte_3 Parte_2 Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì, l fine di ottenere RT
pagina 1 di 11 l'accertamento e la declaratoria di grave inadempimento della convenuta agli obblighi comportamentali su di essa gravanti, quale intermediaria in un'operazione di compravendita di azioni, e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni, così quantificati: per € 153.392,25 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
per Parte_1
105.592,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
per Parte_3
€ 2.265,50, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
[...]
2. Gli attori deducevano a sostegno delle proprie pretese quanto segue. richiedeva nel mese di marzo 2014 a Parte_3 RT
la concessione di un mutuo chirografario della somma di € 1.000.000,00 e il finanziamento
[...] veniva concesso in data 6.5.2014, previo acquisto da parte della società di 15.000 azioni della banca al prezzo unitario di € 17,75 cadauna per un controvalore di € 266.250,00, le quali venivano poste a garanzia della concessione del mutuo mediante la sottoscrizione di mandato irrevocabile a
[...]
alla vendita delle stesse sino alla data del 16.4.2023. RT Pt_3 erso la fine del 2014 manifestava a la necessità di
[...] RT ottenere la concessione di un nuovo finanziamento per la somma di € 2.600.000,00 per la società
LL AN e c. snc, altra società facente capo a;
la banca subordinava la Parte_3 concessione del finanziamento al trasferimento delle 15.000 azioni poste a garanzia del precedente mutuo al figlio e alla madre i quali avrebbero poi Parte_2 Parte_1 dovuto rilasciare mandato irrevocabile a vendere i titoli a . RT
In data 5.02.2015 e sottoscrivevano documentazione informativa e Parte_2 Parte_1 contrattuale al fine dell'acquisto delle azioni di da RT Parte_3 che avveniva in data 18.02.2015 con versamento del complessivo importo di euro 263.984,50 e successivamente in data 26.02.2015 veniva stipulato tra la banca e la società EL LE e c. snc il contratto di mutuo ipotecario per l'importo di euro 2.000.000,00, con estinzione del precedente mutuo chirografario concesso al mutuatario. L'acquisto dei titoli si perfezionava in data 16.2.2015: cedeva a 9.000 azioni e ad Parte_3 Parte_2 [...]
6000 azioni al prezzo di € 17,60 cadauna con l'incasso da parte di Parte_1 [...] della somma di € 158.392,50 e da della somma di € Parte_3 Parte_1
105.592,25. In data 20.2.2015 ilasciavano alla banca Parte_2 Parte_1 mandato irrevocabile alla vendita sino al 3.2.2024 a garanzia del nuovo mutuo ipotecario concesso a
LL AN & C S.N.C. Gli attori deducevano che in entrambe le occasioni
[...]
aveva fornito le seguenti rassicurazioni: l'acquisto delle azioni suindicate RT era un investimento sicuro;
le azioni avrebbero potuto essere rivendute successivamente anche allo stesso istituto di credito senza alcun rischio di perdite trattandosi di azioni della stessa banca;
a seguito pagina 2 di 11 di accertamenti ispettivi presso la banca ad opera della Banca d'Italia e della situazione patrimoniale gravemente compromessa della stessa, il valore delle relative azioni veniva sostanzialmente azzerato e come da comunicato della stessa banca le azioni avevano un valore nominale di euro 0,50; la banca, solo nell'anno 2016, a seguito di un procedimento sanzionatorio nei propri confronti da parte della aveva aggiunto un paragrafo nel proprio documento di policy aziendale in materia di servizi di CP_3 investimento rivolti alla clientela relativo agli strumenti finanziari illiquidi, quali le azioni emesse dalla banca.
Parte attrice si doleva di gravi inadempimenti agli obblighi comportamentali di cui all'art. 21 del d. lgs.
n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, avendo violato la banca gli obblighi CP_3 informativi e di trasparenza in relazione all'illiquidità del titolo emesso e negoziato, nonché lamentando, altresì la violazione dell'obbligo di valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'operazione.
3. Si costituiva quale società incorporante Controparte_4 [...]
, poi rilevando l'infondatezza RT Controparte_1 dell'azione, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'azione proposta dagli attori. In particolare, deduceva quanto segue: al momento del conferimento dell'ordine di investimento delle azioni un funzionario della banca indicava che l'operazione veniva eseguita in conflitto di interesse con l'istituto di credito;
il legale rappresentante di
[...] era perfettamente consapevole del fatto che le azioni non erano quotate su mercati Parte_3 regolamentati;
all'esito delle risposte di cui al questionario MIFID la suindicata società veniva classificata con un profilo di rischio medio-alto adeguato all'acquisto delle azioni di
[...]
e che l'investitore possedeva la necessaria esperienza e conoscenza per RT comprendere i rischi inerenti all'operazione; l'acquisto delle azioni da parte di Parte_2
e a era stata un'operazione di natura privata e Parte_1 Parte_3 la banca aveva dato corso all'operazione di cessione dalle azioni dalla società ai suindicati soggetti, evidenziando che l'investimento era iniziativa dei clienti e per entrambi non era appropriato.
Deduceva, altresì, che e erano consapevoli delle Parte_2 Parte_1 caratteristiche degli investimenti in titoli azionari di e dei rischi RT connessi e che le azioni non dovessero essere considerati titoli illiquidi al momento dell'acquisto nel
2014, in quanto la banca aveva un fondo dedicato all'acquisto di azioni proprie e le stesse erano diventate illiquide solo quando il fondo era stato revocato;
fino alla data del 16.11.2015 le azioni venivano negoziate sulla scorta di un sistema d'asta settimanale nel quale RT
metteva in contatto due o più investitori con raccolta delle proposte di compravendita delle
[...] azioni e conferendo così la possibilità di concludere operazioni aventi ad oggetto le azioni della stessa.
pagina 3 di 11 Deduceva, inoltre, che nel 2018 veniva registrata l'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di da parte di CREDIT AGRICOLE RT
CARIPARMA S.P..A, alla quale on aderivano, così Parte_1 Parte_2 ottenendo, rispettivamente 424 e 636 azioni di Infine, Controparte_4 deduceva: la sussistenza del difetto di legittimazione passiva ad agire nei confronti di
[...] in quanto gli stessi avevano acquistato le azioni di Parte_4 [...]
da la nullità dell'attività processuale RT Parte_3 effettuata dagli attori, in quanto, nonostante fossero titolari di interessi contrapposti alla luce della suindicata cessione delle azioni, si erano costituiti in giudizio a mezzo di un unico difensore;
la sussistenza in capo agli attori di concorso di colpa, in quanto gli stessi avevano deciso di mantenere i titoli piuttosto che porre in essere la vendita delle azioni con la conseguenza che il danno differenziale astrattamente risarcibile era di € 24.000,00 e che in mancanza di adesione all'OPA agli stessi erano stati attribuiti sette azioni così non verificandosi alcuna Controparte_4 perdita patrimoniale.
4. chiedeva pertanto il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori e, in Controparte_4 subordine, in caso di accoglimento, la quantificazione del danno dovuto in virtù delle difese esposte dall'istituto di credito e degli eventuali accreditamenti sui titoli cambiati, con condanna degli attori alla restituzione di quanto incassato dai titoli negoziati, ovvero dai titoli ricevuti in concambio, oltre alle utilità ricevute in relazioni i medesimi, ovvero disporne la compensazione.
5. La causa veniva decisa con l'accertamento del grave inadempimento di RT
nell'ambito delle operazioni di compravendita di azioni proprie poste in essere da
[...]
e il rigetto della Parte_3 Parte_4 domanda risarcitoria per carenza di prova del danno e del nesso causale tra questo e la condotta della banca.
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande attoree per i motivi e nei limiti di cui in motivazione. 2
ACCERTA e DICHIARA il grave inadempimento posto in essere dall'intermediario finanziario
[...] nell'ambito delle operazioni di compravendita di azioni proprie poste in RT essere dalle parti attrici e 3. RIGETTA la Parte_3 Parte_2 Parte_1 domanda attorea di risarcimento del danno per carenza di idonea prova.
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.”.
7. Il Tribunale, con riferimento all'inadempimento di , RT osservava che l'istituto di credito, all'atto dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria, nonché al momento della vendita diretta a delle 15.000 Parte_3
pagina 4 di 11 azioni in data 18.4.2014 e del successivo disinvestimento della società con contestuale acquisto di 9000 azioni da parte di e di 6000 azioni da parte di n data Parte_2 Parte_1
18.2.2015, non aveva provato di aver segnalato in alcun modo ai clienti investitori che le azioni acquistate erano totalmente illiquide, in quanto non negoziabili in un mercato regolamentato ma solo nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso che era gestito dalla stessa banca.
8. In merito al rigetto della domanda risarcitoria, il Tribunale, con riferimento ad
[...]
e affermava che non era stata fornita adeguata prova Parte_1 Parte_2 dell'esistenza del danno derivante dalla mancanza di trasparenza e correttezza dell'emittente. Secondo il giudice di prime cure, la circostanza per cui e non Parte_1 Parte_2 avevano aderito all'Offerta Pubblica di Acquisto di in Controparte_4 data 18.5.2018 faceva sì che gli stessi avessero mantenuto la titolarità sia delle azioni sia dei relativi warrant convertibili nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento di nuove azioni dell'appena indicato offerente con scadenza al 23.9.2021, avevano convertito consapevolmente l'originario rischio in un altro rischio di credito, accettando tali nuovi strumenti finanziari sostitutivi a fronte della precisa informazione da parte della banca in sede di Offerta Pubblica di Acquisto della sostanziale illiquidità degli stessi.
9. Proponevano appello soltanto e (e non anche Parte_1 Parte_2
), così concludendo: Parte_3
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma parziale della sentenza, resa inter partes, n. 752/2021 -Repert. n. 1519/2021 del 05/07/2021_-dal Tribunale Ordinario di Forlì –II^ sottosezione civile, Giudice dott.ssa Giorgia
Sartoni -all'esito del procedimento rubricato al n.R.G. 193/2018 del prefato Tribunale, pubblicata in data 05/07/2021 e mai notificata, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, -nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento della la (già Controparte_5
già ,in persona Controparte_6 RT del legale rapp.te protempore, agli obblighi comportamentali dedotti in giudizio e su di essa gravanti quale intermediaria (come peraltro già accertato e dichiarato dal Tribunale di prime cure), e per l'effetto condannare la (già Controparte_5 Controparte_6 e già – C.F. e N.RE , P.IVA
[...] RT P.IVA_1
-in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori in P.IVA_2 conseguenza di detto grave inadempimento, quantificati quanto a favore di in € Parte_2 153.392,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
quanto a favore di
in € 105.592,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, o Parte_1 nella diversa minore somma di euro 251.484,50 complessivi, tenuto conto della mancata adesione all'OPA o in quella ulteriormente diversa somma ritenuta di giustizia. -In via istruttoria, come da atto di appello.
11. Si costituiva in giudizio formulando appello Controparte_4 incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, in rito − dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dai Sig.ri e avverso la sentenza n. 752/2021 resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 11 Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018 per le ragioni esposte in atti;
nel merito − rigettare, perché infondato, tanto in fatto quanto in diritto l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 [...]
avverso la sentenza 752/2021 resa dal Tribunale di Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata Pt_2 in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018; nel merito, in accoglimento dei motivi di impugnazione incidentali formulati in atti, ed in riforma della sentenza n. 752/2021 Tribunale di Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza 752/2021 resa dal Tribunale di Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018 e in riforma della stessa, in via principale, respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, mandando esente Crèdit Agricole Italia S.p.A. da qualsivoglia responsabilità e pretesa avversaria;
- in via principale, anche a prescindere dall'invocata nullità ex art. 112 c.p.c., respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, mandando esente da qualsivoglia responsabilità e pretesa Controparte_5 avversaria;
nel merito, e per la denegata ipotesi di riforma totale o parziale della Sentenza n. 752/2021 Tribunale di Forlì, in data 3 luglio 2021 e pubblicata in data 5 luglio 2021 (All. C) all'esito del procedimento di primo grado rubricato con RG 193/2018 per effetto dell'accoglimento dei motivi di gravame proposti da parte appellante: - in via principale: respingere tutte le domande formulate avversarie in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, mandando esente Crèdit Agricole Italia S.p.A. da qualsivoglia responsabilità e pretesa avversarie;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede che l'autorità giudiziaria adita: (i) ridetermini il quantum debeatur in virtù delle difese esposte e degli eventuali accreditamenti ricevendi sui titoli cambiati, (ii) condanni parte avversaria alla restituzione di quanto incassato dai titoli negoziati e/o dai titoli ricevuti in concambio, oltreché delle utilità ricevute in relazione agli stessi, ovvero disporne la compensazione;
- in via istruttoria: a) rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in atti;
b) ammettere le istanze istruttorie dell'esponente nei termini esposti in atti;
in ogni caso − con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
12. Con un unico motivo di appello gli appellanti principali censuravano la sentenza impugnata, lamentando “errata/omessa valutazione documentale – violazione art. 116 c.p.c. – immotivata non adesione alla giurisprudenza prevalente in materia”, nella parte in cui aveva ritenuto accertata la violazione degli obblighi informativi gravanti su ma non aveva RT CP_2 ritenuto provati né il danno né il nesso causale tra quest'ultimo e la violazione.
13. Con il primo motivo di appello incidentale lamentava che la sentenza Controparte_4 impugnata “è nulla ex art. 112 c.p.c. e comunque inutiliter data”.
Secondo l'appellante incidentale nel giudizio di primo grado era stata formulata una sola domanda preordinata ad ottenere la condanna di al risarcimento dei RT danni, che sarebbero stati subìti a fronte del lamentato inadempimento da parte dell'istituto di credito degli obblighi informativi su di essa gravanti quale intermediario. Pertanto, la sentenza sarebbe affetta da nullità ex art. 112 c.p.c. in quanto non conforme al contenuto della domanda.
pagina 6 di 11 14. Con il secondo motivo di appello incidentale censurava la sentenza Controparte_4 impugnata, lamentando che la stessa fosse “errata nella parte in cui, il Giudice incorrendo in vizio di omessa motivazione, ha disatteso l'eccezione di legittimazione passiva della Banca”. Secondo
l'appellante incidentale avrebbero dovuto formulare Parte_1 Parte_2 le domande nei confronti di e non nei confronti di Parte_3 [...]
, dal momento che erano stati gli appellanti e RT Parte_3
a condurre le trattative e a realizzare i contratti di compravendita, determinando il prezzo di
[...] vendita delle azioni e le somme per la compravendita era state corrisposte dagli appellanti a quest'ultima società.
15. Con il terzo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata, Controparte_4 lamentando che la stessa “è errata nella parte in cui, incorrendo in vizio di omessa motivazione, ha disatteso l'eccezione di conflitto di interessi sollevata dalla Banca”. Secondo l'appellante incidentale, la cessione realizzata tra da un lato, e Parte_3 Parte_2 [...] dall'altro, generava un conflitto di interessi tra parti avversarie, che andava ad incidere Parte_1 sulla validità della costituzione in giudizio delle parti stesse mediante un unico difensore.
16. Con il quarto motivo di appello incidentale censurava la sentenza Controparte_4 impugnata, lamentando che la stessa fosse errata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un inadempimento in capo all'istituto di credito. L'appellante incidentale deduceva che: la CP_7
non aveva natura precettiva e non era applicabile alle azioni di
[...] RT
; le azioni in questione non rientravano nel gruppo dei prodotti finanziari illiquidi come
[...] definiti dalla suindicata;
nel giudizio di primo grado Controparte_7 Parte_1 avevano omesso di fornire la prova del danno patrimoniale lamentato, del Parte_2 nesso causale tra questo e la condotta inadempiente addebitata alla banca e non avevano contestato tutte le allegazioni proposte dall'istituto di credito in sede di comparsa di costituzione;
[...]
aveva fornito tutte le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche RT dell'investimento sia verbalmente attraverso i propri dipendenti sia per iscritto.
Infine, la banca deduceva la insussistenza di un obbligo informativo in relazione alla vendita di azioni dalla società alle persone fisiche e , Parte_3 Parte_1 Parte_2 sostanzialmente negando la propria qualità di intermediario (si riporta l'appello incidentale in parte qua):
“La Banca, difatti: a. anzitutto – ed è circostanza questa che è stata completamente ignorata dal Giudice di prime cure – nella vicenda per cui è causa si è limitata a dare corso a decisioni privatamente e direttamente assunte tra parte venditrice (la e parte Parte_5 acquirente (i Sig.ri e . Tanto esclude in radice la sussistenza di qualsivoglia Parte_1 Pt_3 responsabilità della Banca per violazione degli obblighi informativi, ragion per cui le pretese avversarie avrebbero dovuto – e devono – essere rigettate per pacifica inapplicabilità della disciplina
pagina 7 di 11 che parte appellante assumeva (e assume) violata (30). (30) Né la normativa de qua può ritenersi applicabile al caso di specie per il sol semplice fatto che la Banca ha provveduto a raccogliere gli ordini di compravendita degli Acquisti Azioni e a valutare l'appropriatezza degli investimenti ai profili di investimento delle controparti. Si tratta, difatti, di attività che ha svolto: (i) al solo fine CP_8 di dare corso agli accordi contrattuali già assunti autonomamente tra parte acquirente e venditrice;
(ii) in assenza di alcun obbligo normativo e al solo scopo di fornire all'investitore quante più possibili informazioni alle per maturare una consapevole decisione d'investimento”.
17. Prima di procedere all'esame dei motivi di appello incidentale (esame pregiudiziale logicamente a quello dell'appello principale, per le considerazioni che verranno svolte infra), è necessario preliminarmente analizzare l'infondata eccezione in rito formulata da , per cui Controparte_4
l'appello sarebbe inammissibile o improcedibile, in quanto notificato in data 7.2.2022, giorno che cadeva di lunedì. Secondo l'istituto di credito, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
5.7.2021 e in difetto di notifica, il termine semestrale per proporre l'impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, scadeva il 5.2.2022, giorno che cadeva di sabato. Secondo l'appellante il disposto di cui all'art. 155 co. 4 c.p.c. (il quale prevede che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo), non troverebbe applicazione estensiva alle attività giudiziarie che possono svolgersi nella giornata di sabato quali la notifica di un atto giudiziario. Sul punto si osserva che il termine per proporre appello è a decorrenza successiva;
pertanto, qualora cada di sabato, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo, ovvero il lunedì. Sul punto si veda quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in Sez. 5,
Sentenza n. 6728 del 04/05/2012 (Rv. 622368-01) in cui si legge: “Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il “dies a quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotto dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005.”.
18. Occorre preliminarmente dare atto del passaggio in giudicato delle statuizioni relative alla posizione processuale di , che non risultano oggetto di gravame né Parte_3 principale né incidentale.
19. È necessario procedere, in primo luogo, in via pregiudiziale da un punto di vista logico, all'analisi del quarto motivo di appello incidentale, dal momento che ha ad oggetto la questione della titolarità o meno della veste di intermediario in capo alla banca appellante incidentale e il cui accoglimento renderebbe superfluo l'esame di ogni altra doglianza, mossa a sostegno sia dell'appello incidentale sia di quello principale.
20. Il motivo di appello è fondato.
pagina 8 di 11 21. Parte appellante principale ha proposto in giudizio contro la banca una domanda risarcitoria, fondata sulla responsabilità per violazione degli obblighi informativi, inerenti alla operazione di vendita delle azioni della banca medesima da alienante, a e Parte_3 Parte_1
, acquirenti (in particolare, obblighi informativi relativi al carattere illiquido delle Parte_2 azioni della banca).
Tale responsabilità presuppone logicamente in capo alla banca la qualità di intermediario, tenuto per legge all'assolvimento degli obblighi informativi connessi a tale qualità.
Parte appellante incidentale ha contestato la sussistenza di tali obblighi informativi, negando la propria qualità di intermediario nell'ambito della operazione di vendita de qua, ed elevando tale deduzione a motivo di gravame incidentale.
Tale deduzione è fondata.
In primo luogo, si tratta di una vendita di titoli (azioni della banca), avvenuta direttamente tra le parti, rappresentate dalla società e dalle persone fisiche Parte_3 Parte_2 [...] rispettivamente figlio e madre di , legale rappresentante della società Parte_1 Parte_3 predetta.
Inoltre, l'acquisto da parte degli appellanti principali delle azioni della banca detenute dalla società non costituisce affatto un'operazione di investimento bensì rientra in una più Parte_3 ampia e articolata operazione di finanziamento della società da parte di Parte_3 [...]
stretti parenti di . Pt_2 Parte_1 Parte_3
È incontestato in giudizio che tale più ampia operazione di finanziamento prevedesse l'erogazione di un mutuo fondiario da due milioni di euro (erogato alla EL LE e c. snc ma da utilizzarsi per l'estinzione del precedente mutuo chirografario intestato alla nonché il contributo Parte_3 finanziario dei familiari del legale rappresentante della società finanziata, derivante dall'acquisto delle azioni della banca detenute dalla società Parte_3
Il riscontro probatorio di ciò è contenuto nella mail di cui al doc. n. 15, in cui vengono sintetizzati i tratti salienti e le modalità specifiche della operazione di finanziamento.
In tale contesto deve escludersi che l'acquisto delle azioni della banca da parte degli appellanti principali avesse la natura di un'operazione di investimento, trattandosi con evidenza di un'operazione di finanziamento in ambito familiare, finalizzata al finanziamento della società di cui uno dei familiari era legale rappresentante.
Conferma l'assenza di un'effettiva finalità di investimento la circostanza che le azioni di cui si tratta, già poste a garanzia del primo mutuo concesso dalla banca, abbiano mantenuto tale finalità di garanzia successivamente al passaggio di proprietà in favore degli odierni appellanti principali (in data pagina 9 di 11 20.2.2015 e rilasciavano alla banca mandato Parte_2 Parte_1 irrevocabile alla vendita sino al 3.2.2024 con esplicita funzione di garanzia).
È lecito inferirne che il profilo delle caratteristiche dei titoli oggetto di acquisto (azioni della banca) fosse del tutto irrilevante ai fini del compimento delle finalità sottese all'operazione (cioè il finanziamento della società . Parte_3
L'acquisto delle azioni della banca ha avuto lo specifico ed esclusivo scopo di realizzare il finanziamento della società tramite il versamento del prezzo di tali azioni. Parte_3
Tale operazione è avvenuta mediante contrattazione diretta in un ristretto ambito familiare, come quello appena descritto.
22. Deve pertanto escludersi sia che la banca abbia rivestito in astratto il ruolo di intermediario, sia che tale ruolo lo abbia svolto in concreto, con la conseguenza della inesistenza degli obblighi informativi previsti dalla legge.
In senso contrario, non rileva che:
- gli appellanti principali abbiano sottoscritto il documento informativo per la prestazione dei servizi di investimento;
- la banca abbia segnalato l'inappropriatezza dell'acquisto delle azioni di cui si tratta ai profili di investimento di e Parte_1 Pt_3
- la banca abbia svolto una funzione meramente esecutiva in relazione alle operazioni inerenti al trasferimento della titolarità delle proprie azioni da da un lato, a e Parte_3 Parte_1
, dall'altro lato. Parte_2
23. L'accoglimento del presente motivo di gravame determina il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca in relazione alla operazione di acquisto delle azioni della banca compiuta da e , Parte_1 Parte_2 rendendo superfluo l'esame degli ulteriori di motivi di gravame incidentale.
24. Consegue a ciò inoltre il rigetto dell'appello principale, incentrato su quella domanda risarcitoria, il cui accoglimento presuppone la violazione degli obblighi informativi, peraltro insussistenti nella fattispecie.
25. La piena soccombenza di parte appellante principale implica la condanna della medesima al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, a carico di parte appellante principale, i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 10 di 11 dispone:
I – rigetta l'appello principale, proposto da e;
Parte_1 Parte_2
II- accoglie l'appello incidentale, proposto da , GIA' Controparte_1 [...]
e per l'effetto rigetta la domanda proposta nei confronti RT dell'appellante incidentale, volta ad accertare il grave inadempimento della banca agli obblighi informativi relativi all'operazione di acquisto di azioni della banca medesima da parte di e , Parte_1 Parte_2
III – conferma nel resto la sentenza appellata, eccezion fatta per il regolamento delle spese, disciplinato come segue;
IV - condanna e , in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2 favore di , GIA' Controparte_1 RT delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al grado di appello, in euro 10.000,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, a carico di parte appellante principale, i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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