Art. 1. Articolo unico.
La indennita' di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 , e' pagata entro il 31 agosto di ogni anno.
E' applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
La indennita' di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 , e' pagata entro il 31 agosto di ogni anno.
E' applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.