Articolo 383 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 382Articolo 384
Versione
6 maggio 1952
Art. 383.
(Rilascio di carte provvisorie di bordo)


Nel caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare redige processo verbale della denuncia del comandante della nave, procede alle indagini sulle cause e sulle circostanze della perdita o della distruzione e trasmette gli atti relativi all'ufficio che ha rilasciato le carte stesse.
Le carte provvisorie di bordo rilasciate in sostituzione delle carte perdute o distrutte sono redatte in base agli altri documenti o certificati esistenti a bordo e, se necessario, in base a dichiarazione giurata del comandante della nave e delle altre persone dell'equipaggio, che siano in condizione di dare informazioni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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