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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12080 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 25/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 29992 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCCI FEDERICO, giusta Parte_1 delega in calce al ricorso
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA TORTATO per procura generale alle liti. CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 2.9.2025, premesso di essere Parte_1 titolare di assegno ordinario di invalidità, cat. IO, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1
vedere accertata l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di €2948,92, comunicatole per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 sulla pensione IO “per accertati redditi personali e/o coniugali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, che hanno determinato la perdita del diritto alle quote di integrazione al minimo della pensione”, lamentandone l'irripetibilità e, nel merito, l'erroneità, atteso che il reddito da considerare ai fini dell'integrazione al trattamento minimo deve essere al netto dei contributi previdenziali e assistenziali nell'anno di riferimento.
1 Si è costituito evidenziando che l'ufficio, rivalutato il proprio operato, CP_1
riconosciuto l'errore, ha provveduto alla ricostituzione della prestazione, da cui è emersa l'insussistenza dell'indebito per l'anno 2021, come per l'anno 2022 (non oggetto del presente giudizio).
All'odierna udienza, entrambe le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere;
la causa è stata quindi decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuto integrale riconoscimento delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente, con annullamento d'ufficio dell'indebito comunicato per l'anno 2021, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto che il riconoscimento dell'errore in cui è incorso l'ufficio amministrativo è avvenuto soltanto successivamente alla notifica del ricorso, le spese di lite non possono che gravare sull' , in base ai principi di CP_1
soccombenza virtuale. Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto tuttavia conto dell'impegno in fase di discussione limitato alla sola regolamentazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 2.9.2025, così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. Federico LUCCI, procuratore CP_1
antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €1310,00, a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice
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