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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA TE Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 14329/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
E nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GERARDO KATTY AVV come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 21/10/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
1. - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario, il giorno il 18.06.2005 in Bovolone (Vr) ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso
pagina 1 di 4 Comune dell'anno 2005, Parte II Serie A, Numero 17;
2.- - Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la residenza materna;
i genitori si prenderanno cura della crescita e dell'istruzione del figlio condividendo la delicata funzione educativa nel preminente diritto dello stesso ad una crescita serena ed equilibrata.
3. - Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- week-end alternati dal venerdì all'uscita dal lavoro fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore e salvo diversi accordi tra i genitori;
- nella settimana in cui il minore non starà con il padre durante il fine settimana, lo vedrà almeno due giorni infrasettimanali da concordarsi tra genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore;
- durante le vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi;
il periodo di ferie estivo
(compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori) verrà comunicato all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
con possibilità per entrambi i genitori di trascorrere almeno una settimana in villeggiatura con il figlio;
- durante le vacanze natalizie: sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi, precisando che se il minore trascorrerà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà quello di S. TE con la madre e viceversa, di anno in anno;
il periodo di ferie per le vacanze natalizie (compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori) verrà comunicato entro l'8 dicembre di ogni anno;
- ponti e altre festività (a titolo esemplificativo: 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre) da alternarsi di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali: tre giorni, da concordarsi, precisando che se il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre trascorrerà quello di Pasquetta con la madre e viceversa, così di anno in anno;
il periodo di ferie per le vacanze pasquali (compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori) verrà comunicato entro il 28 febbraio di ogni anno.
4.- ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto del figlio attesi i tempi sostanzialmente paritetici di permanenza presso ciascun genitore;
le spese di abbigliamento saranno sostenute dalla madre.
5-. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50 % secondo quanto previsto dal Protocollo di
Famiglia aggiornato al 13.12.2024 di cui le parti dichiarano d'aver preso visione.
pagina 2 di 4 6.- la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi rimane assegnata alla sig.ra Pt_1 con tutti gli arredi e corredi che ivi continuerà a vivere con il figlio minore;
[...]
7.- l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
8.- ciascun coniuge continuerà ad utilizzare il veicolo di sua proprietà e sarò libero di venderlo senza che l'altro abbia a pretendere alcunché;
9.- le parti si impegnano al deposito del ricorso ad estinguere il c/c n. 186014809555-90 cointestato tra i coniugi e tutte le somme ivi depositate verranno versate sul conto corrente personale della sig.ra
Pt_1
10.- i coniugi danno atto che tutti i titoli cointestati sono stati disinvestiti ed il relativo controvalore è stato versato sul c/c personale della sig.ra Pt_1
11.- ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente;
12.- con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere definito ogni ulteriore questione economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo relativamente al rapporto di coniugio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2861/2024 pubbl. il 16/12/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
pagina 3 di 4 I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio minore . La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Per_1
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse del medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOVOLONE Parte_2
(Anno 2005, Parte II Serie A, Ufficio 1 Numero 17) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) compensazione integrale delle spese di lite;
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato///cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
La Presidente est.
IA DA TE
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA TE Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 14329/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
E nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GERARDO KATTY AVV come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 21/10/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
1. - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario, il giorno il 18.06.2005 in Bovolone (Vr) ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso
pagina 1 di 4 Comune dell'anno 2005, Parte II Serie A, Numero 17;
2.- - Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la residenza materna;
i genitori si prenderanno cura della crescita e dell'istruzione del figlio condividendo la delicata funzione educativa nel preminente diritto dello stesso ad una crescita serena ed equilibrata.
3. - Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- week-end alternati dal venerdì all'uscita dal lavoro fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore e salvo diversi accordi tra i genitori;
- nella settimana in cui il minore non starà con il padre durante il fine settimana, lo vedrà almeno due giorni infrasettimanali da concordarsi tra genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore;
- durante le vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi;
il periodo di ferie estivo
(compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori) verrà comunicato all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
con possibilità per entrambi i genitori di trascorrere almeno una settimana in villeggiatura con il figlio;
- durante le vacanze natalizie: sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi, precisando che se il minore trascorrerà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà quello di S. TE con la madre e viceversa, di anno in anno;
il periodo di ferie per le vacanze natalizie (compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori) verrà comunicato entro l'8 dicembre di ogni anno;
- ponti e altre festività (a titolo esemplificativo: 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre) da alternarsi di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali: tre giorni, da concordarsi, precisando che se il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre trascorrerà quello di Pasquetta con la madre e viceversa, così di anno in anno;
il periodo di ferie per le vacanze pasquali (compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori) verrà comunicato entro il 28 febbraio di ogni anno.
4.- ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto del figlio attesi i tempi sostanzialmente paritetici di permanenza presso ciascun genitore;
le spese di abbigliamento saranno sostenute dalla madre.
5-. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50 % secondo quanto previsto dal Protocollo di
Famiglia aggiornato al 13.12.2024 di cui le parti dichiarano d'aver preso visione.
pagina 2 di 4 6.- la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi rimane assegnata alla sig.ra Pt_1 con tutti gli arredi e corredi che ivi continuerà a vivere con il figlio minore;
[...]
7.- l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
8.- ciascun coniuge continuerà ad utilizzare il veicolo di sua proprietà e sarò libero di venderlo senza che l'altro abbia a pretendere alcunché;
9.- le parti si impegnano al deposito del ricorso ad estinguere il c/c n. 186014809555-90 cointestato tra i coniugi e tutte le somme ivi depositate verranno versate sul conto corrente personale della sig.ra
Pt_1
10.- i coniugi danno atto che tutti i titoli cointestati sono stati disinvestiti ed il relativo controvalore è stato versato sul c/c personale della sig.ra Pt_1
11.- ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente;
12.- con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere definito ogni ulteriore questione economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo relativamente al rapporto di coniugio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2861/2024 pubbl. il 16/12/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
pagina 3 di 4 I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio minore . La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Per_1
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse del medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOVOLONE Parte_2
(Anno 2005, Parte II Serie A, Ufficio 1 Numero 17) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) compensazione integrale delle spese di lite;
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato///cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
La Presidente est.
IA DA TE
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