Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/05/2025, n. 10370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10370 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02698/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2698 del 2021, proposto da
DO EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Vista la dichiarazione del 30 aprile 2025, notificata in pari data alle parti costituite, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale:
Vista la dichiarazione del 30 aprile 2025, notificata in pari data alle parti costituite, con la quale l’avvocato di parte ricorrente, sulla base di procura speciale, ha dichiarato la volontà del suo assistito di voler rinunciare al ricorso;
Atteso che la rinuncia agli atti nel processo amministrativo non richiede, ai fini dell’estinzione del giudizio, l’accettazione delle parti costituite, poiché è sufficiente che le parti interessate alla sua prosecuzione non si oppongano, essa comporta il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti a meno che il collegio ritenga di compensarle, ex art. 84 c.p.a. (v.si Consiglio di Stato n. 2742/21);
Considerato che la rinuncia del ricorrente si manifesta rituale e che in mancanza di opposizione delle controparti il presente giudizio può essere estinto con sentenza ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. e, inoltre, che, in considerazione dell’andamento del processo, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Luca Pavia |
IL SEGRETARIO