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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. TO ET Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. NI CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 8520/2025 promosso da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio degli avv.ti Marila Nsunda Nimi, Erminia De Iuliis e Fabrizio Airaudi Bongiovanni in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/04/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione ove attualmente risiedono unitamente alla madre, sita in Torino alla via Postumia n. 5;
DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni capacità e inclinazioni e ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
DISPONE che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario ordinario:
- tutti i fine settimana dal venerdì dopo l'uscita da scuola (o il termine delle attività ludico - sportive) e sino al sabato pomeriggio, o dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
fermo restando che un week end al mese i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore l'intero fine settimana, secondo un calendario che le parti si impegnano a redigere di comune accordo;
- il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dal mattino, indicativamente dalle ore 8, in caso di sospensione delle lezioni), sino al mattino del giorno successivo con accompagnamento a scuola (ovvero alla residenza materna in caso di sospensione delle lezioni);
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, trascorrendo ad anni alterni il giorno di Natale o la notte di Capodanno, fermo restando che la Vigilia di Natale verrà trascorsa sempre con la mamma;
- le festività di Pasqua e Pasquetta, alternati.
- il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso insieme ad entrambi i genitori;
- le altre festività infrasettimanali e gli eventuali ponti (intendendosi oltre al caso in cui le lezioni scolastiche siano sospese durante una o due giornate comprese tra il week end e la festività, anche il caso in cui il giorno festivo sia immediatamente antecedente ovvero successivo ad un fine settimana) ad anni alternati;
- durante l'estate, i minori trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze materne, negli anni dispari quelle paterne.
Entro 7 giorni prima della data di partenza, i genitori si comunicheranno gli indirizzi della località in cui porteranno i figli in vacanza.
DÀ ATTO che le parti concordano che nel caso in cui siano temporaneamente impossibilitati ad accudire i figli, si faranno supportare da persone di rispettiva fiducia, così come, e a prescindere dal calendario, gli spostamenti dei minori seguiranno il piano genitoriale.
DÀ ATTO che le parti concordano che potranno selezionare individualmente le persone da delegare per il prelievo di da scuola, mentre sin da ora danno atto che è autonoma negli Per_2 Per_1 spostamenti da e verso la scuola;
DÀ ATTO che le parti concordano che potranno partecipare congiuntamente a tutte le ricorrenze che riguardano i figli, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: recite scolastiche o le competizioni sportive;
DISPONE che il sig. versi in favore della sig.ra la somma di € 500,00 (250 euro a Pt_1 Parte_2 minore) a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi a corrispondere, altresì, la rata del mutuo della Pt_1 casa familiare sino alla completa estinzione dello stesso, con l'impegno a incrementare l'importo di cui sopra di euro 100,00 mensili (50 euro a figlio) a decorrere dall'estinzione del mutuo (giugno 2030);
DISPONE che tutte le spese straordinarie vengano sostenute al 50% dai genitori secondo quanto indicato nel protocollo d'intesa condiviso dal Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico INPS verrà incassato pro quota da ciascun genitore;
DÀ ATTO che i genitori fin da ora si dichiarano disponibili a rilasciare il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni che precedono acquistano efficacia a far data dal 01 maggio 2025;
DÀ ATTO che a fronte dell'integrale adempimento delle clausole sopra indicate, le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI CU TO ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. TO ET Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. NI CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 8520/2025 promosso da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio degli avv.ti Marila Nsunda Nimi, Erminia De Iuliis e Fabrizio Airaudi Bongiovanni in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/04/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione ove attualmente risiedono unitamente alla madre, sita in Torino alla via Postumia n. 5;
DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni capacità e inclinazioni e ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
DISPONE che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario ordinario:
- tutti i fine settimana dal venerdì dopo l'uscita da scuola (o il termine delle attività ludico - sportive) e sino al sabato pomeriggio, o dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
fermo restando che un week end al mese i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore l'intero fine settimana, secondo un calendario che le parti si impegnano a redigere di comune accordo;
- il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dal mattino, indicativamente dalle ore 8, in caso di sospensione delle lezioni), sino al mattino del giorno successivo con accompagnamento a scuola (ovvero alla residenza materna in caso di sospensione delle lezioni);
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, trascorrendo ad anni alterni il giorno di Natale o la notte di Capodanno, fermo restando che la Vigilia di Natale verrà trascorsa sempre con la mamma;
- le festività di Pasqua e Pasquetta, alternati.
- il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso insieme ad entrambi i genitori;
- le altre festività infrasettimanali e gli eventuali ponti (intendendosi oltre al caso in cui le lezioni scolastiche siano sospese durante una o due giornate comprese tra il week end e la festività, anche il caso in cui il giorno festivo sia immediatamente antecedente ovvero successivo ad un fine settimana) ad anni alternati;
- durante l'estate, i minori trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze materne, negli anni dispari quelle paterne.
Entro 7 giorni prima della data di partenza, i genitori si comunicheranno gli indirizzi della località in cui porteranno i figli in vacanza.
DÀ ATTO che le parti concordano che nel caso in cui siano temporaneamente impossibilitati ad accudire i figli, si faranno supportare da persone di rispettiva fiducia, così come, e a prescindere dal calendario, gli spostamenti dei minori seguiranno il piano genitoriale.
DÀ ATTO che le parti concordano che potranno selezionare individualmente le persone da delegare per il prelievo di da scuola, mentre sin da ora danno atto che è autonoma negli Per_2 Per_1 spostamenti da e verso la scuola;
DÀ ATTO che le parti concordano che potranno partecipare congiuntamente a tutte le ricorrenze che riguardano i figli, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: recite scolastiche o le competizioni sportive;
DISPONE che il sig. versi in favore della sig.ra la somma di € 500,00 (250 euro a Pt_1 Parte_2 minore) a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi a corrispondere, altresì, la rata del mutuo della Pt_1 casa familiare sino alla completa estinzione dello stesso, con l'impegno a incrementare l'importo di cui sopra di euro 100,00 mensili (50 euro a figlio) a decorrere dall'estinzione del mutuo (giugno 2030);
DISPONE che tutte le spese straordinarie vengano sostenute al 50% dai genitori secondo quanto indicato nel protocollo d'intesa condiviso dal Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico INPS verrà incassato pro quota da ciascun genitore;
DÀ ATTO che i genitori fin da ora si dichiarano disponibili a rilasciare il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni che precedono acquistano efficacia a far data dal 01 maggio 2025;
DÀ ATTO che a fronte dell'integrale adempimento delle clausole sopra indicate, le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI CU TO ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.