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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5922/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al R.V.G. 5922/25 sul ricorso svolto da e Parte_1 Pt_2
;
[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti come depositate in data 8.5.25 ed il visto del P.M. del
19.5.2025;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto e nelle note congiunte depositate il 23.6.2025 Per_ e 1.7.2025, e, segnatamente: “A. la IG continuerà ad avere la sua residenza e collocazione privilegiata presso la madre in Roma alla Via Galilei n. 45, liberamente frequentando il padre;
B. Il
SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 2 Per_ ordinario della IG , la somma di € 400,00 (quattrocento euro) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico ordinario sul conto corrente della SI.ra , entro e non oltre il giorno 05 di Parte_1 ogni mese solare. C. Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie per la IG queste vengono poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno.
In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario,
a quelle extra assegno ordinarie ed a quelle extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, vanno applicati il Protocollo del 17/12/2014 vigente presso il Tribunale di Roma e le Linee Guida sul contributo al mantenimento dei figli adottate dal Gruppo famiglia e minori nell'ambito dell'Assemblea Nazionale degli osservatori sulla giustizia civile del
20/05/2017, di cui si riporta il contenuto: Contenuto dell'assegno di mantenimento Si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento (quelle chiamate sinora spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità, e per requisito funzionale, l'utilità e/o necessarietà. Salva diversa previsione, si considerano comprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo, il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, i trasporti pubblici
(tessera autobus, metro, ecc.), i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento;
le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e baby sitter purchè già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato come sopra, in maniera omnicomprensiva da frazionarsi in 12 rate annue12, attesa la natura non meramente alimentare di quest'ultimo, e salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, nel rispetto del principio di proporzionalità. Non compensabilità tra spese comprese nell'assegno perequativo e spese extra. Divieto di inclusione delle “spese extra” nell'assegno perequativo. Non sono ammesse le compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa. Le spese extra assegno non devono essere incluse nell'ammontare dell'assegno di mantenimento in quanto la loro forfettizzazione può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello di adeguatezza del mantenimento e recare 3 grave danno ai figli. Spese extra assegno: documentazione, ripartizione e concertazione. Tutte le spese extra assegno devono essere documentate. Anche le spese extra assegno vanno ripartite tra i genitori pro quota, secondo una misura da determinarsi espressamente dal giudice in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l'ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore per altre ragioni. Alla stregua delle superiori considerazioni possono essere indicati i seguenti ambiti di spese: sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche. Rientrano nelle spese extra, in quanto non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità: a) sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso, una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa , quelle relative a: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla 4 frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento,servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere). Il rimborso al genitore anticipatario: quota e modalità. E' auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra. Deducibilità fiscale I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al
50% tra i genitori. Rimborsi e sussidi Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno. Assegni familiari Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale. D. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso del 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie, siano esse necessarie o non necessarie, ma previamente concordate, Per_ sostenute nell'interesse della IG , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. E. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica/ universitaria. 5 F. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. G. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della IG. H. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. I. Spese e competenze legali interamente compensate”;
- nulla sulle spese
Roma 10.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi 6