Articolo 383 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 382Articolo 372
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9 ottobre 2010
Art. 383. Linee di comunicazione 1. La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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