Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1182/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Manuela de Pellegrini ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Sara Morolli resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 13 febbraio
2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
1
Per_ autosufficiente) e (in data 11 agosto 2008, minorenne) alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, egli ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita padre-figli da esercitarsi come da calendario in atti, un contributo al mantenimento ordinario dei figli a proprio carico pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie al 50%.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 25 febbraio 2019, con udienza innanzi al
Presidente di data 12 febbraio 2019, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia
Per_ minore con collocamento prevalente presso la madre - nella cui residenza continuerà a vivere anche il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente -, il Per_1
diritto di visita padre-figlia da esercitarsi come da calendario in atti, un contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. pari ad € 1.400,00 mensili (€ 700,00 per Pt_1
ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie al 50%.
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo concordemente l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Baselga di Pinè (TN) il 19 marzo 2005 tra i signori e Parte_1 [...]
con i provvedimenti e le annotazioni consequenziali;
CP_1
2) darsi atto che il figlio è economicamente autosufficiente, svolgendo attività Per_1
lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso la Cristelli S.r.l., con mansione di autista/gruista (livello contrattuale C3), oltre ad essere amministratore unico della
[...]
(P.IVA di cui è altresì socio al 75%; CP_2 P.IVA_1
3) affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
in via prevalente presso la residenza della madre;
2 4) i genitori si impegnano ad assumere insieme le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute di , secondo un progetto condiviso;
Per_2
5) il padre terrà con se' la figlia minore a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con riconsegna alla madre dopo cena, e con esclusione dei fine settimana in cui IA avrà gare e/o manifestazioni sportive;
in tale ipotesi i genitori potranno concordare di invertire il weekend di spettanza paterna;
6) le visite infrasettimanali e i periodi di permanenza di presso il padre durante le Per_2
vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, saranno concordate direttamente tra padre e figlia;
7) il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di concorso al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario della figlia , a decorrere dal mese di marzo 2025, l'importo Per_2
mensile di euro 700,00 (settecento//00) mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...], con disposizione di addebito permanente con valuta 5 del mese per 12 mensilità e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, la prima delle quali decorrerà dallo 01.03.2026;
8) le spese straordinarie della figlia saranno sostenute dai genitori nella misura del Per_2
50% ciascuno. Tali spese sono da intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:
- le spese mediche, che non richiedono un accordo preventivo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, cure dentistiche urgenti presso strutture private, trattamenti sanitari prescritti dal medico curante/specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico, farmaci e cure omeopatiche prescritti dal medico curante o dallo specialista (esclusi quelli da banco) anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- le spese mediche, che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- le spese scolastiche, che non prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie o parauniversitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazione informatica (pc/tablet),
3 assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- le spese scolastiche, che prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e per corsi universitari o parauniversitari richieste da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo: viaggi di studio in Italia e all'estero e vacanze senza i genitori, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
9) entrambi i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso alla prosecuzione da parte di dell'attività di pattinaggio su ghiaccio a livello agonistico e quindi si obbligano a Per_2
sostenere in pari misura (50%) tutte le spese connesse e pertinenti con la suddetta attività quali: attrezzatura sportiva e relativo abbigliamento, iscrizione e partecipazione a gare, tornei e manifestazioni sportive (ivi compreso pernottamento fuori sede), stage e corsi di perfezionamento (ivi compreso pernottamento fuori sede), mental coach sportivo, visite specialistiche, esami diagnostici, trattamenti sanitari e/o fisioterapici e/o di riabilitazione correlati). Resta inteso che ciascun genitore verserà direttamente alla società sportiva nella misura di 1/2 la quota mensile fissa per lo svolgimento della predetta attività agonistica, così da evitare gravose anticipazioni;
10) entrambi i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso alla prosecuzione del trattamento ortodontico di in essere presso lo studio dentistico della dott.ssa Per_2 [...]
come da piano di cura e preventivo in loro possesso e quindi si obbligano a Per_3
sostenere in pari misura la relativa residua spesa;
11) entrambi i genitori prestano sin d 'ora il proprio consenso a viaggi studio/programmi formativi all'estero di e si obbligano a sostenere in pari misura (1/2 ciascuno) le Per_2 relative spese;
in ipotesi di soggiorno prolungato all 'estero superiore di trenta giorni o multipli il padre verserà direttamente a l'importo di cui al punto 7, nei relativi termi- Per_2
ni, dandone idonea documentazione giustificativa alla madre, in assenza della quale l'obbligazione verso la sig.ra non sarà estinta;
CP_1
4 12)in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, mail, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro sette giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
13)il conteggio delle spese straordinarie sostenute verrà effettuato mensilmente e dovrà essere corredato da idonea documentazione giustificativa. Tali spese saranno corrisposte mediante bonifico bancario entro dieci giorni dalla richiesta (a mezzo sms, whatsapp, mail, pec, ecc.) del genitore anticipatario;
14)i genitori, reciprocamente, danno atto che alla data del 10 gennaio 2025 non sussistono arretrati per assegni di mantenimento pregressi e spese straordinarie dovute e non corrisposte per i figli e (ad esclusione della quota di abbonamento mensile Per_1 Per_2 dell'attività di pattinaggio di , già gravante direttamente su ciascun genitore nella Per_2
misura di 1/2);
15)il signor si impegna a versare l'importo di euro 565,58, pari alla quota parte Pt_1
delle spese straordinarie di IA sostenute dalla signora successivamente al 10 CP_1
gennaio 2025 e fino alla data odierna, entro e non oltre il 28 febbraio 2025;
16)darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno definito tutti i rapporti economico -patrimoniali conseguenti o comunque connessi al pregresso rapporto di coniugio, e comunque rinunciano, come in effetti rinunciano, a qualsiasi pretesa, diritto e richiesta relativa ai loro pregressi rapporti, ivi compresi quelli inerenti al mantenimento dei figli, accettando reciprocamente le rinunce dell'altra parte, fatta eccezione per le obbligazioni della signora a carico di scaturenti dal Controparte_1 Parte_1
presente atto;
17)spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, in data 12 febbraio 2019, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 25 febbraio 2019, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
5 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore
Per_
corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.)
l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_1 C.F._1 Controparte_1
) a Baselga di Pinè (TN) in data 19 marzo 2005, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Baselga di Pinè, Parte II, Serie A,
N. 1, Anno 2005, alle condizioni accessorie precisate all'udienza del 13 febbraio
2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6