Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 405/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 405/2024 promossa da :
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in CORSO BUENOS AIRES 21/4 SC. Sinistra 16129 Genova, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in Parte_1 forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in , Controparte_2 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. GENNAI MATTEO CARLO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
Controparte_3
Parte convenuta contumace
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Chiede la rettifica dei dati anagrafici personali contenuti nell'atto di stato civile e precisamente atto di nascita n. 91 parte II serie B volume 3, anno 2015 NEL
SENSO CHE dove e' scritto 01/01/1968 debba essere scritto 5/07/1963
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Nulla oppone al ricorso avversario ed evidenzia dunque che solo il Tribunale, ove ritenuto, può autorizzare la rettifica richiesta. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà pertanto ad ottemperare alla decisione dello stesso, fermo restando quanto argomentato in punto legittimità della condotta del e, CP_2
conseguentemente, in punto spese di lite che in alcun caso potranno essere poste a carico della Amministrazione CP_4
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Chiede che il Tribunale di Genova disponga la rettifica dei dati anagrafici del ricorrente nel senso indicato nella domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora (c f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...]-Eri (alla nascita località facente parte dell'Etiopia ed oggi dell'Eritrea) il 5 luglio 1963 ricorrente a questo tribunale deducendo:
a) di essere cittadina Italiana;
b) di essere nata in [...] e di essere di religione cattolica di rito orientale;
c) che all'epoca della nascita nella sua regione non esisteva un registro anagrafico statale delle nascite, bensì un registro tenuto dall'autorità religiosa (diocesi);
d) che oggi il territorio di nascita della ricorrente fa parte della;
Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e) che la diocesi, oggi , ha rilasciato alla ricorrente un certificato Per_1
(prodotto sub a) dal quale risulta quale data di nascita il 5 luglio 1963 e di battesimo il successivo 5 agosto;
f) che invece nello stato civile italiano la ricorrente risulta essere nata il
01/01/1968, come risulta dal certificato di residenza e della carta di identità rilasciata dal Comune di Genova prodotte sub b, c;
g) di avere interesse ad ottenere la rettifica della propria data di nascita e per tale procedura
La ricorrente chiede la rettifica dei dati anagrafici personali contenuti nell'atto di stato civile e precisamente atto di nascita n. 91 parte II serie B volume 3, anno
2015 NEL SENSO CHE dove e' scritto 01/01/1968 debba essere scritto
5/07/1963.
Il ricorso è stato regolarmente notificato sia al che al Controparte_3
Controparte_2
Il non si è costituito. Controparte_3
Si è costituito il evidenziando: Controparte_2
a) che nel 2015 la ricorrente, a seguito dell'acquisto della cittadinanza italiana, ha chiesto e ottenuto la trascrizione del proprio atto di nascita presso il Municipio di Sestri Ponente (doc. 3 e 4)
b) che in tale sede l'Ufficiale dello stato civile ha provveduto a replicare fedelmente l'atto di nascita prodotto e pertanto è mero interesse del
Comune evidenziare la legittimità e la correttezza del predetto Ufficiale.
c) Che correttamente la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale in quanto l'art. 95 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) dispone espressamente che “…Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento…”.
d) Che il ferma la titolarità della funzione relative alla Controparte_2
tenuta dei registri di stato civile resti in capo all'amministrazione centrale e, più precisamente, al Ministero dell'Interno, in quanto il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, agisce, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, nulla oppone al ricorso avversario ed evidenzia dunque che solo il Tribunale, ove ritenuto, può autorizzare la rettifica richiesta. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà pertanto ad ottemperare alla decisione dello stesso, fermo restando quanto argomentato in punto legittimità della condotta del e, CP_2
conseguentemente, in punto spese di lite che in alcun caso potranno essere poste a carico della Civica Amministrazione.
In sede di udienza la ricorrente ha spiegato di avere perso i genitori quando aveva
3 anni ed essere stata cresciuta dalle suore. Nel 1999 è venuta in Italia e si è sposata con un italiano acquisendo la cittadinanza italiana nel 2014. Ha evidenziato che quando è iscritta all'anagrafe di Genova aveva presentato un certificato che le avevano dato le suore dove risultava come data di nascita
1.1.1968 perché in hanno l'abitudine di mettere solo l'anno e non la data Per_1
per indicare la data di nascita: ma in questo caso avrebbero sbagliato anche
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 l'anno.
Una sua zia le ha poi detto che era coetanea di sua figlia e le ha consigliato di andare a vedere dove era stata battezzata dove ha trovato il certificato di battesimo che è stato prodotto in atti.
La circostanza che l' non abbia posseduto uno stato civile statuale Per_1
autonomo ma si sia appoggiata ai registri delle autorità religiose. e nel caso di specie dell'Eparchia Cattolica, di rito alessandrino, di , è una circostanza Per_1
comune a molti paesi africani e del medio oriente dove l'introduzione dello stato civile è avvenuta spesso solo recentemente.
Sul punto appare probante il fatto che lo stesso certificato prodotto dal Comune e proveniente dal Municipio di Asmara, dove si attesta che la registrazione dell'atto di nascita della ricorrente, è stato effettuato dall'Ufficio Anagrafe del
Zoba solo 19/11/2009 e cioè ad oltre trent'anni dalla certificata nascita, circostanza che dimostra che al momento della nascita della ricorrente di fatto non esisteva lo stato civile.
Viste anche le conclusioni del PM appare quindi accoglibile la richiesta della ricorrente dovendosi ritenere più preciso ed attendibile il certificato della diocesi da cui risulta la data di nascita del 5 luglio 1963. Di conseguenza va Per_1
corretto l'atto dello stato civile italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 95 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Dispone la rettifica dei dati anagrafici personali contenuti nell'atto di stato civile della sig.ra e Controparte_1
precisamente dispone la rettifica dell'atto di nascita n. 91 parte II serie B volume
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 3, anno 2015 del precisando che dove è scritto 01/01/1968 Controparte_2
deve essere scritto 5/07/1963.
Spese compensate
Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni
Così deciso in Genova il giorno 21 marzo 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6