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Articolo 4 della Legge 30 settembre 1993, n. 387
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Articolo 3
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Legge 30 settembre 1993, n. 387
Articolo 4 della Legge 30 settembre 1993, n. 387
Versione
3 ottobre 1993
Art. 4.
1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1993
Vedi fonte istituzionale
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