Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
) e , nato a C.F._1 Parte_2
Catania il 05/09/1972 ), con l'avv. C.F._2
Annalisa Tomasello. contro
, nato a [...] il [...], con Controparte_1
l'avv. Carmela Marisa Coco.
***
Conclusioni: come da nota del 4 febbraio 2025 per gli attori e del 7 febbraio
2025 per i convenuti;
entrambe non rispondenti al canone della sinteticità, in quanto rivolte a finalità anche illustrative, oltre che di mera riproposizione testuale di tutte le domande e difese anche istruttorie proposte in precedenza.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.).
Sia la prima che la seconda domanda di parte attrice (“… Accertare, dichiarare, disporre ed ordinare ad di fornire il Controparte_1
1
essere supportato da tutta la documentazione fiscale e giustificativa;
b)
Accertare, dichiarare, disporre ed ordinare ad di Controparte_1
fornire il rendiconto della gestione di tutti gli immobili ereditari dalla data di chiusura della mediazione avvenuta il 20/09/2018 e sino alla data odierna”) va disattesa a lume di quanto già esposto in diritto nell'ordinanza istruttoria del 19 gennaio 2025 (“il godimento esclusivo di un bene comune da parte di uno solo dei comunisti non costituisce un atto di 'gestione', né dà luogo di per sé solo a fondate pretese risarcitorie e ancor meno indennitarie da parte dei comunisti esclusi dal godimento (SS. UU.
33645/2022), cui piuttosto compete azione reale per conseguire il godimento del bene (con l'accessoria disciplina, quivi prevista, della restituzione dei frutti, secondo che il possesso esclusivo del convenuto sia avvenuto in buona fede o in mala fede”).
Neppure la terza domanda (“Condannare alla Controparte_1
corresponsione di tutte le somme apprese per i fitti degli immobili siti in Via
Acquedotto Greco in Catania, al netto delle parziali somme corrisposte e pari ad € 3.172,22, corrispondendo agli attori la quota-parte agli stessi oltre rivalutazione ed interessi che dovranno essere così calcolati: a) interessi legali dalla morte del padre sino al verbale negativo di mediazione datato
20/09/2018 e calcolo degli interessi di mora dal verbale negativo di mediazione sino al pieno soddisfo;
b) interessi legali dalla morte della madre sino alla messa in mora del 29/11/2022 ed interessi di mora dalla notifica della predetta missiva sino al pieno soddisfo”) può essere accolta: palese essendo il difetto di prospettazione (neppure colmata dalle difese di parte convenuta) in ordine al contenuto dei contratti di affitto cui essa fa riferimento, a cominciare dal periodo di decorrenza dei rapporti locatizi e dall'entità delle pigioni pattuite.
Quanto alla quarta domanda (“Condannare il convenuto al pagamento per la quota-parte allo stesso spettante, delle somme dovute e spettanti all'amministrazione del condominio di Via Acquedotto Greco in Catania oltre che per il pagamento lampade votive dei genitori, già oggetto di pec del 19/02/2024 e 28/02/2024”) va osservato quanto segue.
2 A fondamento di tale domanda, parte attrice ha prospettato che: “il convenuto non ha mai provveduto … al pagamento delle somme richieste dal condominio e dei canoni votivi per i loculi dei genitori per cui ha provveduto al pagamento parte attrice, ed oggetto delle pec del 19/02/204 e 28/02/2024 inoltrate dal sig. alla pec del convenuto, mai Parte_2 riscontrate, e che in copia si versano”.
Al netto del refuso della data della p. e. c. 19 febbraio, per determinare il contenuto di tale domanda di rimborso è necessario conoscere il contenuto delle due missive quivi richiamate.
In calce all'atto di citazione, parte attrice dichiara “si produce … 7) Pec inoltrate da al convenuto in data 19/02/2024 e Parte_2
28/02/2024, sia in formato pdf che '.eml'”.
Orbene, come può rilevarsi, lungi il fascicolo telematico dal contenere una numerazione negli allegati, tra i titoli dei detti allegati non si rinviene menzione di alcuna delle dette mail.
Il file denominato “richiesta spese condominiali e canoni votivi.rar” contiene delle mere richieste di canoni votivi, per complessivi importi di euro 42,40, asseritamente sborsata da parte (soltanto) di . Parte_2
Gli attori non hanno dato prova dell'avvenuto esborso.
Il sig. , pur tempestivamente costituitosi, non ha Controparte_1
dispiegato domanda riconvenzionale, ma ai fini del chiesto rigetto delle avverse domande ha chiesto al Tribunale di “Accertare e dichiarare che il convenuto ha effettuato il pagamento delle lampade votive richieste dal sig.
a febbraio 2024”. Parte_2
Gli attori non hanno replicato all'eccezione.
La domanda va dunque disattesa.
Per la parte che riguarda asseriti esborsi al Condominio essa è indeterminata.
Quanto alla residua somma di Euro 42.40, l'eccezione di avvenuto pagamento, tempestivamente sollevata da parte convenuta, non è stata contestata in punto di fatto da alcuno degli attori.
3 L'ultima domanda (“Rendere immediatamente disponibili ed apportare nell'asse ereditario tutti i gioielli preziosi appartenuti alla madre, unitamente all'argenteria e le svariate suppellettili di valore che arredavano la casa familiare sino alla morte della sig.ra ”) va disattesa: Per_2
comunque interpretata, essa difetta della specifica indicazione dei beni che ne costituiscono oggetto, i quali sono individuati facendosi riferimento soltanto al genere cui appartengono.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della violazione del dovere di sinteticità commessa nella redazione dei propri atti da parte vittoriosa e in ispecie nella redazione della prima memoria ex art. 189, co. 1,
c. p. c..
Nella nuova formulazione, l'art. 189 cit. prevede che “il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo
188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma”.
Come più sopra rilevato, con le note depositate il 7 febbraio 2025, il procuratore di parte vittoriosa non si è limitato alla “sola precisazione delle conclusioni”, ma ha dichiaratamente voluto “fornire al Giudice un quadro chiaro e completo della vicenda”.
Il nuovo art. 121 c. p. c prescrive che “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
Benché il Legislatore della cd. Riforma Cartabia non abbia inteso presidiare di sanzione espressa la violazione del detto principio, già dai primi commenti alla nuova disciplina è stato autorevolmente, quanto condivisibilmente richiamata sul punto l'operatività dell'art. 4, co. 7, del d. P. R. 55/2014 (a lume del quale “Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da
4 ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”) (vedasi sul punto la Relazione del I dicembre 2022 di commento alla cd. Riforma
Cartabia redatta a cura dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
Suprema di Cassazione de, pag. 14 e ss.).
P.Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe,
rigetta tutte le domande;
compensa integralmente le spese di lite.
Catania 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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