Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 254 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 254/2025 R.V.G., avente per oggetto: Adozione di persona maggiorenne, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliata in Battipaglia (SA) alla Via studio dell'avv. Angelo Giannattasio che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTI
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
DOTTANDA NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
, nata a [...] il17 quale ha instaurato un CP_1
e affettivo;
in particolare, la ricorrente ha precisato di non avere discendenti e di avere il desiderio di adottare con la quale ha consolidato CP_1 nel tempo un rapporto affettivo stabile, essen 'altro la stessa figlia del suo attuale marito, , e di , deceduta in data Persona_1 Persona_2
26.07.1996. All'udienza del 20 marzo 2025, è stato acquisito il consenso dell'adottante, dell'adottanda e di e la causa è stata riservata al Collegio Persona_1 per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.). Nel caso di specie, sussistono le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso, nonostante il mancato consenso dei genitori dell'adottando. In particolare, l'adottante è persona con età superiore ai 35 anni ( Pt_1
e nata nell'anno 1972), ha una differenza di età di oltre 18 anni
[...] anda (nata il [...]) e non ha prole minorenne. Inoltre, l'adottante non è genitore naturale dell'adottanda (art. 293 c.c.) e il padre di quest'ultima, nonché marito della ricorrente, ha prestato il consenso all'adozione in maniera espressa. Inoltre, all'udienza del 20 marzo 2025, l'adottante e l'adottanda hanno ribadito il consenso all'adozione, con dichiarazioni rese personalmente, confermando il profondo legame affettivo esistente tra loro (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza del 20 marzo 2025). In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottanda, rappresentando l'adottante un importante punto di riferimento per la stessa, con la conseguenza che appare opportuno e conveniente dare rilievo giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e può farsi luogo all'adozione. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di , nata a CP_1
Salerno il 17.11.1994, C.F.: da pa , CodiceFiscale_2 Parte_1 nata a [...] il [...] ; CodiceFiscale_1
- nulla si dispone sulle spese di li Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma 2 c.c. e per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi