Art. 10.
Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:
a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518 ;
b) gli appartenenti alle unita' regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;
c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche.
L'accertamento sulla validita' e l'autenticita' dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente, esibiti dagli aspiranti al concorso, e' demandato alla commissione di cui all'art. 8.
Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:
a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518 ;
b) gli appartenenti alle unita' regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;
c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche.
L'accertamento sulla validita' e l'autenticita' dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente, esibiti dagli aspiranti al concorso, e' demandato alla commissione di cui all'art. 8.