Articolo 10 della Legge 10 aprile 1954, n. 217
Articolo 9Articolo 11
Versione
25 maggio 1954
Art. 10.
Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:
a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518 ;
b) gli appartenenti alle unita' regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;
c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche.
L'accertamento sulla validita' e l'autenticita' dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente, esibiti dagli aspiranti al concorso, e' demandato alla commissione di cui all'art. 8.
Entrata in vigore il 25 maggio 1954