Sentenza 7 giugno 2025
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- 1. legittimazione cessionaria - Diritto del RisparmioDi Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 19 gennaio 2026
Quando “di solito” succede: sulla prova della titolarità del credito e della cessione e sul principio di non contestazione Nota a Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2025, n. 33966. Leggi tutto Cessione dei crediti ex. art. 58 TUB: onere probatorio e valore dirimente della dichiarazione della cedente nella prova della legittimazione attiva. Nota a Trib. Busto Arsizio, Sez. II, 7 giugno 2025, n. 697. Leggi tutto La legittimazione sostanziale del cessionario nei crediti in blocco ex art. 58 TUB: onere probatorio e limiti della pubblicità legale. Nota a Trib. Marsala, 20 giugno 2025. di Monica Mandico Mandico …
Leggi di più… - 2. cessione art. 58 TUBDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 2 luglio 2025
Cessione dei crediti ex. art. 58 TUB: onere probatorio e valore dirimente della dichiarazione della cedente nella prova della legittimazione attiva. Nota a Trib. Busto Arsizio, Sez. II, 7 giugno 2025, n. 697. Leggi tutto La legittimazione sostanziale del cessionario nei crediti in blocco ex art. 58 TUB: onere probatorio e limiti della pubblicità legale. Nota a Trib. Marsala, 20 giugno 2025. di Monica Mandico Mandico …
Leggi di più… - 3. dichiarazione cedente - Diritto del RisparmioDi Dario Nardone · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 26 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Katia Ventura del foro di Como e dall'Avv. Mirko Ventura del foro di Milano, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in
Cantù (CO), Via Giovanni da Cermenate 97 (pec: Email_1
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PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1 (P. IVA ), e Controparte_1 P.IVA_1
per essa, con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17 (C.F. e Controparte_2
partita IVA , in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] P.IVA_2 CP_3
(MI) il 08.10.1987 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Felicita Fenaroli del Foro di Milano, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 11 (PEC
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PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE - Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato
1 dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria ed alla mandataria e, per
l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il contratto di mutuo opposto ed il pedissequo atto di precetto per cui è causa;
IN VIA PRINCIPALE Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare la nullità
(totale o parziale) del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria di originari mutuo ipotecario del 23.12.2008 di originari euro 360.000,00 (titolo esecutivo) per incertezza del credito portato dell'atto di precetto, per l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, con l'applicazione per il futuro di interessi al tasso legale ex art. 117 T.U.B. e, per l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il contratto di mutuo opposto ed il pedissequo atto di precetto per cui è causa e condannare la convenuta alla ripetizione e/o rettifica della somma di euro 49.000,00 a titolo di interessi debitori a saggio ultralegale o nella maggiore o minor somma in esito di istruttoria, ai sensi dell'art. 117
T.U.B.; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per dichiarata anticipazione. Salvis iuribus. IN VIA
ISTRUTTORIA Voglia il sig. G.I.: 1) Ove venisse da parte convenuta contestata la esattezza delle risultanze contabili frutto dell'elaborato peritale versato in atti, disporre la C.T.U. tecnico contabile sulla documentazione in atti e che verrà prodotta in corso di causa
CONCLUSIONI di parti convenuta
Nel merito:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di l'esistenza validità ed efficacia CP_1 del titolo esecutivo azionato e, per l'effetto, la validità ed efficacia del precetto opposto.
In via istruttoria:
Rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, compresa la richiesta di CTU contabile in quanto esplorative e, in ogni caso, non sorrette da alcuna prova in punto di fatto circa la loro necessarietà, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.2.2024, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615, comma I, c.p.c. al precetto del 31.1.2024, con cui (attraverso la mandataria Controparte_1
gli ha intimato il pagamento dell'importo di € 324.435,99, oltre interessi Controparte_2
al tasso contrattuale di mora dal 15.12.2023 al saldo e spese, in forza del contratto di mutuo ipotecario del 23.12.2008 originariamente stipulato con Controparte_4
L'attore ha contestato la titolarità in capo a del credito azionato, allegando in Controparte_1 particolare che l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (adempimenti aventi la mera funzione di pubblicità- notizia nei confronti dei debitori ceduti, in luogo di quelli previsti in via generale dall'art. 1264 c.c.) non sarebbero di per sé sufficienti a dimostrare né l'esistenza del contratto di cessione né l'effettiva inclusione, nell'oggetto della cessione medesima, della specifica obbligazione di cui è stato intimato l'adempimento con il precetto impugnato. A tal fine, la cessionaria dovrebbe infatti necessariamente depositare il contratto di cessione, nel quale sia chiaramente indicato il credito trasferito, in mancanza del quale il precetto dovrebbe essere dichiarato nullo. Ha inoltre eccepito il difetto di poteri rappresentativi in capo a negando che la procura conferita alla Controparte_2 mandataria abbia attribuito a quest'ultima il potere di recupero del credito, ed ha dedotto che tale atto sarebbe genericamente formulato, con conseguente nullità del medesimo per insussistenza del requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1418, 1346 e 1324 c.c.. Ha altresì eccepito l'invalidità della procura per violazione della norma imperativa dettata dall'art. 2 comma VI L.
130/1999, in quanto né la società veicolo né la procuratrice risulterebbero iscritte Controparte_1 all'albo previsto dall'art. 106 TUB.
Con riferimento all'an ed al quantum della pretesa creditoria, l'opponente ha lamentato l'incertezza ed erroneità della somma precettata, non documentalmente provata. Ha inoltre dedotto i) che gli interessi corrispettivi sarebbero stati applicati in misura ultralegale ed in regime di capitalizzazione composta, anziché semplice, senza che ciò fosse esplicitamente pattuito nel contratto, “in violazione degli artt. 821,
1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375,1418 e/o 1419 c.c. e 117 T.U.B.” e ii) che sarebbe stata illegittimamente prevista una clausola con un tasso floor del 3%, vessatoria e nulla, poiché rappresenterebbe “un vero e proprio derivato implicito, ovvero nascosto nel contratto”; ha conseguentemente quantificato in € 49.000,00 l'importo indebitamente percepito dalla banca “perché frutto degli usi bancari illeciti”.
Sulla base di tali motivi l'attore ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria ed alla mandataria nonché la nullità (totale o parziale) del contratto di mutuo fondiario e, per l'effetto, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto, con condanna della convenuta “alla ripetizione e/o rettifica” della somma di € 49.000,00, oltre interessi
3 legali di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. In via cautelare, l'opponente ha domandato inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato deducendo che, all'esito del giudizio, non sarebbe stato in grado recuperare gli importi medio tempore versati, tenuto conto dell'esiguità del capitale sociale di (pari a soli € 10.000,00) e del CP_2 Controparte_2 disposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 130/1999.
La convenuta si è ritualmente costituita, contestando la fondatezza delle argomentazioni attoree e chiedendo il rigetto integrale delle domande ex adverso formulate, con vittoria di spese. A tal fine, ha dedotto in particolare:
- che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (di per sé solo sufficiente a dimostrare l'efficacia traslativa degli atti di cessione intervenuti tra i successori a titolo particolare del diritto di credito azionato), unitamente alla specifica comunicazione inviata al debitore in data 20.8.2020, all'iscrizione della cessione nel registro imprese, alla dichiarazione rilasciata dalla cedente
[...]
(che riportava il codice identificativo della posizione debitoria ceduta) ed al Controparte_4
possesso del titolo esecutivo costituiscono elementi idonei a dimostrare la titolarità del credito di
Controparte_1
- che incaricata da di svolgere le attività di Controparte_5 Controparte_1 riscossione dei crediti acquistati da quest'ultima, è regolarmente iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., mentre tale requisito non è richiesto per il subservicer
[...] quale mero “operatore incaricato delle attività di recupero”. L'opponente, inoltre, non Controparte_2 sarebbe legittimato ad eccepire il preteso vizio relativo al legittimo svolgimento dell'attività di riscossione, in quanto le norme asseritamente violate sarebbero poste a tutela generale del mercato e di interessi rispetto ai quali il debitore è estraneo;
- che il credito originariamente vantato da in forza del contratto di mutuo Controparte_4 fondiario del 23.12.2008 è stato solo parzialmente soddisfatto (per € 68.483,85) nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio dei terzi datori di ipoteca, ed Persona_1 Per_2
ed il residuo è stato precisamente indicato nell'atto di precetto. Ha contestato che all'atto di
[...]
precetto debba obbligatoriamente essere allegata la documentazione pretesa da controparte (piano di ammortamento aggiornato, rendiconti annui, rate pagate quietanzate, fogli informativi, polizza assicurativa e perizia di stima dell'immobile ipotecato), evidenziando come l'attore abbia domandato la trasmissione di tali documenti mediante pec inviata nella medesima data di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio;
- che la perizia di parte prodotta a supporto della quantificazione dell'importo richiesto di €
49.000,00 sarebbe totalmente inattendibile, non essendo stato neppure indicato da quali elementi sia stata inferita la applicazione della capitalizzazione composta degli interessi o in quali periodi si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia;
4 - che la cd. “clausola floor” non sarebbe vessatoria ex art. 1341 c.c., avendo la funzione di assicurare al mutuante una remunerazione minima del capitale finanziato, in un periodo storico connotato dall'abbassamento dei tassi di interesse.
Con decreto del 11.6.2024 ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore ha fissato udienza di comparizione delle parti al 18.9.2024 e, con ordinanza in pari data, ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (con le quali parte attrice ha contestato, quale ulteriore motivo di opposizione, l'idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poiché contenente una clausola che prevedeva la costituzione della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero), la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti e delle produzioni tempestivamente depositate, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Alla successiva udienza del 9.4.2025 la sola parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni e discusso la causa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma di tale norma.
**** **** ****
In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti e lo svolgimento del giudizio,
l'opposizione è infondata e deve essere integralmente respinta.
1. Quanto alla contestata titolarità del credito in capo alla precettante, è opportuno ricordare che la parte che agisce esecutivamente affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857;
Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 TUB, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella di diritto comune per la cessione del credito e del contratto (su cui funditus, Cass. civ., Sez. I, 31 dicembre 2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla G.U., cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass. civ., Sez,
III, 16 aprile 2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche del contemplato istituto di diritto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, contratto a forma libera, è sufficiente a
5 dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017).
Si è peraltro evidenziato che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14.11.2020). Ulteriori elementi idonei a comprovare la sussistenza del contratto di cessione e l'effettiva inclusione nell'operazione dello specifico credito azionato, sono rappresentati dalla dichiarazione del cedente e dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla precettante: la Corte di cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituiscono “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto:
- l'estratto della G.U. parte 2° n. 68 del 11.6.2020, con cui la cessionaria ha dato notizia dell'acquisto da di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_4
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”;
- la dichiarazione con cui la cedente ha confermato di avere Controparte_4
effettivamente stipulato con in data 1.6.2020 la cessione in blocco di crediti Controparte_1
(pubblicizzata come sopra esposto) ed ha altresì confermato che tra i crediti ceduti vi è anche quello derivante dal mutuo ipotecario n. 463287 stipulato dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
contraddistinto dal NDG 1227590. Si osserva a tal proposito che il n. 463287 coincide con quello apposto sulla prima pagina del documento prodotto da entrambe le parti (doc. 1 fascicolo attore e doc. 3 fascicolo convenuta) né peraltro vi può essere incertezza sulla identificazione del contratto, non essendo stato neppure dedotto che le parti avessero plurimi rapporti e che solo uno di essi sia stato oggetto di cessione;
- la copia conforme all'originale del contratto di mutuo rilasciata dal notaio rogante, Dott. Per_3
in data 23.1.2009 alla banca mutuante (doc. 3 fascicolo
[...] Controparte_4
convenuta).
6 Tali documenti comprovano inequivocabilmente che è l'attuale titolare del credito Controparte_1
originariamente facente capo a e, in quanto tale, legittimata ad Controparte_4
intimare il pagamento delle somme ancora dovute sulla base del titolo esecutivo azionato.
Come sostenuto anche dalla Corte distrettuale (App. Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220, Pres.
Bonaretti, Rel. Aragno), la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che lo specifico credito nascente dal contratto di mutuo azionato in executivis è stato da lei ceduto alla cessionaria assume valore dirimente tale, addirittura, da “esonerare dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche Cont richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria , in quanto “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione
Cont soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
Ulteriore elemento decisivo è costituito dalla disponibilità in capo alla odierna convenuta della copia conforme del titolo esecutivo rilasciato a favore dell'originaria creditrice, non spiegabile in base a motivi diversi dall'intervenuto acquisto del relativo credito (cfr. Cass. n. 10200/2021 che ha precisato come “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisca “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione).
Con riferimento alle censure concernenti ai poteri rappresentativi della mandataria, le stesse si palesano infondate in quanto è stata prodotta la procura autenticata in data 22.6.2020 con cui Controparte_1 ha conferito a l'incarico di compiere, in nome e per conto della Controparte_2
mandante, ogni attività necessaria, utile o opportuna allo svolgimento della amministrazione, gestione, incasso e recupero dei propri crediti, tra cui anche il potere di “sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società” e di “fare atti di precetto” (doc. 1 convenuta).
2. Quanto poi alla dedotta mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, va premesso che la legge
30.4.1999 n. 130, volta a disciplinare «le operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari» (art. 1, comma 1), stabilisce al sesto comma dell'art. 2 che le attività di riscossione dei crediti ceduti in blocco alle c.d. società – veicolo (S.P.V.) ed i servizi di cassa e di pagamento indicati, cumulativamente, alla lettera c) del terzo comma, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari che risultino iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
è prevista la possibilità di affidamento di tali servizi anche ad «altri soggetti», previa richiesta «di iscrizione nel predetto albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti». Poiché la provvista ricavata dall'attività di recupero è destinata a ripagare gli investitori dei titoli emessi dalla società-veicolo a seguito dell'operazione di cartolarizzazione, la ratio della
7 sottoposizione dei soggetti incaricati delle attività di gestione e riscossione dei crediti al sistema di vigilanza e controllo tenuto dalla Banca d'Italia viene individuata nell'esigenza di tutela dei risparmiatori. La tutela dei privati investitori, sottoscrittori dei titoli e portatori di un “interesse pubblico” da preservare, giustifica cioè la riserva dell'attività esclusivamente in favore di soggetti
“autorizzati” alla concessione di finanziamenti presso il pubblico di risparmiatori-investitori o comunque in possesso dei requisiti di iscrizione.
Nonostante tali disposizioni presentino indubbi profili di rilevanza pubblicistica, la Corte di Cassazione ha tuttavia escluso che si tratti di “norme imperative inderogabili poste a presidio di interessi pubblicistici, la cui violazione determinerebbe la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.)” e degli atti di riscossione compiuti in loro esecuzione
(Cass. ordinanza n. 7243/2024,
E' stato infatti condivisibilmente osservato che “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica
(nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”. Tale pronuncia si pone in linea con le considerazioni già svolte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, chiamate a pronunciarsi sulla diversa questione delle conseguenze derivanti dal cd. sovrafinanziamento del contratto di mutuo fondiario, hanno osservato come il legislatore sia intervenuto più volte con disposizioni che hanno previsto espressamente ipotesi di nullità negoziale per violazione di specifiche norme di settore nel testo unico bancario (proprio per la difficoltà di considerare imperative le singole norme prescrittive o per evitare incertezze interpretative) e che il silenzio del legislatore – ravvisabile anche nel caso di specie - “lungi dall'essere irrilevante o neutro, molto spesso è decisivo nel senso di escludere la nullità” (Cass. SU n.
33719/2022).
Il principio si è consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato che
“Secondo la Corte, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di
8 crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata” (Cass. n. 13749/2024; si vedano inoltre Cass. n. 12007/2024 e Cass. n. 14693/2025). Cont Pertanto, a prescindere dalla questione se anche lo special servicer, quale sub-mandatario della , debba necessariamente essere iscritto all'albo ex art 106 T.U.B (questione che è stata prevalentemente risolta in senso negativo dalla giurisprudenza di merito, che ha evidenziato la sostanziale differenza tra tale figura e quella del master servicer, giungendo alla conclusione per cui le sub-deleghe non avrebbero carattere di per sé elusivo dell'art. 2, comma VI, L. 130/1999 nella misura in cui il master servicer resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso, con correlato obbligo di controllo e vigilanza sugli special servicers;
Trib. Catanzaro, 14.2.2024; Trib. Torino, 10.1.2024, Trib. Siracusa, 15.2.2024), non è configurabile alcuna nullità dei rapporti negoziali e delle correlate attività di recupero coattivo del credito, rimanendo la questione dell'eventuale violazione di legge rilevante solo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea all'oggetto del giudizio.
3. Parimenti infondato è il motivo di opposizione, introdotto nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., con cui l'attore ha negato che il mutuo azionato costituisca valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poiché contenente una clausola che prevedeva la costituzione della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero, il cui svincolo non risulta da atto pubblico.
La questione della riconducibilità del mutuo al catalogo dei titoli esecutivi stragiudiziali, quando questo prevede che il definitivo “svincolo” della somma avvenga all'esito dell'espletamento di determinati adempimenti (quali l'iscrizione ipotecaria, la consegna di una dichiarazione notarile o la stipula del contratto di assicurazione per sinistri concernenti l'immobile), con momentanea costituzione del denaro in deposito cauzionale o pegno irregolare infruttifero in favore del mutuante, ha trovato negli interpreti una soluzione consolidata, in forza della quale la natura di titolo esecutivo non viene negata se manca l'immediata disponibilità materiale della somma, purché il denaro sia messo nella disponibilità giuridica del mutuatario.
Tale impostazione è fondata sul tradizionale presupposto per cui la consegna della somma erogata - elemento necessario a perfezionare il contratto di mutuo e quindi a determinare l'insorgenza dell'obbligazione restitutoria - può essere realizzata non solo attraverso la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario ma anche mediante diverse forme di trasferimento comunque idonee a far ottenere a quest'ultimo la disponibilità giuridica dell'importo dato in prestito (Cass. 19654/2019;
Cass. 17194/15; Cass.. 8634/1999). Ciò che rileva è che si determini l'effetto traslativo della fuoriuscita del denaro dal patrimonio del mutuante e la acquisizione da parte del mutuatario, così che questi abbia, a propria volta, titolo per disporne. Si è quindi affermato “che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di
9 disponibilità in favore del mutuatario” (Cass. n. 2483 del 21/02/2001); analogamente, valgono quale traditio della somma mutuata la consegna di un assegno circolare interno, munito di clausola di intrasferibilità ed intestato alla parte che ne rilasci quietanza (Cass. 14/2011) ed anche la erogazione seguita dalla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla parte mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi ed alla realizzazione di specifiche condizioni contrattuali (Cass. 25632/2017 e Cass. 1445/2018: “di per sé la costituzione di un deposito cauzionale intestato alla stessa parte mutuataria non può valere come sintomo della ineffettività della messa a disposizione della somma mutuata”).
Proprio con specifico riguardo a tale pattuizione, la Suprema Corte ha ribadito che non si tratta di “una consegna della somma soltanto apparente, bensì, in esito ad una traditio dell'importo mutuo attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario” di “una immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale” (Cass. 9229/2022, che a propria volta richiama i precedenti di Cass. n. 38331 del 3/12/2021 nonché di Cass., n. 38884 del 7/12/2021, riguardante un caso analogo a quello in esame, dato che «la somma era stata messa a disposizione del mutuatario, che ne aveva rilasciato quietanza di saldo, anche se poi parte di essa era stata vincolata a deposito infruttifero a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario, deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca»).
La somma mutuata viene, cioè, effettivamente trasferita al mutuatario che, avutane la disponibilità, costituisce il deposito cauzionale per cautelare la banca in attesa della prestazione delle garanzie.
La correttezza di tale impostazione è stata recentemente confermata dalla Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che - chiamate a dirimere il contrasto formatosi a seguito di un precedente con cui si era affermato che la verifica circa l'idoneità dell'atto pubblico a costituire titolo esecutivo deve essere svolta avuto riguardo al complessivo rapporto negoziale in esso contenuto e che, in assenza di un atto di svincolo in favore del mutuatario (nella forma di atto pubblico o di scrittura provata autenticata) non potrebbe dirsi sorto in capo al debitore l'obbligo di restituzione (Cass. n. 12007/2024) – hanno escluso che la fattispecie in esame integri una ipotesi di mutuo “tecnicamente condizionato” ed hanno ribadito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. (Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968).
10 Nel caso in esame, la circostanza della effettiva erogazione del mutuo mediante assegno circolare non trasferibile di € 360.000,00 emesso da all'ordine dei mutuatari non è stata Controparte_4 mai stata contestata dall'opponente, che ne ha anzi rilasciato quietanza alla presenza del notaio rogante ( come indicato all'art.
1.3 del contratto medesimo) e pertanto è documentalmente provata.
Ricevuta la disponibilità giuridica del denaro, la parte mutuataria si quindi è obbligata espressamente ed incondizionatamente a restituire il prestito mediante il versamento di n. 79 rate trimestrali posticipate, consecutive e senza interruzioni, a partire dal 30.4.2009 e sino al 31.10.2028 (art. 4); il contratto non contiene alcuna pattuizione che subordini, differisca o escluda l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, neppure nell'ipotesi di mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma nel frattempo costituita in deposito cauzionale infruttifero da parte del mutuatario.
Ne consegue che il contratto di mutuo del 23.12.2008 costituisce valido titolo esecutivo a favore della mutuante.
4. Con riguardo al motivo di opposizione in tema di “indebito addebito di somme per interessi debitori a saggio ultralegale” e di “applicazione dell'interesse corrispettivo in regime di capitalizzazione composta, anziché semplice, senza che ciò fosse esplicitamente pattuito nel contratto” (cfr. atto di citazione, p. 11 e 12), le allegazioni attoree sono rimaste del tutto generiche ed indimostrate.
Nel contratto è previsto che “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare il capitale mutuato e a pagare i relativi interessi e spese mediante il versamento di n. 79 rate trimestrali posticipate…. la prima rata, che scadrà il 30-04-2009 sarà composta da: - quota capitale secondo il piano di restituzione del capitale di euro 360.000,00 che, preso in visione sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “C”; - interessi di preammortamento conteggiati per il periodo intercorrente tra la data odierna e il 31-01-2009 calcolati al tasso trimestrale posticipato dell'1, 31250% (5,25000% nominale annuo); - interessi sulla prima trimestralità calcolati al tasso riportato al comma precedente;
- spese di incasso pari a Euro 5,00. Le rate trimestrali successive alla prima comprenderanno: - una quota capitale secondo il suddetto piano;
- una quota interessi variabile al tasso trimestrale posticipato pari ad un quarto della media della quotazione mensile dell'Euribor a tre mesi…maggiorata di 0,43750 punti;
- spese di incasso pari a euro 5,00 per ciascuna rata” …“l'indicatore sintetico di costo (ISC) è pari al
6,99%” (doc. 3 fascicolo convenuta, art. 4).
A fronte di tali pattuizioni, l'attore non ha indicato in quali periodi abbia riscontrato un superamento del tasso soglia (e quali sarebbero i tassi usurari applicati) né tantomeno ha dedotto che sarebbero stati praticati in concreto tassi difformi rispetto a quelli convenuti. Neppure si comprende su quali presupposti l'opponente affermi la presunta applicazione di un sistema di capitalizzazione composta degli interessi e la conseguente incertezza delle condizioni praticate da parte della banca, incertezza che non sussiste tenuto conto che è stato pattuito un tasso di interesse corrispettivo in misura variabile (come sopra indicato) e che al contratto è allegata la tabella di ammortamento, contenente per ciascuna delle n.
11 79 rate trimestrali posticipate la determinazione esatta della quota di capitale da versare, sino all'integrale rimborso del prestito. Il contratto contiene quindi gli elementi necessari a determinare in modo univoco, per ciascuna rata del piano di ammortamento, le due obbligazioni, ovverossia la quota capitale e la quota interessi, la quale dipende dalla relazione tra capitale in godimento, tasso d'interesse e tempo.
La “perizia” di parte prodotta non fornisce inoltre alcun supporto probatorio, limitandosi ad affermare che vi sarebbe un “importo recuperabile” di € 49.000,00 (successivamente incrementato a circa
50.000,00 – 60.000,00 euro;
docc. 10 e 49 fascicolo attore) senza alcuna esplicitazione dei presupposti e dei calcoli compiuti per giungere a tale quantificazione.
In mancanza di siffatte allegazioni, anche la richiesta CTU risulta del tutto esplorativa, in quanto tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di supplire alla carenza deduttiva della parte o per ricercare elementi, fatti o circostanze non allegati e non provati.
5. Infine, l'opposizione non può trovare accoglimento neppure con riferimento alle doglianze relative alla previsione contrattuale, contenuto nel mutuo de quo, secondo cui “il tasso trimestrale come sopra determinato non potrà comunque mai essere inferiore allo 0,75000% (3,00000% nominale annuo)”.
L'attore ha dedotto l'illegittimità di tale clausola cd. “floor” poiché avrebbe natura vessatoria e comporterebbe un aggravio di rischi ed oneri in capo al mutuatario, rappresentando “un vero e proprio derivato implicito, ovvero nascosto nel contratto” di cui il mutuatario non avrebbe potuto comprendere la funzione specifica;
dalla nullità di tale pattuizione deriverebbe il diritto dell'opponente ad ottenere una condanna della banca “alla ripetizione e/o rettifica della somma di euro 49.000,00”.
In primo luogo, tale domanda deve essere respinta in quanto difetta totalmente l'allegazione circa la concreta operatività, nel caso di specie, della clausola contenente la soglia minima sopra indicata.
L'attore si è infatti limitato ad esporre astratte considerazioni circa l'illegittimità della clausola, senza in alcun modo dedurre:
- che, nel corso di svolgimento del rapporto, l'indice di riferimento per la determinazione degli interessi corrispettivi previsto nell'art.
4.2 del contratto sarebbe effettivamente sceso al di sotto del saggio di interesse minimo previsto a favore della banca (i.e. lo 0,75000% trimestrale);
- in quali trimestri si sarebbe verificata questa diminuzione e quale sarebbe stata la differenza tra il tasso floor ed il tasso variabile (inferiore) che avrebbe invece trovato applicazione in assenza della clausola asseritamente illegittima.
Anche per tale aspetto, quindi, la richiesta CTU risulta del tutto esplorativa.
In ogni caso, le doglianze attoree risultano infondate anche in punto di diritto, avendo la Corte di
Cassazione chiarito che:
- “costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole
12 vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (Cass. 1942/2025, che richiama Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657 nonché
Cass. n. 5151/2024);
- “la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile” (Cass. 1942/2025).
Nel caso in esame, il funzionamento della clausola è stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, con l'espressa precisazione che il tasso d'interesse, quantunque variabile, non sarebbe potuto scendere al di sotto di un limite prefissato, così che il mutuatario, al momento della stipula, ha avuto piena consapevolezza della misura del corrispettivo minimo pattuito a favore della banca.
6. L'opposizione e le domande svolte dall'attore devono pertanto essere integralmente rigettate, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Considerati il valore della causa, ricompreso nello scaglione tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, la ridotta fase di trattazione e la ridotta fase decisoria esauritasi con una sola udienza che giustificano una riduzione rispetto ai valori medi, dette spese possono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 in complessivi
€ 14.170,00 per compensi (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, €
5.206,00 per la fase di trattazione ed € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione a precetto e tutte le domande proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1 condanna l'attore opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 14.170,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
Busto Arsizio, 6/6/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi
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