2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.
In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e puo' essere rieletto ((per non piu' di due volte)) . (12)
------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".