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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4145/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...](Cn), rappresentata e difesa dagli avv.ti TARICCO LUANA e MARCARINO
SARA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...](Cn) rappresentato e difeso dall'avv. MERLINO PIETRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in Narzole (Cn), il 15/07/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Narzole (Cn) (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il giorno 23.04.2022, a Verduno (Cn); Persona_1
Con ricorso depositato il 27/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio minore , il quale ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Persona_1 continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da parte di entrambi i genitori stessi e, altresì, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sarà affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori medesimi.
Il figlio minore avrà la propria residenza anagrafica e la propria collocazione prevalente Per_1 con la madre presso la casa coniugale sita in Cherasco (Cn), Via San Pietro n. 8/A.
La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata da entrambi i genitori. Le Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore saranno prese Per_1 separatamente da ciascun genitore.
Le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il figlio minore saranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'età, delle capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
Il figlio minore previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi Per_1 di quest'ultimi e con i suoi impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi, avrà la più ampia facoltà di vedere, frequentare e stare con il padre, il tutto nell'ambito della maggiore collaborazione possibile tra i genitori.
Viene stabilito il seguente calendario ordinario di visita padre/figlio.: fino al mese di marzo 2025 ogni settimana: due pomeriggi, da concordare tra i genitori, con prelievo di alle ore 17.00 presso la madre Per_1
e suo riaccompagnamento alle ore 22.00 sempre presso la madre;
fine settimana:
2 alternati con prelievo di alle ore 10.00 del sabato mattina presso la madre e suo Per_1 riaccompagnamento alle ore 22.00 sempre presso la madre e nuovo prelievo di alle ore Per_1
10.00 della domenica mattina presso la madre e suo nuovo riaccompagnamento alle ore 22.00 sempre presso la madre;
dal mese di aprile 2025 ogni settimana: due giorni consecutivi, da concordare tra i genitori, con prelievo di alle ore 17.00 del primo Per_1 giorno presso la madre o all'uscita dall'asilo/scuola, suo pernottamento presso il padre, suo accompagnamento la mattina seguente presso l'asilo/scuola, suo prelievo all'uscita dall'asilo/scuola e suo riaccompagnamento alle ore 22.00 del secondo giorno presso la madre;
fine settimana: alternati con prelievo di alle ore 10.00 del sabato mattina presso la madre, suo Per_1 pernottamento presso il padre e suo riaccompagnamento alle ore 22.00 della domenica sempre presso la madre.
Vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive resterà valido il calendario ordinario e, in temporanea deroga a detto calendario, ogni genitore potrà trascorrere con fino a due settimane, anche Per_1 consecutive, in un periodo da concordarsi tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno, restando inteso che, in assenza di accordo, potrà trascorrere le prime due settimane di luglio o di Per_1 agosto con il padre e le ultime due settimane di luglio o di agosto con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Vacanze natalizie: durante le vacanze scolastiche natalizie resterà valido il calendario ordinario e, in temporanea deroga a detto calendario, il padre potrà trascorrere con fino ad una settimana in un periodo da Per_1 concordarsi con la madre entro il 30 novembre di ogni anno e comprendente ad anni alterni il Natale
o il Capodanno, restando inteso che in assenza di accordo potrà trascorrere con il padre le Per_1 vacanze scolastiche natalizie dalla fine della scuola al 30 dicembre negli anni pari e dal 31 dicembre al 6 gennaio negli anni dispari.
Vacanze Pasquali: durante le vacanze scolastiche pasquali resterà valido il calendario ordinario e, in temporanea deroga a detto calendario, il padre potrà trascorrere con fino alla metà delle vacanze scolastiche Per_1 pasquali in un periodo da concordarsi con la madre ogni anno entro un congruo termine e comprendente, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, restando inteso che in assenza di accordo potrà trascorrere con il padre la Pasqua negli anni pari e il Lunedì dell'Angelo negli Per_1 anni dispari.
Giornate festive e sospensioni scolastiche: il padre trascorrerà con le giornate festive infra-scolastiche e le ulteriori sospensioni Per_1 scolastiche in alternanza con la madre, in modo tale che nel corso di ogni anno trascorra Per_1 una festività o una sospensione scolastica con la madre e la successiva con il padre.
Compleanno: trascorrerà il giorno del suo compleanno con la madre o con il padre ad anni alterni. Per_1
Le modalità di prelievo, trasporto e accompagnamento di volte a consentire la sua Per_1 frequentazione da parte del padre potranno essere concordate di volta in volta tra i genitori, restando inteso che, in assenza di accordo, il padre dovrà prelevare presso la residenza della madre, Per_1
3 presso l'asilo/scuola o presso il luogo ove lo stesso svolge attività sportive e/o ricreative per poi riaccompagnarlo sempre presso la residenza della madre, presso l'asilo/scuola o presso il luogo ove lo stesso svolge attività sportive e/o ricreative.
Al di fuori dei periodi di vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, che dovranno sempre essere concordati come sopra con reciproco obbligo dei genitori di comunicarsi luogo, indirizzo e recapito telefonico prima di ogni partenza, potrà trascorrere con ciascun genitore periodi eccedenti Per_1 la giornata singola al di fuori delle loro rispettive residenze o domicili abituali solo previa relativa comunicazione tra genitori stessi che, anche in tali casi, avranno il reciproco obbligo di comunicarsi luogo, indirizzo e recapito telefonico prima di ogni partenza.
I genitori garantiranno la gradualità nei rapporti tra il figlio minore ed i loro rispettivi futuri Per_1 eventuali compagni, con reciproco impegno a non frequentare nuovi compagni in presenza di per sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Per_1
Ciascun genitore provvederà e contribuirà al mantenimento del figlio minore in misura Per_1 proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio stesso, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio, dei suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle proprie rispettive risorse economiche, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura di volta in volta assunti nei confronti del figlio medesimo.
In adempimento di quanto sopra, dal mese di novembre 2024 compreso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio il padre contribuirà al suo mantenimento Per_1 corrispondendo, direttamente alla madre convivente, la somma mensile di Euro 350,00.
Detta somma mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento (primo aggiornamento novembre 2025 compreso), andrà a coprire tutte le sue spese ordinarie - così come individuate nel Protocollo d'Intesa del 07.07.2017 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti da intendersi qui in toto richiamato e trascritto - e dovrà essere pagata dal padre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico su di un conto corrente bancario intestato alla madre.
A partire dal mese di novembre 2024 compreso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio le sue spese straordinarie - individuate, concertate, sostenute, Per_1 documentate e rimborsate secondo il Protocollo d'Intesa del 07.07.2017 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti da intendersi qui in toto richiamato e trascritto - saranno ripartire tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
La casa coniugale, le relative pertinenze e ogni bene mobile e arredo ivi ubicato - tutti di proprietà del marito sig. in ragione del 100% e siti in Cherasco (Cn), Via San Pietro n. 8/A Parte_2
- vengono assegnati alla moglie affinché li usi ed ivi viva e risieda insieme al figlio minore Per_1
e ciò fino al raggiungimento della di lui autosufficienza economica o fino al momento in cui lo stesso si trasferisca stabilmente altrove o, in ogni caso, fino al momento del verificarsi dei casi previsti dall'art. 337 sexies, comma 1, c.c.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco e di non interferire l'uno nella vita dell'altro e stabiliranno ognuno la propria residenza e il proprio domicilio dove riterranno più opportuno con reciproco obbligo di comunicarsi, entro il termine perentorio di 30 giorni, eventuali avvenuti mutamenti delle proprie rispettive residenze e domicili a pena delle conseguenze di cui all'art. 337 sexies, comma 2, c.c.
I genitori potranno dedurre fiscalmente tutte le spese straordinarie sostenute per il figlio se Per_1 da essi effettivamente pagate e ciò nei modi, termini e limiti di legge.
La madre collocataria del figlio avrà diritto di richiedere e di percepire, in ragione del 100%, Per_1 l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' con espressa rinuncia del 50% CP_1
4 di detto assegno da parte del padre ed impegno di quest'ultimo a sottoscrivere tutta la relativa documentazione necessaria affinché la madre ne sia unica percettrice.
In merito all'assegnata casa coniugale il marito continuerà a pagare, in ragione del 100%, la rate mensili del mutuo fondiario ipotecario contratto per la relativa ristrutturazione e per l'acquisto dei relativi arredi, mentre saranno ad esclusivo ed integrale carico della moglie:
- tutte le utenze, la tassa rifiuti e l'I.M.U., se dovuta, con obbligo della stessa di provvedere, a sue integrali cure spese, ad ogni relativa voltura a suo nome e ad ogni relativa comunicazione al Comune di Cherasco (Cn);
- tutti gli interventi e tutte le opere, nonché i relativi costi e spese, inerenti alla manutenzione ordinaria, mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico del marito, in quanto proprietario.
l marito, a seguito del deposito del presente ricorso presso il competente Tribunale di Asti, trasferirà altrove la propria residenza ed il proprio domicilio - con obbligo di relativa comunicazione alla moglie e di ulteriore comunicazione di ogni loro eventuale successivo mutamento - e preleverà dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali.
I coniugi, a seguito del deposito del presente ricorso presso il competente Tribunale di Asti, si obbligano ad eliminare la cointestazione della moglie del conto corrente ad essi cointestato acceso presso il Banco BPM S.p.a., Filiale di Cherasco, che rimarrà, pertanto, intestato al solo marito, con suddivisione in ragione del 50% ciascuno delle relative spese e del relativo saldo attivo presente alla data di cessazione della cointestazione.
L'automobile Tesla Model 3, tg. GE248KD, intestata alla moglie sebbene acquistata con denaro del marito, verrà volturata a quest'ultimo a sue integrali cure e spese, con obbligo della moglie di prestare la massima collaborazione e di sottoscrivere ogni documento necessario al perfezionamento del relativo trasferimento di proprietà che avverrà senza alcun corrispettivo, il tutto con ogni e più ampia reciproca liberatoria e dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo da parte dei coniugi.
L'automobile Wolksvagen Golf, tg. FN267GX, di proprietà del marito, verrà volturata alla moglie ad integrali cure e spese di quest'ultima, con obbligo del marito di prestare la massima collaborazione e di sottoscrivere ogni documento necessario al perfezionamento del relativo trasferimento di proprietà che avverrà senza alcun corrispettivo, il tutto con ogni e più ampia reciproca liberatoria e dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo da parte dei coniugi.
La polizza vita Generali Italia S.p.a. denominata “GeneraValore” rimarrà intestata alla moglie sebbene il versamento del relativo premio unico di Euro 11.000,00 sia stato effettuato con denaro del marito, il tutto con ogni e più ampia reciproca liberatoria e dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo da parte dei coniugi.
La polizza vita Generali Italia S.p.a. denominata “GeneraliOne” rimarrà intestata alla moglie sebbene il versamento del relativo premio unico di Euro 10.000,00 sia stato effettuato con denaro del marito, il tutto con ogni e più ampia reciproca liberatoria e dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo da parte dei coniugi.
La moglie continuerà a percepire i rimborsi fiscali relativi al risparmio energetico, con rinuncia del marito ad ottenerne la restituzione.
I coniugi, con l'integrale ed esatto adempimento di tutte le condizioni aventi contenuto economico contenute nel presente ricorso, considerano definito, con reciproca soddisfazione e dichiarazione di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo, ogni loro rapporto economico- patrimoniale oggi-retro intercorso e, pertanto, certificano che non sussiste tra loro alcuna posizione di dare/avere.
5 I coniugi certificano, altresì, di essere ad oggi entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
I coniugi prestano espresso e reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del loro passaporto e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria per l'espatrio del figlio minore restando inteso che, Per_1 in ogni caso, ogni eventuale soggiorno di all'estero dovrà sempre essere espressamente e Per_1 preventivamente concordato tra i genitori.
I coniugi accettano, confermano e sottoscrivono specificatamente ed integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di cui al presente ricorso che, per loro espressa e comune volontà, avranno piena ed immediata efficacia a partire dalla data di relativa sottoscrizione.
Ciascun coniuge provvederà al pagamento, in via integrale ed esclusiva, di tutti i compensi professionali e di tutte le spese relativi al presente ricorso congiunto ed al pedissequo successivo procedimento spettanti ai propri rispettivi legali, da intendersi, pertanto, in toto compensati.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Narzole (Cn) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4145/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...](Cn), rappresentata e difesa dagli avv.ti TARICCO LUANA e MARCARINO
SARA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...](Cn) rappresentato e difeso dall'avv. MERLINO PIETRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in Narzole (Cn), il 15/07/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Narzole (Cn) (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il giorno 23.04.2022, a Verduno (Cn); Persona_1
Con ricorso depositato il 27/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio minore , il quale ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Persona_1 continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da parte di entrambi i genitori stessi e, altresì, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sarà affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori medesimi.
Il figlio minore avrà la propria residenza anagrafica e la propria collocazione prevalente Per_1 con la madre presso la casa coniugale sita in Cherasco (Cn), Via San Pietro n. 8/A.
La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata da entrambi i genitori. Le Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore saranno prese Per_1 separatamente da ciascun genitore.
Le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il figlio minore saranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'età, delle capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
Il figlio minore previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi Per_1 di quest'ultimi e con i suoi impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi, avrà la più ampia facoltà di vedere, frequentare e stare con il padre, il tutto nell'ambito della maggiore collaborazione possibile tra i genitori.
Viene stabilito il seguente calendario ordinario di visita padre/figlio.: fino al mese di marzo 2025 ogni settimana: due pomeriggi, da concordare tra i genitori, con prelievo di alle ore 17.00 presso la madre Per_1
e suo riaccompagnamento alle ore 22.00 sempre presso la madre;
fine settimana:
2 alternati con prelievo di alle ore 10.00 del sabato mattina presso la madre e suo Per_1 riaccompagnamento alle ore 22.00 sempre presso la madre e nuovo prelievo di alle ore Per_1
10.00 della domenica mattina presso la madre e suo nuovo riaccompagnamento alle ore 22.00 sempre presso la madre;
dal mese di aprile 2025 ogni settimana: due giorni consecutivi, da concordare tra i genitori, con prelievo di alle ore 17.00 del primo Per_1 giorno presso la madre o all'uscita dall'asilo/scuola, suo pernottamento presso il padre, suo accompagnamento la mattina seguente presso l'asilo/scuola, suo prelievo all'uscita dall'asilo/scuola e suo riaccompagnamento alle ore 22.00 del secondo giorno presso la madre;
fine settimana: alternati con prelievo di alle ore 10.00 del sabato mattina presso la madre, suo Per_1 pernottamento presso il padre e suo riaccompagnamento alle ore 22.00 della domenica sempre presso la madre.
Vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive resterà valido il calendario ordinario e, in temporanea deroga a detto calendario, ogni genitore potrà trascorrere con fino a due settimane, anche Per_1 consecutive, in un periodo da concordarsi tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno, restando inteso che, in assenza di accordo, potrà trascorrere le prime due settimane di luglio o di Per_1 agosto con il padre e le ultime due settimane di luglio o di agosto con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Vacanze natalizie: durante le vacanze scolastiche natalizie resterà valido il calendario ordinario e, in temporanea deroga a detto calendario, il padre potrà trascorrere con fino ad una settimana in un periodo da Per_1 concordarsi con la madre entro il 30 novembre di ogni anno e comprendente ad anni alterni il Natale
o il Capodanno, restando inteso che in assenza di accordo potrà trascorrere con il padre le Per_1 vacanze scolastiche natalizie dalla fine della scuola al 30 dicembre negli anni pari e dal 31 dicembre al 6 gennaio negli anni dispari.
Vacanze Pasquali: durante le vacanze scolastiche pasquali resterà valido il calendario ordinario e, in temporanea deroga a detto calendario, il padre potrà trascorrere con fino alla metà delle vacanze scolastiche Per_1 pasquali in un periodo da concordarsi con la madre ogni anno entro un congruo termine e comprendente, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, restando inteso che in assenza di accordo potrà trascorrere con il padre la Pasqua negli anni pari e il Lunedì dell'Angelo negli Per_1 anni dispari.
Giornate festive e sospensioni scolastiche: il padre trascorrerà con le giornate festive infra-scolastiche e le ulteriori sospensioni Per_1 scolastiche in alternanza con la madre, in modo tale che nel corso di ogni anno trascorra Per_1 una festività o una sospensione scolastica con la madre e la successiva con il padre.
Compleanno: trascorrerà il giorno del suo compleanno con la madre o con il padre ad anni alterni. Per_1
Le modalità di prelievo, trasporto e accompagnamento di volte a consentire la sua Per_1 frequentazione da parte del padre potranno essere concordate di volta in volta tra i genitori, restando inteso che, in assenza di accordo, il padre dovrà prelevare presso la residenza della madre, Per_1
3 presso l'asilo/scuola o presso il luogo ove lo stesso svolge attività sportive e/o ricreative per poi riaccompagnarlo sempre presso la residenza della madre, presso l'asilo/scuola o presso il luogo ove lo stesso svolge attività sportive e/o ricreative.
Al di fuori dei periodi di vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, che dovranno sempre essere concordati come sopra con reciproco obbligo dei genitori di comunicarsi luogo, indirizzo e recapito telefonico prima di ogni partenza, potrà trascorrere con ciascun genitore periodi eccedenti Per_1 la giornata singola al di fuori delle loro rispettive residenze o domicili abituali solo previa relativa comunicazione tra genitori stessi che, anche in tali casi, avranno il reciproco obbligo di comunicarsi luogo, indirizzo e recapito telefonico prima di ogni partenza.
I genitori garantiranno la gradualità nei rapporti tra il figlio minore ed i loro rispettivi futuri Per_1 eventuali compagni, con reciproco impegno a non frequentare nuovi compagni in presenza di per sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Per_1
Ciascun genitore provvederà e contribuirà al mantenimento del figlio minore in misura Per_1 proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio stesso, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio, dei suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle proprie rispettive risorse economiche, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura di volta in volta assunti nei confronti del figlio medesimo.
In adempimento di quanto sopra, dal mese di novembre 2024 compreso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio il padre contribuirà al suo mantenimento Per_1 corrispondendo, direttamente alla madre convivente, la somma mensile di Euro 350,00.
Detta somma mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento (primo aggiornamento novembre 2025 compreso), andrà a coprire tutte le sue spese ordinarie - così come individuate nel Protocollo d'Intesa del 07.07.2017 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti da intendersi qui in toto richiamato e trascritto - e dovrà essere pagata dal padre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico su di un conto corrente bancario intestato alla madre.
A partire dal mese di novembre 2024 compreso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio le sue spese straordinarie - individuate, concertate, sostenute, Per_1 documentate e rimborsate secondo il Protocollo d'Intesa del 07.07.2017 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti da intendersi qui in toto richiamato e trascritto - saranno ripartire tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
La casa coniugale, le relative pertinenze e ogni bene mobile e arredo ivi ubicato - tutti di proprietà del marito sig. in ragione del 100% e siti in Cherasco (Cn), Via San Pietro n. 8/A Parte_2
- vengono assegnati alla moglie affinché li usi ed ivi viva e risieda insieme al figlio minore Per_1
e ciò fino al raggiungimento della di lui autosufficienza economica o fino al momento in cui lo stesso si trasferisca stabilmente altrove o, in ogni caso, fino al momento del verificarsi dei casi previsti dall'art. 337 sexies, comma 1, c.c.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco e di non interferire l'uno nella vita dell'altro e stabiliranno ognuno la propria residenza e il proprio domicilio dove riterranno più opportuno con reciproco obbligo di comunicarsi, entro il termine perentorio di 30 giorni, eventuali avvenuti mutamenti delle proprie rispettive residenze e domicili a pena delle conseguenze di cui all'art. 337 sexies, comma 2, c.c.
I genitori potranno dedurre fiscalmente tutte le spese straordinarie sostenute per il figlio se Per_1 da essi effettivamente pagate e ciò nei modi, termini e limiti di legge.
La madre collocataria del figlio avrà diritto di richiedere e di percepire, in ragione del 100%, Per_1 l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' con espressa rinuncia del 50% CP_1
4 di detto assegno da parte del padre ed impegno di quest'ultimo a sottoscrivere tutta la relativa documentazione necessaria affinché la madre ne sia unica percettrice.
In merito all'assegnata casa coniugale il marito continuerà a pagare, in ragione del 100%, la rate mensili del mutuo fondiario ipotecario contratto per la relativa ristrutturazione e per l'acquisto dei relativi arredi, mentre saranno ad esclusivo ed integrale carico della moglie:
- tutte le utenze, la tassa rifiuti e l'I.M.U., se dovuta, con obbligo della stessa di provvedere, a sue integrali cure spese, ad ogni relativa voltura a suo nome e ad ogni relativa comunicazione al Comune di Cherasco (Cn);
- tutti gli interventi e tutte le opere, nonché i relativi costi e spese, inerenti alla manutenzione ordinaria, mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico del marito, in quanto proprietario.
l marito, a seguito del deposito del presente ricorso presso il competente Tribunale di Asti, trasferirà altrove la propria residenza ed il proprio domicilio - con obbligo di relativa comunicazione alla moglie e di ulteriore comunicazione di ogni loro eventuale successivo mutamento - e preleverà dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali.
I coniugi, a seguito del deposito del presente ricorso presso il competente Tribunale di Asti, si obbligano ad eliminare la cointestazione della moglie del conto corrente ad essi cointestato acceso presso il Banco BPM S.p.a., Filiale di Cherasco, che rimarrà, pertanto, intestato al solo marito, con suddivisione in ragione del 50% ciascuno delle relative spese e del relativo saldo attivo presente alla data di cessazione della cointestazione.
L'automobile Tesla Model 3, tg. GE248KD, intestata alla moglie sebbene acquistata con denaro del marito, verrà volturata a quest'ultimo a sue integrali cure e spese, con obbligo della moglie di prestare la massima collaborazione e di sottoscrivere ogni documento necessario al perfezionamento del relativo trasferimento di proprietà che avverrà senza alcun corrispettivo, il tutto con ogni e più ampia reciproca liberatoria e dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo da parte dei coniugi.
L'automobile Wolksvagen Golf, tg. FN267GX, di proprietà del marito, verrà volturata alla moglie ad integrali cure e spese di quest'ultima, con obbligo del marito di prestare la massima collaborazione e di sottoscrivere ogni documento necessario al perfezionamento del relativo trasferimento di proprietà che avverrà senza alcun corrispettivo, il tutto con ogni e più ampia reciproca liberatoria e dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo da parte dei coniugi.
La polizza vita Generali Italia S.p.a. denominata “GeneraValore” rimarrà intestata alla moglie sebbene il versamento del relativo premio unico di Euro 11.000,00 sia stato effettuato con denaro del marito, il tutto con ogni e più ampia reciproca liberatoria e dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo da parte dei coniugi.
La polizza vita Generali Italia S.p.a. denominata “GeneraliOne” rimarrà intestata alla moglie sebbene il versamento del relativo premio unico di Euro 10.000,00 sia stato effettuato con denaro del marito, il tutto con ogni e più ampia reciproca liberatoria e dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo da parte dei coniugi.
La moglie continuerà a percepire i rimborsi fiscali relativi al risparmio energetico, con rinuncia del marito ad ottenerne la restituzione.
I coniugi, con l'integrale ed esatto adempimento di tutte le condizioni aventi contenuto economico contenute nel presente ricorso, considerano definito, con reciproca soddisfazione e dichiarazione di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo, ogni loro rapporto economico- patrimoniale oggi-retro intercorso e, pertanto, certificano che non sussiste tra loro alcuna posizione di dare/avere.
5 I coniugi certificano, altresì, di essere ad oggi entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
I coniugi prestano espresso e reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del loro passaporto e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria per l'espatrio del figlio minore restando inteso che, Per_1 in ogni caso, ogni eventuale soggiorno di all'estero dovrà sempre essere espressamente e Per_1 preventivamente concordato tra i genitori.
I coniugi accettano, confermano e sottoscrivono specificatamente ed integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di cui al presente ricorso che, per loro espressa e comune volontà, avranno piena ed immediata efficacia a partire dalla data di relativa sottoscrizione.
Ciascun coniuge provvederà al pagamento, in via integrale ed esclusiva, di tutti i compensi professionali e di tutte le spese relativi al presente ricorso congiunto ed al pedissequo successivo procedimento spettanti ai propri rispettivi legali, da intendersi, pertanto, in toto compensati.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Narzole (Cn) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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