Articolo 1337 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1323 bisArticolo 1338
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1337. Promozione per merito di guerra 1. La promozione per merito di guerra e' conferita al militare che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, ha esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore. 2. Ai fini della promozione per merito di guerra non e' richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco. 3. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto che la determino'. 4. La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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