Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 93/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 93/2025, avente ad oggetto la Separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in Margine Coperta - Massa e Cozzile (PT), alla Via Aladino Sabatini
n.31/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Benedetta
Bertolaccini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato, viale
Montegrappa n. 171,
Ricorrente
e
, C.F. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(NU), residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Puccini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Livorno, Scali degli Olandesi 12,
Resistente
1
PM in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 15.1.2025, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio con in Massa e Cozzile (PT) il 25.6.2011 e che CP_1
dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]), (nato il Per_1 Per_2
15.10.2015), (nato il [...]). Per_3
La ricorrente deduceva che il rapporto matrimoniale si fosse deteriorato, e fosse cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme per venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La ricorrente chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.2.2025, si costituiva in giudizio il quale nulla opponeva alla pronuncia della separazione CP_1
personale dei coniugi, pur opponendosi alle ulteriori domande di controparte.
All'udienza del 29.4.2025, le parti concludevano in punto di status, e il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Si dispone, quindi, sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(FI) il 30.6.1984, e nato a [...], il [...], che CP_1
hanno contratto matrimonio il 25.6.2011 nel Comune di Massa e Cozzile (PT);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e Cozzile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 10, Parte I, Anno 2011);
3. spese al definitivo;
4. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Nicola Latour dott. Stefano Billet
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