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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2082/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Nella causa civile iscritta al n 2082/2022, con oggetto: mantenimento diretto alla figlia maggiorenne, promossa da: nata ad [...] ( SR) il 10/02/1991 e residente in [...]
10. C.f. rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Aliano, come da C.F._1
procura in atti;
-ricorrente- contro nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
-resistente contumace- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 28.04.2022, , dopo aver premesso: di essere Parte_1
figlia di (nata a [...] il [...]) e (nato a CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 4 Siracusa il 05/11/1964), che i genitori si sono separati giudizialmente in data 04/02/2020 con sentenza n. 202/2020 (allegata in atti), che il tribunale dopo aver statuito la separazione personale dei coniugi e ha disposto che versasse a CP_2 CP_1 Controparte_1
la somma di euro 500,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento CP_2
dei figli e entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 Persona_1
dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli e Pt_1
ha chiesto che l'assegno di mantenimento per la quota di sua spettanza pari ad € Per_1
250,00 le venisse direttamente corrisposto con decorrenza dalla data della domanda.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto che:
-nelle more del giudizio la madre per lavoro si è trasferita fuori regione ed in particolare nel
Comune di NE ( TO) dove vive insieme al figlio (v. allegato n. 2 certificato di Per_1
stato di famiglia e residenza di;
CP_2
- la ricorrente da circa due anni risiede e vive con la nonna materna in Melilli, via Fonte n.
10 (come si evince dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia di cui all'allegato 3);
- le sue condizioni economiche sono precarie e la nonna, che con lei coabita, sta provvedendo alla sua sussistenza;
- ella è affetta da “grave anemia sideropenica” che la costringe a sottoporsi a trasfusioni con cadenza mensile, come emerge dalle certificazioni prodotte ( referto dell'ASP d Siracusa del 28/02/2020 e certificato dott. del 21/03/2022. doc. n. 4,5); Persona_2
, nonostante la regolarità della notifica non si è costituito, né è comparso Controparte_1 all'udienza fissata e il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 21.01.2025, sentite le conclusioni del difensore di parte ricorrente, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò detto in fatto, in punto di diritto occorre preliminarmente rilevare come la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, ormai consolidate, chiariscono in linea generale che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il pagina 2 di 4 raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass.,
22/06/2016, n. 12952; Cass. Sez. I 15.12. 2021 n. 40283).
Con la conseguenza che laddove il figlio sia rimasto privo di attività lavorativa per cause a lui non imputabili, non può ritenersi cessato l'obbligo del genitore di provvedere al suo mantenimento.
In tale ipotesi il coniuge separato o divorziato già affidatario è legittimato “iure proprio” ed in via “concorrente” con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità in capo a quest'ultimo del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Esistendo dunque una legittimazione concorrente tra il genitore collocatario del figlio maggiorenne e quella dello stesso figlio, titolare del diritto, quest'ultimo ha la facoltà di attivare un autonomo giudizio ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente (Cass. Sez. I 10.01.2014 n.
359).
Ebbene, con riguardo al caso di specie ha agito in giudizio chiedendo che il Parte_1
contributo al mantenimento a carico del padre previsto a suo favore nella sentenza separazione tra i genitori sia versato, anziché alla madre, a lei direttamente.
A tal fine ha sostenuto di non convivere più con la madre, depositando certificati di residenza e di essere priva, ora come allora, di mezzi di sussistenza anche a causa della sua patologia “anemia sideropenica”, condizione che la costringe a sottoporsi a infusioni con cadenza mensile, come emerge dalle certificazioni prodotte (referto dell'ASP d Siracusa del
28/02/2020 e certificato dott. del 21/03/2022. doc. n. 4,5). Persona_2
pagina 3 di 4 Ciò posto, la cessazione del rapporto di convivenza con la madre determina, in via automatica, il venir meno del diritto della genitrice a percepire l'assegno di mantenimento, previsto nel titolo giudiziale, a favore e nell'interesse della figlia, nonché della conseguente legittimazione concorrente ad agire al fine di ricevere la relativa contribuzione.
Pertanto, in accoglimento della richiesta della ricorrente, questo Collegio ritiene doversi disporre, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi e (del 4.02.2020 n. 202/2020) del Tribunale di CP_2 Controparte_1
Siracusa, che versi, entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente alla Controparte_1
figlia maggiorenne e, ancora oggi, non economicamente indipendente, la Parte_1
somma euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, dalla data della domanda.
Le spese del giudizio si ritengono compensate in considerazione della contumacia del resistente e dunque della mancata opposizione.
PQM
Dispone, in accoglimento della richiesta della ricorrente e a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi e CP_2
(del 4.02.2020 n. 202/2020) del Tribunale di Siracusa, che Controparte_1 Controparte_1
versi, entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente alla figlia la somma Parte_1
euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi secondo gli indici
Istat, dalla data della domanda.
Spese compensate.
Così deciso, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, in data 23.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Nella causa civile iscritta al n 2082/2022, con oggetto: mantenimento diretto alla figlia maggiorenne, promossa da: nata ad [...] ( SR) il 10/02/1991 e residente in [...]
10. C.f. rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Aliano, come da C.F._1
procura in atti;
-ricorrente- contro nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
-resistente contumace- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 28.04.2022, , dopo aver premesso: di essere Parte_1
figlia di (nata a [...] il [...]) e (nato a CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 4 Siracusa il 05/11/1964), che i genitori si sono separati giudizialmente in data 04/02/2020 con sentenza n. 202/2020 (allegata in atti), che il tribunale dopo aver statuito la separazione personale dei coniugi e ha disposto che versasse a CP_2 CP_1 Controparte_1
la somma di euro 500,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento CP_2
dei figli e entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 Persona_1
dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli e Pt_1
ha chiesto che l'assegno di mantenimento per la quota di sua spettanza pari ad € Per_1
250,00 le venisse direttamente corrisposto con decorrenza dalla data della domanda.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto che:
-nelle more del giudizio la madre per lavoro si è trasferita fuori regione ed in particolare nel
Comune di NE ( TO) dove vive insieme al figlio (v. allegato n. 2 certificato di Per_1
stato di famiglia e residenza di;
CP_2
- la ricorrente da circa due anni risiede e vive con la nonna materna in Melilli, via Fonte n.
10 (come si evince dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia di cui all'allegato 3);
- le sue condizioni economiche sono precarie e la nonna, che con lei coabita, sta provvedendo alla sua sussistenza;
- ella è affetta da “grave anemia sideropenica” che la costringe a sottoporsi a trasfusioni con cadenza mensile, come emerge dalle certificazioni prodotte ( referto dell'ASP d Siracusa del 28/02/2020 e certificato dott. del 21/03/2022. doc. n. 4,5); Persona_2
, nonostante la regolarità della notifica non si è costituito, né è comparso Controparte_1 all'udienza fissata e il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 21.01.2025, sentite le conclusioni del difensore di parte ricorrente, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò detto in fatto, in punto di diritto occorre preliminarmente rilevare come la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, ormai consolidate, chiariscono in linea generale che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il pagina 2 di 4 raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass.,
22/06/2016, n. 12952; Cass. Sez. I 15.12. 2021 n. 40283).
Con la conseguenza che laddove il figlio sia rimasto privo di attività lavorativa per cause a lui non imputabili, non può ritenersi cessato l'obbligo del genitore di provvedere al suo mantenimento.
In tale ipotesi il coniuge separato o divorziato già affidatario è legittimato “iure proprio” ed in via “concorrente” con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità in capo a quest'ultimo del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Esistendo dunque una legittimazione concorrente tra il genitore collocatario del figlio maggiorenne e quella dello stesso figlio, titolare del diritto, quest'ultimo ha la facoltà di attivare un autonomo giudizio ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente (Cass. Sez. I 10.01.2014 n.
359).
Ebbene, con riguardo al caso di specie ha agito in giudizio chiedendo che il Parte_1
contributo al mantenimento a carico del padre previsto a suo favore nella sentenza separazione tra i genitori sia versato, anziché alla madre, a lei direttamente.
A tal fine ha sostenuto di non convivere più con la madre, depositando certificati di residenza e di essere priva, ora come allora, di mezzi di sussistenza anche a causa della sua patologia “anemia sideropenica”, condizione che la costringe a sottoporsi a infusioni con cadenza mensile, come emerge dalle certificazioni prodotte (referto dell'ASP d Siracusa del
28/02/2020 e certificato dott. del 21/03/2022. doc. n. 4,5). Persona_2
pagina 3 di 4 Ciò posto, la cessazione del rapporto di convivenza con la madre determina, in via automatica, il venir meno del diritto della genitrice a percepire l'assegno di mantenimento, previsto nel titolo giudiziale, a favore e nell'interesse della figlia, nonché della conseguente legittimazione concorrente ad agire al fine di ricevere la relativa contribuzione.
Pertanto, in accoglimento della richiesta della ricorrente, questo Collegio ritiene doversi disporre, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi e (del 4.02.2020 n. 202/2020) del Tribunale di CP_2 Controparte_1
Siracusa, che versi, entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente alla Controparte_1
figlia maggiorenne e, ancora oggi, non economicamente indipendente, la Parte_1
somma euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, dalla data della domanda.
Le spese del giudizio si ritengono compensate in considerazione della contumacia del resistente e dunque della mancata opposizione.
PQM
Dispone, in accoglimento della richiesta della ricorrente e a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi e CP_2
(del 4.02.2020 n. 202/2020) del Tribunale di Siracusa, che Controparte_1 Controparte_1
versi, entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente alla figlia la somma Parte_1
euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi secondo gli indici
Istat, dalla data della domanda.
Spese compensate.
Così deciso, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, in data 23.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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